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Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 aprile 2009 - United Phosphorus / Commissione

(Causa T-95/09 R)

(Provvedimento provvisorio - Direttiva 91/414/CEE - Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e N. Rasmussen, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e, dall'altro, domanda di provvedimenti provvisori

Dispositivo

È sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, fino al 7 maggio 2010 - e comunque fino al giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.

Detta sospensione è subordinata alla condizione secondo cui la United Phosphorus Ltd e la Commissione, entro il 15 marzo 2010, presenteranno osservazioni presso la cancelleria del Tribunale sullo sviluppo della procedura accelerata avviata, riguardo al napropamide, in base all'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della    direttiva 91/414 del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese     nell'allegato I.

Si ordina alla Commissione di adottare, su richiesta eventuale della UnitedPhosphorus, i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della presente ordinanza nei confronti degli Stati membri che, prima del 7 maggio 2009, avrebbero già annullato, revocato o rifiutato autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti il napropamide, in applicazione dell'art. 2 della decisione 2008/902.

Le spese sono riservate.

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