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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017 – Repubblica slovacca (C-643/15) e Ungheria (C-647/15) / Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-643/15 e C-647/15) 1

(Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

Lingua processuale: lo slovacco e l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Repubblica slovacca (C-643/15) (rappresentante: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), Ungheria (C-647/15) (rappresentanti: Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Kamejsza, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő e Z. Kupčová, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J. Van Holm, M. Jacobs e C. Pochet, agenti), Repubblica federale di Germania [rappresentanti: T. Henze, R. Kanitz e J. Möller (C-647/15), agenti], Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Michelogiannaki e A. Samoni-Rantou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, F.-X. Bréchot e Armoet, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux, C. Schiltz e D. Holderer, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti), Commissione europea [rappresentanti: M. Condou-Durande e K. Talabér-Ritz (C-647/15), J. Baquero Cruz, A. Tokár (C-643/15) e G. Wils, agenti]

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica slovacca e l’Ungheria sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, nonché la Commissione europea, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 38 dell’1.2.2016.