Language of document : ECLI:EU:T:2012:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 aprile 2012 (*)

«Clausola compromissoria – Accordo quadro di partenariato tra l’ECHO e organizzazioni umanitarie – Convenzioni di sovvenzione – Sospensione dei pagamenti»

Nella causa T‑329/05,

Movimondo Onlus – Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale, con sede in Roma, rappresentata inizialmente da P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti e A. Franchi, avvocati, successivamente da P. Vitali, G. Verusio e A. Franchi,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Wilderspin e F. Moro, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 238 CE diretta ad ottenere il pagamento di importi derivanti da convenzioni di sovvenzione e, in subordine, una domanda di annullamento di due lettere della Commissione in data 17 giugno e 27 luglio 2005,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Movimondo Onlus – Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale, è un’associazione umanitaria non governativa italiana. Essa gode della qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del diritto italiano.

2        Il 6 novembre 2003 la ricorrente ha concluso con la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, l’«Accordo quadro di partenariato n. 3‑134» (Framework Partnership Agreement n. 3‑314; in prosieguo: l’«FPA»). Ai sensi del suo articolo 2, l’FPA è inteso a definire i principi delle operazioni di assistenza umanitaria finanziate dalla Comunità nonché i rapporti tra la Commissione e le organizzazioni contraenti.

3        Nell’ambito dell’FPA la ricorrente ha sottoscritto una serie di convenzioni di sovvenzione, comprendente:

–        la convenzione ECHO/PHL/210/2003/02003, sottoscritta il 25 marzo 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 1»);

–        la convenzione ECHO/TPS/210/2003/08018, sottoscritta il 18 dicembre 2003 (in prosieguo: la «convenzione n. 2»);

–        la convenzione ECHO/TPS/219/2003/03005, sottoscritta il 21 giugno 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 3»);

–        la convenzione ECHO/TPS/210/2003/08020, sottoscritta il 9 luglio 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 4»);

–        la convenzione ECHO/CR/BUD/2004/01006, sottoscritta il 2 agosto 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 5»);

–        la convenzione ECHO/AGO/BUD/2004/01018, sottoscritta il 15 settembre 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 6»);

–        la convenzione ECHO/COM/BUD/2004/01001, sottoscritta l’11 novembre 2004 (in prosieguo: la «convenzione n. 7»).

4        Nel dicembre 2004 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha proceduto ad un controllo in loco presso la sede della ricorrente. La Procura della Repubblica di Roma ha inoltre effettuato un’ispezione in data 17 gennaio 2005.

5        Con lettera del 2 febbraio 2005 il direttore generale dell’Ufficio aiuti umanitari della Commissione (ECHO) ha informato la ricorrente della sospensione dell’FPA con effetto immediato, ai sensi dell’art. 14 dello stesso. Inoltre, con lettera del 17 giugno 2005 indirizzata all’avvocato della ricorrente, il direttore generale dell’ECHO ha esposto segnatamente che, in ragione delle indagini in corso sulla ricorrente, i termini di pagamento erano sospesi conformemente all’articolo 16.4 dell’allegato IV dell’FPA, relativo alle condizioni generali delle convenzioni di sovvenzione, e all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1). Con lettera del 27 luglio 2005, indirizzata alla ricorrente, il direttore generale dell’ECHO ha confermato la propria posizione riguardo alla sospensione dei pagamenti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

6        Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

7        Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento le parti sono state invitate ad informare il Tribunale, in particolare, sullo stato dei conteggi definitivi relativi alle convenzioni di sovvenzione controverse e sulle eventuali conseguenze di tali conteggi per il prosieguo della causa.

8        Con lettera del 26 gennaio 2007 la Commissione ha risposto che, secondo un documento in data 27 giugno 2006 indirizzato alla ricorrente, dalla revisione contabile relativa all’ammissibilità delle spese dichiarate dalla ricorrente risultavano i seguenti saldi:

–        per la convenzione n. 1, EUR 28 717,34 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 2, EUR 4 990,63 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 3, EUR 3 597,96 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 4, EUR 7 587,57 a favore della Commissione;

–        per la convenzione n. 5, EUR 85 312,58 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 6, EUR 22 592,85 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 7, EUR 45 987,27 a favore della ricorrente.

