Language of document : ECLI:EU:T:2009:467

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

25 novembre 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti a favore delle piccole e medie imprese – Decisione recante l’ingiunzione di fornire informazioni in ordine a due regimi di aiuti di Stato – Poteri di controllo della Commissione ex art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento (CE) n. 70/2001»

Nella causa T‑376/07,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma, J. Möller e B. Klein, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Gross e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2007, C (2007) 3226, recante ingiunzione di fornire informazioni relative a due regimi di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli artt. [87 CE] e [88 CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull’applicazione degli artt. [87 CE] e [88 CE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Trasparenza e controllo», così recita:

«1.      All’atto dell’adozione dei regolamenti in applicazione dell’articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.      Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3.      Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all’anno, una relazione sull’applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta l’anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all’articolo 7».

2        Il ‘considerando’ 20 del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli articoli [87 CE] e [88 CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33), nel testo all’epoca vigente (in prosieguo: il «regolamento di esenzione PMI»), emanato sul fondamento dell’art. 1 del regolamento di base, dispone quanto segue:

«Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l’obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria».

3        L’art. 9, n. 2, del regolamento di esenzione PMI, intitolato «Trasparenza e controllo», così recita:

«Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all’impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate».

 Fatti

4        Con due comunicazioni datate 26 luglio 2006, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Repubblica federale di Germania di trasmetterle informazioni relative, rispettivamente, ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002, ai fini della verifica se tali regimi fossero conformi al regolamento di esenzione PMI. Veniva chiesto, in particolare, di comunicare alla Commissione l’elenco dei beneficiari che, nel 2005, avevano ottenuto aiuti superiori a EUR 200 000 in base ai regimi medesimi, nonché informazioni concernenti i beneficiari stessi. La Repubblica federale di Germania ottemperava a tali richieste il 24 agosto 2006, per quanto attiene al regime di aiuti XS 24/2002 e in data 1° settembre e 25 ottobre 2006, per quanto attiene al regime di aiuti XS 29/2002.

5        Con due comunicazioni datate 30 ottobre 2006 relative, rispettivamente, ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002, la Commissione sottolineava che le disposizioni del regolamento di esenzione PMI apparivano rispettate per i detti regimi. Dopo aver rammentato il proprio intento, espresso nelle proprie lettere 26 luglio 2006, di verificare l’osservanza del detto regolamento riguardo a taluni aiuti, la Commissione chiedeva, per i regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002, di fornirle informazioni relative ai cinque beneficiari che avevano percepito, nel 2005, gli aiuti più elevati.

6        Per quanto attiene al regime di aiuti XS 24/2002, con comunicazione ricevuta dalla Commissione in data 10 novembre 2006, la Repubblica federale di Germania si rifiutava di fornire nuove informazioni sui progetti di cui trattasi. La Commissione reiterava, il 21 dicembre 2006, la richiesta di informazioni alla Repubblica federale di Germania cui faceva seguito, il 9 febbraio 2007, una lettera di sollecito. Il 18 aprile 2007 la Repubblica federale di Germania confermava il proprio diniego di comunicare le informazioni richieste.

7        Per quanto attiene al regime di aiuti XS 29/2002, la Commissione, in assenza di risposta scritta da parte della Repubblica federale di Germania alla sua lettera 30 ottobre 2006, inviava una comunicazione di sollecito il 19 dicembre 2006. Il 29 gennaio seguente la Repubblica federale di Germania rifiutava di fornire le informazioni richieste. Tale diniego veniva confermato il 18 aprile 2007.

8        In data 18 luglio 2007, la Commissione emanava la decisione C (2007) 3226 con cui ingiungeva alla Repubblica federale di Germania di fornirle talune informazioni relative ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        Con lettera 30 agosto 2007 la Repubblica federale di Germania comunicava alla Commissione le informazioni richieste, pur insistendo sulla propria posizione quanto al difetto di potere della Commissione di imporle la comunicazione di tali informazioni in assenza di dubbi da parte dell’istituzione stessa quanto all’osservanza degli obblighi specificati nel regolamento di esenzione PMI.

