Language of document : ECLI:EU:T:2015:996





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015 –
Air France-KLM / Commissione

(causa T‑62/11)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concordate su elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare commissioni sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo – Obbligo di motivazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 23, § 5) (v. punti 38‑42)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Identificazione dei destinatari di una decisione – Prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punto 43)

3.                     Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Infrazioni oggetto di una decisione della Commissione – Vincolatività della decisione per i giudici nazionali – Portata – Importanza della chiarezza e della precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 16, § 1) (v. punti 44‑50)

4.                     Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Obiettivo unico e piano globale (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 66, 71)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Contraddizioni interne alla decisione – Conseguenze – Annullamento – Presupposti – Lesione dei diritti della difesa dell’impresa sanzionata – Impossibilità per il giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 69, 83‑85, 91, 92)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 89, 90)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettere b) e d), di tale decisione, nella parte in cui infligge alla ricorrente un’ammenda, o alla riduzione di quest’ultima.

Dispositivo

1)

La decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda l’Air France-KLM.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Air France-KLM.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.