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ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento penale – Custodia cautelare dell’imputato – Impatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sul procedimento principale – Rifiuto del giudice del rinvio di proseguire il procedimento di merito prima di aver ricevuto la risposta della Corte – Imperativo di celerità nei procedimenti penali e in particolare nei casi di detenzione – Istanza di ricusazione del giudice adito per legittimo sospetto di parzialità»

Nella causa C‑288/24 [Stegmon] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I, Germania), con decisione del 23 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2024, nel procedimento penale a carico di

M.R.,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Berlin,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di M.R. e verte sulla legittimità di un’istanza di ricusazione di un giudice presentata dalla Staatsanwaltschaft Berlin (procura di Berlino, Germania).

 Diritto tedesco

3        L’imperativo generale di celerità in materia penale deriva dal principio dello Stato di diritto sancito dal Grundgesetz (legge fondamentale).

4        Ai sensi dell’articolo 24 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), nella versione pubblicata il 7 aprile 1987 (BGBl. 1987 I, pagg. 1074, 1319), come modificata dalla legge del 27 marzo 2024 (BGBl. 2024 I, n. 109) (in prosieguo: la «StPO»), la procura, la parte civile o l’imputato possono chiedere la ricusazione di un giudice per legittimo sospetto di parzialità, ossia qualora sussista un motivo legittimo idoneo a far sorgere dubbi sull’imparzialità di tale giudice.

5        Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della StPO, il collegio giudicante a cui appartiene il giudice ricusato decide sull’istanza di ricusazione senza la partecipazione di quest’ultimo.

6        L’articolo 121, paragrafo 1, della StPO prevede che, fino all’emanazione di una sentenza, la custodia cautelare per un solo e medesimo reato può essere prolungata per gli stessi fatti oltre i sei mesi nel solo caso in cui la difficoltà o la particolare portata delle indagini o altro importante motivo non consentano ancora la pronuncia della sentenza e giustifichino il mantenimento in stato di detenzione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 3, della StPO, l’avvio del dibattimento entro sei mesi comporta l’interruzione del decorso del termine.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Il procedimento principale verte su accuse di traffico di stupefacenti nei confronti di M.R. Tali accuse si basano su informazioni ottenute mediante l’utilizzo di dati provenienti da telefoni cellulari dotati di un software denominato «EncroChat», che consentiva uno scambio di comunicazioni cifrate da punto a punto.

8        Nell’ambito di tale procedimento, un ordine di carcerazione è stato emesso contro M.R. Il 4 maggio 2023, M.R. è stato posto in stato di custodia cautelare una prima volta.

9        Con decisione del 29 giugno 2023, il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania) ha, innanzitutto, accolto la richiesta di rinvio a giudizio avviando il procedimento principale ai fini dello svolgimento di un’udienza di trattazione. In un secondo momento, ha sospeso il procedimento al fine di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), domanda che è stata registrata presso la cancelleria della Corte con il riferimento Staatsanwaltschaft Berlin II (C‑675/23). Infine, in un terzo momento, ha annullato l’ordine di carcerazione nei confronti di M.R., tenuto conto dell’incertezza della data in cui la Corte si sarebbe pronunciata.

10      Il 30 giugno 2023 la procura di Berlino ha proposto appello contro tale sentenza, nella parte in cui annulla l’ordine di carcerazione di cui trattasi. Il 10 luglio 2023 la Generalstaatsanwaltschaft Berlin (procura generale di Berlino, Germania) ha aderito all’appello.

11      Con decisione del 24 luglio 2023, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania) ha annullato la sentenza del 29 giugno 2023, nella parte in cui annulla l’ordine di carcerazione, e ha ripristinato quest’ultimo. Nella motivazione della propria decisione, esso ha indicato che tale sentenza, nella parte in cui sospende il procedimento, non osta all’esecuzione di detto ordine di carcerazione. Esso ha ritenuto che il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) avrebbe, al contrario, l’occasione di riconsiderare la propria valutazione circa la sospensione del procedimento alla luce dell’imperativo di celerità ad esso imposto nei procedimenti detentivi e ha ricordato «ad ogni buon conto» che una decisione di sospensione può essere impugnata dalla procura.

12      Il 26 luglio 2023, la procura di Berlino ha proposto appello contro la sentenza del 29 giugno 2023, nella parte in cui sospende il procedimento, poiché la sospensione nonché l’assenza di misure volte a far avanzare il procedimento erano contrarie all’imperativo di celerità. Il 9 agosto 2023, anche la procura generale di Berlino ha aderito a tale appello, indicando che attendere la decisione della Corte era contrario a tale imperativo.

