Language of document : ECLI:EU:T:2008:264

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 luglio 2008 (*)

«Previdenza sociale – Domande di rimborso al 100% delle spese mediche – Rigetto implicito ed esplicito delle domande»

Nei procedimenti riuniti T‑296/05 e T‑408/05,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato inizialmente dall’avv. A. Distante, successivamente dagli avv.ti G. Cipressa e L. Garofalo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis Kayser e dal sig. J. Currall, in qualità di agenti, assistiti dall’avv.  A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, segnatamente, una domanda di annullamento di due decisioni implicite dell’ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee con la quale è stato negato il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente, nonché una domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare al ricorrente gli importi di talune spese mediche,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: M. José Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Statuto dei funzionari

1        L’art. 72, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello Statuto, il dipendente (...) [è] copert[o] contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73».

 Regolamentazione di copertura

2        La procedura di rimborso delle spese è stabilita dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia del personale delle Comunità europee (nella versione applicabile alla presente controversia; in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»), prevista in attuazione dell’art. 72 dello Statuto. Per quanto attiene alle domande di rimborso delle spese, l’art. 11, n. 2, dispone:

«Le domande vanno presentate dagli affiliati ai rispettivi uffici di liquidazione mediante moduli unificati corredat[i] dei documenti giustificativi originali (...)».

3        L’allegato I alla regolamentazione di copertura («Norme relative al rimborso delle spese di malattia»), al punto IV, intitolato «Casi speciali», dispone quanto segue:

«1. In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre riconosciute di gravità comparabile dall’autorità che ha il potere di nomina, le spese sono rimborsate al 100%.

(…)

La domanda intesa a chiedere il riconoscimento di cui al primo comma dev’essere presentata all’ufficio di liquidazione, corredata della relazione del medico curante dell’interessato.

La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio medico, dall’autorità che ha il potere di nomina oppure dall’ufficio di liquidazione competente, qualora esso sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità.

I rimborsi previsti al 100% non si applicano in caso di malattia professionale o d’infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto».

 Fatti e procedimento

4        Il sig. Marcuccio, funzionario presso la direzione generale «Sviluppo», a partire dal 4 gennaio 2002 si trovava presso il suo domicilio di Tricase in congedo malattia.

5        Il 5 dicembre 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») riceveva dal ricorrente una lettera datata 25 novembre 2002, a mezzo della quale quest’ultimo richiedeva che:

«[a]i sensi e per gli effetti dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché di ogni altra disposizione in materia, gli [venisse] concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali è in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002, il tutto a partire dalla detta data del 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione» (in prosieguo: «la domanda del 25 novembre 2002»).

6        A questa domanda del 25 novembre 2002, il ricorrente allegava una relazione medica, redatta lo stesso giorno, contenente una descrizione della sua malattia (in prosieguo: «la relazione medica del 25 novembre 2002»).

7        Poiché la domanda del 25 novembre 2002 non era stata seguita da una decisione esplicita, il ricorrente depositava, il 13 giugno 2003, un reclamo contro il rigetto implicito di detta domanda. Dal momento che tale reclamo non otteneva risposta entro il termine previsto all’art. 90, n. 2, dello Statuto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2004, il ricorrente proponeva un ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, volto precisamente all’annullamento della decisione implicita dell’APN di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002. Questo ricorso veniva iscritto a ruolo con il numero T‑18/04.

8        Inoltre, il 1° marzo 2003, il ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, della natura professionale della malattia a causa della quale egli era ancora in congedo. A seguito di questa domanda, la Commissione dava avvio al corrispondente procedimento, ancora pendente alla data dell’udienza.

9        Il 30 maggio 2005, l’APN disponeva il pensionamento del ricorrente e la sua ammissione al beneficio dell’indennità di invalidità prevista all’art. 78 dello Statuto.

10      Tra il 4 gennaio 2002 e il 19 maggio 2004, il ricorrente presentava una serie di domande di rimborso di spese mediche da lui sostenute, specificando in ognuna di esse che, nella domanda del 25 novembre 2002, egli si era riservato il diritto di chiedere il rimborso nella misura del complemento al 100%. A seguito di tali domande, il ricorrente riceveva rimborsi che non hanno mai raggiunto il tasso del 100%. Per quanto riguarda le domande relative al suddetto periodo, il ricorrente dichiara che, in seguito a tali rimborsi, la somma di EUR 2 572,32 è rimasta a suo carico.

