Language of document : ECLI:EU:F:2015:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

17 marzo 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Licenziamento – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo relativo al procedimento disciplinare – Accesso alle informazioni e ai documenti relativi ad altri servizi – Termine ragionevole – Legittimità della composizione della commissione disciplinare – Ruolo consultivo della commissione disciplinare – Aggravamento della sanzione rispetto a quella raccomandata – Obbligo di motivazione – Gestione di un servizio – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità della sanzione – Circostanze attenuanti – Circostanze aggravanti – Eccezione di illegittimità»

Nella causa F‑73/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE,

AX, ex dipendente della Banca centrale europea, residente in Kibæk (Danimarca), rappresentato da L. Levi, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da M. López Torres e E. Carlini, in qualità di agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da R. Barents, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2013, AX chiede in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE, o, in prosieguo: la «Banca»), del 28 maggio 2013, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso nonché, dall’altra, il versamento della somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del preteso danno morale da lui subito.

 Contesto normativo

1.     Il protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE

2        L’articolo 36, intitolato «Personale», del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»), dispone:

«36.1            Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2      La Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego».

2.     Il regolamento interno della BCE

3        Sul fondamento dell’articolo 12.3 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il 7 luglio 1998 il consiglio direttivo della BCE ha adottato il regolamento interno della BCE. L’articolo 11, intitolato «Personale della BCE», del regolamento interno della BCE, nella sua versione applicabile alla presente controversia e risultante dalla decisione BCE/2009/5 del 19 marzo 2009 (GU L 100, pag. 10), dispone, ai suoi paragrafi 2 e 3:

«11.2.      Fatti salvi gli articoli 36 e 47 del [protocollo sullo] statuto [del SEBC e della BCE], il comitato esecutivo emana norme a contenuto organizzativo (di seguito denominate “circolari amministrative”) vincolanti per il personale della BCE.

11.3.      Il comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta volto a fornire direttive ai propri membri e ai membri del personale della BCE».

4        Sotto il titolo «Condizioni di impiego», l’articolo 21 del regolamento interno della BCE recita:

«21.1.      Le condizioni di impiego e le norme sul personale stabiliscono il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale.

21.2.      Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo e in seguito a consultazione del consiglio generale, adotta le condizioni di impiego.

21.3.      Il comitato esecutivo adotta le norme sul personale, applicative delle condizioni di impiego.

21.4.      Il comitato del personale è consultato prima dell’adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al consiglio direttivo o al comitato esecutivo».

3.     Le condizioni di impiego del personale della BCE

5        Sul fondamento dell’articolo 36.1 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE e, in particolare, del regolamento interno della BCE, il consiglio direttivo della BCE, con decisione del 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999 (GU L 125, pag. 32), ha adottato le condizioni di impiego del personale della BCE (in prosieguo: le «condizioni di impiego»). In seguito, le condizioni di impiego hanno subito svariate modifiche. La versione delle condizioni di impiego in vigore al 1° gennaio 2010 disponeva in particolare:

«3.      I privilegi e le immunità di cui gode il personale della BCE in forza del Protocollo sui privilegi e sulle immunità [dell’Unione europea] sono concessi esclusivamente nell’interesse della BCE e in nessun caso li dispensano dal dovere di ottemperare ai loro obblighi di natura privata e di rispettare le norme e i regolamenti di polizia vigenti. (…)

4.      a)      I dipendenti debbono svolgere il proprio servizio con coscienza e senza tener conto dei propri interessi personali. Essi devono seguire una condotta adeguata alle loro funzioni e alla natura di organo [dell’Unione] della BCE (…)

(…)

9.      a)      I rapporti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati da contratti di lavoro tenuto conto delle (…) condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di applicazione delle (…) condizioni d’impiego.

(…)

c)      Le (…) condizioni di impiego non sono soggette ad alcun diritto nazionale particolare. La BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto [dell’Unione], e iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive [dell’Unione] relativi alla politica sociale indirizzati agli Stati membri. Ogni qual volta si rende necessario, tali [strumenti] giuridici s[ono] attuati dalla BCE. Si [tengono] nel debito conto al riguardo le raccomandazioni [dell’Unione] in materia di politica sociale. I principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni [dell’Unione] si tengono nel debito conto ai fini dell’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle (…) condizioni di impiego.

(…)

11.      a)      La BCE può risolvere i contratti stipulati con i suoi dipendenti sulla base di una decisione motivata del comitato esecutivo conformemente alla procedura stabilita dalle norme sul personale e per i seguenti motivi:

(…)

iv)      per motivi disciplinari.

b)      Durante il periodo di prova o in caso di licenziamento per motivi disciplinari, il termine di preavviso è di un mese.

(…)

41.      I dipendenti possono chiedere che le decisioni adottate nei loro confronti siano sottoposte a controllo amministrativo, conformemente alla procedura prevista dalla parte ottava delle norme sul personale. (…)

(…)

Le sanzioni disciplinari possono essere contestate solo applicando la procedura di ricorso speciale prevista dalle norme sul personale.

(…)

44.      Le seguenti sanzioni disciplinari possono essere adottate, a seconda dei casi, nei confronti di dipendenti (…) che, intenzionalmente o per negligenza, vengano meno ai loro obblighi professionali:

i)      (…)

ii)      Il comitato esecutivo può inoltre imporre una delle seguenti sanzioni:

(…)

–        una retrocessione di grado con corrispondente mutamento di assegnazione del dipendente in seno [alla BCE];

–        il licenziamento con o senza preavviso accompagnato, nei casi debitamente giustificati, da una riduzione delle prestazioni concesse nell’ambito dei dispositivi pensionistici (…) o dell’indennità di invalidità, senza che gli effetti di tale sanzione possano estendersi alle persone a carico del dipendente. (…)

(…)

45.      Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dell’inadempimento agli obblighi professionali e devono essere motivate. Per determinare la gravità dell’inadempimento agli obblighi professionali e la sanzione disciplinare da infliggere, si tiene conto in particolare:

–        della natura dell’inadempimento agli obblighi professionali e delle circostanze in cui è stato commesso;

–        dell’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi della BCE risultante dall’inadempimento agli obblighi professionali;

–        del grado di intenzionalità o di negligenza nell’inadempimento agli obblighi professionali;

–        dei motivi che hanno indotto il dipendente a venir meno ai suoi obblighi professionali;

–        del grado e dell’anzianità del dipendente;

–        del grado di responsabilità del dipendente;

–        del carattere di recidiva dell’atto o del comportamento configurante l’inadempimento agli obblighi professionali;

–        della condotta del dipendente su tutto l’arco della sua carriera.

Le sanzioni disciplinari sono adottate conformemente alla procedura prevista dalle norme applicabili al personale. Tale procedura garantisce che nessun dipendente (…) al quale sono applicabili le (…) condizioni di impiego possa essere assoggettato a sanzione disciplinare senza essere stato preliminarmente messo in condizione di rispondere agli addebiti mossi nei suoi confronti. (…)

46.      In caso di contestazione di un inadempimento grave agli obblighi professionali, il comitato esecutivo, dopo aver sentito il dipendente interessato, può decidere di sospendere quest’ultimo con effetto immediato, salvo circostanze eccezionali.

(…)».

4.     Le norme applicabili al personale della BCE

6        La parte 8.3, intitolata «Procedimenti disciplinari», delle norme applicabili al personale della BCE (in prosieguo: le «norme applicabili al personale»), adottate dal comitato esecutivo, nella loro versione applicabile alla presente controversia, dispone:

«Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 delle condizioni di impiego sono applicate come segue.

8.3.1.      Per “inadempimento agli obblighi professionali” si intende un inadempimento agli obblighi previsti da[l protocollo sullo] statuto del [SEBC] e della [BCE], dalle condizioni di impiego, dalle norme applicabili al personale, dal codice di condotta della [BCE] e da ogni altro atto giuridico, o da ogni altra norma o disposizione interna applicabile ai dipendenti.

8.3.2.      Basandosi su una relazione che esponga i fatti e le circostanze configuranti l’inadempimento agli obblighi professionali, compresa ogni circostanza aggravante o attenuante, sulla scorta di elementi di prova, e menzionando le risultanze dell’audizione del dipendente interessato previa comunicazione a quest’ultimo di tutti i documenti del fascicolo, il comitato esecutivo può decidere:

–        di avviare un procedimento disciplinare per inadempimento agli obblighi professionali;

(…)

Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare (…) è informato per iscritto dell’avvio del procedimento disciplinare e delle contestazioni mosse [nei suoi confronti].

(…)

8.3.4.      Ogni sanzione disciplinare diversa da un ammonimento scritto o da una censura scritta può essere irrogata solo previa consultazione della commissione disciplinare.

8.3.5.      La commissione disciplinare si compone dei cinque membri seguenti:

a)      un presidente senza diritto di voto, nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco costituito da ex funzionari di alto livello di un’altra istituzione dell’Unione europea o da membri eminenti di un’organizzazione internazionale europea. (…);

b)      il direttore generale o [il] direttore generale aggiunto delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione [della BCE];

c)      due dipendenti nominati dal comitato esecutivo;

d)      un rappresentante del personale nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco su cui figurano per ordine di preferenza tre nomi di dipendenti, comunicato dal comitato del personale e dai sindacati rappresentativi. (…)

I membri della commissione disciplinare nominati conformemente ai punti c) e d) non possono far parte dello stesso servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. (…)

(…)

8.3.6.      Salvo l’approvazione del presidente della commissione, un membro della commissione disciplinare può essere sollevato da tale funzione per motivi legittimi ed è tenuto a rinunciare se si trova in situazione di conflitto di interessi. Viene in tal caso sostituito dal suo supplente.

8.3.7.      Le deliberazioni e i lavori della commissione disciplinare hanno carattere personale e riservato conformemente alle norme interne della BCE in materia di riservatezza. I membri della commissione disciplinare agiscono a titolo personale ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

8.3.8.      Il presidente della commissione disciplinare vigila sull’applicazione delle decisioni adottate nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione disciplinare e porta a conoscenza di ciascun membro tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.

(…)

8.3.10.      Il dipendente [sottoposto al procedimento disciplinare] è informato della composizione della commissione disciplinare e può ricusare uno dei membri della commissione entro i cinque giorni successivi.

8.3.11.      La relazione di cui all’articolo 8.3.2 è comunicata al dipendente. A partire dalla ricezione di tale relazione, egli ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo. Egli dispone di almeno quindici giorni di calendario a decorrere dalla ricezione della relazione per preparare la sua difesa.

8.3.12.      La commissione disciplinare sente il dipendente, che può presentare osservazioni scritte o orali e farsi assistere da una persona di sua scelta (…).

(…)

8.3.15.      La commissione disciplinare emette, a maggioranza, un parere definitivo firmato da tutti i suoi membri sulla materialità dei fatti, sulla questione se essi configurino un inadempimento agli obblighi professionali e su ogni sanzione disciplinare. Ogni membro della commissione disciplinare può aggiungere un’opinione dissenziente al parere. La commissione disciplinare trasmette il suo parere definitivo al comitato esecutivo e al dipendente entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica a quest’ultimo dell’avvio del procedimento disciplinare. Se la commissione disciplinare procede a ulteriori indagini, tale termine è portato a cinque mesi. In ogni caso, esso dev’essere in relazione alla complessità della pratica [disciplinare].

(…)

8.3.16.      Il dipendente può sottoporre le sue osservazioni al comitato esecutivo entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla trasmissione del parere definitivo motivato della commissione disciplinare.

8.3.17.      Il comitato esecutivo decide sulla sanzione disciplinare più appropriata entro un termine di un mese a decorrere dalla ricezione del parere definitivo motivato della commissione disciplinare e delle osservazioni del dipendente. Esso tiene in debito conto le raccomandazioni formulate dalla commissione disciplinare, senza tuttavia essere vincolato da queste ultime.

(…)».

5.     La circolare n. 1/2006

7        Le norme che disciplinano le indagini amministrative in seno alla BCE sono precisate nella circolare amministrativa n. 1/2006 adottata dal comitato esecutivo il 21 marzo 2006 (in prosieguo: la «circolare n. 1/2006»). L’articolo 2, paragrafo 1, di tale circolare prevede che le indagini amministrative hanno lo scopo di chiarire i fatti, senza però pregiudicare qualsiasi procedimento disciplinare.

8        All’articolo 6, paragrafo 14, della circolare n. 1/2006 si afferma che, al termine dell’indagine amministrativa, la persona o la commissione di persone (in prosieguo: la «commissione» o la «commissione di indagine») incaricata della conduzione dell’indagine amministrativa deve sottoporre una relazione motivata al responsabile dell’indagine e, qualora quest’ultimo sia un dirigente di livello superiore, deve informarne il comitato esecutivo.

9        L’articolo 7, paragrafo 3, della circolare n. 1/2006 prevede:

«Gli impiegati della BCE sottoposti ad un’indagine amministrativa:

a)      saranno informati dalla persona incaricata dell’indagine, o dalla commissione di indagine, prima della presentazione della relazione motivata, del contenuto del preteso inadempimento ai loro obblighi professionali e si vedranno accordare l’accesso ai documenti relativi alle contestazioni mosse nei loro confronti e riportanti fatti rilevanti per l’esercizio dei loro diritti della difesa; e

b)      avranno la possibilità di far valere il loro punto di vista e di aggiungere le loro osservazioni sulle conclusioni che li riguardano; affinché il fascicolo di indagine sia completo, tali commenti saranno inseriti nella relazione motivata; e

c)      potranno chiedere l’assistenza di un rappresentante del personale.

Gli impiegati della BCE o altre persone implicate nell’indagine amministrativa avranno altresì accesso a tutti i fatti che li riguardano nonché ai loro dati personali, al fine di garantire la loro esattezza e completezza; essi avranno il diritto di ottenere dal responsabile di indagine per le indagini amministrative, in qualità di controllore, la rettifica immediata di qualsiasi inesattezza od omissione connessa ai loro dati personali».

6.     Il codice di condotta della BCE

10      Le disposizioni pertinenti del codice di condotta della BCE, emanato in conformità all’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca (GU 2001, C 76, pag. 12; in prosieguo: il «codice di condotta»), sono del seguente tenore:

«(…)

2.      (…)

I [dipendenti della BCE,] destinatari [del presente codice di condotta,] sono tenuti ad agire con lealtà nei confronti della BCE, dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e non tenendo conto dei propri interessi personali o nazionali; essi devono inoltre perseguire un elevato livello di etica professionale ed evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

(…)

2.2.      Diligenza, efficienza, responsabilità

I destinatari [del presente codice di condotta] sono tenuti, in ogni occasione, ad assolvere i compiti e le responsabilità loro assegnati con diligenza, efficienza e al meglio delle loro capacità. Essi devono altresì essere consapevoli dell’importanza di tali compiti e responsabilità, tener conto delle aspettative del pubblico circa la loro integrità morale, seguire una condotta che consenta di mantenere e accrescere la fiducia del pubblico nella BCE nonché contribuire all’amministrazione efficiente di quest’ultima.

(…)

4.1.      (…)

Per lealtà dei destinatari [del presente codice di condotta], si intende non solo l’assolvimento dei compiti loro assegnati dai superiori, l’esecuzione delle istruzioni fornite da questi ultimi e il rispetto delle linee gerarchiche, ma anche la disponibilità a fornire assistenza e consiglio, nonché un atteggiamento di apertura e trasparenza in tutti i rapporti con superiori e colleghi. In particolare, i [dipendenti della BCE] devono informare dell’andamento del proprio lavoro i colleghi che, in ragione dell’attività professionale, vi sono interessati e consentire a questi ultimi di fornire il loro contributo. La non diffusione ai superiori o colleghi di informazioni che potrebbero influire sulla conduzione dell’attività professionale – in particolare al fine di ottenere un vantaggio professionale – la divulgazione di informazioni false, imprecise o distorte, il rifiuto di collaborare con i colleghi e i comportamenti ostruzionisti sono ritenuti contrari al principio di lealtà che i [dipendenti della BCE] sono tenuti a rispettare.

(…)

4.2.      (…)

I [dipendenti della BCE] sono tenuti a rispettare e proteggere i beni di proprietà della BCE e ad impedire a terzi di utilizzare i servizi e/o gli strumenti di quest’ultima. Tutte le attrezzature e gli strumenti, di qualsiasi natura, sono forniti dalla BCE ai [dipendenti] esclusivamente per finalità ufficiali, salvo nei casi in cui l’uso privato sia consentito ai sensi delle pertinenti norme o pratiche interne ovvero su base discrezionale.

Ci si attende inoltre che i [dipendenti della BCE] adottino tutte le misure ragionevoli e appropriate per limitare i costi e le spese sostenuti dalla BCE ogniqualvolta ciò sia possibile, in modo da ottimizzare l’impiego delle risorse dell’istituzione.

5.      Applicazione

5.1.      Ruolo dei [dipendenti della BCE,] destinatari [del presente codice di condotta]

L’adeguata applicazione del presente Codice [di condotta] dipende in primo luogo dalla professionalità, dalla coscienza e dal buon senso dei [suoi] destinatari.

I destinatari [del presente codice di condotta] che ricoprono posizioni di autorità sono tenuti non solo a dar prova di un atteggiamento vigile, ma anche a seguire una condotta esemplare per quanto riguarda l’aderenza alle norme e ai principi enunciati nel presente Codice [di condotta].

(…)».

7.     Il manuale delle pratiche operative

11      Il capitolo 7 del «Manuel des pratiques opérationnelles» («Business Practices Handbook»; in prosieguo: il «manuale delle pratiche operative») prevede che, per quanto riguarda i centri di spesa centralizzati, i compiti e i fondi associati ad un bilancio centrale sono connessi ai servizi resi agli altri servizi della BCE dal servizio responsabile di tale bilancio centralizzato. I gestori di centri di spesa («Budget Center Managers») sono responsabili e devono render conto di tutte le attività del rispettivo centro di spesa. Essi sono responsabili per la gestione dei loro stanziamenti finanziari, nei limiti del loro bilancio approvato ed in conformità alle norme e alle linee direttive appropriate. Si presume che essi si accertino che le spese siano contabilizzate nel conto finanziario appropriato. Ai sensi del capo 8 del manuale delle pratiche operative, i dipendenti della BCE applicano le norme in materia di appalti pubblici e le buone pratiche per tutte le loro attività di acquisto. Essi devono sforzarsi di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione il costo totale del bene, e considerare non soltanto le esigenze attuali, ma anche le potenziali esigenze future. L’articolo 8.1.1 del manuale delle pratiche operative prevede che il gestore di un centro di spesa è responsabile della buona resa e dei risultati positivi degli acquisti, vale a dire che deve conseguire il miglior rapporto qualità/prezzo e rispettare le norme della BCE e il codice di condotta in relazione al contesto degli acquisti.

 Fatti

1.     Fatti iniziali menzionati anche nelle cause riunite F‑7/11 e F‑60/11

12      Il ricorrente è entrato in servizio presso la BCE il 1° giugno 2003 e, a seguito di una procedura di reclutamento interno, è stato nominato, con decorrenza 1° giugno 2007, al posto di capodivisione della divisione dei servizi d’ufficio della direzione generale (DG) «Amministrazione», divisione designata, a partire dal 19 febbraio 2008, col nome di «Divisione dei servizi amministrativi». Tale divisione era in particolare incaricata di provvedere al funzionamento dei servizi centrali della posta, del centralino telefonico e della reprografia; di gestire il subappalto dei servizi di pulizia, la ristorazione interna, le prenotazioni cumulative di camere d’albergo, i servizi di interpretazione e i viaggi a titolo professionale; di provvedere all’organizzazione materiale delle riunioni tenute presso la BCE; di provvedere al funzionamento di un servizio di autisti e di trasporto; di ricevere le consegne; di gestire il locale adibito al deposito dei beni, nonché di fornire i mobili e di provvedere alla distribuzione interna dei beni.

13      Nella sua qualità di capo di una divisione intersettoriale incaricata di fornire alle altre divisioni della Banca attrezzature e servizi, ad eccezione però delle attrezzature informatiche, il ricorrente era responsabile di un bilancio centralizzato. Nelle sue funzioni, egli era assistito da un capodivisione aggiunto (in prosieguo: il «capodivisione aggiunto»).

14      Conformemente alla politica di acquisti della BCE, approvata dal comitato esecutivo, la «“responsabilità dell’approvvigionamento e degli acquisti è centralizzata, [fra l’altro, per tutti] gli investimenti informatici centralizzati (compresi il materiale e i software)”, e affidata alla divisione “Infrastrutture e operazioni” della [DG “Sistemi di informazione”]».

15      Il 26 febbraio 2010, il comitato esecutivo, sulla base della circolare n. 1/2006, ha deciso di procedere ad un’indagine amministrativa diretta a fornire chiarimenti sull’«insieme dei fatti e delle circostanze relativi all’acquisto di determinati articoli e all’utilizzazione di taluni beni della BCE da parte del personale [della divisione dei servizi amministrativi]» nonché sull’«insieme dei fatti e delle circostanze connessi ad un’eventuale mancanza agli obblighi professionali da parte di taluni dipendenti, in relazione all’acquisto e all’utilizzazione dei detti [beni]» (in prosieguo: l’«indagine amministrativa iniziale»). È stato altresì deciso di non informare immediatamente i dipendenti interessati al fine di non nuocere all’indagine amministrativa. Con la stessa decisione del 26 febbraio 2010, il direttore della direzione della revisione contabile interna è stato designato come responsabile dell’indagine ed è stata costituita una commissione di indagine, composta da quattro dipendenti della BCE.

16      Il 26 marzo 2010, il ricorrente è stato sentito dalla commissione di indagine in ordine all’acquisto da parte della divisione dei servizi amministrativi di tre diverse categorie di articoli, e cioè i) computer portatili della marca X, ii) altri tipi di computer portatili, e iii) lettori di libri digitali. In tale occasione, il ricorrente è stato informato, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della circolare n. 1/2006, di essere oggetto di un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della detta circolare. Un progetto di resoconto dell’audizione gli è stato comunicato il 22 aprile 2010 affinché egli potesse muovere osservazioni al riguardo, il che è avvenuto il 10 maggio successivo.

17      Con decisione del 6 aprile 2010, entrata in vigore il giorno successivo, il comitato esecutivo ha sospeso il ricorrente con conservazione dell’intera retribuzione di base nel corso della durata dell’indagine amministrativa (in prosieguo: la «decisione del 6 aprile 2010»). Tale decisione precisava che essa era in particolare fondata sullo sconcerto diffuso in seno alla divisione dei servizi amministrativi e sulla necessità di agevolare la buona conduzione dell’indagine amministrativa iniziale nonché sulla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di investigazione della commissione di indagine (in prosieguo: la «relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di investigazione al 6 aprile 2010»), che era stata comunicata al comitato esecutivo lo stesso giorno. Il 3 giugno 2010, la decisione del 6 aprile 2010 è stata contestata dal ricorrente, il quale ha proposto un ricorso speciale sul fondamento dell’articolo 41 delle condizioni di impiego e dell’articolo 8.1.6 delle norme applicabili al personale.

