Language of document : ECLI:EU:T:2015:164





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015 –
City Cycle Industries / Consiglio

(causa T‑413/13)

«Dumping – Importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina – Elusione – Omessa collaborazione – Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Accesso al fascicolo»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3) (v. punti 42, 43)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione – Risposta a un quesito posto dal Tribunale a titolo di misura di organizzazione del procedimento – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48) (v. punto 47)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Poteri della Commissione – Limiti – Obbligo di collaborazione delle imprese menzionate in una denuncia – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 64, 81)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Spedizione del prodotto soggetto a misure antidumping attraverso paesi terzi – Criteri di valutazione – Circostanze che non consentono di concludere nel senso dell’esistenza di trasbordi (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 13, §§ 1, comma 2, e 2) (v. punto 99)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Carattere alternativo (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punto 108)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Informazioni false o ingannevoli – Necessità di un comportamento intenzionale – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punto 117)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Ricevimento di una visita di verifica – Circostanza che non implica di per sé un accertamento di collaborazione leale e diligente (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 118, 119)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Considerazione di informazioni non perfettamente conformi alle condizioni richieste – Presupposti – Carattere cumulativo (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 3) (v. punto 120)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di ricorrere ai dati disponibili in casi di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa interessata da un’inchiesta antidumping – Obbligo delle istituzioni di dimostrare l’utilizzo dei migliori dati a disposizione – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 125, 132)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione (v. punto 137)

11.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 7) (v. punti 151‑153)

12.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Incidenza di irregolarità procedurali sulla legittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping – Presupposti – Necessità per l’impresa interessata di avvertire le istituzioni di eventuali problemi risultanti dalle irregolarità procedurali (v. punti 154, 155, 158)

13.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione (v. punto 164)

14.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Prova dell’esistenza di un dumping in relazione con i valori normali stabiliti durante un’inchiesta iniziale – Determinazione del prezzo all’esportazione – Obbligo di ricorrere al metodo più appropriato (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, § 1) (v. punti 168, 169, 171, 172)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è annullato, nei limiti in cui riguarda la City Cycle Industries.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della City Cycle Industries nonché le proprie spese.

3)

La Commissione europea e la Maxcom Ltd sopporteranno le proprie spese.