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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Scania AB (Publ) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-248/04)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 21 giugno 2004 la Scania AB, con sede in Södertälje (Svezia), rappresentata dagli avv.ti D. Arts e F. Herbert, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, con la quale la Commissione ha approvato la cessione alla Ainax delle azioni A detenute dalla Volvo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente afferma che l'approvazione, da parte della Commissione, della concentrazione tra la Volvo e la Renault Véhicules Industriels1era sottoposta alla condizione della cessione delle azioni Scania (l'"impegno Scania") da parte della Volvo. Nella decisione controversa, la Commissione ha accolto le proposte di cessione avanzate dalla Volvo, secondo cui la Volvo avrebbe trasferito le sue azioni residue della Scania ad una società controllata, la Ainax. La ricorrente sostiene inoltre che le azioni Ainax sarebbero state distribuite quale dividendo tra gli azionisti della Volvo.

Secondo la ricorrente, la decisione controversa viola l'impegno Scania di cui alla decisione della Commissione 1° settembre 2000, nonché l'art. 6, n. 1, lett. c), e 6, n. 2, del regolamento n. 4064/892.

A parere della ricorrente, mediante la creazione di una struttura intermedia, la Ainax, viene mantenuta la quota azionaria attualmente controllata dalla Volvo, anziché distribuire la stessa tra gli azionisti della Volvo. La ricorrente afferma inoltre che, poiché la Renault detiene circa il 20% della azioni Volvo, essa controlla indicativamente il 20% della Ainax, la quale a sua volta controlla circa il 25% della Scania. La ricorrente afferma pertanto che la struttura della cessione garantisce alla Renault, ed indirettamente alla Volvo, un'influenza significativa sulla ricorrente, nonché un accesso interno privilegiato ai suoi segreti aziendali. La ricorrente non potrebbe pertanto agire come alternativa indipendente al gruppo Volvo/Renault VI.

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1 - Decisione della Commissione 1° settembre 2000, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. IV/M.1980 - 3* VOLVO/RENAULT V.I.) in base al Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 301, pag. 23).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13).