Language of document : ECLI:EU:T:2013:238

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 maggio 2013 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un pollo – Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un pollo – Impedimento relativo alla registrazione – Similitudine dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑249/11,

Sanco, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da A. Segura Roda, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Marsalman, SL, con sede in Barcellona,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 febbraio 2011 (procedimento R 1073/2010‑2), relativa a una procedura di opposizione tra Sanco, SA, e Marsalman, SL,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2011,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2011,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 18 febbraio 2008 la Marsalman, SL, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti e i servizi per cui veniva richiesta la registrazione appartengono alle classi 29, 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 29: «Polli»;

–        classe 35: «Servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, servizi di franchisig, esportazione e importazione; servizi di vendita all’ingrosso e al minuto di ogni tipo di prodotti alimentari e servizi di vendita mediante reti informatiche su scala mondiale di ogni tipo di prodotti alimentari»;

–        classe 39: «Servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli».

4        La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 28/2008 del 14 luglio 2008.

5        Il 14 ottobre 2008 la Sanco, SA, ricorrente, presentava opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi di cui al punto 3 supra.

6        L’opposizione si fondava sul marchio spagnolo figurativo anteriore riprodotto qui di seguito:

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7        Tale marchio designava prodotti ricompresi nelle classi 29 e 31 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 29: «Carne, pollame e selvaggina; estratti di carne»;

–        classe 31: «Animali vivi».

8        Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009].

9        Il 13 aprile 2010 la divisione di opposizione accoglieva parzialmente l’opposizione negando la registrazione del marchio richiesto per i «polli», ricompresi nella classe 29, e per i «servizi di vendita all’ingrosso e al minuto di ogni tipo di prodotti alimentari e servizi di vendita mediante reti informatiche su scala mondiale di ogni tipo di prodotti alimentari», ricompresi nella classe 35. Per contro, ha respinto l’opposizione per i «servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, servizi di franchisig, esportazione e importazione», ricompresi nella classe 35, e i «servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli», ricompresi nella classe 39.

10      Il 14 giugno 2010 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione d’opposizione nella parte in cui respingeva parzialmente la sua opposizione.

11      Con decisione del 17 febbraio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso, confermando la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respingeva parzialmente la sua opposizione. La commissione di ricorso ha considerato che il pubblico di riferimento era costituito sia dal consumatore medio appartenente a un pubblico generale sia da quello appartenente a un pubblico specializzato. La commissione di ricorso ha peraltro considerato che i servizi di cui al marchio richiesto, vale a dire i «servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, servizi di franchisig, esportazione e importazione» e i «servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli», non erano simili ai prodotti di cui al marchio anteriore, vale a dire «carne, pollame e selvaggina; estratti di carne» e «animali vivi». In considerazione dell’assenza di similitudine tra i prodotti e i servizi di cui ai segni in conflitto, la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’assenza di rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio nazionale figurativo anteriore, senza che occorra procedere alla comparazione dei segni controversi.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi ivi indicati;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

 Considerazioni preliminari

14      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che in assenza di similitudine tra i prodotti protetti dal marchio anteriore e i «servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, servizi di franchisig, esportazione e importazione» e i «servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli», di cui al marchio richiesto, non sussisteva rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra i marchi in questione, senza che occorra procedere alla comparazione dei segni in questione (punti 22 e 25 della decisione impugnata). Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto sussisteva una similitudine tra i prodotti indicati dal marchio anteriore e i detti servizi, oggetto del marchio richiesto.

15      Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

16      Ne consegue che, in assenza di identità o di similitudine tra i prodotti e i servizi designati dai segni in questione, non può sussistere un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. pag. I‑5507, punto 22).

17      Occorre inoltre ricordare che costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Come è stato riconosciuto, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

18      Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui ai segni in questione può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni e viceversa (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 19).

19      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre osservare che solo in quanto sia acclarato che non sussiste alcuna similitudine tra i prodotti e i servizi di cui ai marchi in questione si può concludere nel senso dell’assenza di rischio di confusione tra detti marchi, senza che occorra procedere ad una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, della percezione da parte del pubblico di riferimento dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione.

20      Nella specie, occorre pertanto determinare se la commissione di ricorso ha potuto considerare, senza incorrere in errore, che i prodotti e i servizi oggetto del marchio in questione non presentavano alcuna similitudine, in modo da escludere ogni rischio di confusione tra i marchi in questione, senza che occorra procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione.

 Sulla comparazione dei prodotti e dei servizi in questione

 Considerazioni di principio

21      Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata].

22      Per quanto riguarda, più in particolare, la complementarietà dei prodotti e dei servizi, occorre ricordare che sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possono supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa [sentenze del Tribunale PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit. supra al punto 21, punto 48, e del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI ‑ easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata]. In tal senso, ai fini della valutazione del carattere complementare di prodotti e servizi, occorre, in ultima analisi, prendere in considerazione la percezione da parte di tale pubblico dell’importanza, per l’uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio.

23      Pertanto, la valutazione della similitudine dei prodotti e dei servizi in considerazione del loro carattere concorrente o complementare presuppone che sia anzitutto definito il consumatore di tali prodotti e servizi.

–       Sul pubblico di riferimento

24      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

25      Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore sia quelli oggetto del marchio richiesto [v. sentenza del Tribunale del 24 maggio 2011, ancotel/UAMI – Acotel (ancotel), T‑408/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata].

