Language of document : ECLI:EU:T:2019:795

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

20 novembre 2019(*) (1)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi causa di un funzionario deceduto – Madre, fratello e sorella del funzionario – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità – Legittimazione attiva sulla base dell’articolo 270 TFUE – Persona indicata nello Statuto – Termine ragionevole»

Nella causa T‑502/16,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (2), rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Eggers, G. Gattinara e D. Martin, successivamente da M. Gattinara e R. Striani, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, alla condanna della Commissione a versare agli aventi causa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, agli aventi causa del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, alla sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, diversi importi a titolo di risarcimento dei danni morali derivanti dall’assassinio del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e di sua moglie, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco), ove il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano si trovava per ragioni di servizio,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Alessandro Missir» o il «funzionario defunto») è stato assassinato il 18 settembre 2006 con sua moglie a Rabat (Marocco), dove era chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione europea. L’assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per Alessandro Missir, sua moglie e i loro quattro figli.

2        Il 12 maggio 2009, a seguito di una domanda del 25 febbraio 2008 e di un reclamo del 10 settembre 2008 presentati ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), Livio Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Livio Missir»), padre di Alessandro Missir, ha proposto un ricorso, registrato con il numero F‑50/09, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, volto ad ottenere il risarcimento, in primo luogo, del danno materiale subito dai figli di Alessandro Missir, in loro nome, in secondo luogo, del danno morale subito da tali figli, in loro nome, in terzo luogo, del danno morale da lui stesso subito in qualità di padre di Alessandro Missir, in nome proprio, e, in quarto luogo, del danno morale subito da Alessandro Missir, in nome dei suoi figli, subentrati nei diritti del loro padre.

3        Con sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, in prosieguo: «la sentenza di primo grado», EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile riguardo ai danni morali (punti da 87 a 91) e infondato riguardo ai danni materiali (punti da 97 a 227).

4        Il 27 luglio 2011 la sentenza di primo grado è stata oggetto di un’impugnazione dinanzi al Tribunale, registrata con il numero T‑401/11 P. La sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:T:2014:625), che annullava la sentenza di primo grado, è stata oggetto di riesame e di parziale annullamento da parte della Corte (sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II; in prosieguo: la «sentenza di riesame», EU:C:2015:588). Su rinvio a seguito del riesame, il Tribunale ha pronunciato la sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX; in prosieguo: la «sentenza su rinvio», EU:T:2017:874), nella quale si è pronunciato sui motivi che non aveva esaminato nella sentenza sull’impugnazione.

5        Il 16 settembre 2011, parallelamente alla controversia costituita dai successivi gradi di giudizio nelle cause F‑50/09 e T‑401/11 P e in seguito alla sentenza di primo grado con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto il ricorso nella causa F‑50/09 in quanto irricevibile, per il mancato rispetto del procedimento precontenzioso, per quanto riguardava i danni morali (v. punto 3 supra), senza tuttavia pronunciarsi sulla competenza del Tribunale della funzione pubblica a esaminare tali danni, il sig. Livio Missir e i figli del funzionario assassinato, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario, hanno proposto, in via cautelare, un ricorso registrato con il numero di causa T‑494/11 dinanzi al Tribunale, diretto al risarcimento di danni morali e fondato sugli articoli 268 e 340 TFUE. Tuttavia, a seguito della rinuncia dei ricorrenti, tale ricorso è stato cancellato dal ruolo, con ordinanza del 25 novembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑494/11, non pubblicata, EU:T:2015:909).

6        Il 17 settembre 2011, per le stesse ragioni relative al rigetto da parte della sentenza di primo grado delle domande di risarcimento dei danni morali per motivi procedurali connessi al mancato rispetto del procedimento precontenzioso, Livio Missir (sostituito a seguito del suo decesso dai suoi aventi causa) nonché i figli del funzionario assassinato, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), hanno nuovamente presentato domande di risarcimento di danni morali, secondo la procedura prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.  

7        Con decisione del 17 gennaio 2012, la Commissione ha dichiarato ai ricorrenti che non poteva accogliere le domande di risarcimento dei danni morali oggetto della domanda del 17 settembre 2011, considerati, da un lato, la litispendenza di tali domande con i gradi di giudizio nelle cause T‑401/11 P e T‑494/11 pendenti dinanzi al Tribunale e, dall’altro, il fatto che esse erano già state respinte dall’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ed erano quindi irricevibili alla luce delle norme sul procedimento precontenzioso.

8        Con lettera del 13 aprile 2012, i ricorrenti hanno proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione del 17 gennaio 2012.

9        Con decisione del 26 luglio 2012, notificata ai ricorrenti il 31 luglio 2012, la Commissione ha respinto il reclamo. La Commissione ha confermato la propria posizione riguardo alla litispendenza delle domande di risarcimento con i gradi di giudizio nelle cause T‑494/11 e T‑401/11 P, che la obbligherebbe ad astenersi dal prendere posizione su tali domande, e riguardo all’irricevibilità di queste ultime alla luce delle norme sul procedimento precontenzioso. In ogni caso, le domande di risarcimento non sarebbero state fondate.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 7 novembre 2012, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa F‑132/12.

11      In tale ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

–        annullare la decisione dell’APN del 26 luglio 2012;

–        condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 463 050 in favore di ciascuno degli aventi causa del funzionario assassinato, a titolo di risarcimento del danno morale da loro subito;

–        condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 308 700 in favore di Livio Missir, a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

–        condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 308 700 in favore della sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito;

–        condannare la Commissione alla corresponsione della somma di EUR 154 350 in favore del sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Stefano Missir»), a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

–        condannare la Commissione a versare la somma di EUR 154 350 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Maria Letizia Missir»), a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in favore degli aventi causa del funzionario assassinato della somma di EUR 574 000 a titolo di risarcimento del danno morale da questi patito nelle ore della sua agonia;

–        condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensativi e degli interessi moratori nel frattempo maturati;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      Con atto del 19 dicembre 2012, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, la Commissione, con atto separato e in forza dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità relativa al rapporto di litispendenza con le cause T‑401/11 P e T‑494/11, e ha proposto la sospensione del procedimento fino alle decisioni di chiusura nelle suddette due cause.

13      Il 21 gennaio 2013 i ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni, che contestano l’eccezione relativa alla litispendenza e non si oppongono alla sospensione.

14      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica del 6 giugno 2013, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia delle decisioni di chiusura del procedimento nelle cause T‑401/11 P e T‑494/11.

15      Nella sentenza sull’impugnazione, il Tribunale ha dichiarato che la domanda di risarcimento iniziale del 25 febbraio 2008 (v. punto 2 supra) riguardava altresì danni morali (sentenza sull’impugnazione, punto 111). Nella sentenza di riesame, la Corte ha considerato che tale valutazione del Tribunale riguardo all’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica doveva essere considerata definitiva (sentenze di riesame, punto 63, e sull’impugnazione, punto 18).

16      Il 21 gennaio 2016, a seguito del riesame e del rinvio dinanzi al Tribunale, il procedimento è stato nuovamente sospeso, con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, fino alla pronuncia della decisione di chiusura del procedimento nella causa T‑401/11 P RENV RX. Nelle loro osservazioni dell’8 gennaio 2016 sulla sospensione, i ricorrenti hanno informato il Tribunale del decesso di Livio Missir, padre del funzionario assassinato, e del fatto che i suoi eredi si sostituivano a quest’ultimo nei suoi diritti e intendevano proseguire il procedimento.

17      Il 2 settembre 2016, in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑502/16 e assegnata all’Ottava Sezione.

18      Il 25 gennaio 2018, alla scadenza del termine per il riesame della sentenza su rinvio, il Tribunale ha invitato le parti a depositare le loro osservazioni sulle conseguenze che dovevano essere tratte nella presente causa dalla pronuncia di tale sentenza.

19      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 7 e il 9 febbraio 2018, la Commissione e i ricorrenti hanno ottemperato a tale domanda.

20      Nelle loro osservazioni, i ricorrenti hanno ritenuto che, sebbene le decisioni già emesse il giorno delle loro osservazioni avessero portato al risarcimento di taluni danni, altri danni dovevano ancora essere valutati nell’ambito del presente ricorso, vale a dire i danni morali subiti dalla sig.ra Sintobin, da Stefano Missir e da Maria Letizia Missir, rispettivamente madre, fratello e sorella del funzionario defunto.

21      Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2018 la Commissione ha proceduto alle stesse constatazioni dei ricorrenti riguardo al risarcimento, ad opera delle decisioni già pronunciate, di taluni danni.

22      Per quanto riguarda il danno morale fatto valere dalla sig.ra Sintobin, moglie del sig. Livio Missir, la Commissione ha obiettato che la domanda di risarcimento era irricevibile, in quanto tardiva.

23      Per quanto riguarda i danni morali fatti valere da Stefano Missir e da Maria Letizia Missir, fratello e sorella di Alessandro Missir, la Commissione ha obiettato che tali ricorrenti non potevano essere considerati persone cui si applica lo Statuto. Il Tribunale, «giudice della funzione pubblica», sarebbe incompetente e il ricorso irricevibile per quanto riguarda tali danni. In ogni caso, le domande di risarcimento sarebbero state tardive.

24      Con ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2018, l’eccezione di irricevibilità per litispendenza sollevata il 19 dicembre 2012 è stata riunita al merito ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale.

25      Con lettera della cancelleria del Tribunale del 12 giugno 2018, il Tribunale ha invitato la Commissione a dichiarare, nel proprio controricorso, se essa confermava tale eccezione di irricevibilità e ha invitato i ricorrenti a depositare le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, alla luce dei termini.

26      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2018, le parti hanno ottemperato a tali domande.

27      Nel controricorso, e come ha confermato in udienza, la Commissione ha indicato di non avvalersi più di un’eccezione di irricevibilità del presente ricorso in base alla litispendenza, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto.

28      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso divenuto parzialmente privo di oggetto e, per il resto, dichiararlo irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

29      Per quanto riguarda la prima domanda menzionata al punto 11 supra, diretta ad ottenere che il Tribunale annulli la decisione dell’APN del 26 luglio 2012, si deve ricordare che una siffatta decisione, con la quale l’amministrazione ha preso posizione sulle domande risarcitorie dei ricorrenti, costituisce parte integrante del procedimento amministrativo che precede un ricorso per responsabilità proposto dinanzi al Tribunale e ha unicamente l’effetto di consentire ai ricorrenti di adire il Tribunale con una domanda di risarcimento danni. Conseguentemente, le domande di annullamento formulate da un funzionario non possono essere valutate in modo autonomo rispetto alle domande di risarcimento danni (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 1997, Gill/Commissione, T‑90/95, EU:T:1997:211, punto 45, e di primo grado, punti 71 e 72).