9        Con la medesima lettera la Commissione ha impartito alla ricorrente un termine di due mesi per depositare le proprie osservazioni, il che è stato fatto dalla ricorrente con lettera datata 31 agosto 2006, come risulta dalla risposta della ricorrente in data 30 gennaio 2007, concernente le misure di organizzazione del procedimento. Inoltre, con lettera del 22 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive alla ricorrente, che ha ottemperato a tale richiesta con lettera del 23 gennaio 2007.

10      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione cui, di conseguenza, è stata assegnata la presente causa.

11      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento le parti sono state invitate a fare presente al Tribunale se la revisione contabile (audit) delle convenzioni controverse fosse stata conclusa e, in caso di risposta in senso affermativo, a esporre la loro posizione in merito agli elementi che ne risultavano e alle conclusioni di tale revisione, nonché a produrre qualsiasi documento ritenessero pertinente a tal fine, ivi compreso il rapporto di audit.

12      Con lettere dell’11 e del 25 agosto 2011 la ricorrente e la Commissione hanno rispettivamente ottemperato a detta richiesta del Tribunale. Nella sua risposta la Commissione fa presente di avere, con lettera del 24 luglio 2007, proceduto alla liquidazione di 18 convenzioni, fra cui vi erano quelle controverse. Dalla tabella allegata alla lettera in questione risultava la seguente situazione delle liquidazioni:

–        per la convenzione n. 1, EUR 28 716,70 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 2, EUR 185 010,47 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 3, EUR 3 597,96 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 4, EUR 7 587,57 a favore della Commissione;

–        per la convenzione n. 5, EUR 85 312,59 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 6, EUR 22 592,85 a favore della ricorrente;

–        per la convenzione n. 7, EUR 45 987,26 a favore della ricorrente.

13      Nella sua lettera la Commissione ha parimenti informato il Tribunale che erano in corso negoziati per la composizione amichevole di una serie di controversie pendenti con la ricorrente, fra cui anche quella attualmente in esame. Con lettera del 22 novembre 2011 la Commissione ha reso noto al Tribunale che la transazione aveva avuto esito negativo.

14      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che, rifiutando di versarle le somme di seguito indicate, la Commissione è venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali;

–        condannare la Commissione al pagamento di:

–        EUR 36 500,51, oltre agli interessi di mora dal 25 settembre 2004 per la convenzione n. 1;

–        EUR 150 000, oltre agli interessi di mora dal 16 settembre 2004 per la convenzione n. 2;

–        EUR 52 500, oltre agli interessi di mora dal 24 marzo 2005 per la convenzione n. 3;

–        EUR 50 865,96, oltre agli interessi di mora dal 15 agosto 2005 per la convenzione n. 4;

–        EUR 119 485,70, oltre agli interessi di mora dal 12 giugno 2005 per la convenzione n. 5;

–        EUR 28 500, oltre agli interessi di mora dal 13 luglio 2005 per la convenzione n. 6;

–        EUR 70 085, oltre agli interessi di mora dal 16 maggio 2005 per la convenzione n. 7;

–        in subordine, annullare le lettere in data 17 giugno e 27 luglio 2005 (v. punto 5 supra);

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

15      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di pagamento ex articolo 238 CE

 Sulla ricevibilità

16      La Commissione eccepisce l’irricevibilità della domanda di pagamento della ricorrente, dal momento che quest’ultima non avrebbe seguito la procedura relativa al tentativo di conciliazione amichevole prevista dall’articolo 24 dell’FPA e dall’articolo 14 dell’allegato IV del medesimo FPA. La Commissione fa valere che, in base a tali disposizioni, le parti s’impegnano reciprocamente a tentare di comporre amichevolmente qualsiasi controversia relativa all’esecuzione dell’FPA e a adire il Tribunale solo alla scadenza di un termine di 90 giorni decorrente dalla prima richiesta di conciliazione amichevole. Orbene, la ricorrente non avrebbe avviato la procedura di conciliazione prima di adire il Tribunale in forza della clausola compromissoria di cui all’articolo 24 dell’FPA e all’articolo 14 del relativo allegato IV.