13      Con decisione del 13 settembre 2023, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha annullato la sentenza del 29 giugno 2023, nella parte in cui sospende il procedimento. Esso ha indicato che una sospensione del procedimento non poteva, in linea di principio, essere ordinata ai fini del chiarimento di questioni di diritto. Tuttavia, una sospensione del procedimento in attesa della risoluzione di una «causa pilota» che ha dato luogo ad un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte sembrerebbe «giustificata in via eccezionale». Tenuto conto dell’imperativo di celerità, tuttavia, una siffatta possibilità sarebbe subordinata al fatto che la decisione della Corte nell’ambito della «causa pilota» sia imminente e che il ritardo non comporti inconvenienti irragionevoli per l’imputato. Il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha concluso che, in tali circostanze, la sentenza del 29 giugno 2023, nella parte in cui sospende il procedimento, era «evidentemente inficiata da un errore di valutazione», posto che la data di pronuncia della decisione della Corte non era nota. Inoltre, non si sarebbe potuto escludere che una domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare risultasse necessaria a causa delle specificità della causa.

14      Ciononostante, con sentenza del 20 ottobre 2023, il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) ha nuovamente annullato l’ordine di carcerazione di cui trattasi, invocando l’imperativo di celerità. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dalla procura di Berlino. La procura generale di Berlino ha aderito a tale appello precisando che se, in caso di ulteriore ripristino di tale ordine di carcerazione, il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) non avesse fissato rapidamente una data per l’udienza di trattazione, occorrerebbe allora esaminare se ciò possa giustificare la presentazione di un’istanza di ricusazione.

15      Con decisione del 6 dicembre 2023, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha annullato la sentenza del 20 ottobre 2023 e ha nuovamente ripristinato detto ordine di carcerazione. In tale decisione, esso ha precisato che nulla ostava alla rapida programmazione e fissazione dell’udienza di trattazione. A seguito di detta decisione, la procura di Berlino ha invitato il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) a fissare al più presto e il più rapidamente possibile un’udienza di trattazione.

16      Con decisione del 12 marzo 2024, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha annullato l’ordine di carcerazione di cui trattasi dichiarando che il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino), denominato, a partire dal 1º gennaio 2024, Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I), non aveva tenuto sufficientemente conto dell’imperativo di celerità, non avendo fissato l’udienza di trattazione. Ritenendo che si trattasse di una «grave violazione delle rigorose disposizioni di rango costituzionale», la cui responsabilità ricadeva interamente sul Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I), il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha ritenuto che l’imperativo di celerità fosse stato violato in maniera tale da rendere sproporzionato il mantenimento dell’ordine di carcerazione di cui trattasi.

17      Il giudice del rinvio precisa che M.R. sconta una pena detentiva pluriennale per fatti relativi ad un’altra causa. Il termine della sua detenzione è fissato, in linea di principio, al 28 maggio 2026, ma una liberazione anticipata sarebbe ipotizzabile a partire dal 27 luglio 2024, trascorsi i due terzi della pena.

18      In tale contesto, con lettera del 28 marzo 2024, la procura di Berlino ha presentato un’istanza di ricusazione della presidente del collegio giudicante del Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I) che ha adottato le decisione di cui trattasi (in prosieguo: la «presidente»), per sospetto di parzialità. A sostegno della sua istanza, essa afferma che la presidente non ha ancora fissato la data dell’udienza di trattazione, sebbene l’imputato sia ancora in stato di detenzione e il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino) abbia insistito sull’urgenza di fissare tale data.

19      Secondo la procura di Berlino, la circostanza che la presidente abbia deliberatamente ignorato tale avvertimento e sia quindi responsabile dell’annullamento dell’ordine di carcerazione di cui trattasi consentirebbe di ritenere che ella adotti ormai le sue decisioni senza tener conto degli orientamenti forniti dagli organi giurisdizionali di grado superiore, bensì perseguendo soltanto interessi che le sono propri. Tali interessi sarebbero connessi alla questione, che ella ha sollevato e che ritiene determinante per l’esito del procedimento, se sia possibile utilizzare determinate prove. La presidente non terrebbe conto del dovere di diligenza e dell’imperativo di celerità cui è tenuta, poiché il modo in cui ha organizzato tale procedimento sarebbe determinato unicamente dal suo rifiuto di prevedere qualsiasi fissazione di un’udienza di trattazione prima che la Corte si sia pronunciata sulla sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Staatsanwaltschaft Berlin II (C‑675/23).

