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Sentenza della Corte (Decima. Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti - Romania) – Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-332/21)1

(Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Accise – Alcole etilico – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume – Ambito di applicazione – Principi di proporzionalità e di effettività)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Quadrant Amroq Beverages SRL

Convenuta: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche,

deve essere interpretato nel senso che:

tanto l’alcole etilico che venga utilizzato per la produzione di aromi impiegati a loro volta per la preparazione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume quanto l’alcole etilico che sia già stato utilizzato per la produzione di tali aromi rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83,

deve essere interpretato nel senso che:

quando l’alcole etilico immesso in consumo in uno Stato membro in cui è esentato dall’accisa, per il motivo che è stato utilizzato per la produzione di aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume, è poi commercializzato in un altro Stato membro, quest’ultimo è tenuto a riservare un trattamento identico a tale alcole etilico sul suo territorio, a condizione che il primo Stato membro abbia applicato correttamente l’esenzione prevista da tale disposizione e che non vi siano indizi di frode, evasione o abuso.

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione, a un operatore economico che commercializza sul suo territorio prodotti acquistati presso un venditore situato nel territorio di un altro Stato membro, nel quale sono stati fabbricati, immessi in consumo ed esentati dall’accisa conformemente a tale disposizione, del beneficio dell’esenzione prevista da detta disposizione alle condizioni che tale operatore abbia la qualità di destinatario registrato e che tale venditore abbia la qualità di depositario autorizzato, a meno che non risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che siffatte condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare qualsiasi frode, evasione o abuso.

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1 GU C 357 del 6.9.2021.