18      In risposta ad una domanda della commissione di indagine, il ricorrente ha pregato uno dei suoi colleghi di riportare alla Banca un certo numero di oggetti, di proprietà della Banca, che il ricorrente deteneva al di fuori dei locali della BCE. Tale collega ha restituito i detti oggetti alla BCE il 22 luglio 2010. Tra tali oggetti figuravano tre computer portatili, un lettore di libri digitali, un sistema di navigazione portatile, due apparecchi fotografici e un proiettore manuale.

19      Inoltre, con lettera del 22 luglio 2010, il ricorrente ha informato la commissione di indagine di non poter essere presente all’audizione prevista per lo stesso giorno e ciò per motivi di salute. Tuttavia, egli ha fornito in tale lettera risposte dettagliate alle domande della commissione di indagine sugli acquisti effettuati dalla divisione dei servizi amministrativi tra il 2007 e il 2010.

20      Al riguardo, egli ha in particolare sottolineato che numerosi acquisti controversi erano stati effettuati a fini di prova e di sperimentazione. Egli ha altresì spiegato che gli acquisti di computer, di computer portatili «MacBook» e di altre attrezzature informatiche erano destinati alla realizzazione di uno spazio per i visitatori venuti a partecipare a riunioni presso la BCE nel quale essi potessero leggere i loro messaggi di posta elettronica, verificare le informazioni relative ai loro voli e procedere alla loro registrazione su Internet. Altre attrezzature sarebbero state destinate ad attrezzare le sale di aspetto utilizzate dagli autisti della BCE tra un viaggio e l’altro. Si trattava, secondo il ricorrente, di intrattenerli, in particolare in occasione di attese prolungate di sera. La divisione dei servizi amministrativi avrebbe così acquistato alcune console per videogiochi (Wii). I sistemi di navigazione portatili, dal canto loro, erano destinati, secondo il ricorrente, ai lunghi tragitti effettuati dagli autisti in Germania e attraverso l’Europa. Per quanto riguarda i telefoni portatili, essi erano destinati ad essere prestati ai dipendenti ai quali la Banca non ne aveva messi a disposizione in maniera permanente, o ancora a sostituire quelli difettosi forniti dalla DG «Sistemi di informazione». Anche l’acquisto di telefoni portatili BlackBerry e di attrezzature connesse sarebbe stato giustificato dalla sostituzione di quelli difettosi messi a disposizione della divisione dei servizi amministrativi dalla DG «Sistemi di informazione». L’acquisto di tastiere senza filo sarebbe stato ordinato dal ricorrente per attrezzare sale di riunione.

21      Sempre nella sua lettera alla commissione di indagine del 22 luglio 2010, il ricorrente ha altresì dato spiegazioni sull’acquisto di cinque lettori di libri digitali, e cioè ha precisato che questi ultimi sarebbero stati acquistati a fini di prova per determinare se, in futuro, una siffatta attrezzatura avrebbe potuto o dovuto essere acquistata dalla Banca per essere distribuita come omaggio al suo personale. Inoltre, il ricorrente ha spiegato che, leggendo in permanenza pubblicazioni professionali, egli portava sempre con sé il suo lettore di libri digitali per poter leggere in treno o nel corso di viaggi d’affari.

22      Per quanto riguarda gli apparecchi fotografici acquistati dalla divisione dei servizi amministrativi, essi sarebbero stati destinati ad essere utilizzati per scattare fotografie di alta qualità di oggetti figuranti nel catalogo di forniture della detta divisione. Altri materiali, audio e video, sarebbero stati acquistati per effettuare presentazioni nel corso di riunioni. Sarebbero state acquistate anche delle custodie, secondo il ricorrente, per consentire ai collaboratori della divisione dei servizi amministrativi di trasportare più agevolmente i loro computer portatili e i loro documenti. Quanto alle cornici per fotografie digitali e alle carte SD («Secure Digital») di memorizzazione di fotografie digitali, esse sarebbero state acquistate per poterle fornire, all’occorrenza, in omaggio al personale della divisione dei servizi amministrativi.

23      Il 26 luglio 2010, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha notificato alla BCE la sua decisione, adottata il 1° luglio precedente, di avviare un’indagine. L’avvio di tale indagine ha posto fine all’indagine amministrativa iniziale, in applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF (GU L 136, pag. 1). Non essendo stata conclusa l’indagine della commissione di indagine alla data 26 luglio 2010, nessuna «relazione motivata che accerti i fatti e le circostanze del caso nonché la sussistenza o l’insussistenza di prove sufficienti a sostegno dell’asserito inadempimento», ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e dell’articolo 6, paragrafo 14, della circolare n. 1/2006, è stata sottoposta dalla commissione di indagine al responsabile dell’indagine.

24      Con decisione del comitato esecutivo del 3 agosto 2010 che definisce il ricorso speciale proposto dal ricorrente, la decisione del 6 aprile 2010 è stata revocata dal comitato esecutivo e un euro simbolico di risarcimento è stato concesso al ricorrente.

25      Con decisione del 4 agosto 2010, notificata in pari data, il comitato esecutivo ha sospeso il ricorrente dalle sue funzioni a partire dal 5 agosto 2010 con conservazione della sua retribuzione di base (in prosieguo: la «decisione del 4 agosto 2010»). In tale decisione si precisa che essa è fondata, da un lato, sull’esistenza di contestazioni, che, se provate, configurerebbero un grave inadempimento del ricorrente ai suoi obblighi professionali alla luce del pregiudizio così causato all’immagine della BCE nonché della posizione elevata dell’interessato in seno all’istituzione e, dall’altro, sulla necessità di agevolare in particolare la conduzione dell’indagine dell’OLAF.

26      Nella lettera di trasmissione al ricorrente della decisione del 4 agosto 2010, firmata, in particolare, dal direttore generale della DG «Risorse umane, bilancio e organizzazione» (in prosieguo: la «DG “Risorse umane”»), veniva segnatamente sottolineato che il ricorrente aveva rifiutato a più riprese di partecipare ad una audizione prima dell’adozione di tale decisione. Facendo riferimento alla giurisprudenza relativa all’audizione dell’interessato posteriormente all’adozione di una decisione di sospensione dalle funzioni, tale lettera invitava il ricorrente a presenziare ad una audizione l’11 agosto 2010 alle ore 11:00, o a qualsiasi data anteriore a sua scelta o, in mancanza, a presentare entro e non oltre il 3 settembre 2010 le sue osservazioni scritte sulla decisione del 4 agosto 2010.

27      Con lettera del 17 agosto 2010, il direttore generale della DG «Risorse umane» ha informato il ricorrente delle contestazioni formulate nei suoi confronti e comunicate al comitato esecutivo. Si trattava:

«(…)

[In primo luogo, delle] contestazioni comunicate al comitato esecutivo, figuranti nella [relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di investigazione al] 6 aprile 2010, e conseguenti ad un colloquio tenuto con [il ricorrente] il 26 marzo 2010, il cui resoconto era stato inviato [al ricorrente] (…) e sul quale quest’ultimo [aveva] presentato osservazioni scritte (…) il 10 maggio 2010, [relative]:

i)      [all’acquisto di] computer portatili della marca [X], all’acquisto di altri computer portatili e di lettori di libri digitali da parte della [divisione dei servizi amministrativi];

ii)      [al fatto che] la motivazione professionale, l’utilizzazione e l’ubicazione di tali articoli erano incerte.

[In secondo luogo, delle] contestazioni comunicate al comitato esecutivo, figuranti nella [relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di investigazione] al 6 aprile 2010, che erano state nuovamente riassunte e corroborate nel [verbale della riunione tenutasi il] 14 luglio 2010, la cui versione provvisoria era stata inviata con lettera [al ricorrente] il 21 luglio 2010[, e cioè:]

i)      un certo numero di articoli come computer portatili della marca [X], altri tipi di computer portatili o d’ufficio e lettori di libri digitali [erano] stati acquistati presso uno dei due centri di spesa centralizzati di cui la [divisione dei servizi amministrativi] è responsabile, [restando] ignota l’ubicazione attuale della maggior parte di tali articoli;

ii)      [il ricorrente aveva] intrapreso, autorizzato o permesso, nella sua qualità di capo della [divisione dei servizi amministrativi], l’acquisto di tali articoli;

iii)      le motivazioni professionali su cui tali acquisti si basavano [erano] anch’esse contestabili alla luce del ruolo e delle responsabilità della [divisione dei servizi amministrativi] quali risultano dalla descrizione dei compiti [della divisione approvata dal comitato esecutivo];

iv)      [il ricorrente], in quanto responsabile della [divisione dei servizi amministrativi], non [era] in grado di fornire una spiegazione ragionevole quanto all’ubicazione della maggior parte di tali articoli.

[In terzo luogo, delle] contestazioni comunicate al comitato esecutivo, figuranti nello stato di avanzamento dei lavori di investigazione al 19 luglio 2010[, e cioè]:

i)      127 acquisti di articoli, effettuati dalla [divisione dei servizi amministrativi], che p[otevano] essere suddivisi in 13 categorie diverse, di cui le più importanti erano: i) computer portatili della marca [X] e relativi accessori; ii) altri computer e relativi accessori; iii) altri tipi di materiale e di software informatici; iv) sistemi di navigazione, e v) telefoni mobili. A[lla data del 17 agosto 2010], l’ubicazione di tali 127 articoli [aveva] potuto essere determinata solo per un numero limitato di essi;

ii)      [le] incertezze quanto alla motivazione professionale alla base dell’acquisto di tali articoli, quanto a qualsiasi progetto o compito a cui essi [erano connessi] e quanto ai rapporti tra il progetto o il compito di cui trattasi e le responsabilità funzionali della [divisione dei servizi amministrativi].

(…)».

28      Con lettera del 10 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto alla BCE l’accesso ad un certo numero di documenti. Con lettera del 17 agosto 2010, la BCE ha rifiutato di accogliere tale richiesta, rinviando al riguardo alla posizione da essa espressa in precedenti lettere, in data 28 aprile, 21 maggio e 5 luglio 2010, nonché in quella, del 4 agosto 2010, di trasmissione della decisione del 4 agosto 2010. In allegato alla lettera del 17 agosto 2010, la BCE ribadiva gli addebiti imputati al ricorrente e sui quali si basava la decisione del 4 agosto 2010.

29      Con lettere del 3 e del 10 settembre 2010, il ricorrente ha formulato i propri commenti sulla decisione del 4 agosto 2010. Egli ha, in particolare, evidenziato le sue qualità di capodivisione («manager»), segnatamente il fatto che egli avrebbe fatto risparmiare tre milioni di euro alla BCE nell’ambito di un contratto relativo ad un sistema informatico, con applicazioni e prodotti connessi, destinato al trattamento dati e denominato «SAP».

30      Per quanto riguarda gli acquisti controversi, il ricorrente ha sostenuto che essi erano stati effettuati in conformità alle norme e ai criteri in vigore presso la BCE e che essi rispondevano ad esigenze professionali in connessione con le funzioni della divisione dei servizi amministrativi.

31      Per quanto riguarda gli acquisti di computer portatili della marca X, il ricorrente ha precisato che tali acquisti erano stati effettuati per le esigenze dello spazio visitatori della BCE e che la scelta dei computer di tale marca era stata operata, oltre che per il loro aspetto estetico, per la loro maggior affidabilità tecnica per un uso dell’Internet senza fili rispetto a quelli della marca Y, normalmente utilizzati presso la BCE.

32      Il comitato esecutivo ha poi chiesto alla commissione d’indagine di preparare, in risposta agli argomenti del ricorrente, una nota riportante le sue osservazioni, i suoi accertamenti e le risultanze dei suoi colloqui/interrogatori condotti sino al 26 luglio 2010.

33      Con lettera del 30 settembre 2010, il ricorrente ha proposto un ricorso speciale contro la decisione del 4 agosto 2010. Tale ricorso è stato respinto con decisione del comitato esecutivo della BCE del 23 novembre successivo.

34      Lo stesso 23 novembre 2010, il comitato esecutivo, previo riesame della situazione del ricorrente a seguito dei suoi commenti scritti, ha adottato una nuova decisione, confermativa della decisione del 4 agosto 2010. In tale nuova decisione si precisava che essa era stata adottata dopo la richiesta da parte del comitato esecutivo alla commissione di indagine di preparare una nota contenente le sue osservazioni sui commenti formulati dal ricorrente. Le motivazioni della sospensione del ricorrente erano, in primo luogo, la constatazione da parte del comitato esecutivo del fatto che taluni commenti espressi dal ricorrente non coincidevano con talune delle osservazioni e conclusioni formulate dalla commissione di indagine; in secondo luogo, la mancanza di spiegazioni da parte del ricorrente in ordine ai 127 oggetti per i quali egli era accusato di aver gravemente trasgredito i suoi obblighi professionali, non essendo i suoi commenti tali da rendere le dette accuse sufficientemente improbabili o manifestamente infondate; e, in terzo luogo, la prosecuzione delle investigazioni dell’OLAF nell’ambito della sua indagine. Nella lettera di notifica di tale decisione erano riprodotti estratti delle conclusioni provvisorie della commissione di indagine sulle quali il comitato esecutivo asseriva di essersi fondato.

35      Nel corso del mese di gennaio 2011, la BCE ha informato il ricorrente della propria decisione di avviare nei suoi confronti un procedimento di invalidità.

36      Con decisione del 15 marzo 2011, il comitato esecutivo della BCE ha respinto il ricorso speciale proposto dal ricorrente, il 21 gennaio 2011, contro la decisione del 23 novembre 2010 confermativa di quella del 4 agosto 2010.

37      Il 16 marzo 2011, il direttore generale della DG «Risorse umane» ha reso noto al ricorrente che, a partire dal 28 marzo 2011, egli non avrebbe ricevuto più la sua retribuzione, ma un’indennità di invalidità equivalente.

38      Il 22 marzo 2011, il ricorrente è stato invitato dall’OLAF a partecipare ad un’audizione prevista per il 12 e il 13 maggio 2011.

39      Con atti introduttivi pervenuti alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2 febbraio e il 25 maggio 2011, il ricorrente ha proposto due ricorsi diretti, il primo, registrato col n. F‑7/11, all’annullamento della decisione del 4 agosto 2010 e, il secondo, registrato col n. F‑60/11, all’annullamento della decisione del 23 novembre 2010 confermativa di quella del 4 agosto 2010, nella fattispecie le due decisioni con le quali la BCE l’aveva sospeso dalle sue funzioni.

40      Con sentenza del 13 dicembre 2012, AX/BCE (F‑7/11 e F‑60/11, EU:F:2012:195), il Tribunale ha respinto i due ricorsi e ha condannato il ricorrente alle spese.

2.     Sulla relazione di attività della commissione di indagine

41      Risulta dagli atti che, pur non avendo concluso i suoi lavori il 26 luglio 2010, data in cui la notifica da parte dell’OLAF dell’avvio della sua indagine l’ha privata della competenza sulla pratica, la commissione di indagine ha tuttavia reso conto dei lavori da essa svolti sino a tale data sotto forma di una relazione di attività («Activity report», in prosieguo: la «relazione di attività della commissione di indagine») in data 15 marzo 2011. Tale relazione sarebbe stata destinata a render conto della «valutazione provvisoria operata dalla commissione di indagine alla data del 26 luglio 2010 per quanto riguarda le motivazioni professionali alla base dell’acquisto di ciascuna delle categorie di oggetti controversi, nonché la coerenza delle spiegazioni fornite».

42      La relazione di attività della commissione di indagine è stata comunicata un anno dopo, il 22 marzo 2012, dal responsabile dell’indagine, e cioè il direttore della revisione contabile interna, alla DG «Risorse umane». Tale trasmissione era giustificata dal fatto che la detta relazione «conte[neva] informazioni non rispecchiate nella relazione finale dell’OLAF [di cui al punto 51 della presente sentenza] e che p[otevano] fornire elementi ulteriori, fra cui potenzialmente circostanze aggravanti o attenuanti, che [la DG “Risorse umane”] [avrebbe potuto] prendere in considerazione nella [sua] decisione di avviare o meno un procedimento disciplinare». Inoltre, il direttore della revisione contabile interna precisava che la relazione di attività della commissione di indagine «rispecchia[va] semplicemente, per sommi capi, l’insieme delle osservazioni e delle risultanze di colloqui tenutisi sino al 26 luglio 2010 e che [occorreva] operare una distinzione netta tra la stessa e una “relazione motivata che accerti i fatti e le circostanze del caso nonché la sussistenza o l’insussistenza di prove sufficienti a sostegno dell’asserito inadempimento”», nella fattispecie una relazione ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e dell’articolo 6, paragrafo 14, della circolare n. 1/2006.

3.     Sulla relazione dell’OLAF

 Sulla conduzione dell’indagine

43      Nell’ambito della sua indagine, l’OLAF, con lettera del 29 luglio 2010, ha chiesto informazioni alla BCE, informazioni che gli sono state fornite con lettera del 6 agosto 2010. L’unità di indagine dell’OLAF ha altresì effettuato, dal 20 al 24 settembre 2010, un sopraluogo nel corso del quale essa ha tenuto colloqui con dodici dipendenti della BCE in qualità di «testimoni». Il 19 novembre 2010, l’OLAF ha altresì interrogato un altro dipendente della Banca.

44      Il 23 marzo 2011, i membri della commissione di indagine si sono recati nella sede dell’OLAF e, in tale occasione, hanno scambiato le loro osservazioni su ciascuna delle categorie di oggetti acquistati dalla divisione dei servizi amministrativi, hanno presentato le loro valutazioni provvisorie dei fatti alla data del 26 luglio 2010 e hanno risposto ai quesiti dell’OLAF al riguardo.

45      Risulta dagli atti che la commissione di indagine ha in tal modo fornito la propria assistenza alla conduzione dell’indagine dell’OLAF. Nell’ambito di tale assistenza, l’OLAF ha chiesto alla BCE, con lettera del 29 marzo 2011, che gli fosse comunicata copia della relazione di attività della detta commissione che quest’ultima aveva menzionato in una delle sue risposte a richieste di informazioni dell’OLAF.

46      Il 30 marzo 2011, il direttore della direzione della revisione contabile interna, nella sua qualità di responsabile dell’indagine, ha trasmesso all’OLAF la relazione di attività della commissione di indagine attirando la sua attenzione «sul fatto che [tale] relazione rispecchia[va] unicamente le attività della commissione di indagine alla data del 26 luglio 2010, [ossia al]la data in cui la BCE [era] stata informata dall’OLAF dell’avvio di un’indagine su tale caso, ponendo così fine all’indagine amministrativa [iniziale]. Di conseguenza, le osservazioni principali e le valutazioni provvisorie della commissione di indagine per quanto riguarda le [tredici] categorie di acquisti controversi effettuati dalla divisione dei servizi amministrativi non d[ovevano] assolutamente essere interpretate come conclusioni definitive su ciascuna di tali categorie o su un qualsiasi altro elemento del fascicolo».

47      A seguito dell’indisponibilità del ricorrente, l’OLAF ha invitato quest’ultimo a fornirgli osservazioni o commenti sulla sintesi delle contestazioni che lo riguardano entro e non oltre il 31 agosto 2011 e gli ha inoltre rivolto svariati quesiti.

48      Il 30 agosto 2011, la BCE ha trasmesso all’avvocato del ricorrente, integralmente o solo in parte, taluni documenti richiesti dall’avvocato del ricorrente il 26 agosto 2011. Con lettera del 30 agosto 2011 del suo avvocato, il ricorrente ha risposto ai tre quesiti principali rivolti dall’OLAF in una lettera del 13 luglio 2011 e ha presentato i suoi commenti sulle motivazioni professionali alla base degli acquisti controversi e sui loro rapporti con le funzioni e le responsabilità della divisione dei servizi amministrativi diretta dal ricorrente.

49      Per quanto riguarda l’elenco degli acquisti controversi effettuati dalla divisione dei servizi amministrativi, il ricorrente ha ricordato all’OLAF che egli era già stato invitato dalla commissione di indagine, il 29 giugno 2010, a presentare le sue osservazioni al riguardo. Egli ha in particolare sottolineato di ritenere che non fosse sconveniente portare a casa propria attrezzature appartenenti alla BCE, poiché ciò gli consentiva di ultimare la loro configurazione e la loro messa in funzione, facendo frattanto risparmiare tempo al servizio. Egli ha sostenuto che non aveva mai ordinato l’acquisto di beni sul bilancio della Banca per proprio uso personale o privato e che, in ogni caso, la sua famiglia e lui personalmente erano sempre stati amplissimamente forniti, a loro spese, di materiale informatico e fotografico. Nella sua risposta all’OLAF, egli ha altresì affermato di non aver mai dato istruzioni di utilizzare talune voci di bilancio della divisione dei servizi amministrativi per gli acquisti di cui trattasi, poiché la determinazione concreta della voce di bilancio appropriata in relazione all’acquisto interessato era compito del capodivisione aggiunto.

50      Dopo aver identificato il dipendente che aveva approvato all’incirca un terzo degli acquisti controversi, e cioè il capodivisione aggiunto, l’OLAF ha sentito quest’ultimo il 13 ottobre 2011.

 Sulle conclusioni della relazione dell’OLAF

51      In esito alla propria indagine, l’OLAF ha adottato una relazione finale nella quale raccomandava, per quanto riguarda il ricorrente, che l’indagine fosse conclusa con sequele disciplinari (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»). Tale relazione, accompagnata da raccomandazioni alla BCE, redatta l’8 novembre 2011, è stata trasmessa a quest’ultima il 27 gennaio 2012. Il ricorrente, dal canto suo, è stato informato dall’OLAF della chiusura dell’indagine di tale ufficio il 23 gennaio 2012.

52      Risulta dalla relazione dell’OLAF che un dipendente della BCE che chiede di conservare l’anonimato [in prosieguo: l’«informatore» («whistleblower»)] ha rivelato l’esistenza di possibili irregolarità commesse in seno alla divisione dei servizi amministrativi. Queste ultime erano connesse all’acquisto che sarebbe stato effettuato dal ricorrente, nel corso dell’anno 2010, di due sistemi di navigazione portatili nonostante tutte le autovetture ufficiali della BCE fossero già dotate, di serie, di un sistema del genere, nonché ad altri acquisti: diversi proiettori LED, tre apparecchi fotografici di cui uno di livello professionale, nonché numerosi computer portatili e relativi accessori. L’informatore aveva accennato al fatto di aver avuto l’impressione che il ricorrente, che era venuto a trovarsi in rilevanti difficoltà finanziarie, rivendesse a suo profitto le attrezzature acquistate sugli stanziamenti del proprio servizio.

53      Per quanto riguarda l’acquisto di computer portatili della marca X, non utilizzata alla BCE, e di accessori connessi, l’OLAF ha rilevato che tali acquisti di prodotti informatici non rientravano nelle attribuzioni della divisione dei servizi amministrativi. Anche se vi erano stati riferimenti ad un progetto di attrezzare alcune sale riunione di uno degli edifici della BCE con un collegamento a Internet senza fili, l’OLAF ha accertato che tale progetto era di competenza della DG «Sistemi di informazione» e che nessun computer portatile era stato acquistato nell’ambito di tale progetto. In ogni caso, l’OLAF ha considerato che il fatto che i computer portatili controversi fossero stati acquistati dal ricorrente ben prima dell’avvio di tale progetto accentuava i dubbi sull’opportunità di tali acquisti. L’OLAF concludeva così che nessuna valida ragione professionale poteva spiegare l’acquisto di tale categoria di beni.