20      Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della StPO, la sezione del Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I), di cui fa parte la presidente, deve statuire sulla domanda di cui al punto 18 della presente ordinanza. La presidente è stata sostituita dal suo supplente.

21      In tale contesto, il Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I), che è il giudice del rinvio, nella composizione indicata al punto precedente della presente ordinanza, rileva che la presidente ha basato le decisioni adottate nell’ambito del procedimento principale sulla giurisprudenza della Corte. Da quest’ultima risulterebbe che un giudice che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale non può, prima della conclusione del procedimento dinanzi alla Corte, essere obbligato, su istruzione del giudice d’appello, o incitato, in ragione della minaccia di «sanzioni disciplinari», a proseguire il procedimento principale. Tale giudice dovrebbe, al contrario, attendere la decisione della Corte e, nell’attesa, potrebbe soltanto compiere atti processuali che non hanno alcun rapporto con le questioni pregiudiziali. Lo stesso varrebbe nei casi di detenzione.

22      Il giudice del rinvio ritiene che tale giurisprudenza della Corte sia valida anche in materia penale, tenuto conto della possibilità per la Corte di statuire nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza o di un procedimento pregiudiziale accelerato.

23      In tali circostanze, il Landgericht Berlin I (Tribunale del Land, Berlino I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso consente o addirittura impone al giudice del rinvio di astenersi dal compiere atti nel procedimento principale che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali fino alla pronuncia della Corte di giustizia.

2)      Se l’articolo 267 TFUE non consenta che la sospetta parzialità si fondi unicamente sul fatto che tale giudice sia in attesa della pronuncia della Corte di giustizia in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

3)      Se i precedenti quesiti possano riguardare anche una causa penale in cui sia stata disposta una misura detentiva, per la quale vige un imperativo di accelerazione ad hoc».

 Procedimento dinanzi alla Corte

24      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare alla presente causa il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte o, in subordine, un trattamento accelerato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento di procedura.

25      Alla luce della decisione della Corte di statuire con ordinanza motivata conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura, non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

 Sulle questioni pregiudiziali

26      Ai sensi dell’articolo 99 del proprio regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.

27      Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio con le sue tre questioni pregiudiziali possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte e che occorra quindi applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.

28      Peraltro, nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede, con la sua terza questione, se le risposte fornite alla prima e alla seconda questione siano applicabili anche nell’ambito di una causa penale in cui sia stata disposta una misura detentiva, causa che è soggetta ad uno specifico imperativo di celerità, occorre tener conto di tale aspetto nella trattazione delle prime due questioni e non esaminarlo separatamente.

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento penale soggetto a un imperativo di celerità a causa della carcerazione dell’imputato, un giudice nazionale che abbia presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua il procedimento principale, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, effettuando atti processuali che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate.

30      In primo luogo, occorre ricordare, per quanto riguarda l’articolo 267 TFUE, che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto da tale disposizione, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, consentendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 71, e del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 26].

31      Al fine di preservare l’effetto utile di tale procedimento, l’ordinanza o la sentenza pronunciata dalla Corte in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale da un giudice nazionale vincola tale giudice ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione per la soluzione della controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, nonché del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 27].

32      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale effetto non può essere compromesso qualora detto giudice adotti atti processuali, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e quella dell’ordinanza o della sentenza con cui quest’ultima risponde a tale domanda, che sono necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire allo stesso giudice di conformarsi, nell’ambito della controversia ad esso sottoposta, alla successiva decisione della Corte [v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punti 28 e 30].

33      Per contro, tali atti procedurali non dovrebbero essere adottati quando sono idonei a svuotare le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte del loro oggetto e del loro interesse rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice nazionale. Infatti, atti del genere potrebbero impedire a detto giudice di conformarsi alla decisione con la quale la Corte risponderà a tali questioni. In una simile ipotesi, verrebbe pregiudicato l’effetto utile del meccanismo di cooperazione previsto all’articolo 267 TFUE, in quanto la Corte, inoltre, non è competente a dare, in materia pregiudiziale, risposte che abbiano un effetto puramente consultivo [v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2024, AVVA e a. (Processo mediante videoconferenza in assenza di un ordine europeo di indagine), C‑255/23 e C‑285/23, EU:C:2024:462, punti da 38 a 40].

34      In secondo luogo, occorre ricordare che il diritto degli imputati a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda il procedimento giudiziario, deve, in ambito penale, essere rispettato non solo nel corso di tale procedimento, ma anche nel corso della fase preliminare, a decorrere dal momento in cui una persona è accusata (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 71, nonché ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 32).