 La decisione impugnata

10      Ai punti 14‑25 della decisione impugnata, sotto la rubrica «Considerazioni di ordine generale», viene precisato quanto segue:

«14      Le informazioni trasmesse dalla Repubblica federale di Germania in risposta alla richiesta di informazioni [26 luglio 2006] sono incomplete e non consentono alla Commissione di valutare la compatibilità dei regimi di aiuti indicati supra con il [regolamento di esenzione PMI].

15      La Repubblica federale di Germania si è rifiutata di trasmettere le informazioni concernenti i singoli casi di applicazione dei regimi di aiuti di cui trattasi, sulla base del rilievo che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, del regolamento [di base], la Commissione dovrebbe nutrire dubbi concreti quanto alla corretta applicazione del regolamento di esenzione [PMI] per poter rivolgere ad uno Stato membro una richiesta di informazioni.

16      Le autorità tedesche sostengono che le disposizioni relative al controllo e alla trasparenza di cui all’art. 9 del regolamento di esenzione [PMI], che autorizzano la Commissione a esigere qualsivoglia informazione essa ritenga necessaria ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione, non attribuiscano alla Commissione un diritto generale di controllo, bensì limitino tale diritto ai casi in cui sussistano dubbi.

17      Le autorità tedesche ritengono che l’art. 9 del regolamento di esenzione [PMI] non conferisca alla Commissione alcuna competenza diversa da quelle risultanti dall’art. 3, n. 3, del regolamento [di base]. Per tale motivo l’elemento di dubbio dovrebbe essere considerato quale restrizione ai poteri di controllo della Commissione.

18      La Commissione ha replicato che il controllo può ritenersi concluso solamente nel momento in cui siano stati esaminati i singoli aiuti individuali concessi sulla base del regime di aiuti de quo.

19      La Commissione aggiunge che l’art. 3, n. 3, del regolamento [di base] definisce unicamente i requisiti minimi generali in materia di trasparenza e controllo, senza produrre l’effetto di limitare i poteri di controllo della Commissione ai soli casi di sospetto.

20      L’obbligo per la Commissione di stabilire regole dirette a garantire il controllo ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento [di base] deve essere inteso alla luce del ‘considerando’ 10 del regolamento medesimo, a termini del quale “la Commissione ha l’obbligo di procedere con gli Stati membri all’esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti”, come postulato dall’art. 88, n. 1, CE.

21      Per tale motivo, l’art. 9 del regolamento di esenzione [PMI] non può essere considerato contrario al regolamento [di base].

22      Ne consegue che, negando la comunicazione delle informazioni richieste, la Repubblica federale di Germania è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 9 del regolamento [di esenzione PMI], che si fonda sull’art. 3 del regolamento [di base] nonché dell’art. 88, n. 1, CE.

23      Si deve sottolineare che la Corte ha affermato che la Commissione è legittimata a emanare tutti i provvedimenti conservativi ai fini del mantenimento dello statu quo, considerato che la prassi di taluni Stati membri fa sì che il sistema istituito dagli artt. [87 CE] e [88 CE] venga falsato o eluso.

24      Il rispetto delle disposizioni del regolamento di esenzione [PMI] relative alla trasparenza e al controllo costituisce il requisito indispensabile affinché l’aiuto sia esonerato dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88, n. 3, CE. Per tale motivo, la Commissione non è quindi sempre in grado di stabilire se ogni singolo aiuto erogabile in base al regime di aiuti de quo risponda a tutti i requisiti previsti dal regolamento di esenzione [PMI], come postulato dall’art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento.

25      La Commissione ha quindi deciso di rivolgere alla Repubblica federale di Germania un’ingiunzione al fine di ottenere le informazioni da essa già richieste sulla base dell’art. 9 del regolamento di esenzione [PMI]. Le informazioni richieste devono essere trasmesse alla Commissione entro un termine di 20 giorni».

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2007, la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso.

12      La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

 In diritto

14      A sostegno del proprio ricorso la Repubblica federale di Germania deduce due motivi attinenti, rispettivamente, all’incompetenza della Commissione ad emanare la decisione impugnata e alla violazione del «principio del “non venire contra factum proprium”».