54      Per quanto riguarda l’acquisto di cornici per fotografie digitali («Electronic photo frames») e di lettori di libri digitali («E-books»), l’OLAF ha parimenti concluso nel senso dell’insussistenza di ragioni professionali che potessero giustificare acquisti del genere, anch’essi non rientranti nelle attribuzioni della divisione dei servizi amministrativi.

55      Allo stesso modo, l’OLAF ha rilevato che non rientrava nelle attribuzioni della divisione dei servizi amministrativi l’acquisto di «[a]ltri computer e relativi accessori» («[o]ther computers and related accessories»), e che la giustificazione fatta valere dal ricorrente e dal capodivisione aggiunto, ossia il telelavoro, la continuità del lavoro e prestiti al personale della Banca per riunioni e presentazioni, era in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni da esso sentiti. L’OLAF ha pertanto concluso per l’insussistenza di ragioni professionali in grado di giustificare i detti acquisti.

56      Per quanto riguarda l’acquisto di sistemi di navigazione portatili, l’OLAF ha accertato che la giustificazione fatta valere dal ricorrente, e cioè quella di far fronte alle esigenze degli autisti della BCE per i loro lunghi percorsi in Germania e attraverso l’Europa, era stata chiaramente contraddetta dalle dichiarazioni degli autisti stessi e da quelle del capodivisione aggiunto, secondo le quali le autovetture ufficiali della Banca erano già dotate, di serie, di sistemi di navigazione integrati. Non sussisteva pertanto, secondo l’OLAF, alcuna valida ragione professionale per tali acquisti.

57      Per quanto riguarda l’acquisto di altri computer e relativi accessori, l’OLAF ha accertato che tali acquisti avrebbero dovuto essere centralizzati a livello della DG «Sistemi di informazione» e che essi non erano giustificati dal punto di vista delle esigenze professionali della divisione dei servizi amministrativi.

58      L’OLAF ha inoltre considerato che l’acquisto, nel corso del periodo 2007/2010, di dodici telefoni BlackBerry e di altri telefoni portatili nonché la conclusione di contratti di telefonia mobile non erano giustificati da ragioni professionali e che tali acquisti di beni e servizi non rientravano nelle attribuzioni della divisione dei servizi amministrativi.

59      Per quanto riguarda l’acquisto di quattro apparecchi fotografici digitali, nel 2007 e nel 2010, l’OLAF ha escluso come motivo giustificativo fatto valere dal ricorrente il fatto che gli apparecchi fotografici di cui trattasi siano stati utilizzati per il servizio qualità e per il suo catalogo Internet. Quanto alle spiegazioni fornite dal ricorrente per giustificare il fatto di aver portato a casa sua due di tali apparecchi fotografici, e cioè la necessità di regolarli, di ricaricarli e di leggere il loro manuale di istruzioni per l’uso, esse sono state respinte dall’OLAF, in particolare perché il ricorrente non aveva portato i detti manuali di istruzioni per l’uso assieme agli apparecchi fotografici.

60      Per quanto riguarda l’acquisto di stampanti, l’OLAF ha considerato che, se un’esigenza del genere fosse esistita presso la divisione dei servizi amministrativi, tale divisione avrebbe dovuto rifornirsi tramite la DG «Sistemi di informazione». L’OLAF ha espresso la stessa considerazione relativamente all’acquisto di prodotti della marca Logitech.

61      Riguardo all’acquisto di un televisore, di schermi e di proiettori, l’OLAF ha ammesso che l’acquisto di un televisore e di uno schermo ha potuto essere giustificato per le esigenze degli autisti della BCE. Per contro, l’OLAF non ha riscontrato alcuna valida giustificazione nell’acquisto dei proiettori e degli schermi asseritamente destinati ad essere utilizzati per presentazioni negli uffici e nelle sale di riunione.

62      Quanto all’acquisto di console e di software per videogiochi, in particolare un software denominato «Body for LIFE companion», destinato a pianificare esercizi sportivi quotidiani, e un gioco recante il logo di una squadra di football americano, l’OLAF ha rilevato che gli autisti della BCE hanno negato di aver avuto a loro disposizione tali attrezzature di svago, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente per giustificare siffatti acquisti.

63      L’OLAF ha concluso nel senso che, tra i mesi di ottobre 2007 e di marzo 2010, la divisione dei servizi amministrativi aveva acquistato 127 prodotti informatici e prodotti derivati per un totale di 411 singoli oggetti, e ciò facendo ricorso, per un importo totale di EUR 65 000 circa, alla voce di bilancio «Sostegno ai servizi amministrativi (…)» («Administrative Services Support (…)») del bilancio centralizzato della divisione dei servizi amministrativi. Il responsabile dell’ordine dei due terzi di tali spese era il ricorrente mentre il terzo rimanente era stato ordinato dal capodivisione aggiunto.

64      L’OLAF ha affermato che la BCE era stata in grado di reperire o di localizzare 95 degli oggetti di cui trattasi, mentre l’ubicazione dei rimanenti 316 oggetti, del valore stimato in EUR 40 674,74, era sempre ignota. A causa del fatto che nessuno di tali oggetti era stato inventariato nel sistema logistico delle attrezzature («Equipment Logistics System», in prosieguo: il «sistema “ELS”») previsto a tal fine o in un qualunque altro sistema di inventario della BCE, era difficile determinare il luogo in cui essi si trovavano. Tuttavia, l’OLAF ha asserito di non aver riscontrato elementi tali da corroborare i sospetti secondo cui il ricorrente avrebbe sottratto gli oggetti controversi o gli oggetti stessi sarebbero stati rubati o sottratti da un dipendente della BCE. Pertanto, anche se gli acquisti di cui trattasi rivelavano inadempimenti ad obblighi professionali, l’OLAF non raccomandava alcun seguito giudiziario.

65      In aggiunta alle sue conclusioni di indagine, l’OLAF ha inoltre rivolto varie raccomandazioni all’attenzione della BCE, e cioè, in primo luogo, che essa riveda i circuiti finanziari all’interno della divisione dei servizi amministrativi al fine di evitare che un subordinato nella scala gerarchica sia controfirmatario, dato che, a seguito dell’evidente mancanza di indipendenza del subordinato, non ne risulta alcuna ulteriore utilità per il controllo del soggetto che effettua l’ordine; in secondo luogo, che essa razionalizzi i centri di spesa centralizzati analoghi a quello della divisione dei servizi amministrativi al fine di accrescere la trasparenza del sistema di acquisti applicato dalla detta divisione; in terzo luogo, che essa si accerti che le procedure in seno alla divisione dei servizi amministrativi applichino rigorosamente il principio di specialità di bilancio e garantiscano una sana gestione finanziaria; e, in quarto luogo, che essa riveda il livello di controllo interno che, in maniera generale, è alquanto scarso, tanto all’interno della divisione dei servizi amministrativi quanto nella supervisione di tale divisione.

4.     Sul procedimento disciplinare esperito in forza dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale

 Sull’avvio del procedimento disciplinare e sulla relazione di cui all’articolo 8.3.2

66      A seguito della relazione dell’OLAF, il ricorrente è stato sentito dal capo della divisione «Politica delle risorse umane e delle relazioni sociali» della DG «Risorse umane» nonché da due membri della divisione incaricata delle relazioni sociali («Staff Relations Division»), sul fondamento dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale (in prosieguo: il «comitato di indagine»). Con messaggio di posta elettronica del 24 agosto 2012, il ricorrente ha comunicato al comitato di indagine taluni documenti. Dopo l’esposizione delle osservazioni del ricorrente, avvenuta il 18 ottobre 2012, sul progetto di relazione che gli era stato comunicato il 26 settembre precedente, il 19 novembre 2012 la direzione del personale della BCE ha adottato la relazione quale prevista dall’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, dal titolo «Relazione su un possibile inadempimento agli obblighi professionali (…)» (in prosieguo: la «relazione di cui all’articolo 8.3.2»).

67      La relazione di cui all’articolo 8.3.2 precisa in particolare quanto segue:

«(…)

Questa relazione è stata predisposta dalla DG [“Risorse umane”] sulla base dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale al fine di presentare i fatti e le circostanze relativi ad un possibile inadempimento [del ricorrente ai suoi obblighi] professional[i] in relazione alla sua partecipazione, con la relativa responsabilità, agli acquisti effettuati dalla divisione dei servizi amministrativi. (…)

Essa è stata predisposta sulla base[, in primo luogo,] della relazione (…) dell’OLAF, [in secondo luogo,] delle informazioni fornite dalla [direzione della revisione contabile interna] riguardanti le attività della commissione di indagine (…) sino al 26 luglio 2010, data alla quale l’indagine amministrativa [iniziale] è stata interrotta, [in terzo luogo,] delle informazioni fornite dal [ricorrente] e[, in quarto luogo,] di altre informazioni amministrative disponibili presso la DG [“Risorse umane”].

(…)

Sotto [la direzione del ricorrente], la [divisione dei servizi amministrativi] ha acquistato 127 prodotti [informatici e prodotti derivati] pari a 411 singoli oggetti distinti, acquisti la cui motivazione professionale può essere messa in dubbio alla luce delle responsabilità di [tale divisione].

(…)

Su 411 diversi oggetti acquistati dalla [divisione dei servizi amministrativi] sotto [la guida del ricorrente], la BCE è riuscita a recuperare o a localizzare 95 oggetti. L’ubicazione dei 316 oggetti restanti è ignota. Il valore stimato di tali oggetti mancanti è valutato in EUR 40 674,74.

A seguito del fatto che nessuno di tali oggetti è stato inventariato né nel [sistema “ELS”] né in alcun altro sistema di inventario della BCE, la localizzazione degli oggetti mancanti (…) è stata resa più difficile. Secondo [il ricorrente], non è il fatto che gli oggetti non fossero registrati in un sistema che rende difficile la loro localizzazione. Dal suo punto di vista, le possibili spiegazioni (...) sono le seguenti: i) gli oggetti sono sempre da qualche parte nelle riserve della BCE e non sono stati trovati a causa di un’ispezione inadeguata; tuttavia, dal punto di vista [del ricorrente], è dubbio che ciò risponda al vero, in quanto le persone della [divisione dei servizi amministrativi] che hanno collocato tali oggetti nelle riserve si ricorderebbero esattamente del luogo in cui gli oggetti sono stati collocati con o senza un sistema [di inventario]; ii) gli oggetti sono stati ricollocati [altrove] da personale esterno alla [detta divisione] ([personale] di altre divisioni e di società esterne aventi accesso alle riserve); o iii) gli oggetti sono stati prelevati da una o più persone, o allo scopo di tentare di incolpare [il ricorrente], o per loro proprio profitto.

(…)».

68      La relazione di cui all’articolo 8.3.2 elencava altresì una serie di circostanze aggravanti e attenuanti dei comportamenti controversi del ricorrente.

69      Con lettera del 29 novembre 2012, il ricorrente è stato informato della decisione presa dal comitato esecutivo, il 27 novembre precedente, di avviare il procedimento disciplinare nonché di decidere la composizione della commissione disciplinare, e cioè un ex membro del Tribunale in qualità di presidente e quattro dipendenti provenienti da diverse direzioni generali della BCE oltre a membri supplenti. La decisione di avvio del procedimento disciplinare menzionava esplicitamente il fatto che essa era fondata, non sulla relazione di attività della commissione di indagine, ma sulla relazione di cui all’articolo 8.3.2 copia della quale veniva trasmessa in tale contesto al ricorrente.

70      Gli addebiti mossi al ricorrente attenevano al fatto che, nella sua qualità di responsabile della divisione dei servizi amministrativi, egli aveva intrapreso, autorizzato o permesso acquisti di beni non rientranti nelle attribuzioni di tale divisione e/o ai quali non era destinato il bilancio centralizzato di detta divisione; che egli non aveva espletato taluni compiti né esercitato le sue responsabilità con la diligenza dovuta e non aveva gestito gli stanziamenti di bilancio in maniera tale da conseguire il più elevato livello di efficacia, di efficienza e di economia; e che, a più riprese, egli era venuto meno alla lealtà nei confronti dei suoi colleghi o non aveva adottato tutte le misure ragionevoli e appropriate per limitare i costi e gli oneri della BCE per tutto quanto possibile, in violazione dell’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego, delle disposizioni del codice di condotta nonché degli articoli 0.1.1, 0.4 e 0.5 delle norme applicabili al personale e dei capi 7 e 8 del manuale delle pratiche operative. Veniva altresì addebitato al ricorrente il fatto, da una parte, che un gran numero di oggetti appartenenti alla BCE si trovavano fuori dei locali della Banca e che egli non aveva rispettato l’obbligo di vegliare sui beni di quest’ultima e, dall’altra, che egli non sarebbe stato in grado di spiegare dove si trovasse un gran numero di oggetti acquistati dalla divisione dei servizi amministrativi. Gli veniva inoltre imputata una cattiva gestione degli stanziamenti di bilancio.

 Sul parere della commissione disciplinare

71      Con lettera del 4 dicembre 2012, il ricorrente ha chiesto la ricusazione di due membri della commissione disciplinare e del supplente di uno di tali due membri nonché un accesso integrale a tutte le informazioni e a tutti i documenti detenuti dalla Banca.

72      Al riguardo, il ricorrente ha chiesto alla commissione disciplinare di avere accesso a taluni documenti, tra cui il rapporto di attività della commissione di indagine. Non disponendo di quest’ultimo documento, la commissione disciplinare ha allora chiesto alla direzione della revisione contabile interna, l’11 dicembre successivo, di fornirglielo al fine di poter valutare la sua pertinenza per i diritti della difesa del ricorrente. La relazione di attività della commissione di indagine è stata trasmessa dalla BCE alla commissione disciplinare e, con lettera del suo presidente dell’11 gennaio 2013, la commissione disciplinare ha informato il ricorrente del fatto che, dopo un esame della pertinenza del documento richiesto e della sua ulteriore utilità rispetto alla documentazione già condivisa con il ricorrente, essa non accoglieva la richiesta di comunicazione della relazione di attività della commissione di indagine. La commissione disciplinare ha spiegato la propria posizione nei seguenti termini:

«(…) Inoltre, si è tenuto conto, quando ciò era appropriato, di diverse altre considerazioni, anche per quanto riguarda l’identificazione di parti terze e la necessità di evitare dilazioni [del procedimento]. La posizione della commissione disciplinare è che, con i documenti già forniti [al ricorrente], i diritti della difesa di [quest’ultimo], in particolare alla luce della questione dell’accesso [ai documenti], sono pienamente garantiti. Inoltre, la commissione disciplinare ritiene che la relazione [di cui all’articolo 8.3.2] non contenga alcun elemento che possa soltanto, o principalmente, essere provato con riferimento a documenti diversi da quelli in possesso [del ricorrente].

(…)».

73      Il 5 dicembre 2012, la relazione dell’OLAF è stata invece notificata integralmente dalla BCE al ricorrente.

74      Il ricorrente ha presentato osservazioni scritte, in particolare una «[n]ota difensiva (…)» alla commissione disciplinare il 29 gennaio 2013 e le ha presentato una versione definitiva corretta di tale nota dopo la sua audizione da parte di detta commissione in data 30 gennaio 2013 (in prosieguo: la «nota difensiva»). Dal resoconto di tale audizione risulta che il ricorrente ha nuovamente contestato il diniego di accesso a taluni documenti opposto dalla BCE. Egli ha fatto valere al riguardo che non spettava alla Banca valutare quali fossero i documenti pertinenti per la sua difesa e che, a suo parere, tutte le informazioni figuranti nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 non potevano essere provate sulla sola base dei documenti in suo possesso.

75      Il ricorrente ha ricordato, nel corso della sua audizione da parte della commissione disciplinare, che gli importi degli acquisti controversi erano relativamente modesti, rappresentavano solo una percentuale esigua del bilancio di cui egli aveva la responsabilità, che tali acquisti erano visibili e, di conseguenza, controllabili da parte dei servizi di contabilità, di revisione contabile interna e di controllo della BCE. Il ricorrente ha negato di aver dato istruzioni ai propri collaboratori di non registrare nel sistema «ELS» le attrezzature acquistate.

76      Per quanto riguarda la sua iniziativa di gratificare il personale della divisione dei servizi amministrativi attraverso il dono di beni di valore esiguo, il ricorrente ha sostenuto, in relazione alle cornici per fotografie digitali, che egli aveva posto fine a tale pratica non appena informato che era disapprovata dai propri superiori gerarchici. Egli ha giustificato il fatto di aver portato a casa propria diverse attrezzature con la sua tendenza a lavorare presso il proprio domicilio, sottolineando nel contempo che un terzo degli oggetti da lui restituiti erano libri della biblioteca della BCE, un altro terzo era costituito da attrezzature standard quali telefoni portatili, computer portatili e zaini, mentre l’ultimo terzo corrispondeva ad attrezzature da lui portate a casa per configurarle o familiarizzarsi con esse prima di dare istruzioni al personale della sua divisione ai fini della loro utilizzazione.

77      Il ricorrente ha inoltre spiegato alla commissione disciplinare di non aver fatto ricorso a procedure di gara per i beni controversi, in quanto il loro valore di acquisto unitario era inferiore a EUR 10 000. Per quanto riguarda l’acquisto dei lettori di libri digitali, egli ha sottolineato che presso la divisione dei servizi amministrativi veniva posto l’accento sul risparmio di carta e che era stato convenuto di sperimentare, nell’ambito di tale divisione, la possibilità di utilizzare tale attrezzatura coinvolgendo tutto il suo personale, a tutti i livelli gerarchici.

78      Quanto all’acquisto di un software per esercizi fisici, ritenuto utile a favorire la perdita di peso bruciando calorie, il ricorrente ha spiegato che tale software che propone esercizi di ginnastica poteva essere utile per mantenere in forma gli autisti della BCE. Egli ha confermato di non aver chiesto il parere del servizio medico della BCE su tale utilizzazione né di aver verificato se tale iniziativa non costituisse un doppione rispetto ai programmi per la salute esistenti presso la Banca. Per quanto riguarda i sistemi di navigazione portatili, il ricorrente ha asserito che taluni autisti si erano lamentati del carattere obsoleto di alcuni sistemi in dotazione sulle autovetture della BCE e che si era allora convenuto di acquistare nuove attrezzature portatili aggiornate anziché aggiornare i navigatori integrati di cui erano munite le autovetture della BCE.

79      Interpellato sulla sua volontà di riprendere servizio presso la BCE, il ricorrente ha confermato alla commissione disciplinare di essere pronto al riguardo a riprendere servizio, anche se ciò avrebbe potuto costituire una situazione delicata per lui e per altre persone.

80      La commissione disciplinare ha adottato il proprio parere il 5 aprile 2013 (in prosieguo: il «parere della commissione disciplinare»). Relativamente al procedimento dinanzi ad essa seguito e all’accesso ai documenti, la commissione disciplinare si è così espressa:

«[Il] procedimento nel suo complesso è stato condotto in conformità alle disposizioni pertinenti e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali d[el ricorrente]. In particolare, la commissione disciplinare ritiene, all’unanimità, che le censure sollevate al [punto] 14 del parere [del ricorrente] non siano suffragate e, per quanto riguarda più in particolare la censura relativa all’accesso limitato a taluni documenti, essa sottolinea che, sia prima sia dopo essere stata investita del caso, un numero ed un volume notevoli di documenti [sono] stati comunicat[i al ricorrente] per consentirgli di preparare la sua difesa. La comunicazione di altri documenti avrebbe portato solo a prolungare inutilmente il procedimento ed, eventualmente, avrebbe avuto riflessi negativi sugli interessi di terzi, senza apportare alcuna ulteriore utilità alla difesa d[el ricorrente]».

81      Per quanto riguarda gli inadempimenti agli obblighi professionali contestati al ricorrente, la commissione disciplinare li ha raggruppati in tre categorie nella maniera seguente:

«i) [Il ricorrente] ha intrapreso e/o autorizzato un numero significativo di acquisti che non erano nelle attribuzioni del[la divisione dei servizi amministrativi] e/o che non rispettavano le politiche in vigore presso la BCE. [Il ricorrente] non ha dato prova, in talune occasioni, di un rapporto lavorativo sano e costruttivo nei confronti della DG “Sistemi di informazione”, trasgredendo apertamente, in alcuni casi, il rifiuto opposto dalla DG “Sistemi di informazione” per taluni acquisti [da lui progettati] e apparendo così per di più come una persona in concorrenza con la DG “Sistemi di informazione”. Egli ha altresì deliberatamente trasgredito le istruzioni del comitato esecutivo per quanto riguarda l’utilizzazione di attrezzature di telelavoro. Possono essere menzionati al riguardo i computer [della marca X], i computer [“]di crisi[”], i telefoni portatili e il contratto con [un operatore telefonico che ha fornito tra il luglio 2008 e l’aprile 2010 prestazioni per un ammontare di EUR 17 162,49].

ii) [Il ricorrente] ha intrapreso e/o autorizzato un numero significativo di acquisti non giustificati da esigenze professionali identificate e documentate e/o la cui motivazione professionale e fattibilità di attuazione non sono stati sufficientemente dimostrati. Fra tali acquisti rientravano i computer che asseriva fossero previsti per lo spazio visitatori, i computer [“]di crisi[”], l’oneroso apparecchio fotografico digitale con i relativi accessori [anch’essi] onerosi, i lettori di libri digitali e i mini proiettori. Tali acquisti hanno causato un rilevante danno finanziario alla BCE.

iii) [Il ricorrente] non ha messo in opera alcun sistema di controllo dei beni acquistati e non ha incaricato nessuno della [divisione dei servizi amministrativi] di farlo, facendo sorgere così [un rischio] di perdita di tali beni. Il fatto che [il ricorrente] abbia detenuto un gran numero di beni della BCE al di fuori dei locali di quest’ultima, senza essere in grado di fornire giustificazioni al riguardo, aggrava la sua mancanza di diligenza nella gestione dei beni acquistati».

82      La commissione disciplinare ha pertanto considerato che, per un lungo periodo e molto spesso il ricorrente aveva trasgredito l’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego, il codice di condotta, in particolare gli articoli 2, 2.2, 4.1 e 4.2 del detto codice, nonché i capi 7 e 8 del manuale delle pratiche operative, causando in tal modo deliberatamente un danno finanziario alla Banca. La commissione disciplinare ha ritenuto che «[g]li inadempimenti [del ricorrente] ai suoi obblighi professionali [fossero] molto gravi e implicassero, in una certa misura, una deliberata mancanza di considerazione per le norme in vigore presso la BCE», e ciò tanto più in quanto essi erano stati commessi da un capodivisione, responsabile della protezione degli interessi finanziari della BCE.