30      Peraltro, dal fascicolo emerge che, come le parti hanno peraltro convenuto in particolare in udienza, si è già statuito nella sentenza su rinvio sulla seconda, sulla terza e sulla settima domanda formulate nel ricorso, riprese al punto 11 supra. Pertanto non occorre statuire su tali domande. Restano da esaminare, per quanto riguarda le domande di risarcimento di danni subiti, la quarta, la quinta e la sesta domanda formulate nel ricorso, riportate al punto 11 supra.

31      Pertanto, il presente ricorso deve essere inteso come avente ad oggetto, in sostanza, il risarcimento dei danni morali oggetto della quarta, della quinta e della sesta domanda.

 Sulla ricevibilità del ricorso

32      Poiché il presente ricorso è stato proposto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, occorre, in un primo momento, esaminare se i ricorrenti fossero legittimati ad agire sulla base di tale disposizione. Infatti, tale legittimazione viene contestata dalla Commissione nel caso del fratello e della sorella del funzionario defunto.

 Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti sul fondamento dell’articolo 270 TFUE

33      L’articolo 268 TFUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 340, secondo e terzo comma».

34      L’articolo 340, secondo comma, TFUE dispone quanto segue:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

35      L’articolo 270 dello stesso prevede:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione».

36      L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dispone quanto segue:

«1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2 (...)».

37      Occorre anzitutto osservare che la questione che si pone nel caso di specie non è quella, non contestata in linea di principio, della legittimazione ad agire dei ricorrenti a titolo di risarcimento di un danno che essi avrebbero asseritamente subito per il fatto di un’istituzione o di un organo dell’Unione europea, bensì di accertare se la madre del funzionario defunto, da un lato, e il fratello e la sorella di tale funzionario, dall’altro, fossero legittimati ad agire, come hanno fatto, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE.

38      Per quanto riguarda la madre del funzionario defunto, tale qualità non è, giustamente, contestata dalla Commissione. La madre del funzionario defunto è, come richiede l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, una persona «indicata [nello Statuto]», in particolare nel suo articolo 73, che menziona gli ascendenti del funzionario. Essa era quindi legittimata ad agire, nel caso di specie, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE.

39      Per contro, la Commissione contesta che i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto siano persone «indicate [nello Statuto]» ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di detto Statuto. Essa rileva che l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto non menziona i collaterali del funzionario deceduto, ma soltanto gli ascendenti e i discendenti. Quanto alla circostanza che i fratelli e le sorelle possano essere indicati in altre disposizioni dello Statuto, essa sarebbe priva di effetti nel caso di specie. La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, l’impossibilità di ottenere un risarcimento del danno morale, quale quello fatto valere nel ricorso in esame, non sarebbe contraddetta dal punto 198 della sentenza su rinvio.

40      Occorre ricordare che lo Statuto ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzione dell’Unione e i loro funzionari, ponendo in essere una serie di diritti e di doveri reciproci e riconoscendo, a favore di determinati familiari del funzionario, taluni diritti che essi possono far valere dinanzi all’Unione (sentenza su rinvio, punto 31).

41      Così, l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa la competenza del giudice dell’Unione in materia di contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, disponendo che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere «ogni controversia» tra l’Unione e «una delle persone indicate [nello] statuto» circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale Statuto. Conformemente a tale ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica [lo] statuto» può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (sentenza su rinvio, punto 32).

42      Affinché un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 91 dello Statuto e dell’articolo 270 TFUE sia ricevibile, esso deve quindi riguardare una controversia tra l’Unione e una persona indicata nello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1994, C/Commissione, T‑47/93, EU:T:1994:262, punto 21; ordinanze del 6 settembre 2011, Alionescu/EPSO, T‑282/11, EU:T:2011:425, punti da 4 a 9, e del 9 aprile 2014, Colart e a./Parlamento, F‑87/13, EU:F:2014:53, punto 39).

43      Si deve rilevare che l’articolo 73 dello Statuto e la regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione determinano un sistema di garanzia, di tipo assicurativo, dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, contro i rischi di malattia professionale nonché contro il rischio di infortunio.

44      Tale regime di garanzia, di cui il funzionario è beneficiario – l’articolo 1 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione lo designa come «l’assicurato» – prevede, in caso di decesso del funzionario assicurato, il versamento delle prestazioni garantite al coniuge e ai suoi figli se esistono, in mancanza agli altri discendenti del funzionario, in mancanza agli ascendenti del funzionario e, in mancanza, all’istituzione.

45      È pacifico che i collaterali, quindi, in particolare, i fratelli e le sorelle, non figurano nell’elenco a cascata delle persone alle quali possono essere versate le prestazioni garantite in caso di decesso del funzionario.

46      Tuttavia, i fratelli e le sorelle sono peraltro indicati nello Statuto, in particolare agli articoli 40, 42 ter e 55 bis. Tali articoli consentono al funzionario di essere collocato in aspettativa per motivi personali o in congedo per motivi familiari, o di esercitare la sua attività a tempo parziale, per, in particolare, aiutare il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella affetto da una grave malattia o da un grave handicap.

47      La Commissione sostiene che gli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello Statuto sono irrilevanti nel caso di specie, poiché non sono applicabili al caso di un funzionario che perde la vita in seguito ad un inadempimento da parte dell’istituzione di esercitare il suo obbligo di protezione, dando così luogo a prestazioni di indennizzo, e osserva che tali disposizioni non sono state applicate nel caso di specie. Essa ritiene che un approccio che si limiti a cercare nello Statuto l’esistenza di disposizioni che menzionino i potenziali beneficiari, anche se indiretti, di obblighi dell’APN il cui contenuto, tuttavia, non avrebbe alcun rapporto con la domanda di risarcimento avanzata sarebbe erroneo. Potrebbero essere oggetto di una domanda di risarcimento di un danno morale sulla base dell’articolo 270 TFUE le sole controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni di cui la Commissione «possa essere ritenuta responsabile in qualità di datore di lavoro», come avrebbe ricordato la Corte al punto 22 della sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84; in prosieguo: la «sentenza Leussink», EU:C:1986:371), e in forma complementare a quanto prevedrebbe lo Statuto in forza del suo articolo 73. La Commissione osserva che il risarcimento del danno morale chiesto a completamento di prestazioni erogate in forza dell’articolo 73 dello Statuto non può comunque dare luogo a un doppio risarcimento, come il Tribunale avrebbe ricordato al punto 195 della sentenza su rinvio. Orbene, se fosse accolta la domanda di risarcimento del danno morale del fratello e della sorella di Alessandro Missir, sussisterebbe un siffatto doppio risarcimento, poiché, secondo le loro parole, detta domanda sarebbe basata sul «medesimo presupposto» in base al quale il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno morale al padre e ai quattro figli di Alessandro Missir e sulla base del quale la Commissione fa riferimento al «medesimo fatto dannoso», vale a dire il decesso di quest’ultimo.

48      Occorre rilevare che le obiezioni della Commissione confondono la questione della ricevibilità del ricorso con quella della sua fondatezza.

49      La questione, in questa fase dell’esame del ricorso, non è se quest’ultimo sia fondato, ma, a monte, determinare se il fratello e la sorella di Alessandro Missir fossero legittimati ad adire il giudice dell’Unione nell’ambito dell’articolo 270 TFUE o se dovessero agire per risarcimento ai sensi dell’articolo 268 TFUE.

50      A tal riguardo, e come è già stato esposto, il criterio che determina il ricorso alla via procedurale di cui all’articolo 270 TFUE, piuttosto che a quella dell’articolo 268 TFUE, è quello della «persona indicata [nello Statuto]» (articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto).

51      Tale condizione di essere indicati nello Statuto non può essere considerata soddisfatta per il solo fatto che i ricorrenti sono indicati, a qualsiasi titolo, nello Statuto. Occorre che essi lo siano a un titolo che rifletta un nesso pertinente tra loro e l’atto da essi impugnato, oppure a un titolo che rifletta un nesso del genere tra loro e il funzionario il cui pregiudizio agli interessi arreca loro un danno.

52      Orbene, questo è esattamente il caso non solo degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge del funzionario, ma anche dei suoi fratelli e sorelle.

53      Infatti, tali persone «sono indicate [nello Statuto]», che sia all’articolo 73 o agli articoli 40, 42 ter e 55 bis di detto Statuto, proprio perché il legislatore ha voluto prendere atto, mediante concrete disposizioni statutarie, del loro rapporto di prossimità con il funzionario.

54      Il fatto che, all’epoca dell’assassinio di Alessandro Missir, né lui né suo fratello o sua sorella fossero concretamente nell’una o nell’altra delle situazioni previste dagli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello Statuto non incide affatto sul riconoscimento statutario dei legami di fratellanza. Tali disposizioni dello Statuto non sono quindi pertinenti in quanto corrisponderebbero alla situazione concreta delle parti all’epoca dei fatti – occorre al riguardo rilevare che i ricorrenti non richiedono peraltro alcun risarcimento a causa di una perdita di sostegno per disabilità –, ma in quanto esse manifestano il riconoscimento statutario dei legami familiari tra i funzionari e i loro fratelli e sorelle.

55      Ciò è corroborato dal giudizio della Corte secondo il quale «il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da (...) qualsiasi persona, anche se non è un funzionario, cui si applica lo Statuto dei funzionari in ragione dei vincoli familiari che la legano a un funzionario, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario all’istituzione di cui trattasi, alla luce del fatto che l’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto (...), attribuisce al Tribunale della funzione pubblica (...) la competenza per pronunciarsi su “qualsiasi controversia” tra l’Unione e “qualsiasi persona cui si applica [lo] statuto”» (sentenza di riesame, punti 41 e 42).

56      Ne consegue, più in generale, che, contrariamente a quanto sostenuto in sostanza dalla Commissione dinanzi al Tribunale, altre disposizioni dello Statuto, diverse dall’articolo 73, vale a dire quelle che comportano il riconoscimento statutario di un vincolo familiare con il funzionario deceduto, possono essere prese in considerazione al fine di stabilire se la persona sia «indicata [nello Statuto]».