11      Secondo il ricorso nella causa T‑296/05, «[n]elle more del giudizio T‑18/04», in data 19 maggio 2004, il ricorrente presentava all’ufficio liquidatore una domanda (in prosieguo: la «domanda del 19 maggio 2004») con cui chiedeva il rimborso nella misura del complemento al l00% delle spese mediche rimaste a suo carico. Il ricorrente non allegava alcun documento alla domanda del 19 maggio 2004, ma faceva riferimento nella medesima alla domanda del 25 novembre 2002.

12      Secondo la Commissione, la domanda del 19 maggio 2004 riguardava soltanto tre domande di rimborso inviate dal ricorrente all’ufficio liquidatore il 18 maggio 2004, con riferimento alle quali era rimasta a carico del ricorrente la somma di EUR 381,68.

13      Ritenendo che la domanda del 19 maggio 2004 fosse stata respinta in forma implicita, il ricorrente, con lettera datata 6 dicembre 2004, presentava un reclamo all’APN ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Questo reclamo veniva respinto con lettera datata 15 aprile 2005 (in prosieguo: la «decisione del 15 aprile 2005»).

14      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2005, il ricorrente proponeva un ricorso volto segnatamente all’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda del 19 maggio 2004 e della decisione del 15 aprile 2005. Questo ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T‑296/05.

15      Peraltro, in data 11 ottobre 2004, il ricorrente depositava una serie di domande di rimborso di spese mediche, specificando in ognuna di esse che, nella domanda del 25 novembre 2002, egli si era riservato il diritto di chiedere il rimborso del complemento al 100% delle spese mediche. A seguito di tali diverse domande, il ricorrente otteneva rimborsi che non hanno mai raggiunto il tasso del 100%. Con riguardo a tale serie di domande, la somma di EUR 381,04 rimaneva a carico del ricorrente.

16      Secondo il ricorso nella causa T‑408/05, «[n]elle more del giudizio T‑18/04», il ricorrente presentava all’ufficio liquidatore, in data 11 ottobre 2004, una domanda (in prosieguo: la «domanda dell’11 ottobre 2004») volta all’ottenimento del rimborso delle spese rimaste a suo carico per conseguire il rimborso del 100% delle spese mediche. Il ricorrente non allegava alcun documento alla sua domanda dell’11 ottobre 2004, ma faceva riferimento nella medesima alla domanda del 25 novembre 2002.

17      Ritenendo che la sua domanda fosse stata respinta in forma implicita, il ricorrente, con lettera raccomandata datata 6 maggio 2005, presentava un reclamo all’APN ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Detto reclamo veniva respinto con lettera 4 agosto 2005 (in prosieguo: la «decisione del 4 agosto 2005»).

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2005, il ricorrente ha proposto un ricorso volto segnatamente all’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda dell’11 ottobre 2004 e della decisione del 4 agosto 2005. Questo ricorso veniva iscritto a ruolo con il numero T‑408/05.

19      Con ordinanza 15 dicembre 2005 il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica (GU L 333, pag. 7), rinviava la causa T‑408/05 al Tribunale della funzione pubblica. Tale ricorso veniva iscritto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica con il numero di ruolo F‑109/05.

20      Con ordinanza 25 aprile 2006, il Tribunale della funzione pubblica declinava la propria competenza per la causa F‑109/05, rinviandola dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunciasse, nella misura in cui la causa F‑109/05 aveva il medesimo oggetto di cui alle cause T‑18/04 e T‑296/05 pendenti dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 8, n. 3, secondo trattino, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale della funzione pubblica rilevava, in particolare, che la presentazione successiva di tre ricorsi diretti ad ottenere che fosse preso a carico il 100% delle spese mediche sostenute successivamente dal ricorrente non consentiva di provare che i diversi ricorsi riguardavano controversie distinte, essendo piuttosto il risultato di una scelta procedurale contingente.

21      Il 2 maggio 2006, la causa rispetto alla quale il Tribunale della funzione pubblica aveva declinato la competenza veniva nuovamente iscritta presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑408/05.

