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Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2014 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione

(Causa T-416/13)1

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Gestione di apparecchi per video-lotteria - Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva - Decisione di archiviare una denuncia - Atto non impugnabile -Irricevibilità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd (La Valletta, Malta) e Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentanti: R. A. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris e I. Koimitzoglou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Striani, agenti, successivamente F. Ronkes Agerbeek)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).

Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 313 del 26.10.2013.