57      Pertanto, i fratelli e le sorelle devono essere considerati «indicati [nello Statuto]» ai fini della determinazione del rimedio giuridico da utilizzare quando intendono chiedere il risarcimento del danno morale che essi hanno subito a causa del decesso del loro fratello funzionario o della loro sorella funzionaria di cui l’istituzione sarebbe, a loro avviso, responsabile.

58      Quanto al riferimento fatto dalla Commissione al punto 22 della sentenza Leussink (v. punto 47 supra), da un lato, occorre rilevare che esso non riguarda la ricevibilità del ricorso, ma tutt’al più la sua fondatezza. Tale riferimento deve essere quindi respinto nell’ambito dell’esame della ricevibilità. Dall’altro lato, occorre ricordare che, come rilevato dalla Corte nella sentenza di riesame (punto 45), nella sentenza Leussink essa ha riconosciuto che un ricorso per risarcimento proposto dai familiari di un funzionario in forza dell’articolo 178 del Trattato CEE (divenuto articolo 268 TFUE) e diretto al risarcimento del danno morale che essi avevano subito a seguito di un infortunio sul lavoro di cui tale funzionario era stato vittima rientrava nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica. Infatti, come la Corte ha precisato al punto 45 della sentenza su riesame, al punto 25 della sentenza Leussink, relativo alle spese, la Corte ha applicato l’articolo 70 del suo regolamento di procedura, nella versione allora applicabile, secondo il quale nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, atteso che il ricorso in questione, sebbene proposto in forza dell’articolo 178 del Trattato CEE, trovava origine nel rapporto tra il funzionario interessato e l’istituzione di cui faceva parte.

59      Per quanto riguarda il riferimento fatto dalla Commissione ad un duplice indennizzo, occorre rilevare che anch’esso riguarda solo il merito del ricorso. Del resto, nel caso di specie non si può parlare di un duplice risarcimento di uno stesso danno, dal momento che il danno morale fatto valere dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir è proprio e non coincide con quello degli altri familiari.

60      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto sarebbe la disposizione che, conformemente alla posizione della Corte indicata al punto 34 della sentenza di riesame, definirebbe le categorie di persone legittimate a chiedere un risarcimento complementare «qualora l’istituzione sia responsabile e le prestazioni versate sulla base dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito», occorre respingerlo per i seguenti motivi.

61      La circostanza che le persone indicate all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, vale a dire il coniuge e i figli del funzionario deceduto o, in mancanza, gli altri suoi discendenti o, in mancanza i suoi ascendenti, possano chiedere, in forza dell’articolo 270 TFUE, un risarcimento complementare qualora ritengano, in primo luogo, che le prestazioni versate non compensino integralmente il loro danno e, in secondo luogo, che l’amministrazione sia responsabile del danno che hanno subito non comporta affatto che i fratelli e le sorelle, che non figurano nell’elenco a cascata dell’articolo 73 dello Statuto e non sono quindi beneficiari potenziali delle prestazioni garantite ai sensi di tale articolo, ma che sono indicati in altre disposizioni dello Statuto che riflettono un collegamento pertinente con il funzionario deceduto, debbano essere privati della possibilità procedurale di chiedere, mediante l’articolo 270 TFUE, il risarcimento del danno da loro subito.

62      Come è già stato esposto sopra, i fratelli e sorelle sono «indicat[i nello Statuto]» proprio a causa del loro vincolo familiare con il funzionario deceduto.

63      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del ricorso proposto dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir in quanto non avrebbero legittimazione ad agire ex articolo 270 TFUE deve quindi essere respinta.

64      Occorre pertanto esaminare se i ricorrenti abbiano presentato la loro domanda di risarcimento entro i termini.

 Sulla ricevibilità del ricorso in considerazione del termine

65      La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile a causa della tardività della domanda di risarcimento, proposta dopo un termine ragionevole. Nulla avrebbe impedito alla sig.ra Sintobin e al fratello e alla sorella di Alessandro Missir di presentare una domanda di risarcimento del danno morale almeno nel corso del 2009, anno di proposizione del ricorso nella causa F‑50/09. Il tempo trascorso durante il procedimento precontenzioso della causa F‑50/09 – e durante le ulteriori fasi giudiziarie di tale procedimento consistenti nella sentenza di primo grado e nella proposizione della successiva impugnazione – avrebbe ampiamente permesso la presentazione delle domande di risarcimento del danno morale successivamente presentate nell’ambito della presente causa.

66      Nelle loro osservazioni del 25 luglio 2018, i ricorrenti rilevano, anzitutto, che l’eccezione di irricevibilità per tardività sarebbe stata essa stessa sollevata tardivamente dalla Commissione, il 14 febbraio 2018, vale a dire più di cinque anni dopo la scadenza del termine previsto dal regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, applicabile alla data di instaurazione del presente grado di giudizio. Tale eccezione di irricevibilità, di conseguenza, sarebbe essa stessa irricevibile. Tale presentazione tardiva dell’eccezione di irricevibilità sarebbe ancor più ingiustificata alla luce del fatto che la Commissione avrebbe già sollevato, il 19 dicembre 2012, entro il termine impartito dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, un’altra eccezione di irricevibilità, per litispendenza, sebbene tutte le informazioni fossero già state disponibili. La prescrizione costituirebbe un’eccezione di irricevibilità che, a differenza dei termini processuali, non sarebbe di ordine pubblico. Essa non potrebbe essere fatta valere in qualsiasi fase del procedimento. I ricorrenti chiedono quindi al Tribunale di dichiarare irricevibile l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione il 14 febbraio 2018.

67      I ricorrenti sostengono poi che la domanda di risarcimento è stata proposta dalla madre nonché dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto entro un termine ragionevole.

68      Per quanto riguarda la natura dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre rammentare che la Corte ha dichiarato, nel contesto del contenzioso della responsabilità extracontrattuale, che il rispetto del termine di prescrizione previsto all’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non è esaminato d’ufficio, bensì deve essere sollevato dalla parte interessata (sentenze del 30 maggio 1989, Roquette frères/Commissione, 20/88, EU:C:1989:221, punto 12; dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 51, e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 94).

69      Tale giurisprudenza della Corte vale anche, mutatis mutandis, per la prescrizione che si verifica alla scadenza del termine ragionevole entro il quale, secondo la giurisprudenza, deve essere proposta una domanda di risarcimento fondata sullo Statuto. Infatti, dal momento che un termine di prescrizione di durata prefissata (cinque anni) non è di ordine pubblico in quanto incide sul diritto soggettivo a chiedere il risarcimento di un danno subito e svolge una funzione di protezione delle parti (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti da 52 a 54), ciò vale anche, se non addirittura a fortiori, per un termine di prescrizione di durata non prestabilito (termine ragionevole). In entrambi i casi si tratta della stessa prescrizione di un diritto soggettivo a chiedere il risarcimento e della stessa funzione di protezione delle parti.

70      Dal momento, quindi, che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, relativa all’inosservanza del termine ragionevole nella proposizione della domanda di risarcimento, non è una questione di ordine pubblico che il Tribunale dovrebbe esaminare d’ufficio, occorre esaminare in via preliminare l’obiezione dei ricorrenti secondo la quale tale eccezione di irricevibilità sarebbe stata essa stessa sollevata tardivamente.

71      A sostegno della loro obiezione vertente sulla tardività dell’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti si avvalgono dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, nella versione applicabile nel 2012, il quale è così formulato:

«Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente senza avviare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. La domanda di statuire sull’irricevibilità dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla notifica del ricorso».

72      Occorre rilevare che il requisito del termine previsto da tale disposizione si riferiva al caso particolare in cui una parte chiedeva al Tribunale della funzione pubblica di statuire senza avviare la discussione nel merito. Tale disposizione non vietava quindi al convenuto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica di far valere la tardività del ricorso, se del caso, solo nella fase del controricorso.

73      Inoltre, occorre osservare che, sebbene l’articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica fosse applicabile quando la Commissione, invece di depositare un controricorso, ha sollevato nel 2012, in forza di tale disposizione, un’eccezione di irricevibilità con atto separato per litispendenza, dall’articolo 3 del regolamento 2016/1192 risulta che le cause trasferite al Tribunale continuano ad essere trattate da quest’ultimo nello stato in cui esse si trovano al 31 agosto 2016 e conformemente al suo regolamento di procedura.

74      Nel caso di specie, in occasione del trasferimento del ricorso nella causa F‑132/12 al Tribunale, il procedimento – che, in assenza di riunione nel merito da parte del Tribunale della funzione pubblica, verteva sull’eccezione di litispendenza sollevata nel 2012 – rimaneva sospeso in attesa della sentenza su rinvio.

75      Di conseguenza, la circostanza che la Commissione avesse sollevato, il 19 dicembre 2012, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità per litispendenza non implicava affatto che essa non potesse, dinanzi al Tribunale, sollevare un’eccezione di irricevibilità fondata sulla tardività della domanda di risarcimento in fase di controricorso.

76      Nel caso di specie, la Commissione ha fatto valere la tardività della domanda di risarcimento nel febbraio 2018, in sede di ripresa del procedimento. Nelle circostanze del caso di specie, relative alle specificità procedurali della causa e, in particolare, alle sospensioni successive, non è tardivo aver fatto valere nel febbraio 2018 la tardività della domanda di risarcimento, effettuata prima del deposito del controricorso. Poiché l’obiezione dei ricorrenti relativa alla tardività dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è infondata, occorre esaminare tale eccezione di irricevibilità, vertente sulla tardività della domanda di risarcimento.

