Language of document : ECLI:EU:T:2017:727

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 ottobre 2017 (*)

«Impugnazione – Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑207/12 P-DEP,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2014, Marcuccio/Commissione (T‑207/12 P, EU:T:2014:304),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2012, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11, EU:F:2012:25), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, all’annullamento di varie decisioni che sarebbero state adottate tra il 15 marzo 2010 e il 24 agosto 2010 in merito alla costituzione del fascicolo relativo a un infortunio che il ricorrente avrebbe subito il 29 ottobre 2001 (in prosieguo: il «fascicolo relativo all’infortunio del 29 ottobre 2001»), quando era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola e, dall’altro, alla condanna della Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di EUR 1 000.

2        Con ordinanza del 12 maggio 2014, Marcuccio/Commissione (T‑207/12 P, EU:T:2014:304), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata in diritto e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale giudizio.

3        Con lettera dell’8 maggio 2015, inviata al sig. Marcuccio e, in copia, al suo avvocato, la Commissione lo ha informato degli importi da lui dovuti per le 13 decisioni giurisdizionali intervenute tra il 9 dicembre 2013 e il 6 marzo 2015. L’importo richiesto per la presente causa ammonta a EUR 3 500, corrispondenti alle prestazioni fornite alla Commissione dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 24 marzo 2015, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 19 giugno 2012 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 17 marzo 2015.

4        La Commissione ha ricevuto l’avviso di ricevimento firmato dal difensore del sig. Marcuccio in data 27 maggio 2015 e dal sig. Marcuccio stesso in data 17 giugno 2015. Nessuno di loro ha tuttavia reagito a tali lettere, pur essendo stati invitati a farlo entro il termine di 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

5        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2017, e a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha introdotto la domanda di liquidazione delle spese in esame, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 3 500 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dall’ordinanza del 12 maggio 2014, Marcuccio/Commissione (T‑207/12 P, EU:T:2014:304);

–        applicare a detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

6        Il 15 febbraio 2017 la cancelleria del Tribunale ha notificato la summenzionata domanda di liquidazione delle spese al sig. Marcuccio, informandolo del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito era stato fissato al 27 marzo 2017. Il sig. Marcuccio non ha presentato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ripetibilità delle spese sostenute dalla Commissione

7        Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato.

8        Secondo costante giurisprudenza relativa all’equivalente disposizione del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

9        Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

10      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

11      Pertanto, pur se l’intervento, per la Commissione, di due agenti e di un avvocato esterno è privo di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, esso può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. In tal senso, non può venire in questione una violazione dei principi di parità di trattamento o di non discriminazione tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

12      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 3 500, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi.

13      Di conseguenza, dalla natura delle spese reclamate si evince che esse hanno carattere di ripetibilità.

 Sull’importo delle spese ripetibili

14      Al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati al precedente punto 9, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise (ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:682, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

15      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la domanda della Commissione riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti. Tuttavia, occorre notare che – come osserva la Commissione – il ricorrente deduceva anche motivi fondati su argomenti attinenti allo snaturamento di elementi di fatto. Anche se non è escluso che simili argomenti possano condurre il giudice ad effettuare una certa analisi dei fatti di causa, nondimeno, nel presente caso, i motivi interessati sono stati respinti in quanto manifestamente infondati oppure inconferenti o, infine, in quanto manifestamente irricevibili. Pertanto, dall’analisi dei suddetti motivi non risulta che fosse necessario, da parte della Commissione, un impegno rilevante per replicarvi (ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:682, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

16      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso del sig. Marcuccio diretto all’annullamento delle decisioni di rigetto delle domande presentate da quest’ultimo e riguardanti la costituzione del fascicolo relativo all’infortunio del 29 ottobre 2001, e alla condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della sua impugnazione, il sig. Marcuccio deduceva, formalmente, due motivi, nell’ambito dei quali sono state esposte censure di varia natura.

17      Quanto al primo motivo, esso era diretto contro il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11, EU:F:2012:25), con il quale il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto per manifesta irricevibilità il ricorso dinanzi ad esso proposto. Il motivo è stato quindi suddiviso in quattro parti, la prima vertente su un errore quanto all’interpretazione degli articoli 26 e 26 bis dello Statuto, la seconda su un errore di qualificazione giuridica della lettera della Commissione datata 24 agosto 2015, il terzo su un’insufficienza di motivazione e su uno snaturamento dei fatti e il quarto su vizi riguardanti un punto dell’ordinanza di cui trattasi che conteneva una motivazione sovrabbondante. Con il suo secondo motivo, il ricorrente censurava il punto 3 del dispositivo della summenzionata ordinanza, con il quale egli era stato condannato al pagamento di una somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