17      In base all’articolo 14.3 dell’allegato IV dell’FPA, di qualsiasi controversia fra le parti circa l’interpretazione o l’esecuzione del medesimo, che non possa essere composta amichevolmente, «sarà investito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee». In proposito l’articolo 14.1 dell’allegato IV dell’FPA precisa che, nell’ambito di un tentativo di conciliazione amichevole, le parti rendono reciprocamente note le rispettive posizioni e ognuna può chiedere che allo scopo sia organizzata una riunione. Qualora non si addivenga ad una soluzione della controversia entro 90 giorni, calcolati a partire dalla prima comunicazione a tal fine, ciascuna parte può notificare all’altra che la procedura di conciliazione amichevole deve considerarsi fallita.

18      Nel caso di specie è giocoforza constatare che nessuna delle parti ha avviato la procedura in parola, né ha chiesto l’organizzazione di una riunione a fini di conciliazione, cosicché il termine di 90 giorni, durante il quale non è possibile proporre un ricorso al Tribunale, non è mai decorso. Ne discende che la presente domanda di pagamento concerne una controversia che non ha potuto essere composta in via amichevole e, per tale motivo, è ricevibile.

 Nel merito

19      La ricorrente fa valere che, conformemente al punto 16.4 dell’allegato IV dell’FPA, la Commissione è tenuta a pagare il saldo dovuto a termini di una convenzione di sovvenzione entro 45 giorni dall’approvazione dei rendiconti finanziario e descrittivo finali. Secondo la medesima disposizione, i rendiconti in questione si considerano tacitamente approvati se la Commissione non reagisce entro 45 giorni dalla loro ricezione. Inoltre, la disposizione in parola prevede che la Commissione, qualora non intenda approvare il rendiconto descrittivo finale, possa chiedere informazioni aggiuntive entro il termine di 45 giorni di cui dispone per l’approvazione, il che comporterebbe la sospensione di detto termine fino alla ricezione delle informazioni in questione. Tali clausole sarebbero conformi all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento n. 2342/2002, il quale non prevedrebbe la possibilità, peraltro assurda e incoerente con la logica ad esso sottesa, di sospendere il termine di pagamento dopo la relativa scadenza.

20      Su tale base la ricorrente ritiene che i rendiconti relativi alle convenzioni controverse siano stati approvati, considerata l’assenza di reazione da parte della Commissione entro i termini a tal fine previsti. Per quanto riguarda le convenzioni nn. 4 e 6, la ricorrente fa valere che la lettera del 17 giugno 2005 (v. punto 5 supra) non poteva sospendere il termine per la valutazione del rendiconto relativo alla prima delle due convenzioni menzionate e il termine di pagamento a titolo della seconda, in quanto detta lettera è stata inviata al suo avvocato e non ad essa stessa e, pertanto, non poteva produrre alcun effetto giuridico. Tenuto conto del fatto che solo la lettera del 27 luglio 2005 è stata inviata alla ricorrente e che essa l’ha ricevuta il 2 agosto 2005, l’unico termine di pagamento che avrebbe potuto essere considerato ancora in corso era quello relativo al saldo per la convenzione n. 4.

21      Per quanto riguarda le convenzioni nn. 2 e 3, la ricorrente sostiene che, in virtù del punto 16.2 dell’allegato IV dell’FPA, essa ha diritto al pagamento della seconda tranche corrispondente al prefinanziamento della Commissione.

22      La ricorrente fa altresì valere che, in forza del punto 16.6 dell’allegato IV all’FPA, sono dovuti interessi ad un tasso pari a quello dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

23      Va ricordato che, conformemente all’articolo 16.4, ultimo comma, dell’allegato IV dell’FPA, «[l]’approvazione dei rendiconti non implica il riconoscimento della regolarità, dell’autenticità, dell’esaustività o dell’esattezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute».