77      Secondo una giurisprudenza costante, spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta ad ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano. Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX II, EU:C:2013:134, punto 28; v. altresì ordinanza del 25 febbraio 2014, Marcuccio/Commissione, F‑118/11, EU:F:2014:23, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

78      Se è vero che il termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non è applicabile nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, occorre tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, tener conto del termine di raffronto offerto da tale termine per valutare se una domanda sia stata presentata entro un termine ragionevole (v. ordinanza del 25 febbraio 2014, Marcuccio/Commissione, F‑118/11, EU:F:2014:23, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

79      Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è stata proposta il 17 settembre 2011, ossia cinque anni meno un giorno dopo l’assassinio di Alessandro Missir. Si deve peraltro rilevare che, come risulta sia dal procedimento precontenzioso nella presente causa, sia dai procedimenti precedentemente svolti a partire dal 2009 che hanno portato, nel 2017, alla sentenza su rinvio, la rilevanza della controversia è importante, sui piani umano, finanziario e giuridico, e la complessità della causa è piuttosto ingente, o, quanto meno, lo era al momento del deposito della domanda di risarcimento il 17 settembre 2011. Infine, e contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, il criterio per valutare l’eventuale tardività di una domanda di risarcimento non è tanto quello di sapere se la domanda avrebbe potuto essere presentata prima, quanto piuttosto di sapere se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, tale domanda sia stata presentata entro un termine ragionevole. Orbene, alla luce di tutte le circostanze, relative alla complessità della causa e alla rilevanza della controversia, risulta che la domanda di risarcimento soddisfa tale criterio. Ne consegue che il ricorso non può essere considerato tardivo.

80      Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

 Nel merito

 Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito dalla madre di Alessandro Missir

81      I ricorrenti, menzionando la sentenza su rinvio, chiedono, in sostanza, l’applicazione nei confronti della madre di Alessandro Missir dei principi elaborati e applicati in tale sentenza nei confronti del padre di Alessandro Missir.

82      Essi rilevano che, nella sentenza su rinvio (punto 204), il Tribunale ha espressamente constatato che «dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, un danno morale risarcibile (...) è riconosciuto ai genitori della persona deceduta», e che il Tribunale ha concesso un risarcimento di EUR 50 000 al sig. Livio Missir, in qualità di padre di Alessandro Missir.

83      Le stesse conclusioni sarebbero applicabili anche nei confronti della sig.ra Sintobin la quale, in qualità di madre del funzionario deceduto, si troverebbe in una situazione identica a quella del sig. Livio Missir.

84      Di conseguenza, i ricorrenti chiedono al Tribunale di valutare ex æquo et bono l’ammontare del danno morale subito dalla sig.ra Sintobin, il quale dovrebbe essere perlomeno identico a quanto liquidato al padre del funzionario defunto.

85      La Commissione condivide il parere dei ricorrenti secondo cui i principi stabiliti dal Tribunale nella sentenza su rinvio riguardante il sig. Livio Missir sono trasponibili alla madre di Alessandro Missir.

86      La domanda di risarcimento potrebbe tuttavia avere esito favorevole soltanto nei limiti di quanto già deciso dal Tribunale a favore del sig. Livio Missir di cui al punto 10 del dispositivo della sentenza su rinvio, ossia la somma di EUR 50 000. Occorrerebbe, dunque, respingere la domanda volta ad ottenere un risarcimento di EUR 308 700 in favore della sig.ra Sintobin.

87      Occorre rilevare, al pari delle parti, che la situazione della sig.ra Sintobin, madre di Alessandro Missir, è identica a quella del sig. Livio Missir, padre di Alessandro Missir, il cui danno morale subito a causa dell’assassinio di suo figlio è stato oggetto di un indennizzo di EUR 50 000 concesso dal Tribunale nella sentenza su rinvio.

88      In tali circostanze, in applicazione dei principi applicati dal Tribunale nella sentenza su rinvio (punti 204 e 205) e valutando ex aequo et bono il danno subito dalla sig.ra Sintobin, occorre condannare la Commissione in solido a versare a tale ricorrente la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito a causa dell’assassinio di suo figlio e respingere la sua domanda di risarcimento quanto al resto.

 Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir

89      I ricorrenti sottolineano che la domanda di risarcimento del danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto trae origine dalla negligenza della Commissione nei confronti del proprio agente. Essa sarebbe fondata sullo stesso criterio su cui si sarebbe basato il Tribunale nella sentenza su rinvio, vale a dire la corresponsabilità della Commissione nella morte di Alessandro Missir. Non sarebbe più necessario constatare nuovamente l’illiceità del comportamento della Commissione, il nesso di causalità tra tale condotta e la morte di Alessandro Missir nonché tra tale morte e il danno morale oggetto della domanda di risarcimento. Tale richiesta dovrebbe pertanto essere valutata applicando i principi stabiliti nella sentenza su rinvio e la sua fondatezza sarebbe pienamente corroborata dalla suddetta sentenza, anche se riguarda altri familiari.

90      In primo luogo, il Tribunale avrebbe definito il «danno morale risarcibile» come la «sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo». Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il fratello e la sorella del funzionario defunto debbano essere considerati «prossimi». Il rapporto di fratellanza sarebbe espressamente riconosciuto dallo Statuto, ma anche dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

91      È in tale contesto che occorrerebbe interpretare il punto 198 della sentenza su rinvio, nel quale il Tribunale ha affermato che «dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, viene riconosciuto agli aventi causa, in particolare ai figli e ai genitori della persona deceduta, un danno morale risarcibile, che consiste nella sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo». Il termine «aventi causa» utilizzato dal Tribunale non limiterebbe la categoria dei «prossimi» agli ascendenti e ai discendenti, ma includerebbe tutti i possibili «aventi causa» del de cuius, compresi i fratelli e le sorelle. L’espressione «in particolare i genitori e i figli della persona deceduta» non intenderebbe limitare l’ambito di applicazione del danno risarcibile, ma si spiegherebbe per il fatto che, nella causa T‑401/11 P RENV-RX, i ricorrenti erano effettivamente uno dei genitori e i figli del funzionario defunto.

92      Occorrerebbe, inoltre, ricordare che la risarcibilità del danno morale derivante dalla perdita di un familiare stretto, segnatamente il coniuge, i discendenti, gli ascendenti di primo grado e i collaterali di secondo grado, costituirebbe un principio comune agli ordinamenti degli Stati membri. Ne conseguirebbe che, nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, i collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle) sarebbero pressoché sempre inclusi nel novero teorico dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte di un familiare, sebbene la risarcibilità del danno possa essere soggetta a ulteriori condizioni, a seconda dello Stato membro in questione.

93      I danni morali subiti dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir costituirebbero quindi danni risarcibili.

94      Inoltre, la risarcibilità di tali danni morali non potrebbe essere messa in discussione dalla circostanza che un danno morale analogo è già stato riconosciuto ai discendenti e agli ascendenti del funzionario. Dalla sentenza su rinvio risulterebbe infatti che, perlomeno per quanto riguarda il contenzioso della funzione pubblica, il giudice dell’Unione ha già preso posizione a favore del criterio della cumulabilità dei risarcimenti spettanti ai diversi familiari della vittima.

95      La Commissione riterrebbe erroneamente che i familiari non indicati nell’articolo 73 dello Statuto non possano ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della morte del loro congiunto, per il solo fatto di non essere titolari del diritto all’indennizzo forfettario previsto da tale norma.

96      Da un lato, il diritto al risarcimento del danno morale non sarebbe circoscritto alla categoria di soggetti di cui all’articolo 73 dello Statuto. In primo luogo, né la Corte, nella sentenza di riesame, né, a maggior ragione, il Tribunale, nella sentenza su rinvio, avrebbero affermato ciò. In secondo luogo, la sentenza Leussink e la sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P; in prosieguo: la «sentenza Lucaccioni», EU:C:1999:402), citate nel controricorso, non affronterebbero la questione dell’identificazione delle persone legittimate a chiedere il risarcimento del danno morale causato dal comportamento illecito di un’istituzione.

97      D’altro lato, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto non darebbe luogo a un doppio risarcimento.

98      Infine, per quanto riguarda gli argomenti della Commissione relativi alla colpa e al nesso di causalità, il Tribunale ha già accertato in via definitiva tale nesso tra la condotta illecita dell’APN, l’evento dannoso e il danno morale subito dai familiari della vittima. I ricorrenti invocherebbero la responsabilità della Commissione a fronte di un preciso evento dannoso, ossia la morte di Alessandro Missir e la conseguente perdita di rapporto, e non – come lascerebbe intendere la Commissione – un «qualsiasi evento» conseguente all’inadempimento dell’obbligo di protezione incombente all’istituzione.

99      La Commissione tenterebbe di delineare una responsabilità delle istituzioni «a geometria variabile» a seconda del soggetto che chiede il risarcimento, il che sarebbe illogico. La responsabilità della Commissione deriverebbe da un evento dannoso «primario», ossia la morte del funzionario, che sarebbe la premessa comune dei diversi danni morali, qualificabili come «secondari» o «riflessi», fatti valere, a titolo personale, dai familiari della vittima. La responsabilità della Commissione sarebbe dunque unica ed inscindibile.

100    Ne conseguirebbe altresì che il riferimento alla teoria della causalità adeguata sarebbe privo di pertinenza. Tale teoria, infatti, così come la teoria della equivalenza delle condizioni, sarebbe stata presa in esame dalla sentenza su rinvio al solo fine di stabilire il nesso causale tra la condotta della Commissione e la morte del funzionario, ovvero l’evento dannoso «primario». Tali teorie non sarebbero state invece prese in esame dal Tribunale per stabilire se il danno morale subito dai figli e dal padre di Alessandro Missir fosse conseguenza «sufficientemente diretta» della condotta illecita della Commissione. A tale riguardo, infatti, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che «la Commissione è venuta meno all’obbligo di protezione del suo personale e deve essere considerata coautrice dei danni morali subiti» dai familiari della vittima (sentenza su rinvio, punto 171), ritenendo quindi che la sussistenza di tali danni «secondari» o «riflessi» fosse in re ipsa. Ciò sarebbe ulteriormente testimoniato dal fatto che sarebbe del tutto assente, nella sentenza su rinvio, una specifica analisi del nesso di causalità tra la morte del funzionario e la sofferenza psichica e morale subita dai figli e dal padre del funzionario defunto. Non sarebbe dato quindi capire perché occorra applicare un diverso test di causalità a seconda che il danno morale in questione sia quello subito dal fratello e dalla sorella della vittima o quello patito dai suoi figli o da suo padre e da sua madre.

101    L’obiezione della Commissione secondo cui il fratello e la sorella del funzionario de quo conducono «un’esistenza del tutto autonoma» sarebbe altamente opinabile, dal momento che la stessa cosa potrebbe essere detta del padre della vittima, già risarcito. Il padre e la madre, il fratello e la sorella del funzionario sarebbero accomunati dalla circostanza di aver fatto parte del medesimo nucleo familiare, il che sarebbe proprio l’elemento giustificante l’esistenza di particolari vincoli affettivi tra genitori e fratelli.