22      Il 24 luglio 2006, in applicazione dell’art. 64, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, il Tribunale convocava le parti per una riunione informale dinanzi al presidente della Prima Sezione e al giudice relatore, per esaminare la possibilità di una composizione amichevole della controversia nelle cause T‑18/04, T‑296/05 e T‑408/05. Nel corso di tale riunione, che aveva luogo il 16 ottobre 2006, la Commissione si impegnava a proseguire, al più presto, nella procedura di applicazione dell’art. 73 dello Statuto e, con riserva dell’esito di tale procedura, ad adottare una decisione ai sensi dell’art. 72 dello Statuto, senza che il ricorrente avesse bisogno di proporre una nuova domanda a tale scopo. Da parte sua, il ricorrente si impegnava a collaborare con i servizi della Commissione per agevolare, in particolare, la fissazione delle date per gli esami e le visite a Bruxelles richiesti da tali procedure. Del resto, le parti accoglievano la proposta del presidente di sospendere il procedimento nelle presenti cause, in attesa che fosse adottata una decisione sulla base dell’art. 73 dello Statuto.

23      Così, con ordinanze del presidente della Prima Sezione in data 13 novembre 2006, il procedimento relativo alle presenti cause è stato sospeso in conformità all’art. 77, lett. c), del regolamento di procedura, nell’attesa di una decisione della Commissione in merito al riconoscimento della presunta natura professionale della malattia del ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

24      Con riferimento ad un quesito del Tribunale a tale riguardo, la Commissione e il ricorrente, rispettivamente con lettere 15 giugno 2007 e 17 agosto 2007, segnalavano che non c’erano stati progressi nella procedura ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

25      Poiché la Commissione aveva dato il suo accordo e il ricorrente non aveva presentato osservazioni nel termine previsto, con ordinanze 14 settembre 2007 il presidente della Prima Sezione disponeva la prosecuzione del procedimento relativo alle cause T‑296/05 e T‑408/05, in conformità all’art. 78 del regolamento di procedura.

26      D’altra parte, con ordinanza del presidente della Prima Sezione in data 5 ottobre 2007, sentite le parti, le cause T‑296/05 e T‑408/05 venivano riunite ai fini della fase orale e della sentenza, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura.

27      Le parti venivano sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 4 dicembre 2007.

28      Inoltre, con sentenza 10 giugno 2008, il Tribunale si pronunciava nella causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione, e, in particolare, annullava la decisione implicita dell’APN che aveva respinto la domanda del 25 novembre 2002.

 Conclusioni delle parti

29      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni implicite della Commissione 19 maggio 2004 e 11 ottobre 2004 che hanno respinto le sue domande;

–        annullare, per quanto necessario, le decisioni della Commissione 15 aprile 2005 e 4 agosto 2005;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme di importo pari, rispettivamente, a EUR 2 572,32 e a EUR 381,04, a titolo di rimborso del complemento delle spese mediche, al fine di ottenere un rimborso pari al 100%, o a titolo di risarcimento per il danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla Commissione, ovvero una somma superiore o inferiore a quelle sopra indicate e che il Tribunale vorrà determinare in funzione di quanto riterrà giusto;

–        condannare la Commissione al versamento a favore del ricorrente degli interessi di mora nella misura del 10% con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 19 maggio 2004 sulla somma di EUR 2 572,32, e a decorrere dall’11 ottobre 2004 sulla somma di EUR 381,04, e ciò fino all’effettiva corresponsione delle somme sopra citate, o su somme superiori o inferiori calcolate dal Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      Peraltro, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia adottare, ove necessario, le seguenti misure istruttorie, ovverosia l’acquisizione del suo fascicolo personale, l’acquisizione, presso il servizio medico della Commissione e/o il regime comune di assicurazione malattia, di tutta la documentazione medica a lui relativa, nonché una perizia medico‑legale al fine di accertare che egli, a partire dal 4 gennaio 2002, è affetto da malattia mentale di gravità analoga alla tubercolosi, al cancro e alla poliomielite.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi in quanto irricevibili o infondati;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

