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Ricorso presentato il 31 gennaio 2008 - Italia/Commissione

(Causa T-53/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C(2007) 5400 def. del 20 novembre 2007, notificata in data 21 novembre 2007, relativa all'aiuto di Stato n. C 36/A/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche, e quello concesso e non ancora corrisposto agli stessi beneficiari, sotto forma di condizioni tariffarie favorevoli per la fornitura di energia elettrica, sono stati dichiarati incompatibili col mercato comune.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 87, par. 1, e 88, par 3, CE ed erronea ricostruzione del fatto. Nella propria decisione la Commissione non ha considerato che la misura adottata dallo Stato italiano ed oggetto di contestazione non costituiva aiuto di Stato, difettando del requisito dell'attribuzione del vantaggio economico. Infatti la misura di proroga delle tariffe elettriche speciali da applicarsi alla società interessate dal procedimento, aventi causa dalla società Terni S.p.A. costituiva una dovuta integrazione dell'indennizzo da espropriazione a suo tempo accordato alla società Terni S.p.A., in ragione del fatto che sopravvenute disposizioni di legge avrebbero comportato una maggiore durata della concessione di produzione dell'energia espropriata.

2) Violazione degli articoli 87 e 88 n. 3 CE ed erronea ricostruzione del fatto.Nella propria decisione la Commissione non ha considerato che la misura adottata dallo Stato italiano ed oggetto di contestazione non costituiva aiuto di Stato, difettando del requisito della concessione dell'aiuto mediante risorse statali. Infatti il costo della misura è posto a carico degli altri utenti del servizio di fornitura dell'energia.

3) Violazione delle forme sostanziali sub specie di carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio. Nella propria decisione la Commissione ha definito irrilevanti le risultanze di uno studio economico tendente a valutare il complesso dei sacrifici imposti alla società Terni per effetto dell'espropriazione e il complesso dei benefici da essa ricavati a titolo di indennizzo, perché la congruità del meccanismo risarcitorio può essere effettuata solo ex ante, cioè al momento dell'esproprio. Lo studio era stato realizzato in conformità a precedenti indicazioni della Commissione. La Commissione, ritenendo in astratto irrilevante uno studio da essa in precedenza richiesto, avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria, riaprendo il contraddittorio sulle modalità di esecuzione dello studio.

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