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Ricorso proposto il 29 aprile 2022 – Fondo russo per gli investimenti diretti / Consiglio

(Causa T-235/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fondo russo per gli investimenti diretti (Mosca, Russia) (rappresentanti: K. Scordis e A. Gavrielides, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e il regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 2 (in prosieguo: il «regolamento impugnato»; congiuntamente: gli «atti impugnati»), nella parte in cui essi nominano o riguardano o si applicano al ricorrente;

in subordine, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili e/o nulli, in considerazione della loro illegittimità, l’articolo 4 ter, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (come modificata) e l’articolo 2 sexies, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 (come modificato), nella parte in cui essi nominano o riguardano o si applicano al ricorrente, e annullare la decisione impugnata e il regolamento impugnato nella parte in cui nominano o riguardano o si applicano al ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di una «base fattuale sufficientemente solida» per l’imposizione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente.

Il Consiglio sarebbe manifestamente venuto meno al proprio obbligo di assicurarsi che la decisione di imporre le misure restrittive nei confronti del ricorrente, o di interagire o cooperare con il ricorrente, si fondasse su «una base fattuale sufficientemente solida».

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

Nell’adottare gli atti impugnati, il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente in quanto:

gli atti impugnati sarebbero stati adottati senza darne comunicazione al ricorrente, né prima dell’adozione degli atti impugnati né entro un termine ragionevole successivo;

al ricorrente non sarebbe mai stata fornita neanche una sintesi dei motivi dell’adozione degli atti impugnati (nei limiti in cui essi riguardano o si applicano al ricorrente);

il convenuto non avrebbe mai comunicato al ricorrente gli elementi invocati a fondamento della sua decisione di adottare gli atti impugnati e non avrebbe mai dato al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e difendere i propri diritti.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, sotto forma di restrizione sproporzionata, del diritto fondamentale del ricorrente di esercitare un’attività economica.

Nell’adottare gli atti impugnati, il Consiglio avrebbe violato il diritto fondamentale del ricorrente di esercitare un’attività economica in quanto:

gli atti impugnati limiterebbero in modo significativo la libertà di impresa del ricorrente;

gli atti impugnati lederebbero il contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

il mancato rispetto, da parte del Consiglio, degli obblighi giuridici ad esso incombenti (tra cui l’obbligo di motivare e di comunicare gli elementi su cui si fondano gli atti impugnati) renderebbe impossibile per la Corte valutare e determinare se le misure restrittive in questione siano a) necessarie e rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti; e b) proporzionate all’obiettivo perseguito;

in ogni caso, le misure restrittive in questione non sarebbero necessarie e non risponderebbero effettivamente all’obiettivo perseguito, in quanto le attività del ricorrente e i progetti cofinanziati dal ricorrente non contribuirebbero all’«aggressione militare contro l’Ucraina» né finanzierebbero, favorirebbero o assisterebbero le azioni delle forze armate russe in Ucraina.

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1 GU 2022, L 63, pag. 5.

1 GU 2022, L 63, pag. 1.