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Ricorso proposto il 9 settembre 2011 - Technion - Israel Institute of Technology e Technion Research & Development / Commissione

(Causa T-480/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion - Israel Institute of Technology e Technion Research & Development (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ricevere il presente ricorso di annullamento fondato sull'art. 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

dichiararlo ricevibile;

dichiararlo fondato e pertanto:

-    dichiarare che la Commissione non ha realizzato un esame concreto e individuale dei documenti menzionati dalla domanda di accesso,

-    dichiarare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione delle eccezioni previste dall'art. 4 del regolamento n. 1049/2001,

-    dichiarare che la Commissione ha leso il diritto di accesso parziale ai documenti di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001,

-    dichiarare che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità non ponderando le eccezioni fatte valere rispetto all'interesse pubblico;

su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea del 30 giugno 2011 ;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul mancato esame concreto e individuale dei documenti citati dalla domanda di accesso e pertanto su una motivazione insufficiente della decisione impugnata, in quanto la Commissione avrebbe fatto riferimento ad una categoria di documenti (documenti appartenenti ad un controllore) invece che ad elementi di informazione concreti contenuti in tali documenti.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'applicazione delle eccezioni previste dall'art. 4 del regolamento n. 1049/20011:

in quanto la Commissione ha considerato che la divulgazione dei documenti cui si richiede l'accesso ostacolerebbe lo svolgimento dei controlli, sebbene i) il procedimento di controllo abbia l'unico scopo di verificare se i costi di esecuzione di un contratto siano ammissibili o meno e ii) i dati contenuti nei documenti richiesti abbiano un carattere meramente fattuale;

in quanto la Commissione ha considerato che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe la protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo, mentre le ricorrenti hanno bisogno di disporre di tali documenti per poter far valere utilmente i loro diritti nell'ambito del procedimento di controllo in contraddittorio.

Terzo motivo, vertente su una lesione del diritto d'accesso parziale ai documenti richiesti in forza dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, derivante dal rifiuto di esaminare concretamente e individualmente i documenti cui si richiede l'accesso.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità derivante dall'omessa ponderazione delle eccezioni fatte valere rispetto all'interesse pubblico, in quanto sarebbe di interesse pubblico consentire di verificare come la Commissione svolge i propri procedimenti di controllo e chiarire ai contraenti le procedure da seguire per soddisfare i requisiti formali.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).