Language of document : ECLI:EU:F:2012:171

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

5 dicembre 2012

Cause riunite F‑88/09 e F‑48/10

Z

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Riassegnazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Diritti della difesa – Molestie psicologiche – Articolo 12 dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Ammonimento scritto – Diritti della difesa e principio del contraddittorio»

Oggetto: Ricorso proposto, da un lato, ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA e, dall’altro, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui Z chiede in via principale, l’annullamento, rispettivamente, della decisione del 18 dicembre 2008, con cui si procede alla sua riassegnazione, e della decisione del 10 luglio 2009, con cui gli viene inflitta la sanzione dell’ammonimento scritto.

Decisione: I ricorsi nelle cause riunite F‑88/09 e F‑48/10 sono respinti. Nella causa F‑88/09, Z sopporterà tre quarti delle proprie spese e nella causa F‑48/10, Z sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Corte di giustizia. Nella causa. F‑88/09, la Corte di giustizia sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da Z.

Massime

1.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Diritto del funzionario di esercitare funzioni specifiche – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 7)

2.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione di un funzionario nell’interesse del servizio a causa di difficoltà relazionali – Sviamento di potere – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

3.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Portata – Considerazione delle funzioni cui si riferisce il concorso vinto dall’interessato – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7; allegato I)

4.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto per esso lesivo – Portata – Applicazione alle misure di riassegnazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

5.      Ricorso dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una grave mancanza – Tutela contro procedimenti disciplinari – Presupposti

(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis e 22 ter)

7.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo di indipendenza e di integrità – Rischio di conflitto d’interessi in caso di esistenza di rapporti professionali tra un funzionario chiamato a pronunciarsi su un caso e un terzo in esso coinvolto – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 11 bis)

8.      Funzionari – Riassegnazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Conciliazione con l’interesse del servizio

(Statuto dei funzionari, art. 24)

9.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Esercizio – Limiti – Dignità delle funzioni – Atti lesivi della dignità delle funzioni – Nozione – Denuncia di fatti quali illeciti – Obblighi del funzionario

(Statuto dei funzionari, art. 12)

10.    Funzionari – Diritti ed obblighi – Rispetto della dignità delle funzioni – Portata – Denuncia di fatti relativi ad asserite molestie psicologiche – Divulgazione pubblica tale da gettare discredito sull’asserito autore – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 12 e 22 bis)

11.    Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 86; allegato IX, artt. 1, 2, § 1, e 3)

12.    Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Audizione dell’interessato da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Obbligo di redigere un processo verbale – Portata

1.      Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare il personale a loro disposizione in base ai suddetti compiti, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto del la regola della corrispondenza tra grado e impiego, il controllo del giudice dell’Unione vertente sul rispetto della condizione relativa all’interesse del servizio deve limitarsi a stabilire se l’APN si sia tenuta entro limiti ragionevoli, non criticabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

Di conseguenza, se un provvedimento di riassegnazione avviene nell’interesse del servizio e nel rispetto della regola della corrispondenza tra grado e impiego, non spetta al giudice dell’Unione determinare se altre misure sarebbero state più opportune. Infatti, se è vero che l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in base alle loro attitudini specifiche e alle loro preferenze personali, non si può per questo riconoscere ad un funzionario il diritto di esercitare funzioni specifiche.

(v. punti 121, 122 e 202)

Riferimento:

Corte: 21 giugno 1984, Lux/Corte dei Conti, 69/83, punto 17; 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, C‑116/88 e C‑149/88, punto 11

Tribunale di primo grado: 18 giugno 1992, Turner/Commissione, T‑49/91, punto 34; 16 dicembre 1993, Turner/Commissione, T‑80/92, punto 53; 28 maggio 1998, W/Commissione, T‑78/96 e T‑170/96, punto 105; 12 dicembre 2000, Dejaiffe/UAMI, T‑223/99, punto 53; 21 settembre 2004, Soubies/Commissione, T‑325/02, punto 50

2.      Difficoltà relazionali, quando causano tensioni pregiudizievoli al buon funzionamento del servizio, possono giustificare, nell’interesse del servizio, il trasferimento di un funzionario, e ciò senza che sia necessario determinare l’identità del responsabile degli incidenti in questione o il grado di veridicità delle contestazioni mosse da ciascuna parte.

