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Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 - Boyle e a. / Commissione

(Cause riunite da T-218/03 a T-240/03)1

(Pesca - Programmi di orientamento pluriennali - Richieste di aumentare gli obiettivi per migliorare la sicurezza - Decisione 97/413/CE -Rifiuto della Commissione - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità - Competenza della Commissione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Boyle (Killybegs, Irlanda) e gli altri 22 i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: P. Gallagher, SC, A. Collins, SC, e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Braun e B. Doherty, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan e C. O'Toole, agenti, assistiti dal sig. D. Conlan Smyth, barrister)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), nella parte in cui respinge le richieste di aumentare la capacità delle imbarcazioni dei ricorrenti

Dispositivo della sentenza

I ricorsi proposti da Thomas Faherty (T-224/03), dall'Ocean Trawlers Ltd (T-226/03), da Larry Murphy (T-236/03) e dall'O'Neill Fishing Co. Ltd (T-239/03) sono respinti.

La decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, è annullata nella parte in cui si applica alle imbarcazioni degli altri ricorrenti.

La Commissione sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dai ricorrenti di cui al punto 2.

I ricorrenti di cui al punto 1 sopporteranno le proprie spese.

L'Irlanda sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 239 del 4.10.2003.