83      La commissione disciplinare ha discusso la questione se tali inadempimenti agli obblighi professionali, deliberati, continui e commessi per un lungo periodo, potessero giustificare un licenziamento sul piano disciplinare. Al riguardo, la commissione disciplinare ha ritenuto che un fattore dovesse essere preso in considerazione, e cioè la reputazione esterna della BCE quale istituzione dell’Unione e custode del danaro del contribuente europeo, nonché il suo ruolo di amministrazione modello, efficiente e responsabile, guidata da dipendenti disinteressati. La maggioranza dei membri della commissione disciplinare ha convenuto sulla necessità di imporre una siffatta sanzione ove, inoltre, fosse accertato che gli inadempimenti agli obblighi professionali fossero stati altresì motivati dal perseguimento di un interesse personale, il che avrebbe irrimediabilmente pregiudicato il rapporto fiduciario tra la BCE e il ricorrente. Riguardo all’interesse personale, a seguito di discussione, la maggioranza dei membri della commissione disciplinare non si è ritenuta pienamente convinta che esso «po[tesse] essere dimostrato, in senso stretto, senza il minimo dubbio», in particolare alla luce degli accertamenti e delle conclusioni dell’OLAF.

84      Prendendo in considerazione le circostanze attenuanti menzionate nella relazione di cui all’articolo 8.3.2, e cioè carenze nei controlli interni condotti in seno alla divisione dei servizi amministrativi prima che il ricorrente vi assumesse le proprie funzioni; la struttura particolare di tale divisione, che contava solo pochi posti elevati nella gerarchia, facendo così gravare maggiori responsabilità sui responsabili di tale divisione, nonché l’eccellente stato di servizio del ricorrente, attestato dai suoi rapporti informativi, la commissione disciplinare ha raccomandato, quale sanzione appropriata, una retrocessione di due categorie salariali, vale a dire una retrocessione salariale che lo ricollocasse al livello salariale a lui spettante prima della sua promozione nel 2007 al posto di capodivisione dei servizi amministrativi.

5.     Sulla decisione impugnata

85      Con lettera del 24 aprile 2013, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sul parere della commissione disciplinare. Il 16 maggio successivo, la DG «Risorse umane» ha presentato al comitato esecutivo della BCE un progetto di decisione comportante l’irrogazione di una sanzione conforme al parere della commissione disciplinare.

86      Tuttavia, nel corso della sua riunione del 21 maggio 2013, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sanzionare il ricorrente con il suo licenziamento dalla Banca. Dai lavori preparatori della decisione del comitato esecutivo risulta che quest’ultimo ha considerato che, a causa degli inadempimenti ai suoi obblighi professionali in quanto dirigente, individuati dalla commissione disciplinare benché contestati dall’interessato, il ricorrente «aveva irrimediabilmente pregiudicato il necessario rapporto fiduciario tra l’autorità che ha il potere di nomina della BCE e il suo personale».

87      Con decisione del 28 maggio 2013, il comitato esecutivo della BCE ha pertanto inflitto al ricorrente la sanzione del licenziamento con preavviso prevista dall’articolo 44, sub ii), delle condizioni di impiego (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, il comitato esecutivo ha in particolare ritenuto come circostanza aggravante il fatto che «[il ricorrente avesse] commesso inadempimenti ai suoi obblighi professionali in quanto dirigente investito di un obbligo di preservare la reputazione e l’interesse finanziario della BCE», sottolineando nel contempo al riguardo che «la BCE basa la sua credibilità in quanto istituzione europea (…) su un ruolo di amministrazione modello[,] efficiente e responsabile[,] condotta da personale [di] integrità ineccepibile».

88      Con lettera del 16 luglio 2013, l’avvocato del ricorrente ha invitato il comitato esecutivo della BCE a confermare che la decisione impugnata si fondava solo sui documenti elencati nella detta decisione, e cioè la relazione dell’OLAF, la decisione del 4 agosto 2010, la relazione di cui all’articolo 8.3.2, la segnalazione effettuata dalla BCE alla procura generale tedesca il 6 marzo 2013 sui presunti inadempimenti agli obblighi professionali commessi dal ricorrente, il parere della commissione disciplinare, il resoconto dell’audizione del ricorrente da parte della commissione disciplinare e le osservazioni scritte dall’interessato presentate alla commissione disciplinare il 29 gennaio 2013. In caso negativo, la BCE era pregata di fornire all’avvocato del ricorrente gli altri documenti in possesso del comitato esecutivo e sui quali esso si era fondato. L’avvocato del ricorrente ricordava inoltre che, suo tramite, il ricorrente aveva chiesto al direttore generale della DG «Risorse umane» copia della lettera del 6 marzo 2013 inviata dalla BCE alla procura tedesca.

89      Con lettera di risposta del 16 settembre 2013, il direttore generale della DG «Risorse umane» ha precisato al ricorrente quali fossero i documenti sui quali il comitato esecutivo della BCE si era basato per adottare la decisione impugnata. Tra tali documenti non figuravano né la relazione di attività della commissione d’indagine né il documento relativo alla notifica della BCE alla procura tedesca del 6 marzo 2013.

 Conclusioni delle parti e procedimento

90      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        conseguentemente, ingiungere il suo reintegro pieno e completo, con adeguata pubblicità al fine di ripristinare la sua onorabilità;

–        in ogni caso, risarcirlo per il danno morale subito con la concessione di un importo valutato ex aequo et bono in EUR 20 000;

–        condannare la BCE alle spese.

91      La BCE chiede in sostanza che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare il ricorrente a tutte le spese.

92      Nella sua replica, il ricorrente ha sollevato la questione dell’opportunità per il Tribunale di ingiungere alla BCE, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, di produrre ogni documento connesso con gli scambi avuti da tale istituzione con la procura tedesca e con l’OLAF.

93      Nella sua controreplica, la BCE si è opposta a tale richiesta facendo valere che il Tribunale non è competente a chiedere documenti che esulano dal presente procedimento e che, in realtà, il ricorrente cerca di utilizzare tale misura di organizzazione del procedimento unicamente allo scopo di eludere il diniego opposto alla sua lettera intitolata «R[iesame amministrativo]» («A[dministrative review]»), presentata il 29 novembre 2013 contro la decisione del 30 settembre precedente che respingeva siffatta richiesta di accesso ai documenti della BCE.

94      Inoltre, in aggiunta alla sua controreplica, la BCE ha prodotto una versione riservata della relazione di attività della commissione di indagine, destinata unicamente al Tribunale, affinché quest’ultimo potesse constatare che il detto documento non conteneva informazioni diverse da quelle figuranti nella relazione di cui all’articolo 8.3.2. La Banca pregava inoltre il Tribunale di non divulgarlo al ricorrente.

95      Con lettera della cancelleria del 17 giugno 2014, il Tribunale ha chiesto alla Banca, alla luce dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di procedura allora in vigore, per quali motivi la relazione di attività della commissione di indagine dovesse essere considerata riservata. La Banca era in particolare pregata di spiegare perché un trattamento riservato fosse appropriato per tale documento, a differenza del trattamento disposto per la relazione dell’OLAF e per la relazione di cui all’articolo 8.3.2 sulla base delle quali la BCE aveva deciso di avviare il procedimento disciplinare e che erano state trasmesse integralmente al ricorrente. Al riguardo, la BCE doveva in particolare precisare al Tribunale quali fatti e informazioni figuranti nella relazione di attività della commissione di indagine non si ritrovassero nelle altre due relazioni.

96      Con lettera del 30 giugno 2014, la BCE ha spiegato al Tribunale che essa aveva comunicato al ricorrente tutti i documenti riservati sui quali si era basata la commissione disciplinare e che gli altri documenti in suo possesso, che non erano stati utilizzati dal comitato esecutivo, potevano pertanto restare riservati. In ogni caso, secondo la Banca, tutte le informazioni pertinenti contenute nella relazione di attività della commissione di indagine erano state inserite nella relazione di cui all’articolo 8.3.2. Tuttavia, al fine di tutelare l’anonimato delle persone che avevano collaborato all’indagine amministrativa iniziale rimasta incompiuta, sarebbe stato necessario non divulgare al ricorrente la relazione di attività della commissione di indagine.

97      Il 23 ottobre 2014, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto quesiti alle parti e ha chiesto alla BCE di fornire taluni documenti, tra cui una versione non riservata della relazione di attività della commissione di indagine. Le parti vi hanno debitamente ottemperato e hanno potuto, successivamente, presentare ciascuna osservazioni sulle rispettive risposte.

98      Inoltre, con lettera del 7 novembre 2014, il ricorrente, in base all’articolo 57 del regolamento di procedura, ha presentato una nuova offerta di prove consistenti principalmente in scambi di corrispondenza intercorsi nel contesto della restituzione da parte della BCE di suoi effetti personali. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2014 su tale offerta del ricorrente, la BCE ha essenzialmente sottolineato che la restituzione dei detti effetti era avvenuta il 30 maggio 2014 e si rimetteva al Tribunale per valutare se la tardività della presentazione di tale nuova offerta di prove fosse debitamente giustificata. Al riguardo, il Tribunale ha deciso di accogliere tale nuova offerta di prove.

 In diritto

1.     Sulla domanda diretta al reintegro del ricorrente

99      È importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, applicabile anche ai ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (v. sentenze Da Silva Pinto Branco/Corte di giustizia, F‑52/09, EU:F:2010:98, punto 31, e DH/Parlamento, F‑4/14, EU:F:2014:241, punto 41).

100    Pertanto, la domanda del ricorrente diretta a vedersi reintegrare nelle proprie funzioni deve essere immediatamente respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2.     Sulla domanda di annullamento

101    A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere otto motivi, relativi rispettivamente:

–        ad una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 45 delle condizioni di impiego, dell’articolo 8.3.11 delle norme applicabili al personale e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la BCE gli ha negato l’accesso a taluni documenti e/o a talune informazioni;

–        all’illegittimità dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale alla luce del principio di imparzialità e dell’articolo 47 della Carta;

–        ad una violazione della presunzione di innocenza, del principio di imparzialità nonché degli articoli 47 e 48 della Carta;

–        ad una violazione dell’obbligo di diligenza a seguito di un’inosservanza del principio dei termini ragionevoli;

–        ad una violazione dell’obbligo di motivazione;

–        ad un eccesso di potere del comitato esecutivo e ad una violazione dell’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale;

–        ad un errore manifesto di valutazione e ad una violazione del principio di proporzionalità;

–        all’illegittimità degli articoli 44 e 45 delle condizioni di impiego nonché dell’articolo 8.3 delle norme applicabili al personale alla luce della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva sanciti dall’articolo 28 della Carta.

102    In limine, ai fini della trattazione di tali motivi, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego, «[i] principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni [dell’Unione] si tengono nel debito conto ai fini dell’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle (…) condizioni di impiego».

103    Pertanto, in quanto il procedimento disciplinare previsto nel corpus normativo applicabile agli agenti della BCE presenta talune analogie con quello previsto dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e applicabile agli altri agenti dell’Unione, risultante dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, quale modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), il giudice dell’Unione, entro questi limiti, può applicare per analogia, se necessario, la giurisprudenza sviluppata relativamente al procedimento disciplinare statutario.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 45 delle condizioni di impiego, dell’articolo 8.3.11 delle norme applicabili al personale e dell’articolo 47 della Carta

 Argomenti delle parti

104    Il ricorrente contesta alla BCE, compresa la commissione disciplinare, di non avergli dato pieno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti disponibili presso la Banca, in particolare quelli a discarico, che avrebbero potuto essergli utili nella difesa della sua posizione. In particolare, il ricorrente ritiene, in primo luogo, che l’accesso ad elenchi di acquisti di attrezzature non standard, di materiale informatico, di software e di prestazioni di consulenti tecnici, effettuati nel corso del periodo 2003/2010 dalla DG «Sistemi di informazione», dalla DG «Amministrazione», dalla DG «Risorse umane» e, infine, da quella che costituisce ormai la direzione della revisione contabile interna, fosse indispensabile all’esercizio dei suoi diritti della difesa. Lo stesso varrebbe per i documenti della direzione della revisione contabile interna relativi alle indagini riguardanti il capodivisione aggiunto.

105    Il ricorrente contesta parimenti alla BCE, in secondo luogo, il fatto di non aver accolto la sua richiesta di fornirgli «tutta la documentazione sulla gestione informatica esterna e sul progetto di sviluppo organizzativo (…), ivi comprese le presentazioni (…) e i documenti del comitato di direzione e del comitato esecutivo» nonché «tutta la documentazione della [divisione della comunicazione] sui [progetti di sviluppo organizzativo], ivi comprese le presentazioni (…) e i documenti del comitato direttivo e del comitato esecutivo».

106    Il ricorrente fa valere, in terzo luogo, la mancanza di comunicazione della relazione di attività della commissione di indagine di cui egli avrebbe scoperto l’esistenza nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare. Orbene, la relazione di cui all’articolo 8.3.2 si baserebbe in parte su tale relazione di attività e, in ogni caso, poiché la commissione disciplinare ne ha preso conoscenza per poter rispondere alla richiesta di accesso a tale documento ad essa presentata dal ricorrente il 4 dicembre 2012, quest’ultimo documento, quanto meno a partire dalla data di detta richiesta di accesso, sarebbe divenuto parte integrante del fascicolo del ricorrente relativo al procedimento disciplinare. Inoltre, detta commissione disciplinare, avendo preso conoscenza della relazione di attività della commissione di indagine al fine di pronunciarsi, in data 11 gennaio 2013, sulla domanda del ricorrente del 4 dicembre 2012, sarebbe stata necessariamente influenzata dal contenuto di detta relazione di attività nella formulazione del suo parere. Il ricorrente fa altresì valere che egli non poteva comprendere appieno la relazione di cui all’articolo 8.3.2 senza disporre della relazione di attività della commissione di indagine e che lo scrupolo di salvaguardare l’anonimato di taluni testimoni non può prevalere sui suoi diritti della difesa. Nella sua risposta del 6 novembre 2014 alle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha tuttavia ammesso che non si trattava necessariamente di stabilire se egli fosse o meno in grado di comprendere la relazione di cui all’articolo 8.3.2, ma invece di accertare se egli fosse stato autorizzato ad avere accesso a tutta la documentazione a disposizione della BCE.

107    In quarto luogo, il ricorrente sottolinea che il comitato esecutivo della BCE, prima di adottare la decisione impugnata, era stato informato del fatto che la direzione della revisione contabile interna aveva effettuato una segnalazione alla procura tedesca e che la decisione impugnata fa appunto riferimento a tale adizione dell’autorità giudiziaria tedesca. Pertanto, ciò dimostrerebbe che tale aspetto costituiva un motivo precipuo, se non determinante, che ha indotto il comitato esecutivo a decidere di licenziare il ricorrente anziché retrocederlo di grado. Di conseguenza, la BCE non poteva negargli l’accesso al contenuto concreto di tale comunicazione alla procura tedesca, poiché essa era stata utilizzata dalla BCE per incriminare ulteriormente il ricorrente e giustificare l’inasprimento della sanzione a lui inflitta. Il ricorrente contesta inoltre la fondatezza della segnalazione del suo caso all’autorità giudiziaria tedesca, sottolineando che l’OLAF non aveva raccomandato di dare al caso un seguito giudiziario.

108    Il ricorrente inoltre, in relazione al diniego da parte della commissione disciplinare, dell’11 gennaio 2013, di dargli accesso alla relazione di attività della commissione di indagine, contesta la possibilità per la commissione disciplinare di valutare, in vece sua, quali documenti potessero presentare una ulteriore utilità per la sua difesa.

109    La BCE conclude per il rigetto del primo motivo sottolineando che essa ha dato al ricorrente l’accesso a tutti i documenti sui quali si basa la decisione impugnata e che, in realtà, quest’ultimo si inganna circa la portata dei suoi diritti credendo di aver diritto ad aver accesso a qualsiasi documento da lui ritenuto utile alla propria difesa e di poter verificare ciascun elemento di informazione o documento presente all’interno della Banca a prescindere dal fatto che la decisione contestata si basi su tale informazione o su tale documento.

110    Per quanto riguarda la relazione di attività della commissione di indagine, la BCE sottolinea che essa era stata elaborata prima dell’avvio del procedimento disciplinare che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, che essa non è mai stata comunicata al comitato esecutivo della BCE non facendo parte del «fascicolo disciplinare completo» e che, in ogni caso, gli elementi pertinenti di tale relazione sono stati riportati nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 alla quale il ricorrente ha avuto pienamente accesso, così come del resto ha avuto accesso alla relazione dell’OLAF. Poiché il ricorrente ha potuto esercitare i suoi diritti della difesa per quanto riguarda la relazione di cui all’articolo 8.3.2, nulla consentirebbe di fondare un altro diritto della difesa relativamente alla relazione di attività della commissione di indagine in quanto tale, tanto più che la relazione di cui all’articolo 8.3.2 era il solo documento sul quale era basata la decisione di avviare o meno un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Per quanto riguarda il fatto che la commissione disciplinare ha preso conoscenza della relazione di attività della commissione di indagine, ciò sarebbe la mera conseguenza della richiesta del ricorrente di avervi accesso, ma non significherebbe che la commissione disciplinare si sia basata su tale relazione per elaborare il proprio parere.

111    Quanto alla segnalazione alla procura tedesca, si tratterebbe di una questione distinta, e cioè la possibile qualificazione dei fatti controversi come infrazioni al diritto tedesco, ma tale segnalazione non sarebbe stata un motivo determinante del licenziamento del ricorrente. Il comitato esecutivo avrebbe menzionato, nella decisione impugnata, la notifica alla procura tedesca effettuata dalla direzione della revisione contabile interna al solo fine di «precisare innanzitutto, in maniera molto chiara, che [tale questione] rientra[va] nella competenza del sistema giudiziario tedesco», contrariamente a quanto avrebbe potuto far sottintendere il parere della commissione disciplinare. Il comitato esecutivo avrebbe altresì lasciato intendere che tale questione non aveva alcuna incidenza sulla perdita di fiducia di cui ai punti da 12 a 14 della decisione impugnata. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che anche la decisione disciplinare riguardante il capodivisione aggiunto, fa riferimento ad una segnalazione alle autorità giudiziarie tedesche, senza che per questo la BCE abbia deciso di licenziarlo.

 Giudizio del Tribunale

–       Considerazioni generali

112    In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta stabilisce che ogni persona ha il diritto di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Dal canto suo, l’articolo 45 delle condizioni di impiego dispone che il procedimento disciplinare deve garantire che nessun dipendente sia colpito da sanzione senza essere previamente messo in grado di rispondere alle censure addebitategli (sentenze X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251, punti 176 e 177, e Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 50).

113    Per quanto riguarda la portata del diritto di accesso dell’interessato ai documenti e agli elementi presi in considerazione a sostegno degli addebiti della Banca su cui si basa la decisione impugnata, occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, la decisione di avviare un procedimento disciplinare è adottata dal comitato esecutivo, previa comunicazione all’interessato di tutti i documenti del fascicolo e la sua audizione, e che, in forza dell’articolo 8.3.11 delle norme applicabili al personale, «[a] partire dalla ricezione [della] relazione [di cui all’articolo 8.3.2 (ossia dal 19 dicembre 2012 nel caso di specie), l’interessato] ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo».

114    Se è vero che tali disposizioni applicabili alla BCE prevedono così a favore dell’agente sottoposto a procedimento disciplinare l’accesso, in linea di principio senza restrizioni, agli elementi del fascicolo relativo a tale procedimento, compresi gli elementi a suo favore, esse non prevedono tuttavia l’accesso illimitato di tale agente a qualsiasi informazione o documento che si trovi all’interno della Banca o che possa essere ricostituito a partire da documenti esistenti o da informazioni disponibili in tale sede. Infatti, le norme applicabili al personale non prevedono la comunicazione d’ufficio all’interessato di quest’ultimo tipo di informazioni o documenti «ricostituiti», che non sono considerati, in linea di principio, parte integrante del fascicolo disciplinare.

115    Il Tribunale considera che il diritto di accesso al fascicolo relativo al procedimento disciplinare, previsto dal corpus normativo applicabile al personale della BCE, soddisfa i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione ed in particolare dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta nonché dalla giurisprudenza dell’Unione in materia di procedimento disciplinare. Infatti, il carattere in contraddittorio del procedimento disciplinare, come quello che si svolge dinanzi alla commissione disciplinare della BCE, e i diritti della difesa in un procedimento di questo tipo, esigono certamente che il ricorrente e, se del caso, il suo avvocato, possano prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto su cui è stata fondata la decisione disciplinare, e ciò in tempo utile per presentare osservazioni. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa richiede che la parte interessata sia posta in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla pertinenza dei fatti, ma, altresì, che essa possa prendere posizione, quanto meno, sui documenti utilizzati dall’istituzione dell’Unione e che rivelino circostanze importanti per l’esercizio dei suoi diritti della difesa (sentenza Kaufring e a./Commissione, T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, EU:T:2001:133, punto 179). Tuttavia, l’esigenza di accesso dell’interessato ai documenti che lo riguardano può farsi valere soltanto rispetto ai documenti utilizzati nel procedimento disciplinare e/o nella decisione finale dell’amministrazione. Di conseguenza, ai fini del principio del rispetto dei diritti della difesa, l’amministrazione non è necessariamente tenuta a fornire altri documenti (v., in questo senso, sentenza N/Commissione, T‑273/94, EU:T:1997:71, punto 89).

116    Il Tribunale rileva altresì che, nella fattispecie, il ricorrente ha avuto pieno accesso, nel corso del procedimento disciplinare iniziato con la notifica della relazione di cui all’articolo 8.3.2, tanto a tale relazione quanto alla relazione dell’OLAF e ad un complesso di documenti messi a disposizione dalla BCE in risposta alle sue reiterate richieste di accesso ai documenti.

117    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre determinare se i documenti e le informazioni, ai quali la BCE ha negato l’accesso al ricorrente e che sono considerati dal presente motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, formassero parte integrante del fascicolo relativo al procedimento disciplinare del ricorrente e/o siano stati utilizzati a sostegno del parere della commissione disciplinare e della decisione impugnata.

–       Sulle richieste di accesso agli elenchi di acquisti e alla documentazione relativa a taluni progetti informatici

118    Per quanto riguarda, in primo luogo, le richieste del ricorrente dirette ad ottenere che la BCE e/o la commissione disciplinare gli fornissero gli elenchi degli acquisti di taluni beni e di talune prestazioni ordinati nel corso del periodo 2003/2010 nonché ogni documento, in particolare proveniente dalla direzione della comunicazione della DG «Amministrazione», in relazione al «progetto di sviluppo organizzativo» e alla «gestione informatica esterna», il Tribunale rileva che tali informazioni, anche se esse potessero essere ricostituite a partire dalle banche dati della Banca, non esistevano necessariamente allo stato all’interno della BCE, nella fattispecie sotto forma di documenti esistenti così come erano stati considerati dal ricorrente nelle sue richieste. Non risulta poi assolutamente dal fascicolo che siffatti documenti o informazioni, pur potendo certamente essere in possesso della DG «Risorse umane» o essere ricostituiti da tale direzione generale o da altri servizi, siano stati a disposizione della commissione disciplinare e del comitato esecutivo o siano stati loro sottoposti.