24      Da un lato, dalla menzionata disposizione risulta che, anche successivamente all’approvazione, tacita o esplicita, dei rendiconti presentati, la Commissione può effettuare revisioni contabili vertenti sulla regolarità delle spese e recuperare gli importi eventualmente versati. Dall’altro, qualora, in seguito ad un audit, la Commissione abbia scoperto circostanze idonee a escludere talune spese in quanto inammissibili, detta istituzione può far valere gli elementi risultanti dalla revisione contabile ai fini della sua difesa nell’ambito di un ricorso diretto ad ottenere la sua condanna al pagamento degli importi non erogati. Siffatti rilievi trovano conferma nell’articolo 17.4 dell’allegato IV dell’FPA, secondo il quale possono effettuarsi revisioni contabili anche tempo dopo l’esecuzione di un progetto, possibilità che non avrebbe alcun senso qualora l’approvazione tacita o esplicita di un rendiconto impedisse alla Commissione di denunciare un’irregolarità constatata dopo la succitata approvazione.

25      Nella specie la Commissione ha fatto presente, al punto 65 del controricorso, che, al momento del deposito dello stesso, la revisione contabile relativa ai contratti controversi era ancora in atto. Come risulta dalle misure di organizzazione del procedimento adottate nel dicembre 2006 (v. punti 7‑9 supra), nel gennaio 2007 la Commissione ha ancora richiesto informazioni alla ricorrente allo scopo di concludere l’audit.

26      Inoltre, come risulta dai punti 11 e 12 supra, nell’agosto 2011 le parti hanno informato il Tribunale che la revisione contabile relativa ai contratti in discussione era stata conclusa, e che la Commissione aveva effettuato il calcolo del saldo dovuto per ognuno di detti contratti.

27      A tale riguardo, come si evince dalle pagine 117‑120, 122, 124 e 127 della risposta della Commissione del 25 agosto 2011, detta istituzione ha ritenuto che gli importi seguenti non fossero ammissibili al finanziamento comunitario:

–        per la convenzione n. 1, EUR 7 274 in quanto unicamente i versamenti diretti al personale espatriato erano ammissibili ed EUR 509,18 a titolo di costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 2, EUR 36 770,68 in quanto unicamente i versamenti diretti al personale espatriato erano ammissibili, EUR 10 025 in quanto un documento fornito dalla ricorrente non corrispondeva all’elenco del personale locale trasmesso dalla medesima e EUR 4 251,65 per costi amministrativi (indiretti) in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 3, EUR 35 633,56 per irregolarità nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, EUR 2 500 in quanto una relazione non sarebbe stata presentata e EUR 2 669,34 per costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 4, EUR 54 629,48 in quanto talune spese non rientravano nell’oggetto del progetto, in quanto erano ammissibili unicamente versamenti diretti al personale espatriato e in quanto le retribuzioni dei collaboratori sociali avrebbero dovuto essere dichiarate nel reale ammontare dei loro costi, nonché EUR 3 824,06 per costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 5, EUR 34 744,39 in quanto l’ECHO non aveva ricevuto né documentazione dettagliata né prove relative al pagamento del personale espatriato, e EUR 2 432,11 per costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 6, EUR 8 300 in quanto erano ammissibili unicamente versamenti diretti al personale espatriato e EUR 581 per costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA;

–        per la convenzione n. 7, EUR 22 900 in quanto erano ammissibili unicamente versamenti diretti al personale espatriato e EUR 1 603 per costi indiretti in applicazione dell’articolo 15.5 dell’allegato IV dell’FPA.

28      Sulla base di tali calcoli la Commissione ha stabilito i saldi citati al punto 12 supra.

29      In tale contesto si deve, in primo luogo, constatare che la questione se i rendiconti sui quali si basa la ricorrente siano stati approvati dalla Commissione nel rispetto dei termini all’uopo previsti dall’articolo 106 del regolamento n. 2342/2002 e dall’articolo 16.4 dell’allegato IV dell’FPA (v. punti 23 e 24 supra) è priva di rilevanza.