102    Infine, Maria Letizia Missir e Stefano Missir sarebbero stati costretti a ricorrere a trattamenti psichiatrici e psicologici per lenire la sofferenza e il turbamento causati dalla morte tragica e cruenta del loro fratello.

103    In conclusione, il danno morale subito dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir costituirebbe un danno pienamente risarcibile.  

104    In primo luogo, la Commissione fa valere che, come avrebbe osservato il Tribunale al punto 158 della sentenza su rinvio, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto definirebbe le categorie di persone legittimate a chiedere un risarcimento complementare qualora l’istituzione sia responsabile e le prestazioni dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito.

105    Inoltre, al punto 194 della sentenza su rinvio, il Tribunale avrebbe espressamente ricordato l’esistenza di un principio generale che prevedrebbe la possibilità di risarcire un danno morale qualora quest’ultimo non sia coperto in tutto o in parte dal regime previsto all’articolo 73 dello Statuto.  

106    Ai punti da 134 a 136 della sentenza su rinvio, il Tribunale avrebbe costantemente fatto riferimento alle sentenze Leussink e Lucaccioni, che avrebbero precisato le condizioni di una riparazione complementare delle prestazioni dell’articolo 73 dello Statuto. Infine, al punto 195 della sentenza su rinvio, il Tribunale avrebbe altresì ricordato che il risarcimento del danno morale non può mai essere «duplice». In tal senso, come sarebbe stato rilevato dalla Corte al punto 22 della sentenza Lucaccioni, il risarcimento dovrebbe essere «completo e non doppio» rispetto alle prestazioni previste in virtù dell’articolo 73 dello Statuto. Ne conseguirebbe che sarebbe esclusivamente per quanto riguarda il risarcimento del danno morale complementare a quanto già versato in applicazione dell’articolo 73 dello Statuto che la giurisprudenza avrebbe riconosciuto un diritto al risarcimento. Nella fattispecie, sarebbe dunque altrettanto evidente che il tipo di risarcimento del danno che i ricorrenti fanno valere non potrebbe essere preso in considerazione senza avere avuto prima riguardo al risarcimento erogabile in virtù dell’articolo 73 dello Statuto. Tuttavia, né il fratello né la sorella di un funzionario deceduto sarebbero indicati nel suddetto articolo. Di conseguenza, tali persone non potrebbero far valere una domanda di risarcimento del danno morale.

107    Nello stesso senso, il risarcimento del danno morale chiesto a completamento di prestazioni erogate in virtù dell’articolo 73 dello Statuto non potrebbe, comunque, dare luogo ad un risarcimento doppio, come sarebbe stato ricordato dal Tribunale al punto 195 della sentenza su rinvio. Orbene, se fosse accolta la domanda di risarcimento del danno morale del fratello e della sorella di Alessandro Missir, sussisterebbe un siffatto duplice indennizzo, poiché, secondo i termini in cui è stata formulata, detta domanda sarebbe basata sul «medesimo presupposto» di quelli in base ai quali il Tribunale aveva concesso il risarcimento del danno morale al padre e ai quattro figli di Alessandro Missir e sulla base dei quali la Commissione fa riferimento al «medesimo fatto dannoso», vale a dire il decesso di Alessandro Missir.  

108    Alla luce di quanto precede, la Commissione afferma di prendere posizione solo in via subordinata sulla questione dell’illiceità del comportamento dell’APN.  

109    La Commissione non condivide l’argomento secondo il quale sarebbe scontato che non è più necessario procedere all’accertamento dell’illiceità della condotta dell’APN, poiché il Tribunale lo avrebbe già operato al punto 171 della sentenza su rinvio.  

110    Se si seguisse l’orientamento dei ricorrenti, il risarcimento del danno morale richiesto dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir equivarrebbe a porre a carico dell’APN qualsiasi evento reso possibile dall’inadempimento all’obbligo di protezione del funzionario, e ciò secondo un’interpretazione del nesso di causalità già respinta nella sentenza su rinvio, in cui il Tribunale avrebbe avuto modo di precisare, da un lato, che sulla base della teoria dell’equivalenza delle condizioni, detto nesso di causalità può essere interrotto nel caso in cui vi sia una distanza della colpa rispetto all’evento dannoso di cui gli interessati chiedono il risarcimento (punto 70, in fine, della sentenza su rinvio) e, dall’altro lato, che l’accertamento della violazione dell’obbligo di protezione di un funzionario deceduto non consente di concludere per l’imputabilità alla Commissione di «qualsiasi conseguenza derivante da eventi successivi» a detta violazione (punto 94, seconda frase, della sentenza su rinvio).

111    Al punto 70 della sentenza su rinvio, il Tribunale avrebbe ricordato che il ricorso alla teoria dell’equivalenza delle condizioni per stabilire il nesso di causalità era soltanto una possibilità, poiché la giurisprudenza della Corte non avrebbe escluso l’applicabilità della teoria della causalità adeguata.  

112    La Commissione rileva che, in merito al dovere specifico su cui si è soffermato il Tribunale al punto 191 della sentenza su rinvio, lo Statuto dà agli aventi causa del funzionario defunto e al padre di quest’ultimo una tutela senza dubbio più ampia rispetto a quella di cui possono avvalersi il fratello e la sorella di detto funzionario. In tali circostanze, sarebbe comprensibile che il Tribunale abbia applicato la teoria dell’equivalenza delle condizioni al risarcimento del danno degli aventi causa e del padre del funzionario defunto. Tuttavia, la situazione del fratello e della sorella del funzionario defunto non sarebbe paragonabile. Sarebbe più appropriato applicare nel caso di specie la teoria della causalità adeguata. Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero mai dimostrato il nesso di causalità sulla base di tale teoria.  

113    I ricorrenti affermerebbero, in sostanza, che l’obbligo di risarcimento esisterebbe a causa della mancata predisposizione di misure di sicurezza da parte dell’APN per quanto riguarda l’alloggio di Alessandro Missir e della sua famiglia. Tuttavia, sarebbe sufficiente constatare che il decesso di Alessandro Missir è avvenuto per fatto di un terzo, ossia a seguito del comportamento di un soggetto diverso dall’APN. Di conseguenza, il riferimento al comportamento illecito dell’APN non sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità in merito al decesso di Alessandro Missir e al danno morale che ne deriva.  

114    I ricorrenti invocherebbero il punto 183 della sentenza di primo grado al fine di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la mancanza di adeguate misure di sicurezza, il decesso di Alessandro Missir e il danno morale in questione, sottolineando che, secondo il Tribunale della funzione pubblica, l’assenza di misure appropriate aveva «contribuito alla realizzazione» del danno, così privando di ogni rilevanza il fatto che il decesso di Alessandro Missir era avvenuto per mano di un terzo. Tali rilievi non potrebbero tuttavia essere accolti sulla base della teoria della causalità adeguata.

115    Il riferimento al punto 183 della sentenza di primo grado non sarebbe decisivo, posto che, nella sentenza su rinvio (punto 94), il Tribunale avrebbe espressamente confermato la posizione della Commissione, appena espressa, e ciò nei termini seguenti: «se il Tribunale della funzione pubblica avesse applicato la giurisprudenza relativa alla teoria della causalità adeguata, esso avrebbe dovuto dichiarare che l’inadempimento colposo della Commissione in quanto tale non era sufficiente per accertare la responsabilità di quest’ultima».  

116    Il nesso di causalità tra il danno fatto valere dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir e il comportamento imputato all’APN non sarebbe stato accertato nella sentenza su rinvio, in cui sarebbe stata applicata la teoria dell’equivalenza delle condizioni. Sarebbe stato quindi unicamente sulla base di tale teoria interpretativa del nesso di causalità che il Tribunale avrebbe considerato imputabili alla Commissione i danni morali nella sentenza su rinvio. Di conseguenza, in assenza di un nesso di causalità diretta tra il comportamento colposo e il danno fatto valere, le domande di risarcimento dovrebbero essere respinte.  

117    Inoltre, e in ogni caso, anche a ritenere applicabile la teoria dell’equivalenza delle condizioni, il danno fatto valere dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto sarebbe sufficientemente «distante» (sentenza su rinvio, punto 70) rispetto alla violazione dell’obbligo di protezione del funzionario. Per quanto riguarda la situazione del fratello e della sorella di un funzionario, i quali fino a prova del contrario condurrebbero un’esistenza del tutto autonoma, il decesso del funzionario sarebbe una circostanza sempre astrattamente possibile, sicché, rispetto alla lesione dei legami affettivi con il funzionario deceduto, la violazione da parte dell’amministrazione di appartenenza di quest’ultimo del proprio obbligo di protezione sembrerebbe essere più una «causa distante» (punto 87, in fine, della sentenza su rinvio) che non una causa immediata e diretta. Il danno morale fatto valere sarebbe un danno «mediato», una «propagazione intersoggettiva delle conseguenze» di un atto illecito, o ancora una «ripercussione» ai sensi del punto 22 della sentenza Leussink. Ne conseguirebbe che i ricorrenti non sarebbero riusciti a fornire la prova del fatto che il danno morale di cui chiedono il risarcimento è imputabile all’APN.  

118    In secondo luogo, e contrariamente a quanto farebbero valere sul punto i ricorrenti, l’impossibilità di disporre un risarcimento del danno morale, quale quello fatto valere nel ricorso in oggetto, non sarebbe contraddetta dal punto 198 della sentenza su rinvio. In tale punto, il Tribunale non avrebbe affrontato la questione della definizione delle persone legittimate a chiedere il risarcimento del danno morale, poiché avrebbe risolto tale questione ai punti da 191 a 196 della sentenza su rinvio, respingendo l’eccezione di irricevibilità della Commissione su tale punto. Al suddetto punto 198, il Tribunale avrebbe esaminato una questione diversa, vale a dire, come indicato al punto 197 di tale sentenza, «i criteri di determinazione dell’importo del risarcimento del danno morale subito dai quattro figli» del funzionario defunto. Il punto 198 della sentenza su rinvio non potrebbe quindi essere decontestualizzato dall’analisi seguita dal Tribunale in detta sentenza.  

119    Inoltre, il Tribunale non avrebbe in alcun modo affermato che i parenti in linea collaterale erano legittimati a chiedere il risarcimento di un danno morale quale quello fatto valere nel caso di specie. Soprattutto, una tale conclusione sarebbe smentita dal punto 194 della sentenza su rinvio, ove il Tribunale avrebbe ricordato che la risarcibilità del danno morale a vantaggio degli aventi causa di un funzionario deceduto riguarda i danni non coperti, in tutto o in parte, da un «regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa di un funzionario deceduto». Tuttavia, i beneficiari di tale regime automatico sarebbero le persone di cui all’articolo 73 dello Statuto, di cui non fanno parte i collaterali.  