 Sul primo motivo, relativo alla pretesa incompetenza della Commissione

 Argomenti delle parti

15      La Repubblica federale di Germania sostiene che la Commissione sia incompetente ad emanare la decisione impugnata, atteso che l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI, interpretato alla luce dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base, non attribuirebbe all’istituzione il potere di richiedere la comunicazione di informazioni relative a regimi di aiuti ricadenti nella sfera del regolamento di esenzione PMI, in assenza di elementi che diano adito a dubbi quanto al rispetto delle condizioni fissate dal regolamento medesimo.

16      Occorrerebbe interpretare l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI, in considerazione dell’imprecisione di tale disposizione, alla luce dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base. La Repubblica federale di Germania osserva che l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI precisa unicamente che la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato informazioni al fine di verificare il rispetto delle condizioni di esenzione. Conseguentemente, tale disposizione, isolatamente considerata, non consentirebbe di stabilire se una richiesta di informazioni sia ammissibile solamente in presenza di una causa che la giustifichi ovvero a prescindere da qualsiasi motivo.

17      Orbene, la Repubblica federale di Germania ritiene che l’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base consenta alla Commissione di richiedere ad uno Stato membro la comunicazione di informazioni solamente nell’ipotesi in cui essa disponga di elementi che siano tali da sollevare dubbi quanto al rispetto delle condizioni fissate in un regolamento di esenzione.

18      Conseguentemente, alla luce del tenore dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base, il potere discrezionale riconosciuto alla Commissione dall’art. 9, n. 2, quarto periodo, varrebbe riguardo unicamente al volume di informazioni da comunicare e non ai motivi che giustifichino la richiesta di informazioni.

19      Inoltre, la Repubblica federale di Germania sostiene, richiamandosi in particolare al ‘considerando’ 20 del regolamento di esenzione PMI, che la finalità dell’art. 9 del detto regolamento non sia quella di agevolare, in termini generali, la realizzazione di un controllo efficace, bensì piuttosto di realizzare un controllo efficace ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base. Essa ne deduce che la portata dei poteri di controllo della Commissione dovrebbe essere valutata a fronte dell’unico effettivo criterio costituito dall’art. 3 del detto regolamento.

20      La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

21      Si deve rilevare, in limine, che le considerazioni sviluppate dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla pretesa incompetenza della Commissione quanto all’emanazione della decisione impugnata non contengono, espressamente o implicitamente, alcuna eccezione di illegittimità riguardo all’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI nel senso che questo sarebbe contrario all’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base, cosa che la Repubblica federale di Germania ha riconosciuto all’udienza e di cui il Tribunale ha preso atto. L’argomento della Repubblica federale di Germania è, quindi, unicamente fondato sulla pretesa ambiguità dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI e sulla conseguente necessità di interpretare tale disposizione alla luce del regolamento di base.

22      È pur vero che, secondo costante giurisprudenza, quando una norma di diritto comunitario derivato necessiti di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che, nella misura del possibile, rende la norma stessa conforme al Trattato. Anche un regolamento di esecuzione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenze della Corte 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3989, punto 52, e 24 giugno 1993, causa C‑90/92, Dr. Tretter, Racc. pag. I‑3569, punto 11). Tuttavia, tale giurisprudenza non trova applicazione laddove si tratti di una disposizione di un regolamento di esecuzione il cui senso sia chiaro e privo di ambiguità e che non necessiti, pertanto, di alcuna interpretazione.

23      Orbene, si deve necessariamente rilevare che il tenore dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI non contiene alcuna ambiguità quanto al suo esatto significato. Dalla detta disposizione emerge chiaramente che la Commissione può legittimamente chiedere agli Stati membri la comunicazione di tutte le informazioni che essa ritenga necessarie per consentirle di accertare se siano state rispettate le condizioni del regolamento di esenzione PMI.

24      Conseguentemente, dal tenore chiaro e inequivoco dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI risulta necessariamente che, in forza di tale disposizione, la Commissione ha il diritto di chiedere ad uno Stato membro la comunicazione di informazioni in qualsivoglia circostanza.

25      Quanto al rinvio, operato dalla Repubblica federale di Germania, al ‘considerando’ 20 del regolamento di esenzione PMI, tale rinvio non è idoneo a inficiare tale conclusione. Infatti, dalla sua lettura non emerge alcun contrasto con l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI tale da far sorgere ambiguità quanto al significato della disposizione medesima. A tal riguardo, si deve rilevare che il menzionato ‘considerando’ non contiene alcun riferimento alle circostanze in cui la Commissione potrebbe legittimamente chiedere ad uno Stato membro la comunicazione di informazioni relative ai regimi di aiuti che beneficino di un’esenzione.