Al riguardo, il fatto che un funzionario possieda qualità elevate o che in un servizio si constati un elevato tasso di rotazione non significa che l’interessato non possa formare oggetto di un provvedimento riassegnazione, poiché, se pure l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare un funzionario ad un posto corrispondente alle sue competenze e alle sue aspirazioni, altre considerazioni, relative in particolare alla necessità di assicurare il sereno funzionamento del servizio, possono indurla, fatto salvo il rispetto della regola di corrispondenza tra grado e impiego, ad assegnare un funzionario ad un altro posto. Ciò è tanto vero che, se l’interessato ha ben assolto le proprie responsabilità in un impiego, l’amministrazione può attendersi che egli faccia altrettanto nell’ambito di un altro impiego cui potrebbe essere assegnato.

Peraltro, quando un provvedimento di riassegnazione non è stato giudicato contrario all’interesse del servizio, non può configurarsi uno sviamento di potere. Infatti, la nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita, che si riferisce all’utilizzo dei propri poteri da parte di un’autorità amministrativa per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dai testi i applicabili per far fronte alle circostanze del caso di specie.

(v. punti 123, 127, 155, 156, 201, 311 e 312)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Nebe/Commissione, 176/82, punto 25; 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento, C‑121/01 P, punto 46

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, Eppe/Commissione, T‑59/91 e T‑79/91, punto 57; 11 giugno 1996, Anacoreta Correia/Commissione, T‑118/95, punto 25; Cook/Commissione, cit., punto 91; W/Commissione, cit., punto 91; 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, T‑131/97, punto 62; 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T‑112/96 e T‑115/96, punto 139; 6 marzo 2001, Campoli/Commissione, T‑100/00, punti 62 e 63; 14 ottobre 2004, Sandini/Corte di giustizia, T‑389/02, punto 123; 7 febbraio 2007, Clotuche/Commissione, T‑339/03, punto 71; 7 febbraio 2007, Caló/Commissione, T‑118/04 e T‑134/04, punti 99, 115 e 116

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2007, de Albuquerque/Commissione, F‑55/06, punti 60 e 61, e giurisprudenza citata

3.      La regola della corrispondenza fra grado e impiego comporta soltanto, in caso di modifica delle funzioni attribuite a un funzionario, un confronto tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Pertanto, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego solo se le sue nuove attribuzioni, nel loro insieme, sono nettamente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e al suo impiego, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, e ciò indipendentemente da come le nuove funzioni siano percepite dall’interessato.

Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che le nuove funzioni della ricorrente non siano collegate alle sue funzioni precedenti, dal bando del concorso cui ella è stata ammessa o dall’allegato I dello Statuto, né dalla circostanza che taluni funzionari che svolgono funzioni simili alle sue hanno gradi inferiori. Infatti, in caso di modifica delle funzioni attribuite a un funzionario, la regola della corrispondenza tra grado e impiego implica un raffronto soltanto tra le funzioni attuali e il grado gerarchico dell’interessato, e non già tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori. Al riguardo, dall’ampio margine discrezionale di cui godono le istituzioni per assegnare i funzionari a loro disposizione, può dedursi che le funzioni indicate in un bando di concorso sono necessariamente menzionate a scopo informativo, purché la regola della corrispondenza tra grado e impiego sia rispettata.

Parallelamente, funzioni identiche o simili possono essere svolte da persone con gradi diversi, come risulta dall’allegato I dello Statuto, che prevede, per la maggior parte delle funzioni ivi elencate, che possano essere esercitate da funzionari con gradi distinti. Pertanto, la regola della corrispondenza tra grado e impiego è violata solo se le funzioni esercitate sono, nel loro insieme, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado e all’impiego del funzionario interessato.

(v. punti 131, 135, 136 e 138)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Cook/Commissione, cit., punto 49; Eppe/Commissione, cit., punto 49; 16 aprile 2002, Fronia/Commissione, T‑51/01, punto 53; Sentenza Commissione/Belgio, cit., punto 91 e giurisprudenza ivi citata.

