Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 – SS e ST / Frontex
(Causa T-282/21)1
(«Ricorso per carenza - Diritto d'asilo - Invito ad agire - Presa di posizione di Frontex - Inammissibilità»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: SS e ST (rappresentanti: M. Van den Broeck e L. Lambert, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard, S. Drew e W. Szmidt, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda proposta ai sensi dell’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che Frontex ha omesso illegittimamente di adottare, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag.1), una decisione per la sospensione o la cessazione delle sue attività nella regione del mar Egeo.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
SS, ST e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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1 GU C 289 del 19.07.2021.