120    Poiché la giurisprudenza sarebbe altresì chiara sull’individuazione dei soggetti legittimati a chiedere sulla base dell’articolo 270 TFUE il risarcimento di un danno morale a seguito del decesso di un funzionario, interpretare il punto 198 della sentenza su rinvio nel senso di consentire detto risarcimento anche ai parenti in linea collaterale andrebbe contro quanto affermato al punto 107 di detta sentenza, ove il Tribunale avrebbe individuato il ruolo dei principi di diritto comuni agli Stati membri rispetto allo Statuto, ruolo che consisterebbe nel colmare lacune derivanti dal silenzio del legislatore statutario. Sul punto, nello Statuto non vi sarebbe silenzio, in quanto, a proposito dell’identificazione delle persone legittimate a chiedere il risarcimento del danno morale in caso di decesso del funzionario, la Corte avrebbe confermato, nell’ambito del riesame, che lo Statuto identificherebbe chiaramente tali persone sulla base del suo articolo 73.

121    Andrebbe ancora rilevato che, se è vero che il Tribunale, al punto 198 della sentenza su rinvio, attraverso l’inciso «in particolare» lascia intendere che la categoria degli «aventi causa» cui spetta un risarcimento per la morte di un «prossimo» possa sembrare più ampia rispetto a quella dei soli genitori e figli del defunto, sarebbe altrettanto vero che l’assenza di identificazione da parte del Tribunale di altri vincoli di parentela all’infuori dei genitori e dei figli lascerebbe intendere che non vi sia un’uniformità negli ordinamenti degli Stati membri circa la risarcibilità del danno morale degli «aventi causa» del defunto diversi dai figli e dagli ascendenti.  

122    Si dovrebbe altresì sottolineare che il termine «aventi causa», utilizzato al punto 198 della sentenza su rinvio, non sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tale da includere, in ogni caso, i parenti in linea collaterale del funzionario deceduto.  

123    In terzo luogo, contrariamente a quanto sosterrebbero i ricorrenti, non potrebbe ritenersi che esista un principio comune agli Stati che stabilisce l’esistenza di una presunzione di danno morale in caso di morte di un fratello o di una sorella. I ricorrenti ammetterebbero essi stessi che è possibile che la risarcibilità del danno possa essere soggetta a ulteriori condizioni. Di conseguenza, anche considerando applicabili i principi generali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, non sarebbe stata fornita alcuna prova specifica riguardo al vincolo di prossimità che legava Alessandro Missir a suo fratello e a sua sorella.  

124    Per quanto riguarda l’asserita cumulabilità del risarcimento del danno morale dei parenti collaterali e degli aventi causa o degli ascendenti e dei discendenti, i ricorrenti non potrebbero sostenere che il criterio del cumulo previsto dal diritto successorio nazionale era già stato accettato dal giudice dell’Unione. Infatti, nella sentenza su rinvio, il Tribunale avrebbe riconosciuto tale risarcimento unicamente nei confronti dei figli e del padre di un funzionario deceduto, e non in favore dei collaterali di quest’ultimo.

125    L’argomento relativo alla caratterizzazione del danno morale come «analogo» a quello risarcito in favore dei figli e del padre di Alessandro Missir sarebbe da respingere, posto che, se non si considerasse tale danno come lo stesso che ha colpito i figli e il padre del defunto (nel qual caso esso non potrebbe essere risarcito in quanto l’APN si vedrebbe costretta a corrispondere un doppio risarcimento per lo stesso danno), detto danno sarebbe una mera ripercussione del danno già liquidato ai predetti soggetti, nel qual caso, esso non potrebbe essere posto a carico della Commissione.

126    Infine, la Commissione contesta la ricevibilità degli elementi di prova prodotti dai ricorrenti nella replica.

127    È stato accertato che il fratello e la sorella di Alessandro Missir, di cui non è seriamente contestabile né del resto contestato che essi hanno potuto soffrire sul piano morale della morte del loro fratello, dal punto di vista procedurale avrebbero dovuto presentare qualsiasi domanda di risarcimento a tal proposito per la via statutaria, e poi, se del caso, mediante un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, e non in forza dell’articolo 268 TFUE. Dato che tale iter procedurale è stato individuato, si pone la questione se il fratello e la sorella di Alessandro Missir possano legittimamente ottenere dalla Commissione un risarcimento per la loro sofferenza morale.

128    La Commissione oppone, nel merito, una serie di obiezioni in proposito.

129    La Commissione sostiene, in sostanza, che l’articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, delimita il perimetro delle persone che possono ottenere il risarcimento di un danno subito a causa del decesso di un funzionario. Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti potrebbero ottenerlo, in quanto sono indicati nell’articolo 73 dello Statuto. I fratelli e sorelle, che non sono ivi indicati, non potrebbero ottenerlo.

130    La Commissione osserva che il ruolo svolto dai principi di diritto comuni agli Stati membri nell’ambito dell’applicazione dello Statuto consiste nel colmare le eventuali lacune derivanti dal silenzio del legislatore. Orbene, nel caso di specie, lo Statuto, al suo articolo 73, quale applicato dalla giurisprudenza, non sarebbe silenzioso, ma designerebbe unicamente le persone indicate in tale disposizione come idonee a ottenere il risarcimento di un danno morale in caso di decesso di un funzionario. La Commissione invoca a sostegno della sua posizione la sentenza di riesame (punti 33 e 34).

131    La Commissione richiama, inoltre, i punti da 134 a 136 e 158 della sentenza su rinvio, facendo riferimento alle sentenze Leussink e Lucaccioni, i punti 191, 194, 195 e 201 della sentenza su rinvio e il punto 22 della sentenza Lucaccioni.

132    La Commissione deduce da tali riferimenti che sarebbe con esclusivo riguardo al risarcimento del danno morale «complementare» rispetto a quanto già erogato dall’APN in virtù dell’articolo 73 dello Statuto che la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto al risarcimento del danno in caso di lesioni.

133    Di conseguenza, secondo la Commissione, poiché i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto non sono tra le persone coperte da tale disposizione e quindi non possono chiedere un risarcimento «complementare» – non avendo diritto al risarcimento principale – essi non hanno diritto al risarcimento del danno morale.

134    Per quanto riguarda, anzitutto, il riferimento ai punti 33 e 34 della sentenza di riesame, esso risulta inappropriato.

135    Infatti, tali punti riguardano la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica a conoscere dei ricorsi delle persone indicate nello Statuto. La Corte ha dichiarato che il padre e i figli del funzionario erano indicati nello Statuto. Essa ne ha dedotto la competenza del Tribunale della funzione pubblica. Si trattava quindi di una questione di identificazione del giudice competente, e non della questione di merito, di cui trattasi nel caso in esame, diretta a stabilire chi possa ottenere un risarcimento. Del resto, al punto 35 della sentenza di riesame, la Corte rileva che la questione di merito, che consiste nello stabilire se il padre e i figli del funzionario dispongano effettivamente di un diritto alle prestazioni garantite dallo Statuto, non può essere presa in considerazione per determinare la competenza del Tribunale della funzione pubblica. Se così non fosse, statuire sulla competenza presupporrebbe l’esame in via preliminare della fondatezza del ricorso. Pertanto, il riferimento operato dalla Commissione al punto 34 della sentenza di riesame, a sostegno della sua tesi secondo cui l’articolo 73 dello Statuto limita le persone aventi causa ad un eventuale risarcimento, deve essere respinto.

136    Quanto ai riferimenti menzionati al punto 131 supra, essi devono essere parimenti disattesi, poiché nessuno dei precedenti (cause Leussink, Lucaccioni, Missir Mamachi) fatti valere dalla Commissione verteva sul caso di fratelli e sorelle, né lo prendeva in considerazione. Le sentenze citate riguardavano soltanto ascendenti e discendenti.

137    La sentenza su rinvio (punti da 131 a 136) enuncia quanto segue in merito alle sentenze Leussink e Lucaccioni:

«131.            Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [Leussink], la Corte era chiamata a pronunciarsi sul problema se [come sostenuto dalla Commissione (punto 10 di tale sentenza)] la copertura dei rischi di infortunio prevista dall’articolo 73 dello Statuto e dalla regolamentazione applicabile rappresentasse un regime esaustivo di risarcimento il quale, in caso di infortunio sul lavoro, escludeva qualsiasi altra pretesa a titolo di danno fondata sui principi di diritto comune. Infatti, il sig. Leussink, la sua coniuge e i loro quattro figli avevano proposto una domanda di risarcimento complementare, sostenendo che il risarcimento previsto all’articolo 73 dello Statuto copriva solo le conseguenze economiche dell’infortunio e non il loro danno morale. La Corte ha anzitutto dichiarato, al punto 11 della sentenza, che la copertura prevista dall’articolo 73 dello Statuto si basava su un regime generale contributivo di assicurazione contro i rischi di infortunio in servizio e nella vita privata e che il diritto alla prestazione era indipendente dalla persona che aveva causato l’infortunio e dalla sua responsabilità. Più avanti, al punto 13 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di ogni espressa disposizione nella regolamentazione applicabile riguardante domande complementari nei confronti dell’istituzione, non si poteva trarre alcun argomento dalla regolamentazione stessa per escludere il diritto del funzionario e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l’istituzione sia responsabile dell’infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito. (…)

133.      Per quanto riguarda la sentenza [Lucaccioni], la Corte ha confermato, al punto 23 [di tale sentenza], che le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto a seguito di un infortunio o di una malattia professionale dovevano essere prese in considerazione dal giudice dell’Unione ai fini della valutazione del danno riparabile, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’istituzione sua datrice di lavoro.

134.      Pertanto, le sentenze [Leussink e Lucaccioni] hanno chiarito il rapporto tra le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto a seguito di un infortunio o di una malattia professionale e il regime di risarcimento ai sensi del diritto comune.

135.      In primo luogo, il regime previsto all’articolo 73 dello Statuto e quello di diritto comune sono complementari, di modo che è possibile proporre una domanda di risarcimento complementare qualora l’istituzione sia responsabile dell’infortunio secondo il diritto comune e le prestazioni versate sulla base dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito (sentenza [Leussink], punto 13).