18      Orbene, anche se talune delle questioni sollevate non sono state interamente vagliate dalla giurisprudenza, in particolare con riferimento all’interpretazione degli articoli 26 e 26 bis dello Statuto, e hanno quindi richiesto un certo impegno da parte della Commissione per replicarvi, è necessario rilevare come l’impugnazione non ponesse problemi giuridici complessi né questioni di diritto interamente nuove. Infatti, contrariamente a quanto la Commissione sembra suggerire al punto 30 della sua domanda di liquidazione delle spese, se è pur vero che la giurisprudenza non aveva ancora affrontato la questione della definizione specifica del «fascicolo medico» menzionato all’articolo 26 bis dello Statuto, nondimeno da essa potevano trarsi elementi che hanno consentito al Tribunale di pervenire alla propria conclusione attraverso un’analisi relativamente breve e poco complessa (v. ordinanza del 12 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑207/12 P, EU:T:2014:304, punti da 37 a 40).

19      Si deve quindi ritenere che la causa non presentasse un grado di difficoltà o di complessità elevato, il che è confermato dal fatto che il Tribunale ha deciso tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, respingendo l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

20      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, illustrati al precedente punto 17, risulta che essi erano relativi a questioni circoscritte al caso specifico, senza maggior ripercussione per il diritto dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, si deve concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentava un’importanza economica particolare per la Commissione. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al punto 30 della sua domanda di liquidazione delle spese, la domanda di versamento di una somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno presentata in primo grado non è sufficiente per attribuire alla presente causa un interesse economico ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 9.

21      In ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 3 500, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

22      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo delle spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda, come si è indicato al precedente punto 14 (ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2013:682, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

23      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 13,45 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’esame dell’impugnazione, alla redazione della comparsa di risposta nonché alla negoziazione del contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione. Essa fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

24      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, non si deve trascurare il fatto che il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi organi giurisdizionali dell’Unione si sono tradotti nella necessità, per la Commissione, di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza del 12 maggio 2014, Marcuccio/Commissione (T‑207/12 P, EU:T:2014:304), da un avvocato esterno. Il ricorso a tale avvocato ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente alla causa suddetta (v., per analogia, ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑12/10 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2013:684, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

25      Orbene, occorre tenere anche conto del fatto che i rappresentanti della Commissione in primo grado, e in particolare l’avvocato esterno – le spese e gli onorari del quale costituiscono le sole spese reclamate nell’ambito del presente procedimento –, erano gli stessi del procedimento dinanzi al Tribunale.

26      Inoltre, l’avvocato esterno in questione è stato scelto dalla Commissione per rappresentarla in più di trenta ricorsi dinanzi al Tribunale. A tale riguardo, non si può trascurare il fatto che egli dispone di un’ampia conoscenza del contenzioso generato dal sig. Marcuccio e delle procedure interne della Commissione quanto ai contratti di assistenza con il servizio giuridico (v., per analogia, ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 24).

27      È inoltre necessario rilevare, da un lato, che l’impugnazione del sig. Marcuccio consisteva di otto pagine e, dall’altro, che la Commissione, nella sua comparsa di risposta, composta di dodici pagine, ha risposto in modo relativamente conciso agli argomenti sollevati nell’impugnazione, senza, peraltro, presentare osservazioni specifiche quanto allo snaturamento dei fatti per il quale il sig. Marcuccio censurava il Tribunale della funzione pubblica.

28      Si deve quindi constatare che, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. punti da 15 a 20 supra), la causa T‑207/12 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

29      Ciò considerato, il Tribunale ritiene che occorra ridurre il numero di ore dedicate dall’avvocato esterno alla redazione della summenzionata comparsa di risposta e, quindi, il numero complessivo di ore dedicate al trattamento della presente causa da 13,45 ore a 9 ore e 30 minuti.

30      Quanto alla tariffa oraria dell’avvocato esterno, si deve constatare che essa non risulta sproporzionata rispetto alle tariffe praticate nelle cause rientranti in questa materia e nella fase del procedimento qui considerata (v., per analogia, ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

31      Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo chiesto, tali spese risultano adeguate (v., per analogia, ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32      Occorre pertanto fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 2 440.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

33      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑207/12 P, Marcuccio/Commissione.

34      A questo proposito, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

35      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di aumentare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso di queste ultime (ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

36      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato, come richiesto dalla Commissione, in base al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo (v., per analogia, ordinanza del 15 dicembre 2016, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:755, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 2 440.


2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

Lussemburgo, 12 ottobre 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.