26      Conseguentemente, dai termini chiari dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI emerge, da un lato, che tale disposizione non necessita di essere interpretata alla luce dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base e che, dall’altro, la Commissione, emanando la decisione impugnata, non è andata oltre i poteri attribuitile dalla disposizione medesima.

27      Il primo motivo dev’essere quindi respinto, senza necessità di esaminare la portata dei poteri attribuiti alla Commissione dall’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base.

 Sul secondo motivo, relativo alla pretesa violazione del «principio del “non venire contra factum proprium”»

 Argomenti delle parti

28      La Repubblica federale di Germania sostiene che la Commissione abbia pubblicato, nell’ambito della riforma del diritto degli aiuti di Stato, una serie di proposte di modificazione da cui potrebbe dedursi che essa difetti del potere di procedere a controlli in assenza di motivi che li giustifichino.

29      In primo luogo, dai punti 52 e 54 del piano d’azione nel settore degli aiuti di stato, cui la Commissione ha fatto riferimento nelle proprie comunicazioni 26 luglio 2006, risulterebbe che il suo oggetto consiste nel consentire «alla Commissione di verificare la compatibilità degli aiuti in caso di dubbi o di denunce».

30      In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania si richiama ad una proposta di modifica del regolamento di base il cui obiettivo consisterebbe nel riconoscere alla Commissione la possibilità di effettuare controlli in maniera aleatoria, senza disporre di elementi che diano adito a dubbi quanto alla corretta applicazione di un regolamento. Ne conseguirebbe necessariamente che tale possibilità non è offerta dal diritto positivo.

31      In terzo luogo, la stessa conclusione risulterebbe dal progetto di regolamento generale di esenzione per categoria nel settore degli aiuti di Stato presentato dalla Commissione nel 2007 (GU C 210, pag. 14). La Repubblica federale di Germania osserva, infatti, che la Commissione si propone di inserire un nuovo numero 7 nell’art. 9, precisando che l’istituzione «controll[erà] regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1».

32      La Repubblica federale di Germania ne deduce che la Commissione ha violato il «principio del “non venire contra factum proprium”». Nella replica essa aggiunge che la Commissione, discostandosi da tale precedente posizione, violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento. All’udienza il detto Stato membro ha parimenti richiamato la prassi della Commissione consistente nel procedere a controlli solamente in caso di dubbio quanto al rispetto delle condizioni dettate dal regolamento di esenzione PMI.

33      In risposta all’affermazione della Commissione secondo cui il principio del «non venire contra factum proprium» non costituirebbe un principio di diritto comunitario, la Repubblica federale di Germania rileva che i giudici comunitari hanno più volte fatto riferimento a tale «principio». Essa ricorda parimenti che questo principio si pone, sotto il profilo sostanziale, in un rapporto di contiguità non solo con quello della tutela del legittimo affidamento, bensì anche con quello della certezza del diritto.

34      La Repubblica federale di Germania contesta peraltro l’affermazione della Commissione secondo cui il motivo in esame non sarebbe avvalorato da argomenti che consentano di dimostrare la sussistenza di un legittimo affidamento.

35      Per quanto attiene all’argomento della Commissione secondo cui non potrebbe sussistere una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI consente l’effettuazione di controlli in assenza di dubbi, la Repubblica federale di Germania si richiama al proprio argomento svolto nell’ambito del primo motivo relativo al significato che occorrerebbe attribuire a tale disposizione. Essa ne deduce che il cambiamento di prassi da parte della Commissione ben costituisce una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

36      Quanto all’affermazione della Commissione secondo cui l’obiettivo del proprio progetto di modifica del regolamento di base consisterebbe unicamente nel precisare la legittimazione dell’istituzione a procedere a controlli a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia dubbio, la Repubblica federale di Germania ritiene che essa non sia convincente. In sostanza, il detto Stato membro sostiene che la necessità di effettuare tale precisazione implichi che la Commissione non riterrebbe che l’art. 3 del regolamento di base le consenta di ricorrere a tali controlli.