119    Pertanto, risulta che tali documenti o tali informazioni sono stati richiesti, non perché esistessero o si trovassero in possesso della commissione disciplinare e/o del comitato esecutivo, ma perché il ricorrente congetturava sulla loro forza probatoria a discarico.

120    A tale proposito, non spetta né alla BCE né alla commissione disciplinare pronunciarsi sulla pertinenza o sull’interesse che taluni documenti potrebbero rivestire per la difesa di un membro del personale poiché non si può escludere che i documenti ritenuti non pertinenti dalla BCE o dalla commissione disciplinare possano avere interesse per quest’ultimo. Pertanto, né la BCE né la commissione disciplinare possono escludere unilateralmente dal procedimento amministrativo documenti che possono essere utilizzati a discarico dell’interessato (v., per analogia, sentenze ICI/Commissione, T‑36/91, EU:T:1995:118, punto 93; Eyckeler & Malt/Commissione, T‑42/96, EU:T:1998:40, punto 81, e Kaufring e a./Commissione, EU:T:2001:133, punti 179 e 185).

121    Tuttavia, nella fattispecie, da un lato non è dimostrato né affermato che gli elenchi di acquisti controversi siano stati disponibili allo stato presso la BCE o presso la commissione disciplinare, e che il comitato esecutivo si sia fondato su tali elenchi di acquisti per adottare la decisione impugnata. D’altro lato, i diritti della difesa, in particolare il diritto di essere sentiti sui documenti utilizzati dalla commissione disciplinare, poi dal comitato esecutivo per fondare la decisione impugnata, non possono intendersi estensivamente al punto da comprendere il diritto per il ricorrente di entrare in possesso di qualsiasi informazione o di qualsiasi documento disponibile o che possa essere reso disponibile all’interno della Banca per il solo motivo che, conducendo una propria indagine sui fatti controversi, il ricorrente formula congetture sulla forza probatoria a discarico di tali documenti o informazioni.

122    In ogni caso, il Tribunale considera che, supponendo che acquisti analoghi agli acquisti controversi abbiano potuto essere effettuati presso altre divisioni della BCE, il che, apparentemente, cercava di dimostrare il ricorrente attraverso gli elenchi di acquisti richiesti, siffatti comportamenti non conformi alle disposizioni applicabili alla Banca, ammesso che siano provati, non sarebbero comunque stati tali da poter giustificare i comportamenti contestati al ricorrente nel caso di specie né, pertanto, da costituire una circostanza attenuante.

123    Infatti, la responsabilità del ricorrente deve essere oggetto di un esame individuale e autonomo, vale a dire, a prescindere dall’eventuale legittimità o illegittimità della decisione o dell’assenza di decisione adottata nei confronti di altri membri del personale. Pertanto, un agente non può invocare utilmente la circostanza che nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti di uno o più altri agenti per fatti analoghi a quelli dedotti a suo carico, al fine di contestare la sanzione a lui stesso inflitta (v., in tal senso, sentenze Williams/Corte dei conti, 134/84, EU:C:1985:297, punto 14, e de Compte/Parlamento, T‑26/89, EU:T:1991:54, punto 170, quest’ultima confermata dalla sentenza su impugnazione de Compte/Parlamento, C‑326/91 P, EU:C:1994:218, punto 52).

–       Sulla richiesta di accesso al fascicolo comunicato all’autorità giudiziaria tedesca

124    Per quanto concerne la richiesta di accesso al fascicolo comunicato, il 6 marzo 2013, dalla direzione della revisione contabile interna alla procura tedesca, si deve necessariamente constatare, in via preliminare, che la relazione dell’OLAF, in quanto non riteneva necessario raccomandare un «seguito giudiziario», non può avere la conseguenza di privare la BCE della possibilità di adire l’autorità giudiziaria nazionale. Pertanto, la Banca, nell’ambito della sua autonomia istituzionale, poteva sottoporre elementi relativi al comportamento del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca affinché quest’ultima esaminasse se gli stessi potessero essere qualificati come infrazioni alla legge tedesca e, di conseguenza, giustificare l’avvio di un procedimento penale.

125    Su questo punto, occorre peraltro sottolineare che, come ha confermato la Banca nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 6 novembre 2014, a seguito di modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009, le condizioni di impiego non prevedono più, a differenza dell’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, l’inciso che figurava in precedenza all’articolo 44 di queste ultime, ai sensi del quale «qualora il dipendente [della BCE] sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua situazione è conclusivamente definita solo dopo che la decisione resa dal giudice adito è divenuta definitiva».

126    Al riguardo, nelle sue osservazioni del 24 novembre 2014 alla menzionata risposta della BCE alle misure di organizzazione del procedimento e pur riconoscendo, all’udienza, che nessun fatto nuovo era alla fine intervenuto dopo la proposizione del suo ricorso nella presente causa, il ricorrente ha sollevato un nuovo motivo contro la decisione impugnata, in quanto, da un parte, la soppressione del menzionato inciso sarebbe stata illegittima dato che il comitato del personale della BCE non era stato debitamente consultato su tale soppressione e, dall’altra, in quanto il principio generale di diritto, riconosciuto da taluni Stati membri nonché nel diritto dell’Unione, secondo il quale il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova, sarebbe applicabile in maniera autonoma e sarebbe stato disatteso nel caso di specie.

127    Orbene, si deve necessariamente constatare, in primo luogo, che un siffatto motivo nuovo non si fonda su «elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento di procedura. Infatti, la soppressione dell’inciso controverso dalle norme applicabili al personale è anteriore al procedimento disciplinare esperito nei confronti del ricorrente, di modo che tale motivo avrebbe potuto essere dedotto nella fase del ricorso. È pertanto chiaro che solo il tenore della risposta della BCE alla questione posta dal Tribunale ha ispirato la presentazione di tale motivo.

128    In secondo luogo e in ogni caso, tale motivo è inconferente. Infatti, anche supponendo che, nel contesto contrattuale del rapporto di lavoro tra la BCE e i suoi dipendenti, il principio di cui trattasi possa trovare applicazione, il Tribunale constata che, alla data di adozione della decisione impugnata, così come del resto alla data dell’udienza, la procura tedesca non ha adottato alcuna decisione relativa all’avvio di un procedimento penale contro il ricorrente che consenta di ritenere che un procedimento penale sia in corso.

129    Inoltre, per tornare alla censura relativa al diniego di accesso al fascicolo trasmesso alla procura tedesca, non risulta neppure dal fascicolo presentato al Tribunale che la commissione disciplinare sia stata informata di tale trasmissione né che essa si sia basata su tale informazione per emettere il proprio parere. Ne consegue che il fascicolo trasmesso dalla BCE all’autorità giudiziaria tedesca non faceva parte, in tale fase, del fascicolo relativo al procedimento disciplinare e che, pertanto, nessuna violazione dell’articolo 8.3.11 delle norme applicabili al personale può essere presa in considerazione al riguardo.

130    Per contro, risulta dai termini stessi della decisione impugnata che il comitato esecutivo ha tenuto conto di tale informazione.

131    La BCE ha precisato, nella sua controreplica, che la direzione della revisione contabile interna aveva trasmesso in «mani proprie» taluni documenti alla procura tedesca, senza indicare di quali documenti si trattasse. Al riguardo, il Tribunale considera che la mancata messa a disposizione spontanea del ricorrente, da parte della BCE, dei documenti trasmessi a «mani proprie» alla procura tedesca non viola, di per sé, le norme applicabili al personale dato che tale trasmissione rientra nella sua autonomia istituzionale, fermo restando che, in forza dell’articolo 3 delle condizioni di impiego, ogni dipendente della Banca è tenuto ad osservare le leggi e i regolamenti di polizia in vigore. Il Tribunale considera altresì che non è dimostrato, anche se il ricorrente ha rivelato di aver ricevuto dalla procura tedesca un CD-Rom contenente la notifica effettuata dalla BCE, che il comitato esecutivo si sia basato sui documenti notificati alla procura tedesca, che d’altronde, in base agli atti, non risultano diversi da quelli già in possesso del ricorrente. D’altro canto, il Tribunale rileva che, alla data della decisione impugnata e persino a quella in cui si è tenuta l’udienza, la procura tedesca, come hanno confermato le parti nel corso dell’udienza, non aveva adottato alcuna decisione sull’avvio di un procedimento giurisdizionale.

132    Quanto all’informazione menzionata nella decisione impugnata secondo la quale la BCE aveva segnalato il caso del ricorrente alla procura tedesca, da un lato, non risulta dalla decisione impugnata che tale informazione sia stata determinante ai fini dell’adozione della decisione impugnata, in particolare dato che le motivazioni determinanti della sanzione figurano ai punti da 11 a 14 di tale decisione. D’altro lato, il Tribunale ritiene che, anche se il ricorrente avesse potuto commentare tale informazione, ciò non avrebbe avuto alcuna influenza sui motivi adottati ai punti da 11 a 14 della decisione impugnata e, pertanto, sulla sanzione inflitta dal comitato esecutivo.

–       Sulla richiesta di accesso alla relazione di attività della commissione d’indagine

133    In via preliminare, occorre sottolineare che, pur avendo potuto peraltro già figurare nella relazione di attività della commissione d’indagine, gli elementi presi in considerazione dalla BCE a sostegno degli addebiti formulati contro il ricorrente e che delimitano così i confini del procedimento disciplinare sfociato nella decisione impugnata sono quelli figuranti nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 sulla quale il ricorrente ha pienamente preso posizione e che è stata messa a disposizione della commissione disciplinare e del comitato esecutivo. La relazione dell’OLAF, redatta dopo la conduzione di un’indagine propria di tale ufficio, con il concorso della direzione della revisione contabile interna della BCE e in esito all’audizione di alcuni dipendenti, è anch’essa un documento chiave del fascicolo relativo al procedimento disciplinare al quale il ricorrente ha avuto accesso, sul quale egli ha potuto pronunciarsi e sul quale il parere della commissione disciplinare, come precisato nel parere stesso, è essenzialmente fondato.

134    Per quanto riguarda la relazione di attività della commissione di indagine, il Tribunale rileva che essa è stata elaborata il 15 marzo 2011 in connessione con l’indagine amministrativa iniziale rimasta incompiuta, vale a dire prima dell’avvio, in forza dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, del procedimento di indagine disciplinare che ha portato all’adozione della decisione impugnata. D’altro canto, indipendentemente dal contenuto di tale relazione, la direzione della revisione contabile interna ha chiaramente sottolineato, nel trasmettere quest’ultima all’OLAF il 30 marzo 2011, che essa conteneva solo «le osservazioni principali e le misure provvisorie della commissione di indagine per quanto riguarda le [tredici] categorie di acquisti controversi effettuati presso la divisione dei servizi amministrativi e che esse non dovevano in nessun modo essere interpretate come conclusioni definitive su ciascuna di tali categorie o su un qualunque altro elemento del fascicolo». Allo stesso modo, nel trasmetterla alla DG «Risorse umane» il 22 marzo 2012, la direzione della revisione contabile interna ha sottolineato che tale relazione «rispecchia[va] semplicemente, in maniera sintetica, tutte le osservazioni e le risultanze di [colloqui] intervenuti sino al 26 luglio 2010 e che [occorreva] operare una distinzione netta tra quest’ultima e una “relazione motivata che accerti i fatti e le circostanze del caso nonché la sussistenza o l’insussistenza di prove sufficienti a sostegno dell’asserito inadempimento”».

135    Pertanto, anche se il contenuto della relazione di attività della commissione di indagine ha potuto orientare i lavori di investigazione dell’OLAF, allo stesso modo di qualsiasi altra informazione trasmessa dalla BCE nell’ambito del meccanismo di cooperazione tecnica ai fini delle indagini dell’OLAF, e ha potuto altresì guidare la commissione di indagine nei suoi lavori di investigazione ai fini dell’adozione della relazione di cui all’articolo 8.3.2, la detta relazione di attività non può essere considerata come una relazione finale fatta propria dalla Banca, contrariamente alla relazione di cui all’articolo 8.3.2, o essere considerata come configurante una relazione motivata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 14, della circolare n. 1/2006.

136    Infatti, tenuto conto del carattere preliminare delle contestazioni e conclusioni che potevano potenzialmente figurare nella relazione di attività della commissione di indagine, nonché dell’interesse legittimo di preservare l’anonimato dell’informatore che ha inizialmente rivelato all’amministrazione taluni malfunzionamenti in seno alla divisione dei servizi amministrativi, il Tribunale considera che tale relazione aveva la natura di una nota preparatoria, redatta prima dell’avvio di un procedimento disciplinare e sulla quale l’autorità decisionale, e cioè il comitato esecutivo, non si è basata per adottare la decisione impugnata. Pertanto, in quanto documento interno, tale nota preparatoria non faceva parte del fascicolo relativo al procedimento disciplinare e, in forza delle norme applicabili al personale, la sua comunicazione al ricorrente non era necessaria per tutelare i suoi diritti della difesa (v., in questo senso, sentenza N/Commissione, EU:T:1997:71, punto 92).

137    Per quanto concerne la risposta fornita dalla commissione disciplinare nel pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente di accedere alla relazione di attività della commissione di indagine, il Tribunale ritiene che la commissione disciplinare non abbia esercitato in modo errato il proprio potere discrezionale in materia allorché ha considerato che, nella misura in cui il fascicolo relativo al procedimento disciplinare conteneva elementi sufficienti sia sui fatti contestati al ricorrente sia a sostegno degli argomenti difensivi di quest’ultimo, l’integrazione di tale documento contenente le valutazioni provvisorie della commissione di indagine non aveva un valore aggiunto e avrebbe indebitamente ritardato il procedimento (v., in questo senso, sentenze R./Commissione, 255/83 e 256/83, EU:C:1985:324, punto 24, e Y/Corte di giustizia, T‑500/93, EU:T:1996:94, punto 45).

138    Quanto alla circostanza che la commissione disciplinare sia entrata in possesso della relazione di attività della commissione di indagine, in quanto essa lo ha ritenuto necessario al fine di rispondere alla richiesta del ricorrente dell’11 dicembre 2012 di accedere al detto documento, il Tribunale considera che certo sarebbe stato più opportuno che la commissione disciplinare respingesse la domanda del ricorrente per il sufficiente motivo che essa non disponeva del documento richiesto. Fermo restando ciò, non può ritenersi che, per il fatto che la commissione disciplinare ha accettato di richiedere tale documento alla Banca e di esaminarlo per poter rispondere alla richiesta del ricorrente, detta relazione sia allora divenuta un elemento costitutivo del fascicolo relativo al procedimento disciplinare e che la commissione disciplinare si sia necessariamente basata sulla detta relazione ai fini dell’adozione del proprio parere, il quale non contiene peraltro alcun rinvio al contenuto della relazione di attività della commissione di indagine, mentre la commissione disciplinare ha al contrario sottolineato, al punto 9 del suo parere, che quest’ultimo «si basa essenzialmente sui fatti accertati nella relazione dell’OLAF».

139    Ad abundantiam, il Tribunale ricorda che, in ogni caso, se è vero che l’amministrazione ha l’obbligo di comunicare all’interessato i documenti sui quali essa si basa espressamente per adottare una decisione lesiva e che, trattandosi della Banca, essa è tenuta, in forza dell’articolo 8.3.11 delle norme applicabili al personale, a consentirgli «di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo», la mancata divulgazione di taluni documenti può portare all’annullamento della decisione interessata soltanto se gli addebiti contestati potevano essere provati solo in riferimento a tali ultimi documenti e, in altre parole, la mancata divulgazione dei documenti indicati dal ricorrente ha potuto influenzare, a detrimento dell’interessato, lo svolgimento del procedimento disciplinare e il contenuto della decisione controversa (v. sentenze Tzoanos/Commissione, C‑191/98 P, EU:C:1999:565, punti 34 e 35, e E/Commissione, T‑24/98 e T‑241/99, EU:T:2001:175, punti 92 e 93).

140    Orbene, anche supponendo che taluni elementi della relazione di attività della commissione di indagine abbiano potuto non essere riportati nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 o nella relazione dell’OLAF o ancora che la relazione di attività della commissione di indagine possa essere equiparata ad una relazione motivata adottata in violazione delle prescrizioni della circolare n. 1/2006, il ricorrente non riesce ancora a provare che la BCE si sia basata su detta relazione e, in particolare, a precisare quali elementi concreti e decisivi, vuoi del parere della commissione disciplinare vuoi della decisione impugnata, potessero essere provati solo con riferimento a documenti diversi da quelli di cui egli aveva avuto conoscenza, nella fattispecie con riferimento a dati che sarebbero stati contenuti nella relazione di attività della commissione di indagine.

141    Infatti, anche se il ricorrente, prima di prendere conoscenza della relazione di attività della commissione di indagine, aveva fatto valere la possibilità che tale relazione contenesse elementi a discarico, il Tribunale constata che, dopo aver ottenuto una versione riservata di detta relazione il 9 ottobre 2014 rivolgendosi alla procura tedesca, e successivamente, inoltre, il 10 novembre 2014, una versione non riservata fornita dalla BCE su richiesta del Tribunale, il ricorrente, nella sua risposta del 6 novembre 2014 da lui non completata dopo la suddetta comunicazione del 10 novembre 2014, si è limitato a rinviare a passaggi, in particolare, del suo ricorso e ad indicare in maniera generica quattro elementi che, a suo dire, non sarebbero stati provati nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 né nella relazione dell’OLAF, senza tuttavia precisare quali passaggi di tali relazioni fossero considerati. Sotto tale profilo, la Banca ha invece precisato, nelle sue osservazioni del 24 novembre 2014, quali documenti provavano i detti quattro elementi.

142    Interpellato a questo proposito all’udienza, il ricorrente ha menzionato, a mo’ d’esempio, due passaggi della relazione di attività della commissione di indagine che non sarebbero stati riportati nella relazione di cui all’articolo 8.3.2. Orbene, il primo, relativo al fatto che alcuni dipendenti della divisione dei servizi amministrativi avrebbero ricevuto telefoni mobili BlackBerry dalla DG «Sistemi di informazione», non è tale da infirmare il fatto che il ricorrente stesso ha approvato l’acquisto di tali telefoni, mentre la DG «Sistemi di informazione» aveva rifiutato di procedere a tale acquisto. Quanto al fatto che solo due dei sei autisti della BCE siano stati interrogati e che uno di essi avrebbe confermato che alcuni videogiochi erano effettivamente stati messi a disposizione degli autisti, esso non permette di rinvenire elementi che, se fossero stati portati a conoscenza del ricorrente nella fase della relazione di cui all’articolo 8.3.2, gli avrebbero permesso di rimettere utilmente in discussione le contestazioni mosse nei suoi confronti. In definitiva, alla luce delle risposte fornite dal ricorrente, anche all’udienza, il Tribunale constata che, considerati i documenti già portati a conoscenza della commissione di indagine, la relazione di attività della commissione di indagine non conteneva alcun elemento a carico che avrebbe potuto realmente influenzare, a scapito dell’interessato, lo svolgimento del procedimento disciplinare e il contenuto della decisione impugnata, né d’altronde elementi a discarico.

143    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo, così come la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’ingiunzione alla Banca di produrre la segnalazione alla procura tedesca e la relazione di attività della commissione di indagine, di cui egli ha nel frattempo preso conoscenza, in particolare rivolgendosi alla procura tedesca.

 Sul secondo motivo, relativo all’illegittimità dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale alla luce del principio di imparzialità e dell’articolo 47 della Carta

 Argomenti delle parti

144    Deducendo tale motivo, il ricorrente solleva in realtà un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale. Infatti, secondo il ricorrente, a differenza degli articoli 4 e 5 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, il quale riguarda il procedimento disciplinare, l’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale prevede che il direttore generale della DG «Risorse umane» faccia parte della commissione disciplinare. Orbene, in quanto, secondo il ricorrente, il direttore generale della DG «Risorse umane» esercita «un potere di supremazia su tutti i membri del personale, più in particolare su quelli con funzioni direttive, nonché sugli altri membri della commissione disciplinare (salvo il suo presidente e, in una certa misura, sui membri designati dal comitato del personale)», l’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale violerebbe il principio di imparzialità e l’articolo 47 della Carta. Il ricorrente afferma che, nella fattispecie, il direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane» si era comportato da accusatore nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione disciplinare e non aveva fatto altro che insistere su elementi a carico, violando così il principio di neutralità. Il direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane» gli avrebbe addirittura opposto elementi che avrebbe ottenuto attraverso «sue proprie indagini “esterne”». Tale sensazione di parzialità avvertita dal ricorrente sarebbe rafforzata dal fatto che uno dei membri della commissione disciplinare avrebbe ottenuto comunicazione della relazione di attività della commissione di indagine nella sua qualità di membro della DG «Risorse umane».

145    La BCE ritiene che il secondo motivo sia manifestamente infondato. Essa sottolinea che il direttore generale della DG «Risorse umane» dispone di un solo voto deliberativo in seno alla commissione disciplinare e fa parte di quest’ultima con altri quattro membri. Orbene, sarebbe legittimo che un rappresentante della direzione generale della BCE incaricata di vigilare affinché i dipendenti rispettino i loro obblighi, nella fattispecie la DG «Risorse umane», faccia parte di tale commissione. Le affermazioni del ricorrente relative alla pretesa influenza della DG «Risorse umane» sulla commissione disciplinare sarebbero mere congetture. La BCE ne considera una prova il fatto che, per l’appunto, la commissione disciplinare ha raccomandato una sanzione, e cioè una retrocessione di due categorie salariali, più mite di quella alla fine irrogata dal comitato esecutivo nella decisione impugnata. Per quanto riguarda le differenze esistenti tra le norme applicabili al personale e quelle previste dallo Statuto dei funzionari, la Banca ricorda che esse derivano semplicemente dall’autonomia funzionale della BCE.

 Giudizio del Tribunale

146    Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 36.1 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, la BCE gode di autonomia funzionale per quanto concerne il corpus normativo applicabile al suo personale, il quale è distinto dalle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, alle quali viene fatto riferimento nell’articolo 336 TFUE, e si trova, inoltre, in posizione di autonomia rispetto al diritto degli Stati membri (v. sentenza Pflugradt/BCE, T‑178/00 e T‑341/00, EU:T:2002:253, punto 48).

147    Anche se, di per sé, tali considerazioni non ostano a che, nella fattispecie, il ricorrente eccepisca l’illegittimità dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale, occorre ricordare che il rapporto di impiego tra la BCE e i suoi dipendenti è di natura contrattuale, e non statutaria; che esso si inserisce tuttavia nel contesto dell’esercizio, da parte dei dipendenti della BCE, di funzioni di interesse pubblico europeo e comporta, pertanto, forti similitudini con il rapporto statutario esistente tra il funzionario europeo e la sua istituzione, di modo che esso può, a tale titolo, comportare un regime disciplinare; che tale regime disciplinare costituiva parte integrante delle condizioni note al ricorrente e da lui accettate al momento in cui ha liberamente sottoscritto il suo contratto di lavoro con la BCE, contratto che rinviava alle condizioni di impiego; infine che la facoltà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il contratto di impiego per colpa grave del lavoratore subordinato è anch’essa prevista dal diritto privato del lavoro della maggior parte degli Stati membri e che, nella maggior parte di tali ordinamenti giuridici, tale facoltà è accompagnata da minori garanzie a tutela del lavoratore subordinato che nell’ambito del rapporto di impiego tra la BCE e i suoi dipendenti (sentenza X/BCE, EU:T:2001:251, punti 61 e da 68 a 70).

