Ricorso proposto il 16 maggio 2012 - Alchaar / Consiglio
(Causa T-203/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Alep, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:
il regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del 1° dicembre 2011;
la decisione 2011/782/PESC, come ad oggi modificata ed integrata, ad opera, in particolare, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC, della decisione 2012/122/PESC, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC e della decisione 2012/206/PESC;
il regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012, come ad oggi modificato ed integrato, ad opera, in particolare, del regolamento di esecuzione n. 55/2012, del regolamento n. 168/2012 e del regolamento di esecuzione n. 266/2012;
qualsiasi atto futuro che modifichi od integri la decisione 2011/782/PESC e il regolamento n. 36/2012 del Consiglio;
annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l'iscrizione di quest'ultimo negli elenchi controversi;
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell'obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell'elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica.
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