 In diritto

32      A sostegno dei propri ricorsi, il ricorrente solleva cinque motivi di annullamento. Il primo motivo è relativo alla carenza di motivazione delle decisioni implicite della Commissione che respingono le sue domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004 e delle decisioni del 15 maggio 2005 e del 4 agosto 2005 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Il secondo motivo è relativo alla manifesta illegittimità legata all’illogicità delle decisioni impugnate. Il terzo motivo è relativo a manifesti errori di valutazione che vizierebbero le decisioni impugnate. Il quarto motivo è relativo alla violazione delle disposizioni applicabili dello Statuto. Infine, il quinto motivo è relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

33      La Commissione eccepisce l’irricevibilità dei ricorsi.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

34      In primo luogo, per quanto riguarda la domanda volta all’annullamento delle due decisioni implicite dell’ufficio di liquidazione che hanno rifiutato il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente, la Commissione sostiene che essa non è diretta contro atti che arrecano pregiudizio al ricorrente. Essa considera, in sostanza, che la mancata risposta alle domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004 non costituirebbe un atto pregiudizievole, nella misura in cui tali domande non costituivano esse stesse domande ai sensi dell’art. 90, n. l, dello Statuto alla luce della giurisprudenza del Tribunale (sentenza del Tribunale 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑811, punti 34 e 36). A tale riguardo, essa rileva in particolare che l’oggetto delle domande non era stato esposto con sufficiente chiarezza, e che tali domande non erano né motivate né corredate di documenti giustificativi.

35      In secondo luogo, per quanto concerne la domanda diretta all’annullamento, per quanto necessario, delle due decisioni dell’APN di rigetto dei reclami presentati dal ricorrente, la Commissione si richiama alla giurisprudenza costante secondo la quale una decisione pura e semplice di rigetto del reclamo costituisce soltanto un atto confermativo, non impugnabile.

36      In terzo luogo, per quanto concerne le domande dirette ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento delle somme di EUR 2 572,32 ed EUR 381,04, maggiorate degli interessi di mora, la Commissione sostiene che sono anch’esse irricevibili poiché, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, senza usurpare le prerogative delle istituzioni, rivolgere loro ingiunzioni ovvero sostituirsi ad esse.

37      Da parte sua, il ricorrente afferma che le sue domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004 costituiscono domande proposte in conformità all’art. 90, n. 1, dello Statuto. A tal proposito rileva, in particolare, che l’oggetto di tali domande è perfettamente chiaro. Infatti, il ricorrente avrebbe chiesto il rimborso al 100% delle spese mediche, facendo riferimento alla domanda del 25 novembre 2002 di cui la Commissione avrebbe avuto piena conoscenza. Egli considera che il rifiuto implicito della domanda è un atto che gli arreca pregiudizio, poiché rappresenta un danno di natura pecuniaria.

38      Il ricorrente reputa d’altronde che il Tribunale sia competente a condannare la Commissione al pagamento delle somme da lui richieste.

 Giudizio del Tribunale

39      Deve rilevarsi, preliminarmente, che la ricevibilità dei presenti ricorsi deve essere esaminata alla luce delle prescrizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Emerge dalla loro lettura, nonché da una costante giurisprudenza, che la Corte di giustizia è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nello stesso Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona (sentenze del Tribunale 3 aprile 1990, causa T‑135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pagg. II‑153, punto 11, e 29 giugno 2004, causa T‑188/03, Hivonnet/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑889, punto 16). A tal proposito, possono essere oggetto di un ricorso di annullamento esclusivamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da danneggiare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo qualificato la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenze della Corte 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno, non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza cit., nonché del Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22).

40      D’altronde, gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto dal dipendente al rituale svolgimento del previo procedimento amministrativo (ordinanze del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T‑108/99, Reggimenti/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1205, punto 19, e 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 40). Nel caso in cui il dipendente cerchi di ottenere che l’APN adotti nei suoi confronti una decisione o un provvedimento, il procedimento amministrativo deve essere iniziato con una domanda in cui l’interessato invita detta autorità ad adottare la decisione o la misura, a norma dell’art. 90, n. 1. Entro il termine di tre mesi l’interessato può proporre all’APN un reclamo a norma del n. 2 di tale articolo solo contro la decisione di rigetto della domanda, la quale, in mancanza di risposta dell’amministrazione, si considera emessa entro il termine di quattro mesi (ordinanza della Corte 4 giugno 1987, causa 16/86, GP/CES, Racc. pag. 2409, punto 6; ordinanze del Tribunale 1° ottobre 1991, causa T‑38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II‑763, punto 23, e Reggimenti/Parlamento, cit., punto 19).

