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Ricorso proposto il 3 maggio 2010 - Lancôme parfums et beauté & Cie / UAMI - Foxus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

(Causa T-204/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendal e S. Abel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) emanata in data 11 febbraio 2010 nel procedimento R 238/2009-2;

annullare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) emanata in data 16 dicembre 2008 nel procedimento 990 C;

rigettare la domanda, presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, di nullità del marchio comunitario della ricorrente, COLOR FOCUS, registrata con n. 1327410, nella parte in cui la domanda si fonda sul marchio comunitario FOCUS, registrato con n. 453720;

condannare il convenuto alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui dovesse divenire parte interveniente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: COLOR FOCUS per i prodotti della classe 3 - registrato con n. 1327410

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione del marchio denominativo comunitario "FOCUS" con il n. 453720, per i prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42; registrazione in Germania del marchio denominativo "FOCUS" con il n. 39407564, per una vasta gamma di prodotti e servizi in complessivamente 24 classi.

Decisione della divisione di annullamento: nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso.

In base al primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi l'art. 53, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (in prosieguo : il "RMC") concludendo nel senso di un rischio di confusione tra "COLOR FOCUS" e "FOCUS". Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso è incorsa in errore non producendo la valutazione concreta posta alla base di tale conclusione, che richiede un esame del carattere distintivo e del grado di similitudine, sicché la decisione impugnata manca di un elemento essenziale della motivazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non abbia tenuto conto di un principio generale di diritto in forza del quale nessuno si può fondare su una posizione giuridica formale qualora detta posizione costituisca un abuso di diritto.

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