4.      Qualora un provvedimento di riassegnazione, rispetto al quale non è stato accertato che non sia stato adottato nell’interesse del servizio, non consegua a un procedimento avviato nei confronti del funzionario interessato, non può automaticamente dedursi, dal fatto che un atto incide sulla posizione statutaria di quest’ultimo, che debbano essere applicati i diritti della difesa, senza tenere conto della natura del procedimento avviato nei confronti dell’interessato.

Tuttavia, i diritti della difesa ricomprendono certamente, avendo un raggio più ampio, il diritto procedurale di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, come sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nondimeno, nel caso in cui si sia verificata una violazione del diritto di essere ascoltati, come d’altronde, più in generale, dei diritti della difesa, occorre, affinché tale motivo possa comportare l’annullamento della decisione impugnata, che in assenza di tale irregolarità il procedimento potesse concludersi con un risultato diverso. Al riguardo, quando lo stesso funzionario interessato riconosce di essere in aperto conflitto con il suo superiore gerarchico, l’amministrazione può legittimamente considerare che non occorra sentirlo riguardo all’esistenza stessa del conflitto prima di adottare qualsiasi provvedimento di riassegnazione che essa ha il diritto di emanare, nell’interesse del servizio, a causa di detto conflitto. Le eventuali spiegazioni che detto funzionario avrebbe potuto fornire prima dell’adozione della decisione di riassegnazione quanto alle circostanze del caso di specie, non avrebbero potuto avere l’effetto di modificare la decisione dell’amministrazione.

(v. punti 144, 146, 149 e 299)

Riferimento:

Corte: 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., C‑32/95 P, punto 21; 9 novembre 2006, Commissione/De Bry, C‑344/05 P, punto 37

Tribunale di primo grado: 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, punto 108; 3 luglio 2001, E/Commissione, T‑24/98 e T‑241/99, punto 93; 16 marzo 2004, Afari/BCE, T‑11/03, punto 90; 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04, punto 76

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, Bui Van/Commissione, F‑51/07, punto 81; 30 novembre 2009, Wenig/Commissione, F‑80/08, punto 48

Tribunale dell’Unione europea: 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, punto 24

5.      La regola della concordanza può intervenire soltanto nel caso in cui le conclusioni presentate nel ricorso contenzioso non abbiano lo stesso oggetto del reclamo o i capi delle conclusioni del ricorso contenzioso non si basino sugli stessi motivi del reclamo, in particolare quando una censura presentata in fase di contenzioso si basa su argomenti e considerazioni di fatto che non risultano dal fascicolo relativo alla fase precontenziosa della controversia.

(v. punto 170)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07, punto 119

6.      Anche se l’articolo 22 bis dello Statuto accorda una tutela ai funzionari o agenti che informano la loro istituzione riguardo alla condotta di un altro funzionario o agente che possa costituire una grave mancanza ai suoi obblighi, tale tutela presuppone che i funzionari o agenti «recanti l’informazione» abbiano essi stessi rispettato la procedura prevista agli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto, che mira a preservare l’onorabilità professionale del funzionario o agente interessato dalle informazioni comunicate all’istituzione fintantoché l’autorità disciplinare non si sia pronunciata. Infatti, gli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto non offrono ai funzionari che si sono avvalsi di tali disposizioni una protezione contro qualsiasi decisione che possa essere per essi lesiva, ma solo avverso i comportamenti e le decisione pregiudizievoli adottati in seguito alla divulgazione coperta dalla procedura prevista da tali disposizioni.

Non può pertanto beneficiare della tutela prevista all’articolo 22 bis dello Statuto un funzionario il quale, piuttosto che ricorrere alla procedura di cui all’articolo 22 ter dello Statuto, abbia preso l’iniziativa di diffondere le sue allegazioni fra tutto il personale della sua unità.