148    Pertanto, la BCE può, nell’ambito della sua autonomia istituzionale, prevedere un regime disciplinare contenente regole sulla composizione della commissione disciplinare che si discostano, anche sostanzialmente, da quelle figuranti alla sezione 2 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari relative alla commissione di disciplina, prevista per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione. Ciò premesso, per quanto riguarda il regime disciplinare controverso nel caso di specie e che non era in vigore nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza X/BCE (EU:T:2001:251), si deve considerare che la BCE ha voluto, per uno scrupolo di buona amministrazione e di equità, che la decisione del comitato esecutivo adottata in materia disciplinare fosse pronunciata tenendo conto del parere di un organo che presentasse una certa neutralità e imparzialità.

149    A tale proposito, il Tribunale rileva che, in applicazione dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale, la commissione disciplinare della BCE è composta da una persona esterna all’istituzione, che la presiede, e dal direttore generale o dal direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane». Essa è altresì composta da altri due membri designati dalla BCE tra i dipendenti e da un membro proposto dalla rappresentanza del personale, membri, questi tre ultimi, che non possono appartenere allo stesso servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. D’altro canto, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha la possibilità di ricusare uno dei membri della commissione disciplinare.

150    Anche se tra i membri designati dall’amministrazione e quelli designati dalla rappresentanza del personale non è previsto lo stesso equilibrio che è previsto dallo Statuto dei funzionari, il Tribunale considera che, in primo luogo, la composizione della commissione disciplinare, in particolare la provenienza dei suoi membri da diversi servizi, in secondo luogo, la circostanza che è stabilito, all’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale, che «[l]e deliberazioni e i lavori della commissione disciplinare hanno carattere personale e riservato conformemente alle norme interne della BCE in materia di riservatezza [e che i] membri della commissione disciplinare agiscono a titolo personale ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza», in terzo luogo, la collegialità delle deliberazioni e, infine, in quarto luogo, la possibilità per l’interessato di chiedere la ricusazione di uno dei membri, costituiscono, in un contesto non statutario, garanzie sufficienti di imparzialità e di obiettività del parere che la commissione disciplinare deve formulare e adottare a beneficio del comitato esecutivo (v., in questo senso, sentenza Onidi/Commissione, T‑197/00, EU:T:2002:135, punto 132).

151    A tal proposito, la circostanza che il direttore generale o il direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane» sia membro di diritto della commissione disciplinare non implica, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente in via congetturale, che egli eserciti o possa esercitare «un potere di supremazia su tutti i membri del personale» e, pertanto, sulle deliberazioni della commissione disciplinare.

152    In particolare, da una parte, non è dimostrato che una siffatta persona, anche se fosse il direttore generale della DG «Risorse umane», agisca necessariamente in sfavore del ricorrente. Il Tribunale considera del resto che è accettabile, in un contesto non statutario come quello che caratterizza i rapporti di lavoro tra la BCE e i suoi dipendenti, che gli interessi della Banca siano rappresentati nella commissione disciplinare da un tale membro del personale, tanto più che il direttore generale della DG «Risorse umane» non siede nel comitato esecutivo, organo decisionale in materia disciplinare.

153    D’altra parte, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale il direttore generale o il direttore generale aggiunto dalla DG «Risorse umane» avrebbe accesso ad informazioni privilegiate di cui si sarebbe servito per influenzare i lavori della commissione disciplinare, dev’essere respinta, in quanto essa non è assolutamente dimostrata e urta contro il principio della collegialità delle discussioni nonché contro il fatto che è possibile, per ciascun membro della commissione disciplinare, redigere un’opinione dissenziente, il che non avrebbe certo mancato di fare, ad esempio, il membro designato dalla rappresentanza del personale se un documento esterno al fascicolo relativo al procedimento disciplinare gli fosse stato sottoposto. Inoltre, il ricorrente non può imputare ad uno dei membri designati dall’amministrazione il fatto di averlo interrogato, al momento della sua audizione da parte della commissione disciplinare, in un modo da lui percepito come accusatorio. Infatti, un tale comportamento, ammesso che risulti accertato, non rivelerebbe necessariamente un’opinione preconcetta, ma potrebbe spiegarsi con la volontà di contribuire al dibattito in modo contraddittorio ponendo il ricorrente di fronte agli addebiti a lui contestati.

154    Pertanto, anche se il ricorrente ha potuto soggettivamente percepire gli interventi del direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane», al momento della sua audizione, come formulati con tono accusatorio, ciò non comporta, di per sé, una violazione dei diritti della difesa o del principio della presunzione di innocenza, soprattutto tenendo conto del fatto che, malgrado la posizione di taluni membri a favore di una sanzione di licenziamento, la commissione disciplinare ha alla fine raccomandato per accordo unanime una sanzione più mite (v., in questo senso, sentenza Zavvos/Commissione, T‑21/01, EU:T:2002:177, punto 336).

155    Non si può neppure affermare perentoriamente che, a motivo delle sue funzioni, il direttore generale o il direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane» si trovi necessariamente in situazione di conflitto di interessi, vale a dire la situazione in cui un agente deve, nell’esercizio delle sue funzioni, pronunciarsi su un caso riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza (v., sulla nozione di conflitto di interessi, sentenza Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 223). In particolare, dev’essere sottolineato che, come ha fatto rilevare la Banca, i membri della commissione di indagine, i dipendenti della BCE coinvolti nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 e i membri della commissione disciplinare erano tutti, nella fattispecie, persone diverse.

156    Il Tribunale rileva inoltre che l’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale affida la presidenza della commissione disciplinare non al direttore generale o al direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane», ma ad una persona esterna alla BCE, anche se tale persona non dispone del diritto di voto, in questo caso, nella fattispecie, un ex membro del Tribunale. D’altro canto, l’articolo 8.3.6 delle norme applicabili al personale prevede espressamente l’obbligo di rinuncia da parte di ogni membro della commissione disciplinare in situazione di conflitto di interessi.

157    In ogni caso, il controllo giurisdizionale del giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE o, come nel caso di specie, sull’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE consente di esercitare un ricorso adeguato ed effettivo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, consentendo di rimediare, in ogni caso, alle pretese insufficienze e carenze contestate dal ricorrente, anche in ordine alla composizione della commissione disciplinare (v., in questo senso, sentenza Andreasen/Commissione, T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punto 145).

158    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo, relativo all’illegittimità dell’articolo 8.3.5 delle norme applicabili al personale, dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione della presunzione di innocenza, del principio di imparzialità nonché degli articoli 47 e 48 della Carta

 Argomenti delle parti

159    Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che, con la decisione impugnata, il comitato esecutivo non ha risposto alle censure da lui formulate nella sua nota difensiva e che sono state ignorate dalla commissione disciplinare. In sostanza, il ricorrente accusa la BCE di averlo ritenuto, fin dall’inizio, colpevole dei fatti a lui addebitati. Egli ritiene quindi che la Banca non abbia tenuto conto del suo contributo al miglioramento sostanziale di parecchi aspetti del funzionamento della divisione dei servizi amministrativi. Egli sarebbe stato altresì sottoposto ad un procedimento parziale perché, tra i quattro membri aventi diritto di voto in seno alla commissione disciplinare, due membri, fra i quali certamente il direttore generale aggiunto della DG «Risorse umane», hanno ritenuto che le prove esistenti dimostrassero che gli inadempimenti addebitati fossero motivati dal perseguimento di un interesse personale del ricorrente. Egli aggiunge, nell’ambito del presente motivo, che il comitato esecutivo, nella decisione impugnata, avrebbe snaturato il parere della commissione disciplinare avendo menzionato la suddetta posizione di due membri della commissione disciplinare, benché, nel suo parere, tale commissione avesse ritenuto, a maggioranza dei suoi membri, di non essere convinta che il perseguimento di un interesse personale potesse essere dimostrato «senza il minimo dubbio». Infine, la segnalazione alla procura tedesca, avvenuta disattendendo raccomandazioni dell’OLAF, sarebbe, allo stesso modo, il segno di una violazione della presunzione di innocenza.

160    La BCE conclude per il rigetto del terzo motivo in quanto manifestamente privo di ogni fondamento, sottolineando, in limine, che il comitato esecutivo non è per nulla tenuto, ai sensi della giurisprudenza in materia, a trattare né a ricordare nella decisione di irrogazione della sanzione tutti gli aspetti messi in discussione dal dipendente interessato dinanzi alla commissione disciplinare. La Banca sottolinea poi che la circostanza, menzionata dal ricorrente, che egli sia stato sospeso durante le fasi di indagine non proverebbe in alcun modo una violazione della presunzione di innocenza e, d’altro canto, il ricorrente non può riaprire la discussione, chiusa con la sentenza AX/BCE (EU:F:2012:195), sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione. Analogamente, il fatto che la commissione disciplinare non abbia deciso di condividere il punto di vista del ricorrente, esposto ampiamente nei suoi scritti e di cui tale commissione ha pienamente preso conoscenza, non rispecchia alcuna violazione del principio della presunzione di innocenza. La BCE sarebbe peraltro libera di sottoporre alla procura tedesca un fascicolo, anche se l’OLAF non ha raccomandato tale iniziativa.

161    Quanto alle accuse del ricorrente secondo cui il procedimento di indagine, il procedimento disciplinare e la decisione impugnata rifletterebbero una volontà della Banca di stabilire la colpevolezza del ricorrente, la BCE non soltanto ritiene che esse siano prive di qualsiasi fondamento, ma deplora anche il fatto che il ricorrente «formuli [siffatte] affermazioni ipotetiche e non in buona fede dinanzi [a questo] illustre Tribunale».

 Giudizio del Tribunale

162    Occorre ricordare che una violazione della presunzione di innocenza può essere constatata solo in presenza di elementi di natura tale da dimostrare che l’amministrazione aveva deciso, sin dall’inizio del procedimento disciplinare, di infliggere, in ogni caso, una sanzione alla persona interessata, a prescindere dalle spiegazioni fornite da quest’ultima (v. sentenza Pessoa e Costa/Commissione, T‑166/02, EU:T:2003:73, punto 56).

163    Per quanto riguarda la sospensione dalle funzioni del ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, dev’essere sottolineato che la possibilità, offerta dall’articolo 46 delle condizioni di impiego, di sospendere un dipendente non mira a sanzionare quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza X/BCE, EU:T:2001:251, punto 151), ma a permettere all’amministrazione di adottare un provvedimento cautelare al fine di accertarsi che tale dipendente non interferisca nell’indagine in corso.

164    Fatte queste precisazioni, il Tribunale considera che, per quanto riguarda il suo terzo motivo, gli argomenti del ricorrente tendono, in parte, a contestare la motivazione o la mancanza di motivazione della decisione impugnata. Poiché ciò forma oggetto del quinto motivo, tale aspetto sarà trattato nell’ambito di detto motivo.

165    Per la restante parte, si deve constatare che gli argomenti del ricorrente sono volti essenzialmente a censurare la commissione disciplinare e il comitato esecutivo per non aver condiviso il punto di vista da lui difeso nel corso del procedimento disciplinare.

166    Orbene, relativamente alla circostanza che due membri della commissione disciplinare si siano espressi, come consentito loro dall’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale, nel senso che le mancanze contestate erano motivate dal perseguimento di un interesse personale del ricorrente, essa non è assolutamente idonea a dimostrare una violazione del principio della presunzione di innocenza. Infatti, una simile posizione non è altro che il riflesso del principio di collegialità del dibattito e della possibilità di esprimere un’opinione divergente dal parere definitivo reso, a maggioranza, dalla commissione disciplinare. Sotto tale profilo, la commissione disciplinare non ha appunto ritenuto, nel suo parere, che l’interesse personale «p[otesse] essere dimostrato, in senso stretto, senza il minimo dubbio». Per il resto, la commissione disciplinare ha invece respinto in quanto infondate le affermazioni del ricorrente, figuranti in particolare nella sua nota difensiva, relative ad una violazione dei suoi diritti della difesa.

167    Il Tribunale considera inoltre che la circostanza che il comitato esecutivo abbia deciso di infliggere, nella fattispecie, una delle sanzioni disciplinari più severe previste dalle norme applicabili al personale non dimostra, di per sé, che la presunzione di innocenza sia stata disattesa nel corso del procedimento disciplinare.

168    Quanto alla segnalazione alla procura tedesca, essa rientra nell’ambito delle prerogative della BCE nei limiti della sua autonomia istituzionale e non pregiudicherebbe per nulla la posizione che l’autorità giudiziaria tedesca sarebbe indotta ad adottare nel proprio ambito di competenza esclusivo, e cioè il diritto penale. Del resto, nella sua risposta del 6 novembre 2014 alle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha asserito di aver ricevuto dalla procura tedesca copia di un CD-Rom contenente la segnalazione effettuata dalla BCE, senza peraltro essere in grado di identificare un qualsiasi elemento tale da corroborare le sue affermazioni relative alla violazione del principio della presunzione di innocenza.

169    Per il resto, il Tribunale non rinviene, negli argomenti del ricorrente, la benché minima prova a sostegno delle sue affermazioni, peraltro gravi, secondo le quali il principio della presunzione di innocenza sarebbe stato violato nel suo caso dalla BCE.

170    Occorre pertanto respingere il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di diligenza a seguito di un’inosservanza del principio dei termini ragionevoli

 Argomenti delle parti

171    Con questo motivo, il ricorrente contesta alla BCE la circostanza che, considerati globalmente, il procedimento di indagine amministrativa iniziale e il procedimento disciplinare che ha condotto alla decisione impugnata si sono protratti per un periodo di oltre tre anni. Un lasso di tempo del genere non sarebbe ragionevole e, anche se taluni ritardi sono dovuti al procedimento di indagine dell’OLAF, la BCE dovrebbe essere considerata responsabile dei ritardi connessi alle investigazioni dell’OLAF in quanto le relazioni di indagine di tale ufficio non sono atti impugnabili. Basandosi sulla sentenza Andreasen/Commissione (F‑40/05, EU:F:2007:189), il ricorrente fa altresì valere che, sul complesso del procedimento, egli è rimasto sospeso dalle sue funzioni per 38 mesi.

172    La BCE ritiene che il quarto motivo sia manifestamente privo di ogni fondamento giuridico, sottolineando, in particolare, che il ricorrente stesso ammette che la Banca ha rispettato i termini previsti dall’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale. Inoltre, alla luce della giurisprudenza in materia, non si sarebbe verificata alcuna violazione del principio dei termini ragionevoli. Quanto al periodo di tempo in cui egli è stato sospeso dalle sue funzioni, la questione non rientrerebbe nell’oggetto del presente ricorso.

 Giudizio del Tribunale

173    In materia disciplinare, la BCE o, a seconda dei casi, l’OLAF ha l’obbligo di agire con diligenza, a partire dal momento in cui viene a conoscenza di fatti e comportamenti che possono costituire infrazioni agli obblighi incombenti agli agenti della BCE al fine di valutare se sia opportuno avviare un’indagine, e successivamente, in caso affermativo, nello svolgimento di tale indagine e, trattandosi della BCE, nello svolgimento del procedimento disciplinare (v., per analogia, sentenza Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punto 125).

174    Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, i termini previsti per delimitare temporalmente lo svolgimento, di un procedimento disciplinare non sono perentori, ma costituiscono innanzitutto una regola di buona amministrazione che impone all’istituzione di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in maniera tale che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente (sentenza D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 25). Il giudice dell’Unione ha d’altronde sottolineato che, per valutare il lasso di tempo ragionevole durante il quale un procedimento disciplinare dev’essere condotto, esso deve «prendere in considerazione unicamente il lasso di tempo intercorso tra un atto del procedimento e l’atto successivo [e che] questa valutazione è indipendente dalla durata complessiva del procedimento disciplinare» (sentenza Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑259/97, EU:T:2000:208, punto 123, e giurisprudenza ivi citata).

175    Pertanto, la BCE, nell’applicare il proprio procedimento disciplinare, deve garantire che ogni atto sia adottato entro un termine ragionevole rispetto al precedente (v., in questo senso, sentenza Kerstens/Commissione, EU:F:2012:29, punto 124, e Goetz/Comitato delle regioni, F‑89/11, EU:F:2013:83, punto 126).

176    Nella fattispecie, a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza delle contestazioni mosse dall’informatore, la Banca, nel febbraio 2010, ha costituito una commissione di indagine i cui lavori non hanno potuto essere ultimati a causa dell’avvio da parte dell’OLAF, il 1° luglio 2010, di un’indagine sugli stessi fatti, avvio notificato alla Banca il 26 luglio successivo. L’indagine dell’OLAF ha in particolare comportato un sopraluogo presso la sede della BCE nonché l’audizione di tredici dipendenti della BCE. I lavori dell’OLAF si sono conclusi con la comunicazione alla BCE, il 27 gennaio 2012, di una relazione finale di indagine.

177    A questo proposito, il Tribunale constata che il procedimento di indagine amministrativa iniziale e il procedimento di indagine dell’OLAF sono stati avviati entro un termine ragionevole, nella fattispecie poco tempo dopo che, rispettivamente, la Banca e l’OLAF sono venuti a conoscenza dei fatti e dei comportamenti potenzialmente configuranti infrazioni agli obblighi incombenti ai dipendenti della BCE (v., in questo senso, sentenze François/Commissione, T‑307/01, EU:T:2004:180, punto 48, e López Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 90).

178    Per quanto riguarda la durata dell’indagine dell’OLAF, ossia 19 mesi, essa appare ragionevole alla luce del numero e della natura degli acquisti controversi nonché della tecnicità di alcuni oggetti sui quali è stata condotta l’indagine.

179    In seguito, la Banca ha adottato la relazione di cui all’articolo 8.3.2 avviando il procedimento disciplinare e fissandone la portata. L’adozione di tale relazione, il 19 novembre 2012, è avvenuta dopo aver sentito il ricorrente e dopo aver preso in considerazione i documenti da lui presentati il 24 agosto 2012 nonché le sue osservazioni presentate il 18 ottobre successivo sul progetto di relazione che gli era stato comunicato. Al riguardo, il Tribunale considera che i nove mesi trascorsi tra la trasmissione alla BCE della relazione dell’OLAF e l’adozione da parte della Banca della relazione di cui all’articolo 8.3.2 non sono eccessivi alla luce dei numerosi e voluminosi documenti implicati e delle numerose osservazioni formulate dal ricorrente prima dell’adozione della relazione di cui all’articolo 8.3.2. Inoltre, non può imputarsi alla BCE il fatto di aver ritenuto necessario, in applicazione di sue disposizioni interne, procedere, in aggiunta all’indagine amministrativa iniziale e all’indagine dell’OLAF, ad una nuova indagine amministrativa interna al fine di redigere la relazione di cui all’articolo 8.3.2 (v., in questo senso, sentenza Goetz/Comitato delle regioni, EU:F:2013:83, punti 131 e 132). Infatti, l’indagine amministrativa iniziale, rimasta incompleta, che era stata condotta sul fondamento della circolare n. 1/2006, non pregiudicava, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale circolare, l’avvio di un procedimento disciplinare, il quale poteva essere avviato solo nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 8.3 delle norme applicabili al personale, in particolare dell’articolo 8.3.2. Per giunta, nella fattispecie, le persone componenti la commissione di indagine erano diverse da quelle che hanno collaborato all’elaborazione della relazione di cui all’articolo 8.3.2.

180    In seguito alla sua designazione, il 27 novembre 2012, la commissione disciplinare ha sentito le osservazioni scritte e orali del ricorrente nel corso del mese di gennaio 2013 e ha emesso il proprio parere il 5 aprile 2013. Al riguardo, il Tribunale considera che, concludendo i suoi lavori entro un termine di quattro mesi, tale commissione ha funzionato con la celerità necessaria, per giunta in un caso complesso e malgrado le numerose osservazioni e contestazioni del ricorrente, in particolare sul verbale della sua audizione da parte della commissione disciplinare.

181    Quanto all’adozione, il 28 maggio 2013, della decisione impugnata, dopo la presentazione delle sue osservazioni da parte del ricorrente il 24 aprile precedente, essa è conforme tanto al termine previsto dall’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale quanto al principio del termine ragionevole.

182    Risulta pertanto dalla cronologia del procedimento disciplinare esperito nel caso di specie che il tempo trascorso tra ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare e l’atto successivo è stato del tutto ragionevole e che eventuali ritardi, sono stati dovuti alla necessità di rispettare i diritti della difesa del ricorrente e di rispondere ai numerosi commenti e alle osservazioni presentati dal suo avvocato (v. sentenza Teixeira Neves/Corte di giustizia, EU:T:2000:208, punto 125).

183    Il Tribunale considera inoltre che, tanto il procedimento di indagine amministrativa iniziale quanto il procedimento disciplinare, considerati nel loro insieme, si sono protratti per un periodo di durata ragionevole, nella fattispecie tre anni e tre mesi. Il Tribunale rileva inoltre che, in ogni caso, il ricorrente non ha sostenuto che la Banca abbia disatteso un termine previsto dalle sue norme applicabili in materia disciplinare.

184    Infine, benché sia vero che, durante le indagini precedenti all’apertura del procedimento disciplinare e durante il procedimento disciplinare, il ricorrente è stato posto in una situazione di attesa ed incertezza, in particolare per quanto concerne il suo futuro professionale, tale aspetto non può incidere sulla validità della decisione impugnata, poiché tale situazione è inerente a qualsiasi procedimento disciplinare e, nella fattispecie, l’avvio di quest’ultimo era giustificato dall’interesse dell’Unione, che imponeva alla BCE, in presenza di allegazioni che mettevano in dubbio la probità di due dei suoi agenti tra cui il ricorrente, di adottare i necessari provvedimenti, compresa la sospensione del ricorrente, al fine di accertare l’ineccepibilità della condotta professionale di quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza Pessoa e Costa/Commissione, EU:T:2003:73, punto 66).

185    Tenuto conto di quanto precede, il quarto motivo dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

186    Secondo il ricorrente, la decisione impugnata non fornirebbe alcuna motivazione relativa alle sue censure fondate sulla violazione dei suoi diritti fondamentali, sulla violazione del principio dei termini ragionevoli e del dovere di diligenza. Essa non fornirebbe neppure spiegazioni sugli addebiti formulati nei confronti del ricorrente, sugli obblighi di cui si asserisce la violazione e sulla misura in cui i fatti contestati si ricollegherebbero alla violazione di ciascuno degli obblighi presi in considerazione dalla Banca. La decisione impugnata non preciserebbe in maniera sufficiente sul piano giuridico i motivi per i quali il comitato esecutivo ha deciso di infliggere una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione disciplinare. Tale decisione non spiegherebbe neppure i motivi per i quali la Banca avrebbe deciso che il rapporto di fiducia con il ricorrente fosse cessato, mentre invece, nel suo parere, la commissione disciplinare aveva affermato che la cessazione del rapporto di fiducia poteva essere accertata solo nel caso in cui fosse provato, quod non, che il ricorrente avesse perseguito un interesse personale.

