Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2013 – Think Schuhwerk / UAMI (Estremità rosse di lacci da scarpe)
(causa T‑208/12)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario – Estremità rosse di lacci da scarpe – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Procedimento in contumacia»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 24)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Segno che si confonde con l’aspetto del prodotto designato [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 32-34, 47)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Estremità rosse di lacci da scarpe [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 35-40)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punti 55, 56)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1552/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno costituito dalle estremità rosse di lacci da scarpe come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La Think Schuhwerk GmbH sopporterà le proprie spese. |