35      Poiché il rispetto di tale diritto è ancora più necessario in caso di carcerazione, è espressamente previsto all’articolo 267, quarto comma, TFUE che, quando una questione pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

36      Del resto, è proprio perché detto diritto sia garantito che i procedimenti accelerato e d’urgenza, istituiti dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, possono essere attivati qualora la domanda di pronuncia pregiudiziale, riguardante una persona in stato di detenzione, possa incidere sul rilascio di tale persona [v., in tal senso, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punti da 33 a 35, nonché sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE), C‑488/19, EU:C:2021:206, punti da 36 a 40].

37      Per contro, il mero fatto che una persona sconti una pena privativa della libertà a causa di una condanna non collegata alla causa nella quale si inserisce la domanda di pronuncia pregiudiziale non è, di per sé, tale da imporre che detta causa sia oggetto di un trattamento d’urgenza (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 1º ottobre 2018, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny w Płocku, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2018:923, punto 23).

38      Inoltre, occorre altresì ricordare che spetta in primo luogo al giudice nazionale investito di una controversia di natura urgente, che si trova nella posizione migliore per valutare le implicazioni pratiche per le parti e che ritiene necessario sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali sull’interpretazione del diritto dell’Unione, adottare, in attesa della decisione della Corte, tutti i provvedimenti provvisori appropriati per garantire la piena efficacia della decisione che è chiamato a emettere e allo stesso tempo l’efficacia dei diritti delle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 66, e ordinanza del presidente della Corte del 10 aprile 2018, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2018:253, punto 15, nonché ordinanza del 25 febbraio 2021, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2021:149, punto 33).

39      Ne consegue che, sebbene il giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale sia tenuto ad attendere la risposta della Corte alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, nulla gli impedisce di adottare qualsiasi misura alternativa alla detenzione che possa garantire il rispetto dei diritti fondamentali del sospettato o dell’imputato (v., in tal senso, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 41).

40      Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento penale soggetto a un imperativo di celerità a causa della carcerazione dell’imputato, un giudice nazionale che abbia presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua il procedimento principale, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, effettuando atti processuali che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate.

 Sulla seconda questione

41      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che quest’ultimo attende la decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui è stato investito, qualora il procedimento principale riguardi una persona in stato di detenzione.

42      L’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una causa dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti [sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 3, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 91].

43      Pertanto, una norma di diritto nazionale o una prassi nazionale non può impedire a un giudice nazionale di avvalersi di tale facoltà, la quale è, infatti, inerente al sistema di cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, istituito dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 4; del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punti 32 e 33, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 93]. Allo stesso modo, al fine di garantire l’effettività di tale facoltà, un giudice nazionale deve poter mantenere un rinvio pregiudiziale successivamente alla sua proposizione [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 93].

44      Dalle considerazioni che precedono, la Corte ha dedotto che una norma o una prassi nazionale che comporta segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare che venga declinata la sua competenza, lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, pertanto, l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale [v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 94].

45      Orbene, la declinazione di competenza nel procedimento principale è proprio la conseguenza di una ricusazione. Pertanto, se fosse possibile ricusare un giudice per il solo motivo che esso ha rifiutato di fissare un’udienza per statuire sul merito della controversia di cui è investito prima che la Corte abbia risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale che esso le aveva sottoposto in tale controversia, tale possibilità potrebbe indurre taluni giudici ad astenersi dal sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

46      Inoltre, la competenza che l’articolo 267 TFUE conferisce a qualsiasi giudice nazionale di procedere a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall’applicazione di norme di diritto nazionale che consentono a un giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al giudice che ha emesso tale decisione di riassumere il procedimento nazionale che era stato sospeso (sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 98, e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 40).

47      Neppure la circostanza che la persona oggetto del procedimento principale sia in carcere è idonea a modificare la portata delle prerogative riconosciute al giudice nazionale dall’articolo 267 TFUE, e ciò per i motivi ricordati ai punti 35, 36, 38 e 39 della presente ordinanza.

48      Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che quest’ultimo è in attesa della decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da esso sollevata qualora il procedimento principale riguardi una persona in stato di detenzione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

1)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento penale soggetto ad un imperativo di celerità in ragione della carcerazione dell’imputato, un giudice nazionale che ha sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua il procedimento principale, nell’attesa della risposta della Corte a tale domanda, compiendo atti procedurali che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate.

2)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che quest’ultimo attende la decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da esso sollevata qualora il procedimento principale riguardi una persona in stato di detenzione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.