187    La Banca conclude per il rigetto del motivo sottolineando che, tenuto conto del tenore dei suoi argomenti, il ricorrente non sembra aver compreso la portata dell’obbligo di motivazione, soprattutto in un caso, come quello di specie, ben noto all’interessato. La BCE contesta la posizione del ricorrente secondo cui l’accertamento della cessazione del rapporto fiduciario tra un dipendente e il suo datore di lavoro richiederebbe che fosse apportata la prova del fatto che i comportamenti del dipendente fossero frutto di un interesse personale.

 Giudizio del Tribunale

188    L’obbligo di motivazione, di cui all’articolo 296 TFUE e ricordato all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c)o, della Carta, costituisce un principio essenziale del diritto dell’Unione che ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e, dall’altra, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale (v. sentenze Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22; Lux/Corte dei conti, 69/83, EU:C:1984:225, punto 16, e Camacho-Fernandes/Commissione, F‑16/13, EU:F:2014:51, punto 111).

189    La questione se la motivazione di una decisione della BCE che infligge una sanzione ad uno dei suoi dipendenti soddisfi a tali esigenze dev’essere valutata alla luce non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia interessata, nella fattispecie la materia disciplinare. Orbene, al riguardo, sebbene la commissione disciplinare e il comitato esecutivo siano tenuti a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione sul piano giuridico dei loro pareri e/o delle loro decisioni, così come le considerazioni che li hanno indotti ad adottarli, non per questo si pretende da essi che discutano tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dall’interessato nel corso del procedimento. In ogni caso, una decisione è sufficientemente motivata qualora essa sia stata emanata in un contesto noto al dipendente interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 131, e giurisprudenza ivi citata).

190    Se, come nel caso di specie, la sanzione inflitta all’interessato è alla fine più severa di quella suggerita dalla commissione disciplinare, occorre tuttavia considerare che, alla luce dei requisiti attinenti a qualsiasi procedimento disciplinare, la decisione della BCE deve, anche nell’ambito di un rapporto di impiego unicamente contrattuale, precisare i motivi che hanno portato la Banca a discostarsi dal parere emesso dalla sua commissione disciplinare (v., in questo senso, sentenze F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 35; N/Commissione, T‑198/02, EU:T:2004:101, punto 95, e EH/Commissione, EU:F:2014:250, punto 132).

191    Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il contesto nel quale è intervenuta la decisione impugnata era ampliamente noto al ricorrente, in particolare alla luce del tenore delle numerose osservazioni scritte e orali da lui formulate nel corso del procedimento disciplinare, anche sui progetti di atti redatti nell’ambito di tale procedimento, come i verbali di audizione. In particolare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, gli addebiti a lui contestati figuravano in maniera sufficientemente chiara e precisa nella relazione di cui all’articolo 8.3.2. nonché nel parere della commissione disciplinare, come si è in particolare esposto ai punti 67, 70 e 81 della presente sentenza, documenti sui quali egli è stato sentito in maniera esauriente.

192    Il parere della commissione disciplinare rende poi conto degli addebiti contestati al ricorrente, delle varie norme e disposizioni in vigore presso la BCE che secondo tale commissione il ricorrente aveva trasgredito nonché dei motivi per i quali essa riteneva infondate le affermazioni del ricorrente, formulate in particolare nella sua nota difensiva, secondo le quali i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati. Nel suo parere, la detta commissione ha altresì menzionato le questioni discusse al suo interno. Ne risulta che i membri di tale commissione non concordavano sulla questione se il ricorrente dovesse formare oggetto di licenziamento, ma che essi si sono invece intesi, con accordo unanime, sul fatto che un licenziamento potesse essere imposto se, «inoltre, gli inadempimenti agli obblighi professionali fossero motivati dal perseguimento di un interesse personale che avrebbe irrimediabilmente fatto cessare il rapporto di fiducia tra la BCE e [il ricorrente]». In tale contesto, due membri della commissione disciplinare hanno ritenuto che gli elementi del fascicolo che andavano in tal senso fossero sufficientemente probanti, ma, alla fine, la maggioranza dei membri non si è ritenuta «pienamente convinta che un interesse personale (…) potesse essere dimostrato, in senso stretto, senza il minimo dubbio».

193    Dopo aver esposto le circostanze attenuanti che potevano essere prese in considerazione nel caso del ricorrente, la commissione disciplinare, con accordo unanime dei suoi membri, ha formulato la proposta di sanzione della retrocessione di due categorie salariali.

194    In tale contesto è intervenuta la decisione impugnata, nella quale il comitato esecutivo ha affermato di aver tenuto conto del parere della commissione disciplinare, del disaccordo in seno a tale commissione sulla questione della sussistenza di un interesse personale nonché delle circostanze attenuanti menzionate nel detto parere. Il comitato esecutivo ha tuttavia preso in considerazione, come circostanza aggravante, in particolare il fatto che il ricorrente aveva commesso gli inadempimenti ai suoi obblighi professionali controversi nella sua posizione di dirigente avente una particolare responsabilità nella tutela della reputazione e degli interessi finanziari della BCE. Il comitato esecutivo, sempre nella decisione impugnata, ha poi esposto il suo livello di esigenza in termini di integrità del suo personale e ha considerato che gli inadempimenti professionali controversi avevano irrimediabilmente pregiudicato il rapporto di fiducia che la Banca ritiene necessario avere con il proprio personale.

195    Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che la decisione impugnata, letta congiuntamente al parere della commissione disciplinare a cui essa rinvia, contiene una motivazione rispondente alle prescrizioni giurisprudenziali applicabili anche alla Banca e ricordate ai punti da 188 a 190 della presente sentenza.

196    In particolare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il comitato esecutivo ha spiegato le ragioni per le quali esso ha inflitto una sanzione più severa di quella su cui i membri della commissione disciplinare erano riusciti a trovare un accordo unanime. A tale proposito, la circostanza che la sanzione inflitta dal comitato esecutivo corrisponda a quella verso cui propendevano due dei quattro membri con diritto di voto della commissione disciplinare non è, di per sé, idonea a viziare la decisione impugnata sotto il profilo dell’obbligo di motivazione.

197    Quanto alle condizioni alle quali può ritenersi che venga meno il rapporto di fiducia tra la Banca e uno dei suoi dipendenti, occorre sottolineare che il comitato esecutivo non è vincolato dal parere della commissione disciplinare, come indicato espressamente dall’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale. Di conseguenza, anche se la maggioranza della commissione disciplinare concordava sul fatto che, dal suo punto di vista, una rottura del rapporto di fiducia avrebbe potuto essere constatata dal comitato esecutivo ove quest’ultimo ritenesse che un interesse personale fosse stato perseguito dal ricorrente, il Tribunale considera che il comitato esecutivo poteva, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale nella definizione delle sue esigenze in termini di integrità nei confronti del personale della BCE, considerare nel caso di specie che la rottura del rapporto di fiducia fosse avvenuta anche al di fuori dell’ipotesi suggerita dalla commissione disciplinare, vale a dire anche in mancanza della prova del perseguimento di un interesse personale da parte del ricorrente. Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente, nelle sue osservazioni del 24 aprile 2013 sul parere della commissione disciplinare, non ha realmente esposto argomenti particolari relativi alla questione della cessazione del rapporto di fiducia peraltro sollevata dalla commissione disciplinare nel suo parere rivolto al comitato esecutivo.

198    Da quanto precede risulta che il quinto motivo dev’essere respinto.

 Sul settimo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione e ad una violazione del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

199    Il ricorrente sostiene sostanzialmente che la decisione impugnata non individua chiaramente gli addebiti considerati per fondare tale decisione e non considera adeguatamente le circostanze attenuanti da lui invocate nel corso del procedimento disciplinare. In particolare, egli sottolinea che tutti gli acquisti controversi sarebbero stati effettuati nel pieno rispetto delle norme in vigore presso la BCE ed erano noti e visibili da parte degli altri servizi; che sono state accertate, anche dall’OLAF, carenze nel controllo finanziario e nella sorveglianza della divisione dei servizi amministrativi; che, quando è stato interpellato dai suoi superiori sull’impossibilità di procedere a taluni acquisti, nella fattispecie acquisti di cornici per fotografie digitali, egli si sarebbe adeguato; di non aver beneficiato di formazioni o di consigli specifici sulle regole di bilancio applicabili; i suoi risultati professionali nell’assumere il controllo dei servizi amministrativi, controllo che avrebbe consentito alla BCE di risparmiare svariati milioni di euro; l’esigua percentuale di personale di livello dirigenziale in seno a tale divisione; l’ampiezza dei compiti a lui affidati, nonché la circostanza che egli doveva approvare, settimanalmente, centinaia di ordini di acquisto e di fatture per la divisione dei servizi amministrativi e che, in definitiva, gli acquisti controversi nel caso di specie rappresentavano, sotto il profilo del loro valore complessivo, appena un millesimo del bilancio della divisione.

200    Il ricorrente sostiene che, a seguito della mancata o insufficiente considerazione di un certo numero di circostanze attenuanti, la BCE gli avrebbe inflitto una sanzione sproporzionata. Al riguardo, egli nega di aver arrecato pregiudizio alla reputazione della BCE per aver autorizzato gli acquisti controversi. Inoltre, egli mette in rilievo il fatto di essere già stato sanzionato con la sospensione temporanea dalle funzioni e con l’incidenza, sulla sua vita sia professionale che privata, del procedimento disciplinare.

201    La BCE conclude per il rigetto del settimo motivo in quanto infondato. Al riguardo, essa ritiene che il ricorrente proceda ad una lettura parcellizzata, o addirittura deformante, della decisione impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, attraverso un rinvio al punto 34 del parere della commissione disciplinare ha proceduto ad una considerazione sufficiente delle circostanze attenuanti del caso di specie. La Banca rileva che il ricorrente procede ad affermazioni generiche quanto alla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti, senza individuarle chiaramente, il che solleverebbe la questione della ricevibilità di siffatte affermazioni generiche. In ogni caso, la Banca ritiene di aver preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti nel caso del ricorrente, ma sottolinea che l’esistenza di circostanze attenuanti non può ostare, ipso iure, alla possibilità di licenziarlo.

202    Secondo la BCE, il rischio di pregiudizio alla reputazione esterna della Banca, risultante dal comportamento del ricorrente, era evidente, tanto più che il ricorrente non è stato in grado di spiegare dove si trovasse la maggior parte degli articoli acquistati sotto la sua supervisione. Quanto all’argomento secondo il quale la sospensione dalle funzioni, nel suo caso, avrebbe già costituito una sanzione molto severa che ostava alla possibilità di licenziarlo, la Banca ricorda che tale sospensione dalle funzioni non costituisce una sanzione e che, comunque, la cessazione del rapporto di fiducia era nel suo caso compiuta e giustificava la sanzione inflitta.

 Giudizio del Tribunale

203    Il Tribunale considera appropriato trattare questo settimo motivo prima del sesto.

–       Considerazioni generali

204    In limine, occorre ricordare che la legittimità di ogni sanzione disciplinare presuppone che i fatti addebitati all’interessato siano provati (sentenze Daffix/Commissione, T‑12/94, EU:T:1997:208, punto 64; Tzikis/Commissione, T‑203/98, EU:T:2000:130, punto 51, e EH/Commissione, EU:F:2014:250, punto 90).

205    Per quanto riguarda la valutazione della gravità delle mancanze accertate dalla commissione disciplinare a carico dell’agente e la scelta della sanzione che, alla luce di tali mancanze, appare più appropriata, esse rientrano, in linea di principio, nell’ampio potere discrezionale della Banca, a meno che la sanzione inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti accertati (sentenza E/Commissione, EU:T:2001:175, punti 85 e 86). Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata in materia statutaria e che può essere trasposta nel contesto contrattuale della BCE, tale istituzione dispone del potere di effettuare una valutazione della responsabilità del suo agente diversa da quella effettuata dalla sua commissione disciplinare, nonché di scegliere, di conseguenza, la sanzione disciplinare che essa ritiene adeguata per sanzionare gli illeciti disciplinari accertati (v., sentenze Y/Corte di giustizia, EU:T:1996:94, punto 56, e Tzikis/Commissione, EU:T:2000:130, punto 48).

206    Una volta accertata la materialità dei fatti, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui gode la Banca in materia disciplinare, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi ad una verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (v., in questo senso, sentenze X/BCE, EU:T:2001:251, punti 221 e 222, e EH/Commissione, EU:F:2014:250, punto 92).

207    Per quanto riguarda la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità dei fatti accertati, il Tribunale deve considerare che la determinazione della sanzione deve basarsi su una valutazione globale da parte della Banca di tutti i fatti concreti e delle circostanze proprie di ogni caso specifico, con la precisazione che, al pari dello Statuto dei funzionari, il corpus normativo applicabile al personale della BCE, in particolare l’articolo 45 delle condizioni di impiego, non prevede una corrispondenza determinata tra le sanzioni in esso indicate e le diverse mancanze possibili agli obblighi professionali e non precisa in quale misura l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba incidere nella scelta della sanzione. L’esame del giudice di primo grado è, pertanto, limitato alla questione se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte della Banca sia stata effettuata in modo proporzionato, con la precisazione che, nel corso di tale esame, il giudice non può sostituirsi alla Banca quanto ai giudizi di valore operati al riguardo da quest’ultima (v. sentenze X/BCE, EU:T:2001:251, punto 221; Afari/BCE, EU:T:2004:77, punto 203, e BG/Mediatore, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punto 64), alla quale spetta la scelta della sanzione disciplinare (sentenza Nijs/Corte dei conti, F‑77/09, EU:F:2011:2, punto 132).

–       Sui contestati inadempimenti agli obblighi professionali

208    Nella fattispecie, il Tribunale constata che il ricorrente non contesta di aver proceduto agli acquisti di beni e servizi controversi, in altre parole non contesta la materialità dei fatti, ma contesta, al riguardo, di aver mal agito o di aver commesso un qualunque illecito, in altri termini la qualificazione di tali fatti come inadempimenti agli obblighi professionali.

209    Ne consegue che, nell’ambito di questo motivo, l’errore manifesto di valutazione che il ricorrente imputa al comitato esecutivo riguarda l’accertamento e la valutazione della gravità degli inadempimenti agli obblighi professionali, ai quali ha proceduto la commissione disciplinare e sui quali il comitato esecutivo si è basato nella determinazione della sanzione da esso inflitta al ricorrente. Al riguardo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, risulta espressamente dal parere della commissione disciplinare che gli inadempimenti agli obblighi professionali accertati da quest’ultima consistevano nella violazione dell’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego, degli articoli 2, 2.2, 4.1, 4.2 e 5.1 del codice di condotta nonché delle indicazioni figuranti ai capi 7 e 8 del manuale delle pratiche operative. Risulta altresì dalla decisione impugnata che il comitato esecutivo ha confermato tali accertamenti della commissione disciplinare.

210    Al riguardo, le disposizioni del corpus delle norme applicabili al personale della BCE considerate nel parere della commissione disciplinare mirano a garantire che gli agenti della BCE offrano, con il loro comportamento, un’immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettosa che ci si può legittimamente attendere dai membri del personale di un’istituzione pubblica internazionale, anche se assunti su base contrattuale (v. sentenze Williams/Corte dei conti, T‑146/94, EU:T:1996:34, punto 65, e N/Commissione, EU:T:1997:71, punto 127). In particolare l’obbligo che figura all’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego di «accordare la loro condotta con le funzioni [loro affidate] e con la natura di organo [dell’Unione] della BCE» dev’essere interpretato nel senso che impone al personale della BCE doveri, in particolare di lealtà e dignità, simili a quelli che si applicano ai funzionari dell’Unione (v. sentenza Afari/BCE, EU:T:2004:77, punto 193).

211    Per quanto riguarda le disposizioni del codice di condotta controverse nel caso di specie, esse mirano a precisare gli obblighi incombenti ai dipendenti della BCE in base al dovere di lealtà, come l’obbligo di tenere informati i loro superiori, di comportarsi in maniera esemplare e di vegliare a preservare la reputazione esterna della Banca, nonché a ricordare norme elementari applicabili in qualsiasi istituzione finanziata da risorse pubbliche, in particolare che i beni e le attrezzature dell’istituzione devono essere utilizzati solo a fini professionali ed entro i limiti delle corrispondenti esigenze e che i dipendenti devono vegliare a razionalizzare gli acquisti di attrezzature e ad utilizzare queste ultime nella maniera il più possibile efficace.

212    Quanto alle disposizioni del manuale delle pratiche operative controverso nella fattispecie, esse ricordano regole di buona gestione finanziaria nell’individuazione delle esigenze e nell’utilizzazione dei corrispondenti bilanci dei centri di spesa centralizzati, come quello della divisione dei servizi amministrativi, e ciò in relazione ai servizi resi ad altre direzioni della BCE.

213    Per quanto riguarda la descrizione degli inadempimenti agli obblighi professionali che la commissione disciplinare ha ritenuto fossero stati commessi dal ricorrente, figuranti nella fattispecie al punto 27 del parere della commissione disciplinare, il Tribunale considera che risulta dal fascicolo che giustamente tale commissione è pervenuta alla conclusione che il ricorrente aveva violato l’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego nonché talune disposizioni del codice di condotta e del manuale delle pratiche operative.

214    Infatti, alla luce del tipo, del numero e della frequenza degli acquisti controversi effettuati su un periodo di oltre due anni e mezzo nonché della mancanza di ogni giustificazione tangibile e convincente quanto alla necessità di procedere a simili acquisti per le legittime esigenze della divisione dei servizi amministrativi, di cui era responsabile il ricorrente, quest’ultimo non può ragionevolmente sostenere di aver agito in maniera conforme alle legittime aspettative della Banca, quali formalizzate nelle norme interne da essa adottate, e di non aver arrecato un pregiudizio finanziario alla Banca.

215    A mo’ d’esempio, il Tribunale rileva che l’acquisto unitario di materiale informatico al di fuori della politica di acquisti raggruppati dell’istituzione, nella fattispecie centralizzati a livello della DG «Sistemi di informazione», ha necessariamente avuto come risultato, come confermato dalla Banca nel corso dell’udienza, l’acquisto del detto materiale a prezzi superiori, come ad esempio l’acquisto di computer della marca X, non ufficialmente utilizzata presso la BCE all’epoca dei fatti. Un altro esempio di comportamento non conforme alle legittime aspettative della Banca quali formalizzate nelle norme interne da essa adottate e fonte di danno finanziario per quest’ultima è consistito nella mancata istituzione di un controllo della tracciabilità degli acquisti che ha avuto, in particolare, come conseguenza l’impossibilità di localizzare esattamente un gran numero di beni acquistati dalla divisione dei servizi amministrativi e che formano oggetto degli addebiti formulati contro il ricorrente. È altresì singolare che un dipendente di un’istituzione possa portare a casa propria, e conservarli per un lungo periodo, come ha fatto il ricorrente, un numero rilevante di articoli informatici e fotografici o, ancora, un sistema di navigazione portatile.

216    Al riguardo, la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella sua nuova offerta di prove, che taluni oggetti siano stati successivamente ritrovati non è tale da rimettere in discussione il fatto che, globalmente, egli aveva acquistato numerosi oggetti in violazione delle norme vigenti. Inoltre, il Tribunale considera, da una parte, che tale offerta di prove ha corroborato la descrizione dell’ufficio del ricorrente effettuata dalla BCE, ossia che tale ufficio presentava le caratteristiche di un deposito a causa del notevole accumulo di oggetti, peraltro non etichettati, che vi si trovavano. Fa fede al riguardo il fatto che vi siano state ritrovate scatole, contenenti giocattoli, non disimballate. Orbene, una siffatta circostanza può spiegare il fatto che la BCE non sia stata in grado, tanto più in considerazione della tecnicità delle attrezzature controverse, di redigere elenchi esaurienti in cui fossero distinti gli oggetti presenti al suo interno da quelli la cui ubicazione non era nota nonché da quelli appartenenti, rispettivamente, al ricorrente e alla BCE. Ciò può pertanto spiegare il fatto che il numero e il tipo di oggetti mancanti figuranti nella relazione di cui all’articolo 8.3.2 e nel parere della commissione disciplinare possano essere leggermente diversi da quelli figuranti nella relazione dell’OLAF o ancora nella relazione di attività della commissione di indagine, senza tuttavia che tale differenza riveli un errore manifesto di valutazione. Infatti, in maniera generale, il ricorrente non è riuscito ad infirmare il fatto che numerosi oggetti, acquistati dietro sue disposizioni, erano mancanti e che tali acquisti sono stati effettuati senza alcuna giustificazione professionale tangibile e valida. D’altra parte e in ogni caso, con la decisione impugnata, la BCE non lo ha assolutamente sanzionato per aver sottratto talune delle attrezzature controverse.

217    Pertanto, il Tribunale considera che, come è stato esposto ai punti 82 e 83 della presente sentenza, la commissione disciplinare non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’accertare l’esistenza di inadempimenti, «deliberati, continui e protratti su un lungo periodo», del ricorrente ai suoi obblighi professionali in quanto dipendente della BCE. Essa li ha qualificati come violazioni «molto gravi e comporta[nti], in una certa misura, una deliberata mancanza di considerazione per le norme in vigore presso la BCE». Ne consegue che, parimenti senza commettere alcun errore manifesto, nella decisione impugnata il comitato esecutivo della BCE ha potuto far proprie queste valutazioni della commissione disciplinare, anche se, in tale decisione, il comitato esecutivo avrebbe potuto maggiormente specificare in che misura esso condivideva dette valutazioni.

218    Occorre ormai verificare se il comitato esecutivo non abbia o abbia insufficientemente tenuto conto delle circostanze attenuanti o di taluni fatti asseriti dal ricorrente.

–       Sulla considerazione delle circostanze attenuanti

219    A questo proposito, si deve innanzitutto constatare che dalla decisione impugnata risulta che il comitato esecutivo ha tenuto conto delle tre circostanze attenuanti menzionate nel parere della commissione disciplinare, nella fattispecie le carenze nel controllo interno della divisione dei servizi amministrativi prima dell’assunzione delle funzioni da parte del ricorrente, il fatto che la divisione dei servizi amministrativi disponesse di un’esigua percentuale di personale con funzioni direttive nonché l’eccellente stato di servizio del ricorrente.

220    Tuttavia, il ricorrente fa valere il contesto globale nel quale egli ha operato e sottolinea che «un gran numero di fatti e di circostanze sono stati semplicemente ignorati o insufficientemente considerati dalla [BCE]».

221    A questo proposito, indipendentemente dalla questione della ricevibilità di tale censura, menzionata dalla Banca, il Tribunale considera che gli elementi elencati disordinatamente dal ricorrente non sono tali da dimostrare un errore manifesto di valutazione né una mancata considerazione di circostanze attenuanti da parte del comitato esecutivo della BCE.