37      Infine, per quanto attiene alle conseguenze che la Commissione deriva dalla circostanza che il proprio progetto di regolamento generale di esenzione si fonda sul regolamento di base, la Repubblica federale di Germania ritiene, sostanzialmente, che tali conseguenze siano il prodotto di un’erronea interpretazione del regolamento medesimo.

38      La Commissione conclude nel senso del rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

39      Nell’ambito di tale motivo la Repubblica federale di Germania sostiene, sostanzialmente, che la Commissione stessa avrebbe interpretato l’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI nel senso che esso non l’autorizzerebbe a procedere a controlli in assenza di dubbi quanto al rispetto delle condizioni previste, il che si sarebbe riflesso nella sua prassi decisionale. Conseguentemente, l’istituzione non potrebbe legittimamente discostarsi da tale interpretazione. Ciò sarebbe quanto potrebbe infatti dedursi dalle sue affermazioni relative alla violazione dell’adagio «non venire contra factum proprium» nonché, in sede di replica, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

40      Tale ragionamento non appare convincente. Infatti, alla luce del chiaro tenore dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI, la Repubblica federale di Germania non poteva nutrire alcuna incertezza in ordine all’esatta portata dei poteri della Commissione ai sensi della disposizione medesima. Essa non può quindi invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento al fine di limitare la portata dei poteri che la disposizione medesima attribuisce alla Commissione.

41      In ogni caso, i vari elementi dedotti dalla Repubblica federale di Germania non possono dar luogo ad un legittimo affidamento quanto alle modalità con cui la Commissione intende far uso dei propri poteri ex art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI.

42      In primo luogo, per quanto attiene all’argomento sviluppato dalla Repubblica federale di Germania all’udienza, relativo all’esistenza di una prassi della Commissione, tra l’entrata in vigore del regolamento di esenzione PMI e le domande di informazione da cui è scaturita la decisione impugnata, consistente nel non procedere a controlli se non in presenza di dubbi quanto al rispetto delle condizioni stabilite da detto regolamento, si deve sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, non può esservi legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’esercizio del proprio potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, causa C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 171, e giurisprudenza ivi richiamata).

43      In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania si richiama alla circostanza indicata dalla Commissione, al punto 52 del proprio piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, secondo cui «gli Stati membri devono vigilare più attivamente affinché le condizioni di esenzione vengano pienamente rispettate e vengono raccolte le informazioni necessarie (...), al fine di consentire alla Commissione di verificare la compatibilità degli aiuti in caso di dubbi o di denunce». Tuttavia, come riconosciuto dalla Repubblica federale di Germania stessa, tale passo dev’essere letto nel combinato disposto con il successivo punto 54 in cui la Commissione sottolinea il rafforzamento della propria attività di controllo. Conseguentemente, dalla lettura combinata di tali due punti non emerge alcuna precisa manifestazione della volontà della Commissione di limitare l’esercizio del proprio potere di controllo del rispetto delle condizioni dettate dal regolamento di esenzione PMI ai soli casi in cui sussistano dubbi.

44      In terzo luogo, il fatto che la Commissione abbia previsto, nel proprio progetto di adozione del regolamento generale di esenzione per categoria, di precisare in termini diversi i poteri di cui essa dispone riguardo al controllo degli aiuti esentati, resta necessariamente irrilevante rispetto al chiaro significato dell’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI, sola disposizione applicabile alle circostanze della specie.

45      In quarto luogo, per quanto riguarda la circostanza che la proposta della Commissione di modificazione del regolamento di base mirerebbe a attribuirle il potere, in base al regolamento medesimo, di effettuare controlli in modo aleatorio, si deve rilevare che essa riguarda l’interpretazione dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, del regolamento di base e non può essere quindi presa in considerazione. Infatti, in assenza di eccezione di illegittimità sollevata in ordine all’art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento di esenzione PMI, e a fronte del chiaro tenore di quest’ultima disposizione, il senso dell’art. 3, n. 3, secondo periodo, resta irrilevante sull’esito del presente ricorso.

46      Il secondo motivo dev’essere quindi respinto con conseguente reiezione del ricorso in toto.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica federale di Germania, essendo rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 novembre 2009.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.