136.        In secondo luogo, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha altresì chiarito il fatto che le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, dovevano essere prese in considerazione ai fini della valutazione del danno riparabile nell’ambito di un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’istituzione sua datrice di lavoro. Infatti, se così non fosse, vi sarebbe un duplice risarcimento (sentenza [Lucaccioni])».

138    Da quanto precede risulta che l’oggetto delle sentenze Leussink e Lucaccioni non era quello di pronunciarsi sull’esito da riservare a una domanda proveniente da fratelli e sorelle, che non erano in questione in tali cause, ma soltanto di pronunciarsi sull’esito da riservare a una domanda di risarcimento del funzionario, del suo coniuge e dei suoi figli e sul rapporto tra tale domanda e l’indennizzo forfettario già garantito dall’articolo 73 dello Statuto. È in tale contesto limitato che va inteso il riferimento operato dalla Corte al «carattere complementare» della domanda di risarcimento rispetto alle prestazioni assicurative dell’articolo 73 dello Statuto.

139    Non si può quindi dedurre dalle summenzionate sentenze che fratelli o sorelle non sarebbero legittimati a far valere un danno morale risarcibile. Per definizione, dal momento che i fratelli e le sorelle non figurano nell’elenco a cascata dell’articolo 73 dello Statuto, e non possono quindi ricevere nulla in forza di tale disposizione, una domanda di risarcimento da parte loro non può essere complementare, ma singola. Dette sentenze non hanno statuito sulla possibilità di una siffatta domanda, che non era oggetto di tali cause.

140    Considerare, come sostiene la Commissione, che le istituzioni, fissando l’elenco delle persone che possono ottenere il versamento di prestazioni assicurative in caso di decesso accidentale del funzionario, hanno inteso delimitare le persone nei confronti delle quali esse ritenevano, se del caso, di dover rendere conto finanziariamente di un’eventuale responsabilità per colpa, costituisce una ricostruzione che non può essere dedotta, in quanto tale, dalle sentenze Leussink e Lucaccioni.

141    Occorre poi esaminare i punti 157 e 158 della sentenza su rinvio, nei quali il Tribunale afferma quanto segue:

«157.            [Al riguardo delle domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir e da suo padre, risulta dalla] sentenza di primo grado che (...) la Commissione aveva sollevato (...) un’eccezione di irricevibilità (...) riguardante, in sostanza, il fatto che (...) l’articolo 73 dello Statuto escludeva la possibilità per i (...) quattro figli [di Alessandro Missir] e per [Livio Missir] di proporre una domanda di risarcimento del danno morale. Infatti, la Commissione ha fatto valere (...) che sulla base [dell’articolo 73 dello Statuto] i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi non godevano del diritto di proporre una domanda di risarcimento del loro danno morale e (...) che Livio Missir Mamachi non era tra gli aventi causa menzionati in tale articolo.

158.      Per quanto riguarda le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi e dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, esse non possono essere accolte. Infatti, è sufficiente constatare, da un lato, che al punto 34 della sentenza di riesame la Corte ha dichiarato che l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto designava espressamente i “discendenti” nonché gli “ascendenti” del funzionario come le persone che potevano, in caso di decesso di quest’ultimo, beneficiare di una prestazione che, di conseguenza, tale disposizione riguardava tanto Livio Missir Mamachi quanto i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi. Dall’altro, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il regime previsto all’articolo 73 dello Statuto e il regime di diritto comune sono complementari, di modo che è possibile proporre una domanda di risarcimento complementare qualora l’istituzione sia responsabile e le prestazioni versate sulla base dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito ([sentenza Leussink], punto 13, e [sentenza Lucaccioni], punto 22). Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte supra, i familiari di un funzionario menzionati dall’articolo 73 dello Statuto hanno il diritto di proporre un ricorso complementare qualora ritengano che le prestazioni statutarie non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del loro danno».

142    Anche in questo caso, il giudice dell’Unione doveva prendere in considerazione soltanto il padre e i figli del funzionario. È con riferimento alla giurisprudenza Leussink e Lucaccioni che esso ha ricordato la possibilità di un risarcimento complementare in caso di responsabilità dell’amministrazione e quando le prestazioni assicurative sono insufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito da tali persone. I «familiari» in questione erano «menzionati nell’articolo 73 dello Statuto». La sentenza su rinvio non determina alcunché a proposito dei familiari non contemplati dall’articolo 73 dello Statuto, questione di cui il Tribunale non era investito, e non consente quindi di progredire rispetto alla constatazione effettuata al punto 140 supra.

143    Per quanto riguarda il punto 194 della sentenza su rinvio, rispetto al quale la Commissione indica che il Tribunale vi avrebbe espressamente ricordato l’esistenza di un principio generale che prevede la possibilità di risarcire un danno morale qualora quest’ultimo non sia coperto in tutto o in parte da un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni, occorre rilevare che tale punto non determina la soluzione applicabile al caso di una persona non interessata da un tale regime, come nel caso di specie i fratelli e le sorelle. Infatti, tale punto si limita a stabilire che «dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle [della causa T‑401/11 P RENV RX], la presenza di un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa di un funzionario deceduto non è un ostacolo a che i suddetti aventi causa, qualora ritengano che i danni subiti non siano coperti, o non lo siano del tutto, da tale regime, ottengano altresì un risarcimento del loro danno morale mediante un ricorso dinanzi a un giudice nazionale».

144    Per quanto riguarda il punto 195 della sentenza su rinvio, in cui il Tribunale rileva l’esistenza di un principio generale comune agli ordinamenti degli Stati membri che esclude il doppio risarcimento del danno morale, occorre rilevare, al pari dei ricorrenti, che nel caso di specie non si tratta di un duplice risarcimento di uno stesso danno, in quanto il danno morale fatto valere dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir è in nome proprio e non è oggetto delle prestazioni previste dall’articolo 73 dello Statuto.

145    Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non è possibile ritenere che l’articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, osti a che i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto per un illecito dell’Unione ottengano, se del caso, il risarcimento del loro danno morale subito a causa di tale decesso.

146    Alla luce dell’indeterminatezza di tale questione nel diritto dell’Unione, occorre rilevare che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo cui, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce un diritto per i fratelli e le sorelle di un lavoratore deceduto di chiedere, se del caso, il risarcimento del danno morale subito a causa di tale decesso.

147    In tali circostanze, si deve concludere non solo che la Commissione sostiene erroneamente che l’articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, osta a che fratelli e sorelle di un funzionario deceduto possano, se del caso, ottenere un risarcimento per il danno morale subito a causa di tale decesso, ma anche che dai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri risulta che i fratelli e le sorelle della persona il cui decesso è causato da un terzo possono, se del caso, ottenere da quest’ultimo il risarcimento del loro danno morale.

148    Per quanto riguarda le condizioni di tale risarcimento, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che le constatazioni già svolte dal Tribunale nella sentenza su rinvio relativamente alla colpa, al nesso di causalità e al danno morale sono ugualmente valide nel caso delle domande del fratello e della sorella del funzionario defunto e che nella presente causa non vi sarebbe un doppio risarcimento.

149    La Commissione contesta la tesi dei ricorrenti. Per quanto riguarda il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di protezione del funzionario e il danno, occorrerebbe, tenuto conto del fatto che i fratelli e le sorelle non sarebbero nella stessa posizione nei confronti del defunto che gli ascendenti e i discendenti, preferire la teoria della causalità adeguata a quella dell’equivalenza delle condizioni. Orbene, i ricorrenti non avrebbero dimostrato una causalità adeguata.

150    In ogni caso, anche se fosse applicata la teoria dell’equivalenza delle condizioni, resterebbe il fatto che l’asserito danno morale sarebbe sufficientemente «distante» dall’illecito commesso da escludere qualsiasi risarcimento. Si tratterebbe di un danno mediato, che non può essere posto a carico della Commissione come conseguenza immediata e diretta della violazione dell’obbligo specifico di protezione del funzionario.

151    Peraltro, non sarebbe possibile ritenere che esista un principio generale comune agli ordinamenti degli Stati membri che stabilirebbe l’esistenza di una presunzione di danno morale in caso di decesso di un fratello o di una sorella.

152    I ricorrenti contestano la posizione della Commissione, osservando che il rapporto tra la teoria della causalità adeguata e quella dell’equivalenza delle condizioni è stato rilevante solo ai fini della determinazione della responsabilità della Commissione per la morte di Alessandro Missir, la quale non sarebbe più in discussione nel caso di specie, e non lo sarebbe in alcun modo ai fini dell’accertamento di un nesso tra tale decesso e il danno morale subito in conseguenza dai parenti prossimi del funzionario defunto, danno morale che sarebbe stato considerato in re ipsa.

153    Si deve constatare che l’esame del ragionamento del giudice dell’Unione nella sentenza di primo grado e nella sentenza su rinvio conferma, in sostanza, la posizione dei ricorrenti.

154    Occorre ricordare che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, con i suoi inadempimenti colposi dell’obbligo di garantire la protezione di Alessandro Missir, la Commissione era incorsa in una colpa idonea a far sorgere la sua responsabilità (sentenza di primo grado, punto 176, e sentenza su rinvio, punto 9).

155    Quanto al nesso di causalità fra tale colpa e l’assassinio del funzionario, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che esso era stato dimostrato (sentenza di primo grado, punti da 182 a 190). La Commissione non ha impugnato la sentenza di primo grado. Il Tribunale, nella sentenza su rinvio (punto 63, sesta frase), ha peraltro rilevato che la Commissione non contestava il giudizio del Tribunale della funzione pubblica a tal riguardo.

156    Orbene, come rilevano giustamente i ricorrenti, il dibattito sul rapporto tra la teoria dell’equivalenza delle condizioni e quella della causalità adeguata (sentenza di primo grado, punti da 178 a 190, e sentenza su rinvio, punto 63, terza frase, e punti da 64 a 95) è stato effettuato esclusivamente per determinare se la Commissione, che evidentemente non era l’autore dell’assassinio, potesse tuttavia esserne dichiarata responsabile, in altri termini se si potesse ritenere che la colpa della Commissione avesse causato la morte di Alessandro Missir. In caso negativo, la Commissione non sarebbe stata responsabile di nulla. In caso affermativo, come è stato stabilito dal giudice dell’Unione, essa era, almeno in parte, responsabile di tale morte.