41      Tuttavia, a tale proposito si deve puntualizzare che la domanda e il reclamo contemplati agli artt. 90 e 91 dello Statuto devono precisare il loro oggetto ed i motivi che li hanno provocati in maniera sufficiente perché l’autorità adita possa statuire con cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 marzo 1975, causa 23/74, Küster/Parlamento, Racc. pag. 353, punto 11, e sentenza del Tribunale T‑9/04, Marcuccio/Commissione, cit., punto 36).

42      Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che le sue domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004, relative al rimborso al 100% di talune spese mediche da lui sostenute, costituiscono domande proposte in conformità all’art. 90, n. 1, dello Statuto e che, di conseguenza, i rigetti impliciti delle domande costituiscono atti che gli arrecano pregiudizio, che possono essere impugnati per ottenerne l’annullamento.

43      Tale argomento non può essere accolto. Infatti, alla luce delle circostanze del caso di specie, gli atti summenzionati non hanno affatto modificato la situazione giuridica del ricorrente e, di conseguenza, non costituiscono atti impugnabili con riferimento agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

44      A tal proposito, si deve sottolineare che, nelle domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004, il ricorrente, nel domandare il rimborso al l00% delle spese mediche, non ha né precisato il motivo su cui si fondava tale pretesa, né menzionato la natura della sua malattia che giustificava, a suo avviso, il rimborso al 100%, né fornito alcun documento medico a sostegno di tali domande. Al riguardo, egli si è limitato ad attirare l’attenzione dell’Ufficio liquidatore sul fatto di aver presentato all’APN la domanda in data 25 novembre 2002 e di aver depositato presso il Tribunale un ricorso contro le decisioni implicite che respingevano tale domanda e il reclamo che ne è seguito.

45      Orbene, il rimborso al 100% delle spese mediche ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, cui il ricorrente fa riferimento nell’ambito del presente ricorso, presuppone che la malattia di cui si tratta sia definita come una delle malattie espressamente menzionate in tale disposizione o il riconoscimento da parte dell’APN del fatto che essa è di gravità paragonabile a tali malattie. A tal fine, spetta evidentemente all’interessato indicare di quale malattia si tratti e presentare i documenti giustificativi. In proposito occorre rilevare, da un lato, che, in conformità dell’art. 11, n. 2, della regolamentazione di copertura, le domande di rimborso devono essere «corredate dei documenti giustificativi originali» e, dall’altro lato, che, secondo il punto IV dell’allegato I alla regolamentazione di copertura, le domande intese a chiedere il riconoscimento del fatto che una malattia è di gravità paragonabile alle quattro malattie menzionate all’art. 72, n. 1, dello Statuto devono essere corredate «della relazione del medico curante dell’interessato».

46      Tuttavia, nella fattispecie, la relazione medica recante la data del 25 novembre 2002 costituisce l’unico elemento fornito dal ricorrente idoneo a descrivere la natura e la gravità della malattia di cui trattasi.

47      Così, dal testo delle domande in data 19 maggio 2004 e 11 ottobre 2004 e del contesto in cui esse si collocano risulta che, con tali domande, il ricorrente ha semplicemente riaffermato la sua pretesa di aver diritto alla copertura al 100% ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, che egli aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione con la sua domanda del 25 novembre 2002 e che era stata fondata sulla relazione medica del 25 novembre 2002.

48      Orbene, come lo stesso ricorrente rileva nelle sue domande in data 19 maggio 2004 e 11 ottobre 2004, la domanda del 25 novembre 2002 è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto, che egli ha impugnato dinanzi al Tribunale.