30      In secondo luogo, considerato che la Commissione ha accreditato alla ricorrente i saldi relativi alle convenzioni nn. 1‑3 e 5‑7 in data 24 luglio 2007, come da ordine di pagamento SI2.1581665, occorre constatare che, come affermato dalla ricorrente in udienza, la presente causa è divenuta priva di oggetto riguardo alla convenzione n. 2, poiché l’importo versato a titolo della menzionata convenzione è superiore a quello del pagamento quantificato dalla ricorrente, e conserva il suo oggetto riguardo alle altre convenzioni fino a concorrenza della differenza fra i saldi ad esse relativi e gli importi indicati nelle conclusioni del ricorso.

31      Ciò considerato si deve ricordare che, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate al punto 11 supra, il Tribunale ha invitato le parti a esporre le loro posizioni riguardo agli elementi risultanti dalla revisione contabile e alle conclusioni della stessa. A tale proposito occorre notare che spetta alla ricorrente, sulla quale grava l’onere di provare la fondatezza in diritto e in fatto della sua domanda, sostanziare le sue pretese e, in caso di contestazione, dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono ammissibili al finanziamento comunitario alla luce delle disposizioni applicabili in materia.

32      Orbene, si deve constatare che, nella risposta dell’11 agosto 2011, la ricorrente si è limitata ad operare un rinvio a tre documenti allegati alla sua risposta del 30 gennaio 2007 depositata nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto 7 supra). Si tratta, più precisamente, di una lettera della ricorrente datata 31 agosto 2006 inviata in risposta alla lettera della Commissione del 27 giugno 2006 (v. punto 8 supra), di una lettera della Commissione in data 22 dicembre 2006 e di una lettera della ricorrente del 23 gennaio 2007 di risposta a quest’ultima (v. punto 9 supra).

33      Nel primo di tali documenti, che è l’unico documento relativo ai costi del personale espatriato, la ricorrente afferma che la prassi secondo cui i componenti del suo personale s’impegnavano nei suoi confronti, al momento della conclusione del contratto di lavoro, a sostenerla riversandole una parte del loro trattamento economico a titolo di donazione compensata con la loro retribuzione non comportava che le donazioni in questione dovessero essere dedotte dagli importi ammissibili al finanziamento comunitario.

34      Tale approccio non può essere seguito. Difatti, come risulta dall’articolo 15.3 dell’allegato IV dell’FPA, i costi del personale costituiscono spese ammissibili al finanziamento comunitario nella misura in cui siano rapportati alle retribuzioni effettive maggiorate delle spese a titolo di previdenza sociale e di altre spese collegate alla retribuzione del personale.

35      Ne discende, per contro, che donazioni effettuate dal personale nell’ambito di una prassi generalizzata, che traggono origine nel rapporto di lavoro instauratosi al fine della realizzazione di un progetto e sono connesse al versamento della corrispondente retribuzione, non possono essere considerate come costi sostenuti dall’organizzazione umanitaria ai sensi della summenzionata disposizione. Alla luce delle suesposte caratteristiche di un tale sistema di donazioni, qualificare queste ultime come spese ammissibili al finanziamento comunitario originerebbe il doppio finanziamento del progetto o di una parte di esso. Orbene, in base all’articolo 19 dell’allegato IV dell’FPA, la Commissione tiene conto dell’esistenza di altri donatori allorché decide il finanziamento di un progetto, mentre dal canto suo l’organizzazione umanitaria deve dichiarare nei suoi rendiconti finali l’identità e gli importi versati da altri donatori, il che la ricorrente, in udienza, ha dichiarato di non aver fatto. In tale contesto riconoscere l’ammissibilità al finanziamento comunitario delle menzionate donazioni potrebbe peraltro originare la realizzazione di un surplus finanziario a favore dell’organizzazione umanitaria, ipotesi espressamente esclusa dall’articolo 18.4 dell’allegato IV dell’FPA.