157    Una volta accertato tale nesso di causalità da parte del Tribunale della funzione pubblica – in base alla teoria dell’equivalenza delle condizioni e senza commettere errori di diritto, come espressamente rilevato dal Tribunale ai punti 79 e 80 della sentenza su rinvio – il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che restava da determinare la parte di responsabilità dell’assassino nella realizzazione dei danni (sentenza di primo grado, punto 191, e sentenza su rinvio, punto 9).

158    In tale contesto, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che alla Commissione dovesse essere attribuita la responsabilità del 40% dei danni subiti (sentenza di primo grado, punto 197, e sentenza su rinvio, punto 10).

159    Tale soluzione di ripartizione della responsabilità, contestata nella loro impugnazione dai ricorrenti, che rivendicava che la Commissione fosse dichiarata responsabile in solido con l’assassino, è stata respinta dal Tribunale, che ha accolto l’impugnazione su tale punto e ha dichiarato la responsabilità in solido della Commissione (quindi per il 100% del danno) (sentenza su rinvio, punti da 96 a 119).

160    Il Tribunale ha dichiarato tale responsabilità in solido della Commissione sulla base di un principio generale comune agli Stati membri secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce la responsabilità in solido dei coautori del medesimo danno, considerando equo il fatto che la persona lesa non debba, da un lato, determinare la quota del danno di cui ciascuno dei coautori è responsabile e, dall’altro sopportare il rischio che quello di loro che essa persegue si riveli insolvibile (sentenza su rinvio, punto 118).

161    Si deve rilevare, in primo luogo, che la responsabilità della Commissione per l’assassinio, accertata in una decisione passata in giudicato, non è contestata (v. punto 155 supra) e, in secondo luogo, che il principio della responsabilità in solido della Commissione per i danni derivanti da tale assassinio non è in alcun modo rimesso in discussione, né può del resto ragionevolmente esserlo.

162    Di conseguenza, dev’essere disattesa l’obiezione della Commissione (v. punti da 109 a 116 supra) secondo la quale la causalità adeguata dovrebbe essere preferita all’equivalenza delle condizioni, in quanto la constatazione definitiva da parte del giudice dell’Unione del nesso di causalità tra la colpa della Commissione e l’assassinio di Alessandro Missir è pienamente trasponibile al caso di specie.

163    Il solo elemento di distinzione esistente nel caso di specie rispetto alla causa F‑50/09 deriva, a valle di tale constatazione definitiva, dal fatto che i ricorrenti non sono i figli o i genitori del funzionario defunto, ma i fratelli e le sorelle.

164    Orbene, è già stato constatato che l’articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, non costituisce un limite sostanziale che esclude i fratelli e sorelle dalla possibilità di ottenere un risarcimento (v. punto 145 supra) e che, alla luce dell’indeterminatezza di tale questione nel diritto dell’Unione, dai principi generali comuni degli Stati membri risulta un diritto di fratelli e sorelle di chiedere, se del caso, il risarcimento di un danno morale per la perdita di un loro fratello (v. punto 146 supra).

165    Per le stesse ragioni, occorre respingere gli argomenti della Commissione (v. punto 117 supra) secondo cui il danno morale subito dai fratelli e dalle sorelle sarebbe troppo distante o sarebbe solo una ripercussione non risarcibile. La circostanza che il danno morale dei fratelli e delle sorelle costituisce, come del resto quello dei genitori e dei figli del defunto, un danno morale indiretto – o mediato – rispetto al danno diretto subito dal funzionario deceduto, vale a dire la perdita della vita, nulla toglie al fatto che tale danno morale è riconosciuto come risarcibile secondo i principi generali comuni agli Stati membri.

166    Quanto alle considerazioni della Commissione sulla portata del punto 198 della sentenza su rinvio (v. punti da 118 a 122 supra), esse non rimettono in discussione la constatazione che precede, dal momento che, come è già stato rilevato, il Tribunale, nella sentenza su rinvio, non era investito della questione del risarcimento del danno morale dei fratelli e delle sorelle.

167    Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione secondo le quali non sarebbe possibile ritenere che esista un principio generale riconosciuto dagli Stati membri che stabilirebbe una presunzione di danno morale in caso di decesso di un fratello o di una sorella (v. punto 123 supra), è sufficiente constatare che i ricorrenti non si sono accontentati di rivendicare l’esistenza di una presunzione di danno morale in capo ai fratelli e alle sorelle, ma hanno fatto valere considerazioni specifiche al fine di accertare la realtà e l’intensità del danno morale del fratello e della sorella di Alessandro Missir.

168    Ad esempio, i ricorrenti hanno menzionato le circostanze particolarmente drammatiche del decesso di Alessandro Missir e le grandi preoccupazioni della famiglia per il futuro dei figli (pagina 7, ultimo comma, della domanda del 17 settembre 2011, e pagina 9, secondo comma, del reclamo amministrativo previo) e, nello stesso senso, hanno fatto valere «l’ingiusto dolore e patimento derivante dall’aver perso, in circostanze così tragiche e cruente» il proprio fratello e fatto riferimento alle circostanze uniche del caso di specie e al carattere particolarmente efferato e tragico della causa.

169    Al di là di tali considerazioni, che sono effettivamente tali da aver causato al fratello e alla sorella del funzionario defunto una sofferenza morale di un’intensità inusuale, i ricorrenti non hanno fornito la prova dell’esistenza di legami affettivi tra tale funzionario e il fratello e la sorella che superino i legami affettivi abituali che legano fratelli e sorelle adulti che conducono vite autonome.

170    Quanto agli elementi di prova prodotti dai ricorrenti in fase di replica, relativi a trattamenti psicologici e psichiatrici seguiti dal fratello e dalla sorella di Alessandro Missir, occorre respingerli in quanto tardivi in forza dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

171    Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del danno morale, occorre ricordare che spetta al giudice dell’Unione fissare l’importo ex æquo et bono (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79, EU:C:1980:145, punto 15), esponendo i criteri presi in considerazione a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C‑259/96 P, EU:C:1998:224, punti 32 e 33; sentenza Lucaccioni, punto 35, e sentenza del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 51).

172    Tenuto conto dei fatti del caso di specie e, in particolare, delle circostanze particolarmente drammatiche del decesso di Alessandro Missir descritte al punto 2 della sentenza sull’impugnazione, degli elementi menzionati al punto 168 supra, dell’esistenza non contestata di legami affettivi di intensità abituale tra fratelli e sorelle adulti che conducono vite autonome, e alla luce dei principi di cui ai precedenti punti 146, 147 e 164, occorre condannare in solido la Commissione a versare al fratello e alla sorella di Alessandro Missir, a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa del decesso di quest’ultimo, l’importo, valutato ex aequo et bono, di EUR 10 000 ciascuno.

 Sulle domande di condanna al versamento di interessi compensativi e di interessi moratori

173    I ricorrenti fanno valere che il risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve, nella misura del possibile, reintegrare il patrimonio del danneggiato. Di conseguenza, essi chiedono che la Commissione sia condannata a versare gli interessi compensativi a decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento dannoso.

174    Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia di funzione pubblica, essi chiedono di condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori a decorrere dal momento in cui essa avrebbe potuto soddisfare le richieste risarcitorie dei ricorrenti, ovvero dal momento della proposizione del reclamo.

175    La Commissione contesta le domande dei ricorrenti, a causa della mancanza di prove riguardo alla domanda di interessi compensativi e, per quanto riguarda la domanda di interessi moratori, in quanto tali interessi sarebbero esigibili solo a partire dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale.

176    Secondo una giurisprudenza costante, gli interessi compensativi sono intesi a risarcire le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennizzo e sono diretti, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato [v. sentenza su rinvio, punto 210 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

177    Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica in materia di retribuzione, il giudice dell’Unione ha dichiarato che, nei limiti in cui un funzionario abbia fornito la prova sufficiente del deterioramento monetario dovuto al lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennità, producendo statistiche pertinenti, l’amministrazione non poteva opporre il fatto che tale deterioramento monetario sarebbe stato lenito dall’applicazione retroattiva di coefficienti correttori, in quanto la suddetta applicazione retroattiva non considerava il fatto che ai ricorrenti era stato corrisposto, con diversi anni di ritardo, solamente il valore nominale degli arretrati di retribuzione loro spettanti [v. sentenza su rinvio, punto 211 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

178    Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che i ricorrenti non forniscono alcuna prova concreta diretta a dimostrare il deterioramento monetario dovuto al lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennità. Infatti, a tal riguardo, occorre constatare che i ricorrenti si limitano a evocare il fatto che dovrebbe essere presa in considerazione la svalutazione monetaria, senza dimostrarne a sufficienza di diritto l’effettivo sopravvenire.

179    Ne discende che la domanda di pagamento degli interessi compensativi non è fondata.

180    Per quanto riguarda gli interessi moratori, gli importi del danno morale di cui ai precedenti punti 88 e 172 devono essere maggiorati di tali interessi, non dal giorno del reclamo del 13 aprile 2012, come sostengono i ricorrenti, ma a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento. Peraltro, il tasso di tali interessi moratori sarà quello fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

 Conclusione

181    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre condannare la Commissione in solido a versare, a titolo di risarcimento del loro danno morale subito a causa del decesso di Alessandro Missir, la somma di EUR 50 000 alla madre del funzionario defunto, la sig.ra Sintobin, e la somma di EUR 10 000 a ciascuno dei due fratello e sorella del funzionario defunto, Stefano Missir e Maria Letizia Missir, con interessi, e respingere il ricorso quanto al resto.

 Sulle spese

182    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 137 del medesimo regolamento, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni e i ricorrenti ne hanno fatto domanda, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulle domande di condanna della Commissione europea al versamento, come risarcimento di danni morali, di un importo pari a EUR 463 050 a ciascun avente causa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, un importo pari a EUR 574 000 agli stessi aventi causa e un importo pari a EUR 308 700 agli aventi causa del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano.

2)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 50 000 alla sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultima.

3)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 10 000 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultima.

4)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 10 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

5)      I risarcimenti di cui ai punti da 2 a 4 del presente dispositivo saranno maggiorati di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

6)      Il ricorso è respinto quanto al resto.


7)      La Commissione è condannata alle spese.

Collins

Barents

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      La presente sentenza è stata oggetto di una pubblicazione per estratti.


2      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato alla sola versione notificata alle parti.