(v. punti 184 e 253)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, punto 139; 13 gennaio 2011, Nijs/Corte dei Conti, F‑77/09, punto 62

7.      In mancanza di elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un conflitto d’interessi, il riscontro di rapporti professionali tra il cancelliere della Corte di giustizia e il coniuge di un terzo o il terzo stesso non può bastare a implicare che l’indipendenza del cancelliere della Corte sia compromessa per il solo fatto che egli sia stato chiamato a pronunciarsi su una causa riguardante indirettamente tale terzo. Parallelamente, la circostanza che detto cancelliere abbia deciso, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, in merito alla stipula e alla proroga dei contratti di lavoro di detto terzo, nonché in merito a una sanzione disciplinare nei confronti di un funzionario che ha inviato un messaggio di posta elettronica al personale dell’istituzione riguardante tale asserito conflitto d’interessi, non consente di concludere che la relazione professionale il cancelliere della Corte e il terzo sia andata oltre il normale contesto o che il primo abbia adottato una decisione di riassegnazione di detto funzionario con l’intento di punirlo per aver rivelato l’esistenza di un asserito trattamento di favore a vantaggio del terzo.

(v. punti 190 e 281)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 settembre 2002, Willeme/Commissione, T‑89/01, punto 58; 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, punto 224

8.      Anche se il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei propri agenti riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e gli agenti della funzione pubblica, gli obblighi derivanti da tale dovere non possono tuttavia impedire all’autorità che ha il potere di nomina di adottare le misure di riassegnazione che essa ritiene necessarie nell’interesse del servizio. Pertanto, un funzionario non può contestare all’amministrazione, in base al dovere di buona amministrazione o al dovere di sollecitudine di aver preso una decisione di riassegnazione per evitare che un contesto relazionale interno all’unità si deteriorasse ulteriormente.

(v. punto 200)

Riferimento:

Corte: 25 novembre 1976, Küster/Parlamento, 123/75, punto 10

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, Moritz/Commissione, T‑20/89, punto 39; W/Commissione, cit., punto 95;,26 novembre 2002, Cwik/Commissione, T‑103/01, punto 52

9.      Viola il dovere di astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione, come previsto all’articolo 12 dello Statuto, il funzionario che esprime pubblicamente ingiurie gravi nella misura in cui esse siano lesive dell’onore delle persone cui si riferiscono, non solo a causa di imputazioni in grado di nuocere alla loro dignità in quanto persone, ma anche per affermazioni tali da gettare il discredito sull’onorabilità professionale di queste ultime. La forma da esse assunta non ha importanza, in quanto vi rientrano sia gli attacchi diretti sia le affermazioni espresse in forma dubitativa, indiretta, dissimulata, attraverso insinuazioni o riguardanti una persona non espressamente menzionata, ma la cui identificazione sia resa possibile.

Infatti, anche se la libertà d’espressione costituisce un diritto fondamentale di cui il giudice dell’Unione assicura il rispetto e che include il diritto dei funzionari e agenti dell’Unione europea di esprimere, verbalmente o per iscritto, critiche costruttive, l’esercizio di tale diritto è limitato, in particolare dall’articolo 12 dello Statuto.

Di conseguenza, per determinare se accuse formulate da un funzionario si siano mantenute nei limiti della libertà di espressione, occorre bilanciare, da un lato, gli elementi che possono caratterizzare una lesione della dignità, vale a dire la gravità delle imputazioni, la forma che queste ultime hanno rivestito, il modo in cui la divulgazione è avvenuta, con, d’altro lato, il contesto in cui le accuse sono state mosse, l’impossibilità eventuale di ricorrere ad altri modi di espressione meno lesivi della dignità della persona interessata e il carattere costruttivo della critica, il quale presuppone che quest’ultima possa apparire ragionevolmente fondata, sia formulata nell’interesse del servizio e non oltrepassi quanto necessario alla sua comprensione.

Con riferimento alla denuncia da parte di un funzionario di un’attività che egli afferma essere illecita, quest’ultimo è tenuto alla riservatezza e alla moderazione che gli impongono gli obblighi di obiettività e imparzialità, nonché di rispetto della dignità della funzione, dell’onore delle persone della presunzione d’innocenza. Non si riscontra tale ipotesi quando il funzionario, invece di ricorrere ai mezzi giuridici cui ha accesso ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto, abbia inviato a tutto il personale della sua unità messaggi di posta elettronica contenenti accuse gravi, lesive dell’onore e dell’onorabilità professionale di diversi funzionari.

