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Ricorso proposto il 4 dicembre 2023 – Apoio XXI - Centro de Apoio Psico-Pedagógico/OEDT

(Causa T-1150/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Apoio XXI - Centro de Apoio Psico-Pedagógico Lda (Vila Nova de Gaia, Portogallo) (rappresentante: J. Freitas Peixoto, avocata)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione contenuta nella lettera dell'OEDT del 2 ottobre 2023 che aggiudica l'appalto pubblico risultante dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto «FC.23.EXO.0010.2.0 — Coordination and provision of simultaneous interpretation services for the EMCDDA (Lot 1 & 2)» all'ONCALL — Europa Language Services SPRL, a motivo della violazione delle disposizioni dell'articolo 167 e del punto 29.3 dell'allegato I al regolamento finanziario, rigettare conseguentemente l'offerta classificata al primo posto e disporre la rispettiva aggiudicazione dell'appalto (nei due lotti) alla ricorrente;

—    annullare la decisione contenuta nella lettera dell’OEDT del 2 ottobre 2023 che aggiudica l'appalto pubblico risultante dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto «FC.23.EXO.0010.2.0 — Coordination and provision of simultaneous interpretation services for the EMCDDA (Lot 1 & 2)» all'ONCALL — Europa Language Services SPRL, sul fondamento dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 170, paragrafo 3, e dei punti 31.2 e 23.1 dell'allegato I al regolamento finanziario in quanto viziata da un difetto di motivazione e condannare conseguentemente alla fornitura delle informazioni e degli elementi richiesti;

—    condannare il convenuto alle spese, ivi comprese le spese di onorari dell'avvocato da fissare successivamente in quanto non sono ancora certe e quantificabili in questa fase.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 167 e dell'articolo 170, paragrafo 1, e del punto 29.3 dell'allegato I al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), in quanto, tenuto conto degli elementi forniti dall’OEDT su richiesta della ricorrente, l'offerta classificata al primo posto non avrebbe mai potuto essere ammessa alla valutazione e alla successiva aggiudicazione, in quanto non soddisfaceva i criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 170, paragrafo 3, e del punto 31.2 dell'allegato I al regolamento finanziario, che costituirebbe un difetto di motivazione della decisione dell'OEDT, in quanto l'OEDT non avrebbe messo a disposizione della ricorrente, nonostante la richiesta di quest'ultima, le informazioni e gli elementi necessari per consentirle di comprendere se l'offerta classificata al primo posto soddisfacesse tutti i requisiti minimi, criteri di selezione e livelli minimi di qualità previsti dal criterio di aggiudicazione, tenuto conto del fatto che l'offerta classificata al primo posto aveva presentato un prezzo meno elevato (per i due lotti) superiore al 50% rispetto all'offerta presentata dalla ricorrente, che è stata la seconda classificata in detto bando di gara.

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