49      Pertanto, poiché le domande in data 19 maggio 2004 e 11 ottobre 2004 non contenevano alcun elemento nuovo che potesse giustificare la pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso al 100% delle sue spese mediche, il silenzio dell’amministrazione che ne è seguito non ha affatto modificato la sua situazione giuridica, nemmeno sotto l’aspetto economico, poiché tale situazione è dovuta alla decisione implicita di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002. Di conseguenza, le conclusioni del ricorrente volte all’annullamento delle «decisioni implicite» della Commissione che respingono le sue domande del 19 maggio 2004 e dell’11 ottobre 2004 devono essere respinte come irricevibili, in quanto non sono rivolte contro atti che lo danneggiano ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

50      Per quanto riguarda le decisioni del 15 aprile 2005 e del 4 agosto 2005, con cui la Commissione ha respinto i reclami del ricorrente rispettivamente del 6 dicembre 2004 e del 6 maggio 2005, esse dichiarano, in particolare, che «non essendo il [sig. Marcuccio] affetto da una malattia grave, così come previsto dall’art. 72 [dello Statuto], potrebbe beneficiare di un rimborso delle sue spese mediche nella misura del 100% unicamente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, qualora sia riconosciuto vittima di un infortunio o affetto da una malattia professionale (…)», ma che la procedura per verificare l’origine professionale della malattia era tuttora in corso.

51      Il Tribunale ritiene che tali decisioni non abbiano neppure modificato la situazione giuridica del ricorrente. Infatti, la constatazione che il ricorrente non era affetto da una malattia grave ai sensi dell’art. 72 dello Statuto costituisce la conseguenza diretta del rifiuto implicito di accogliere la domanda del ricorrente in data 25 novembre 2002. Infatti, dal momento che tale domanda era la sola ad allegare una relazione medica che descriveva la malattia di cui trattasi, il suo rigetto implicito da parte dell’APN ha impedito di individuare tale malattia come malattia grave ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, e cioè come una delle quattro malattie espressamente menzionate in tale disposizione oppure come una malattia riconosciuta di gravità comparabile dall’APN. Di conseguenza, le decisioni del 15 aprile 2005 e del 4 agosto 2005 non costituiscono atti che gli arrecano pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, e le conclusioni dirette al loro annullamento devono essere respinte come irricevibili.

52      Per quanto riguarda il terzo e quarto capo delle conclusioni del ricorrente dirette in sostanza a far condannare la Commissione a versargli talune somme, aumentate degli interessi di ritardo, o a titolo di integrazione del rimborso delle sue spese mediche per conseguire un rimborso pari al 100%, o a titolo di indennizzo per il danno derivante dagli atti e comportamenti illegittimi posti in essere dalla Commissione, occorre constatare che essi sono strettamente collegati ai capi delle conclusioni in annullamento analizzate in precedenza e devono, di conseguenza, essere dichiarati anch’essi irricevibili (v. in tal senso, segnatamente, ordinanza del Tribunale 24 giugno 1992, causa T‑11/90, H. S./Consiglio, Racc. pag. II‑1869, punto 25; sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 34, e ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 52 e 56). Infatti, con tali domande, il ricorrente cerca solo di ottenere le somme che gli sono state rifiutate dalla Commissione in base agli atti che egli ha impugnato per ottenerne l’annullamento. In particolare, il solo danno che invoca è il danno finanziario costituito dalla differenza tra i rimborsi che egli ha ricevuto e i rimborsi al 100% a titolo dell’art. 72, n. 1, dello Statuto.

53      In ogni caso, anche supponendo che manchi tale stretto legame, la domanda di risarcimento dovrebbe ugualmente essere respinta come irricevibile, poiché non è stata preceduta da una domanda con cui si invita l’APN a risarcire i danni asseritamente subiti, seguita da un reclamo con cui si contesta la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda stessa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑731, punto 50, e ordinanza T‑241/03, Marcuccio/Commissione, cit., punto 56).

54      Infine, per quanto riguarda i provvedimenti istruttori richiesti dal ricorrente (v. punto 30 supra), risulta, da un lato, dagli elementi del fascicolo e, dall’altro, da tutto quanto precede che tali provvedimenti non sono di alcuna utilità per la soluzione della controversia. Di conseguenza, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale disponga tali provvedimenti istruttori deve essere respinta.

55      Alla luce di quanto precede, occorre respingere i ricorsi come nel loro complesso irricevibili.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:


1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Cooke

Labucka

Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. D. Cooke


* Lingua processuale: l’italiano.