(v. punti 242, 246, 247, 251 e 252)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1989, Oyowe e Traore/Commissione, C‑100/88, punto 16; 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, punti da 43 a 49

Tribunale di primo grado: 7 marzo 1996, Williams/Corte dei Conti, T‑146/94, punti 66 e 67; 12 settembre 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑259/97, punti 29, 30 e 47; 28 ottobre 2004, Meister/UAMI, T‑76/03, punti 157 et 159

Tribunale della funzione pubblica: 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, punto 234; Nijs/Corte dei Conti, cit., punti 67, 70 e 73

10.    Può capitare che un funzionario sia spinto, in particolare quando i suoi superiori gerarchici non abbiano reagito alle sue doglianze, a denunciare pubblicamente fatti riferiti a molestie psicologiche di cui egli sarebbe vittima, senza che un siffatto comportamento sia censurabile ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, e ciò anche se la denuncia pubblica di tali fatti è di per sé tale da gettare discredito sull’autore delle pretese molestie, o persino sull’amministrazione.

Tale ipotesi non ricorre quando il funzionario di cui trattasi, nella sua descrizione o nelle sue critiche, oltrepassi, per il tono o il contenuto dei suoi enunciati, i limiti del contesto in cui i pretesi fatti di molestie si sarebbero prodotti, la cerchia delle persone in essi coinvolti e l’ambito che li ha resi possibili.

Ciò vale a maggior ragione in quanto la procedura di cui all’articolo 22 bis dello Statuto non è particolarmente adeguata ai casi di molestie psicologiche propriamente detti, che richiedono provvedimenti specifici da parte dell’amministrazione.

(v. punti 257 e 258)

11.    Conformemente all’articolo 86 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio margine di valutazione per decidere se, tenuto conto degli elementi portati a sua conoscenza, occorra avviare un’indagine amministrativa per verificare l’esistenza di una mancanza, da parte del funzionario, ai suoi obblighi statutari. Pertanto, salvo rimettere in discussione tale potere discrezionale, un altro funzionario che abbia allegato mancanze a obblighi statutari non può basare le sue argomentazioni sul solo fatto che detta autorità non abbia ritenuto opportuno avviare un’indagine amministrativa a seguito delle sue allegazioni per dimostrare che quest’ultima non sarebbe stata obiettiva adottando una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

Per contro, in caso di avvio di un’indagine amministrativa, anche se dall’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto risulta che detta autorità per avviare il procedimento disciplinare deve basarsi sulla relazione d’indagine, il che presuppone che essa conduca un’indagine imparziale e nel rispetto del contraddittorio al fine di accertare la realtà dei fatti asseriti e le circostanze che li caratterizzano, nessuna disposizione applicabile prevede che tale indagine debba essere condotta raccogliendo tutti gli elementi a carico e a discarico.

Certamente, il principio di buona amministrazione impone a tale autorità di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie di cui essa è investita, ma l’amministrazione non è tenuta a sostituirsi al funzionario accusato per ricercare in sua vece ogni elemento che possa discolparlo o attenuare la sanzione che sarà eventualmente adottata.

Tuttavia, risulta dagli articoli 1 e 2, paragrafo 1, letti in combinato con l’allegato IX dello Statuto, che il funzionario interessato dev’essere stato messo in grado di presentare le proprie osservazioni sui fatti che lo riguardano, a seguito di indagine, ma prima che l’autorità che ha il potere di nomina tragga conclusioni a lui riferite.

(v. punti 266, 267, 270 e 285)

Riferimento:

Corte: 11 luglio 1968, Van Eick/Commissione, 35/67; 14 febbraio 1989, Star Fruit/Commissione, 247/87, punto 11

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, Daffix/Commissione, T‑12/94, punto 104; 20 marzo 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, T‑31/99, punto 99

12.    Nell’ipotesi in cui l’amministrazione sia tenuta a redigere un processo verbale dell’audizione, ossia quando una norma glielo imponga, qualora l’amministrazione intenda basarsi sugli scambi che hanno avuto luogo nel corso di tale audizione o quando la persona interessata ne faccia domanda al più tardi all’inizio dell’audizione, l’amministrazione ha il solo obbligo di riprodurre per iscritto le parti essenziali degli enunciati e non tutti gli scambi avvenuti nel corso dell’audizione.

(v. punto 305)