222    Infatti, relativamente all’argomento del ricorrente che evidenzia una carenza dei suoi superiori gerarchici, nel loro ruolo di supervisione, nonché della divisione bilancio, controllo di gestione e organizzazione della DG «Risorse umane», nella sorveglianza di bilancio e finanziaria della divisione dei servizi amministrativi dopo l’assunzione delle funzioni da parte dello stesso, il Tribunale ricorda che le eventuali carenze dei suoi superiori gerarchici e della menzionata divisione non possono giustificare gli inadempimenti contestati al ricorrente, il quale, nella sua qualità di dirigente, nella fattispecie capo della divisione dei servizi amministrativi, rimane responsabile dei propri atti (v., in questo senso, sentenze R./Commissione, EU:C:1985:324, punto 44; Z/Parlamento, T‑242/97, EU:T:1999:92, punto 115, e X/BCE, EU:T:2001:251, punto 233).

223    Allo stesso modo, il ricorrente non può far valere, a titolo di attenuante, il fatto di non essere stato avvisato, dalle DG «Amministrazione» e «Risorse umane» e, rispettivamente, in seno a queste ultime dalla divisione contabilità e acquisti e dalla divisione bilancio, controllo di gestione e organizzazione, del fatto che gli acquisti controversi non potevano essere eseguiti. Infatti, senza che sia necessario entrare nei dettagli dei diversi acquisti effettuati, il Tribunale considera che, tenuto conto delle caratteristiche di taluni di essi, come gli acquisti di console e di software di giochi, la conclusione di abbonamenti di telefonia mobile e la correlativa messa a disposizione di telefoni portatili in favore di taluni dipendenti non autorizzati a disporne secondo le norme interne della Banca o ancora l’acquisto di beni al fine di farne omaggio al personale della divisione dei servizi amministrativi, diretta dal ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto nutrire seri dubbi quanto alla legittimità del compimento di detti acquisti e alla compatibilità del suo comportamento con le chiare norme della BCE, figuranti in particolare all’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego nonché nel codice di condotta.

224    Il fatto che il ricorrente abbia posto fine agli acquisti di cornici per fotografie digitali quando è stato interrogato al riguardo dai suoi superiori gerarchici, lungi dal costituire una circostanza attenuante, avrebbe dovuto invece spingerlo a rivedere il suo modo di gestione delle risorse pubbliche, compito di cui era investito in qualità di capodivisione con un bilancio autonomo a disposizione, in particolare quando ha proceduto ad acquisti unitari di materiale informatico ignorando le scelte di acquisti collettivi decise dalla DG «Sistemi di informazione» competente in materia.

225    Quanto ai risultati professionali del ricorrente che, a suo dire, avrebbero consentito alla Banca di risparmiare importi considerevoli, il Tribunale sottolinea, in primo luogo, che sebbene la BCE sia tenuta, in forza dell’articolo 45 delle condizioni di impiego, a prendere in considerazione «[la] condotta del dipendente su tutto l’arco della sua carriera», tale considerazione non può necessariamente valere come riconoscimento di una circostanza attenuante (sentenza EH/Commissione, EU:F:2014:250, punto 119). In secondo luogo, la Banca poteva legittimamente considerare che i fatti rivestissero una gravità tale da togliere rilevanza anche alla circostanza di uno stato di servizio eccezionale del ricorrente (v., in questo senso, sentenza Yasse/BEI, T‑141/97, EU:T:1999:177, punto 114). In particolare, non può ammettersi che, con il pretesto di contribuire alla realizzazione di risparmi complessivi sostanziali a favore del bilancio di funzionamento di un’istituzione, un agente possa ritenersi non vincolato dalle regole elementari di sana gestione del bilancio e finanziaria in quanto gli acquisti di beni e servizi di cui trattasi riguardano solamente importi ridotti rispetto al bilancio di cui egli è responsabile. Infatti, indipendentemente dall’importo in questione, qualsiasi spesa pubblica dev’essere effettuata conformemente alle regole di rigore finanziario e contabile.

226    Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo il quale egli non avrebbe beneficiato di una formazione mirata sulla gestione di bilancio e sulle regole di acquisto, il Tribunale considera che esso è inconferente in quanto, supponendo che possa essere dimostrato che la Banca non abbia messo a disposizione del suo personale direttivo sufficienti iniziative di formazione, tale eventuale lacuna non consentiva al ricorrente di agire in violazione di regole esplicite sancite dalla BCE nelle sue normative interne.

227    Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente relativo al suo carico di lavoro. Infatti, anche se la divisione dei servizi amministrativi dovesse gestire centinaia di ordini di acquisto settimanali, il ricorrente era assistito da un capodivisione aggiunto. Orbene, risulta dal fascicolo che entrambi si sono prestati ad acquisti contestabili e, in ogni caso, il Tribunale considera che il volume settimanale di acquisti trattato dalla divisione dei servizi amministrativi non può giustificare la mancanza di discernimento nell’acquisto di taluni articoli, soprattutto qualora essi non rispondano chiaramente alle legittime esigenze del servizio.

228    Quanto al fatto che altre divisioni della BCE abbiano proceduto ad acquisti altrettanto ingiustificati rispetto a quelli controversi nel caso di specie, il Tribunale ricorda nuovamente che un dipendente non può utilmente far valere il fatto che nessun procedimento disciplinare sia stato esperito nei confronti di uno o più altri dipendenti, per fatti analoghi a quelli addebitati a suo carico, per contestare la sanzione a lui stesso inflitta (v., in questo senso, sentenze Williams/Corte dei conti, EU:C:1985:297, punto 14, e de Compte/Parlamento, EU:T:1991:54, punto 170).

229    Risulta da quanto precede che la decisione impugnata non rivela alcun errore manifesto di valutazione quanto alla considerazione dei fatti controversi e delle circostanze attenuanti. Occorre pertanto verificare se, conformemente alla giurisprudenza applicabile in materia disciplinare, la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte della Banca sia stata operata in maniera proporzionata, dovendosi ricordare che, nell’effettuare tale esame, il giudice non può sostituirsi alla Banca quanto ai giudizi di valore espressi al riguardo da quest’ultima.

–       Sulla proporzionalità della sanzione inflitta

230    Sotto tale profilo, si deve innanzitutto sottolineare che, nella decisione impugnata, il comitato esecutivo ha tenuto conto delle attenuanti prese in considerazione dalla commissione disciplinare, ma ha altresì considerato la circostanza aggravante ricordata al punto 87 della presente sentenza.

231    Il Tribunale rileva al riguardo che dal corpus normativo applicabile al personale della BCE emerge un obbligo di lealtà dell’agente della BCE nei confronti del suo datore di lavoro istituzionale, che deve indurlo, tanto più se, come il ricorrente, ha un grado elevato, a dar prova di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché il rapporto di fiducia esistente tra lui stesso e la Banca sia sempre preservato (sentenza N/Commissione, EU:T:1997:71, punto 129).

232    Orbene, tenuto conto dell’importanza del rapporto di fiducia esistente tra l’Unione e i suoi agenti per quanto riguarda sia il funzionamento interno dell’Unione sia la sua immagine all’esterno e alla luce della formulazione generale delle disposizioni dell’articolo 4, lettera a), delle condizioni di impiego e di quelle del codice di condotta, menzionate nel parere della commissione disciplinare, queste ultime contemplano qualsiasi circostanza o qualsiasi comportamento ragionevolmente apprezzabile dall’agente della BCE, alla luce del suo grado e delle funzioni che esercita nonché delle circostanze specifiche del caso, quale idoneo ad essere percepito da terzi in modo da causare confusione in merito agli interessi perseguiti dall’Unione che egli dovrebbe servire (v., per analogia, sentenza Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 63).

233    In particolare, nel contesto specifico della Banca, istituzione finanziaria dell’Unione che agisce, in quanto datore di lavoro, in un contesto contrattuale, il Tribunale deve operare un’analisi della proporzionalità tra i fatti accertati a carico del dipendente e la sanzione inflitta alla luce degli obiettivi e delle funzioni che la Banca deve adempiere (v., in questo senso, sentenza Yasse/BEI, EU:T:1999:177, punto 108). Sotto tale profilo, il Tribunale considera effettivamente che il ricorrente, nella sua funzione direttiva di capo della divisione dei servizi amministrativi, aveva responsabilità accresciute nella salvaguardia della reputazione e degli interessi finanziari della Banca. Peraltro, rispetto alla sua responsabilità nella conduzione della politica monetaria dell’Unione, la Banca fonda effettivamente la sua reputazione esterna su un ruolo di amministrazione modello, efficace e responsabile, che implica che essa si doti di personale che sia di un’«integrità ineccepibile». Ciò è peraltro ricordato al punto 2.2 del codice di condotta in forza del quale gli agenti della BCE «devono […] essere consapevoli dell’importanza di tali compiti e responsabilità, tenere conto delle aspettative del pubblico circa la loro integrità morale, seguire una condotta che consenta di mantenere e accrescere la fiducia del pubblico nella BCE nonché contribuire all’amministrazione efficiente di quest’ultima».

234    Come ha dichiarato il giudice dell’Unione in ordine ad un’istituzione finanziaria dell’Unione (v. sentenza Yasse/BEI, EU:T:1999:177, punto 110), tali obblighi rivestono un’importanza fondamentale per la realizzazione degli obiettivi attribuiti ad un’istituzione bancaria e costituiscono un elemento essenziale del comportamento che il personale di tale istituzione deve osservare per preservare l’indipendenza e la dignità di quest’ultima.

235    Di conseguenza, tenuto conto della gravità dei contestati inadempimenti agli obblighi professionali, del loro carattere deliberato e della loro ripetizione per un lungo periodo, quali presi in considerazione dalla commissione disciplinare e dal comitato esecutivo, nonché tenuto conto del livello di integrità che la Banca intende legittimamente esigere dai suoi dipendenti e che costituisce un giudizio di valore in ordine al quale il giudice non può sostituire la sua valutazione a quella dell’istituzione, il Tribunale considera, da un lato, che il comitato esecutivo poteva prendere in considerazione la circostanza aggravante figurante nella decisione impugnata, nel caso del ricorrente. D’altro lato, il Tribunale considera che la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte della Banca è stata effettuata in maniera proporzionata nella fattispecie.

236    In particolare, alla luce delle prescrizioni giurisprudenziali nella materia, la Banca poteva ritenere che, con i comportamenti controversi e nonostante l’esistenza di circostanze attenuanti, il ricorrente avesse irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia che lo univa alla Banca. Infatti, in una situazione come quella del caso di specie, la Banca poteva, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che le appartiene nel definire le proprie esigenze in termini di integrità del personale, ritenere esclusa, nonostante l’intenzione del ricorrente di proseguire il rapporto di lavoro, la possibilità di ristabilire tale relazione di fiducia, con la conseguenza che è reso più difficile, se non impossibile, il compimento, in collaborazione con tale agente, di missioni devolute alla Banca dall’Unione (v., in questo senso, sentenza Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, punto 67).

237    Anche se, come ha sostenuto il ricorrente all’udienza, la sanzione più mite, proposta dalla commissione disciplinare, lo avrebbe ricollocato in funzioni che non comportavano più la gestione di un bilancio centralizzato e, pertanto, l’esercizio di funzioni non direttive non avrebbe necessariamente richiesto un livello di fiducia così elevato come quello che caratterizzava il suo rapporto di lavoro con la Banca in qualità di capodivisione, il Tribunale considera che la BCE poteva, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale e alla luce della natura contrattuale del rapporto di impiego che la unisce al suo agente, ritenere che la sanzione proposta dalla commissione disciplinare fosse insufficiente alla luce dei fatti compiuti da una persona cui era stata affidata la gestione di un budget centralizzato rilevante e che, tenuto conto della intenzionalità e gravità delle mancanze agli obblighi professionali commesse da uno dei suoi manager, dai quali ci si attende un comportamento esemplare, il rapporto di fiducia fosse definitivamente compromesso.

238    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere il settimo motivo in quanto infondato.

 Sul sesto motivo, relativo ad un eccesso di potere del comitato esecutivo e ad una violazione dell’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale

 Argomenti delle parti

239    Nell’ambito di questo motivo, il ricorrente fa valere che il comitato esecutivo ha il potere di pronunciarsi solo sulla scelta della sanzione da applicare alla luce degli inadempimenti agli obblighi professionali accertati dalla commissione disciplinare. Tuttavia, il comitato esecutivo non sarebbe competente a pronunciarsi sulla questione se i fatti siano materialmente provati. Orbene, nel caso di specie, il comitato esecutivo avrebbe snaturato il parere della commissione disciplinare intervenendo come se fosse «un quinto membro ufficioso della commissione disciplinare per influire implicitamente sull’equilibrio dei voti e decidere che, a suo parere, il perseguimento di un interesse personale [era] evidente». Il comitato esecutivo avrebbe infatti accertato il perseguimento di un interesse personale laddove la commissione disciplinare aveva stabilito che esso non poteva essere dimostrato nel caso di specie. L’eccesso di potere del comitato esecutivo consisterebbe quindi nell’aver deciso esso stesso che i fatti erano dimostrati, anziché limitarsi a decidere sulla sanzione appropriata.

240    La BCE conclude per il rigetto del sesto motivo in quanto manifestamente infondato, rilevando che una semplice lettura della decisione impugnata mostra chiaramente che il comitato esecutivo non ha deformato né altrimenti modificato gli accertamenti relativi ai fatti e l’analisi giuridica della commissione disciplinare.

 Giudizio del Tribunale

241    Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale, la commissione disciplinare emette «un parere definitivo firmato da tutti i suoi membri sulla materialità dei fatti, sulla questione se essi configurino (…) inadempiment[i] agli obblighi professionali e su ogni sanzione disciplinare» e che, ai sensi dell’articolo 8.3.17 delle stesse norme, «[i]l comitato esecutivo decide sulla sanzione disciplinare più appropriata [tenendo] in debito conto le raccomandazioni formulate dalla commissione disciplinare, senza tuttavia essere vincolato da queste ultime».

242    Nella fattispecie, indipendentemente dalla questione se la competenza del comitato esecutivo sia limitata alla determinazione della sanzione da infliggere, il Tribunale considera che il ricorrente non è riuscito a dimostrare in che modo il comitato esecutivo avrebbe snaturato i fatti quali accertati dalla commissione disciplinare. Infatti, il comitato esecutivo si è basato sulla materialità dei fatti quale presa in considerazione dalla commissione disciplinare nonché sugli accertamenti di quest’ultima quanto agli inadempimenti del ricorrente ai suoi obblighi professionali.

243    Risulta tuttavia dalla decisione impugnata che, in maniera più esplicita rispetto alla commissione disciplinare nel suo parere, il comitato esecutivo ha considerato, senza eccedere il margine di discrezionalità di cui gode in materia, anche per quanto riguarda i giudizi di valore, che il fatto che il ricorrente abbia commesso gli inadempimenti professionali controversi pur esercitando funzioni direttive implicanti un obbligo particolare di tutela della reputazione e degli interessi finanziari della Banca costituiva una circostanza aggravante. Il comitato esecutivo ha altresì esposto il livello di esigenza, in termini di integrità, da esso richiesto nei confronti del proprio personale, il che rientra manifestamente nel suo potere discrezionale in materia. Lo stesso vale per l’accertamento della cessazione del rapporto di fiducia che esso ritiene necessario avere con il proprio personale. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’accertamento di tale cessazione non è unicamente circoscritto all’ipotesi, formulata dalla commissione disciplinare, relativa all’accertamento del perseguimento di un interesse personale.

244    In realtà, se dovesse essere seguita, l’argomentazione del ricorrente equivarrebbe a negare qualsiasi possibilità per il comitato esecutivo di adottare una sanzione diversa da quella raccomandata dalla commissione disciplinare e, in definiva, a considerare che la commissione disciplinare costituisca non un organo consultivo, ma un organo decisionale.

245    Infatti, per poter determinare la sanzione appropriata, il comitato esecutivo doveva necessariamente formarsi un’opinione sulle circostanze attenuanti, ma anche sulle circostanze aggravanti del caso del ricorrente, come risulta dalla giurisprudenza costante in materia disciplinare secondo la quale l’amministrazione dispone del potere di procedere ad una valutazione della responsabilità del suo agente diversa da quella operata dalla commissione disciplinare nonché di scegliere, di conseguenza, la sanzione disciplinare da essa ritenuta adeguata per sanzionare gli illeciti disciplinari accertati (sentenza Tzikis/Commissione, EU:T:2000:130, punto 48), dovendosi ricordare che il giudice non può sostituirsi alla Banca quanto ai giudizi di valore espressi al riguardo da quest’ultima e quanto alla scelta, che le appartiene, della sanzione disciplinare (sentenza EH/Commissione, EU:F:2014:250, punto 93).

246    Alla luce di quanto precede e del fatto che il Tribunale non rinviene alcun elemento che possa far accertare e neppure sospettare l’esistenza di un eccesso di potere, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sull’ottavo motivo, relativo all’illegittimità degli articoli 44 e 45 delle condizioni di impiego nonché dell’articolo 8.3 delle norme applicabili al personale alla luce della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva sanciti dall’articolo 28 della Carta

 Argomenti delle parti

247    Con questo motivo, il ricorrente fa valere che le condizioni di impiego e le norme applicabili al personale, comprese le loro disposizioni relative ai procedimenti disciplinari, sono illegittime, da un lato, «per violazione del principio della democrazia, di quello della separazione dei poteri nonché di quello secondo il quale il legislatore secondario può agire solo nei limiti fissati dal legislatore primario», e, dall’altro, in quanto esse non sono state adottate nel rispetto del dialogo sociale, della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva. In particolare, egli sostiene che il consiglio direttivo della BCE è «manifestamente un organo esecutivo e non un organo legislativo dell’Unione». Pertanto, egli contesta la competenza del comitato esecutivo e del consiglio direttivo a adottare le condizioni di impiego, tanto più in esito ad una semplice consultazione dei rappresentanti del personale.

248    La Banca conclude per il rigetto dell’ottavo motivo in quanto in parte irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato, ricordando nel contempo l’autonomia funzionale di cui essa gode in materia.

 Giudizio del Tribunale

249    L’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE fa parte di un protocollo adottato nell’ambito del Trattato di Maastricht e costituisce pertanto una disposizione di diritto primario che poteva prevedere una deroga all’articolo 283 CE, divenuto articolo 336 TFUE (v., in questo senso, sentenza X/BCE, EU:T:2001:251, punto 38).

250    Al riguardo, risulta dall’articolo 21 del regolamento interno della BCE, adottato dal consiglio direttivo, che quest’ultimo ha potuto legittimamente delegare al comitato esecutivo la competenza ad adottare le condizioni di impiego da esso detenuta originariamente e che esso ha altresì potuto affidare a tale comitato esecutivo il potere di definire le condizioni di esecuzione delle condizioni di impiego, e cioè il potere di adottare le norme applicabili al personale. Orbene, a questo proposito, nessuna norma vieta formalmente la delega di cui trattasi e, inoltre, tale delega è stata decisa sulla base di una norma di diritto primario riguardo alla quale il giudice dell’Unione ha già dichiarato che essa implicava il potere per il consiglio direttivo di delegare la definizione del regime applicabile al personale (v. sentenza X/BCE, EU:T:2001:251, punti da 100 a104).

251    Allo stesso modo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la BCE aveva il diritto, sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 36.1 del protocollo sullo statuto della SEBC e della BCE, di prevedere nelle condizioni di impiego un regime disciplinare che le consentisse, in particolare in caso di inadempimento da parte di uno dei suoi dipendenti agli obblighi del contratto di lavoro, di prendere i provvedimenti necessari tenuto conto delle responsabilità e degli obiettivi che le sono assegnati (sentenza X/BCE, EU:T:2001:251, punto 63).

252    Inoltre, il Tribunale ha già dichiarato, in risposta ad argomenti formulati in maniera analoga e senza essere contraddetto al riguardo dal giudice dell’impugnazione, che, tutt’al più, l’articolo 6, paragrafo 2, della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, «incoraggia (…), senza imporla, [“la promozione di] procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro o le organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, d’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro”» e che, quanto all’articolo 28 della Carta e all’articolo 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, «anche se essi sanciscono il diritto alla libertà di associazione, il quale include il diritto per i lavoratori di fondare sindacati per la difesa dei loro interessi economici e sociali, le loro disposizioni non comportano l’obbligo di instaurare una procedura di contrattazione collettiva o di conferire ai detti sindacati un potere di codecisione ai fini della elaborazione delle condizioni di impiego dei lavoratori» (sentenza Heath/BCE, F‑121/10, EU:F:2011:174, punto 121).

253    Pertanto, le condizioni di impiego e le norme applicabili al personale potevano essere adottate unilateralmente dalla BCE ed essere modificate previa consultazione del comitato del personale, fermo restando che non esiste alcun obbligo di procedere in materia mediante accordi collettivi firmati dalla BCE e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del suo personale. Infatti, in quanto istituzione dell’Unione considerata all’articolo 13 UE e in applicazione del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, la BCE è autorizzata a prevedere, mediante regolamento, le disposizioni applicabili al suo personale (v. sentenza Cerafogli/BCE, F‑84/08, EU:F:2010:134, punto 47).

254    Risulta da quanto precede che l’ottavo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

255    Poiché tutti i motivi diretti all’annullamento della decisione impugnata sono stati respinti, la domanda di annullamento risulta infondata.

3.     Sulla domanda di risarcimento danni

256    Anche se, formalmente, il ricorrente presenta la sua domanda di risarcimento danni in connessione non soltanto con la decisione impugnata, ma anche con il comportamento della BCE, il Tribunale osserva che la sua domanda risarcitoria è chiaramente connessa alla sua domanda di annullamento della decisione impugnata. Poiché quest’ultima è stata respinta in quanto infondata, lo stesso deve valere per quanto riguarda la domanda risarcitoria.

257    Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, in ogni caso, il ricorrente non dimostra in alcun modo la realtà dei pretesi danni materiali e morali risultanti da comportamenti della BCE esulanti dal contesto di adozione della decisione impugnata.

258    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

259    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

260    Dalla motivazione enunciata nella presente sentenza risulta che il ricorrente è risultato soccombente. Egli ha sì affermato che la BCE dovrebbe essere condannata alle spese anche nel caso in cui il ricorso fosse respinto, ma non ha addotto alcun argomento a sostegno di tale domanda. Tutt’al più, il ricorrente ha sottolineato, deplorandola, la circostanza che la Banca abbia sistematicamente fatto ricorso ad un avvocato per farsi rappresentare dinanzi al Tribunale, pur disponendo di un servizio giuridico di cui fanno parte persone specializzate nel contenzioso fra essa ed il suo personale. Orbene, al riguardo, il Tribunale ricorda che, in linea di principio, le istituzioni dell’Unione, ivi compresa la BCE, sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato, senza essere tenute a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata (v. ordinanze Commissione/Kallianos C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, punti 10 e 11; Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, EU:T:2013:513, punti 29 e 30, e Eklund/Commissione, F‑57/11 DEP, EU:F:2014:254, punti 34 e 35).

261    Pertanto, poiché la BCE, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che il ricorrente fosse condannato alle spese e, inoltre, le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente dovrà sopportare le proprie spese ed essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla BCE.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      AX sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.

Barents

Perillo

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’inglese.