36      Del resto, relativamente alle convenzioni nn. 2‑4, al cui riguardo la Commissione aveva parimenti fatto valere motivi diversi dall’effettivo costo del personale, è necessario constatare che la lettera del 31 agosto 2006 non contiene elementi che consentano di ritenere che le spese controverse siano ammissibili al finanziamento comunitario. Analoga valutazione concerne le altre due comunicazioni menzionate al punto 32 supra.

37      Ne deriva che gli argomenti della ricorrente relativi al pagamento della differenza fra gli importi menzionati al punto 12 supra e quelli menzionati al punto 14 supra devono essere respinti.

38      Quanto alla domanda di versamento degli interessi, che conserva tuttavia il suo oggetto relativamente agli importi menzionati al punto 12 supra rispetto alle convenzioni nn. 1, 3 e 5‑7, occorre constatare che non può essere accolta.

39      Infatti, come risulta dall’ordine di pagamento SI2.1581665, allegato alla risposta della Commissione del 25 agosto 2011, detti importi sono stati compensati con importi dovuti dalla ricorrente alla Commissione in base alla convenzione n. 4 e ad altre convenzioni concluse fra le parti, che non sono in discussione nella presente causa. La ricorrente ha confermato che le somme i cui importi figuravano in detto ordine di pagamento le erano state accreditate nell’ambito di una siffatta compensazione (v. punto 30 supra).

40      Orbene, la compensazione prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), ha un effetto retroattivo, cosicché estingue i crediti interessati a partire dal momento in cui le condizioni per la sua realizzazione sono soddisfatte. Infatti, secondo il sistema introdotto dall’articolo 73 di tale regolamento e dall’articolo 83 del regolamento n. 2342/2002, il contabile deve procedere alla compensazione dopo averne informato il debitore, ove quest’ultimo non vi abbia adempiuto volontariamente. L’effetto retroattivo della compensazione alla data in cui l’obbligo del contabile si concretizza permette così di evitare, conformemente ai sistemi di compensazione riconosciuti dagli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri, che il debitore sopporti le eventuali conseguenze pregiudizievoli, segnatamente per quanto riguarda gli interessi di mora, dovute al trascorrere di un certo tempo tra il momento in cui le condizioni per effettuare la compensazione sono soddisfatte e quello in cui si procede effettivamente alla medesima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011, Walton/Commissione, T‑37/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 64‑66).

41      Di conseguenza, poiché la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di stabilire la data in cui le condizioni per effettuare la compensazione in questione erano soddisfatte, la domanda di condanna della Commissione al pagamento di interessi moratori non può essere accolta.

42      Ne discende che la domanda di pagamento formulata dalla ricorrente sulla base dell’articolo 238 CE deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla domanda di annullamento

43      Unicamente per l’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che le lettere del 17 giugno e del 27 luglio 2005 costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 230 CE, la ricorrente solleva tre motivi contro la lettera del 17 giugno 2005, concernenti, rispettivamente, uno sviamento di potere, un difetto di motivazione e la violazione dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento n. 2342/2002. La ricorrente solleva quattro motivi contro la lettera del 27 luglio 2005, concernenti, rispettivamente, un difetto di motivazione, una violazione dei principi della presunzione di innocenza e della tutela dei diritti della difesa, la violazione dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento n. 2342/2002 e la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

44      A tale proposito è necessario osservare che gli atti adottati dalle istituzioni che rientrano in un contesto contrattuale dal quale sono indissociabili non sono annoverati, a causa della loro stessa natura, fra gli atti di cui all’articolo 249 CE, l’annullamento dei quali può essere chiesto al giudice dell’Unione europea in forza dell’articolo 230 CE (v. ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑205/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

45      Nel caso di specie si deve constatare che l’oggetto delle lettere impugnate è unicamente l’attivazione di talune clausole dell’FPA nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni da esso derivanti. Ne risulta che, come fatto in sostanza valere dalle parti, dette lettere sono indissociabili dal contesto contrattuale della presente causa, e di conseguenza la domanda di annullamento proposta in subordine deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Movimondo Onlus – Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale è condannata alle spese.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 aprile 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.