26      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che i servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchisig, esportazione e importazione, nonché i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli indicano servizi destinati a un pubblico generale, da una parte, e a un pubblico specializzato, dall’altra. La commissione di ricorso ha quindi sottolineato che alcuni di questi servizi erano rivolti, in generale, a imprese commerciali e ne ha tratto pertanto la conseguenza che il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione era costituito sia dal consumatore medio appartenente al pubblico generale sia da quello appartenente a un pubblico più specializzato (v. punto 19 della decisione impugnata).

27      Secondo il Tribunale, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i summenzionati servizi si rivolgessero a professionisti. Questi ultimi, in effetti, possono richiedere siffatti servizi. Inoltre, non può escludersi che alcuni di tali servizi siano destinati al grande pubblico. Peraltro, per quanto riguarda «carne, pollame e selvaggina; estratti di carne» e «animali vivi», occorre osservare che, se tali beni vengono prodotti da professionisti e se l’allevamento di animali viventi è compiuto principalmente da professionisti, i prodotti medesimi vengono acquistati sia da privati sia da professionisti.

28      Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare che, nella specie, il pubblico di riferimento dei prodotti e dei servizi in questione comprendeva sia professionisti sia privati.

–       Sulla similitudine tra i prodotti in questione e i servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchisig nonché di esportazione e importazione

29      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse similitudine tra, da una parte, «carne, pollame e selvaggina; estratti di carne» nonché gli «animali vivi», di cui al marchio anteriore, e, dall’altra parte, i «servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, servizi di franchisig, esportazione e importazione», di cui al marchio richiesto.

30      La ricorrente contesta tale valutazione sulla base del rilievo che i servizi e i prodotti in questione presenterebbero un nesso tra loro e che il pubblico di riferimento potrebbe credere che i prodotti e i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. L’UAMI contesta tale valutazione e rinvia, in sostanza, al ragionamento svolto nella decisione impugnata.

31      Al riguardo il Tribunale osserva, anzitutto, che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che la carne, il pollame, la selvaggina, gli estratti di carne e gli animali vivi si differenziassero dai servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchisig nonché di esportazione e importazione secondo la loro natura, destinazione e utilizzazione. I prodotti e i servizi summenzionati non sono né intercambiabili né concorrenti, ciò che d’altronde non è contestato dalla ricorrente.

32      Quanto ai canali di distribuzione, la commissione di ricorso ha ritenuto, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che detti canali fossero differenti in base al rilievo che era poco probabile, se non impossibile, che un’azienda agricola o un’istallazione avicola sia utilizzata per proporre alle imprese servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchisig o di esportazione e importazione. In considerazione di tali prodotti e servizi, la commissione di ricorso poteva considerare, senza incorrere in errore, che i canali di distribuzione di tali prodotti e servizi fossero distinti.

33      Tuttavia, come esposto al precedente punto 21, all’atto della valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi occorre anche tener conto della complementarietà di detti prodotti e servizi.

34      Al riguardo, la commissione di concorso ha considerato che i prodotti di cui al marchio anteriore ed i servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchising nonché di esportazione e di importazione non fossero nemmeno complementari, poiché la natura, l’utilizzazione e i canali di distribuzione di prodotti quali i polli e gli animali viventi non avevano alcun rapporto con tali servizi, ciò che il consumatore percepirebbe agevolmente (v. punto 23 della decisione impugnata).

35      La commissione di ricorso ha pertanto ritenuto che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, i prodotti e servizi in questione non fossero complementari, in esito al rilievo che non sussisteva alcun rapporto tra la loro natura, la loro utilizzazione e i loro canali di distribuzione.

36      Tuttavia, come chiarito al precedente punto 22, la complementarietà tra prodotti e servizi nel contesto di un rischio di confusione non si valuta sulla base dell’esistenza, per il pubblico di riferimento, di un nesso tra i prodotti e i servizi in questione dal punto di vista della loro natura, della loro utilizzazione e dei loro canali di distribuzione, ma sulla base dell’esistenza di una stretta correlazione tra gli stessi prodotti e servizi, vale a dire del carattere indispensabile o rilevante dell’uno per l’uso dell’altro, sicché detto pubblico potrebbe ritenere che la responsabilità della fabbricazione di detti prodotti o la fornitura di detti servizi sia riconducibile alla stessa impresa.

37      Ne consegue che la commissione di ricorso non poteva negare l’esistenza di una complementarietà tra i prodotti e i servizi in questione in esito all’unico rilievo che non sussisteva alcun rapporto tra la loro natura, la loro utilizzazione e i loro canali di distribuzione. Così procedendo, infatti, essa ha nuovamente preso in considerazione la natura, l’utilizzazione e i canali di distribuzione dei prodotti e servizi in questione senza pronunciarsi quanto all’importanza dell’uno per l’uso dell’altro dal punto di vista del pubblico di riferimento.

38      Per quanto riguarda, in particolare, il rapporto tra l’utilizzazione di detti prodotti e quella di detti servizi richiamata dalla commissione di ricorso, occorre osservare che tale criterio non consente di valutare pienamente il carattere indispensabile o rilevante di tali prodotti e servizi l’uno per l’altro, carattere questo richiesto dall’analisi della complementarietà tra i prodotti e i servizi medesimi. La circostanza che l’utilizzazione di un prodotto o servizio non sia correlata con l’utilizzazione di un altro prodotto o servizio, infatti, non implica in ogni caso che l’uso dell’uno non sia importante o indispensabile ai fini dell’uso dell’altro.

39      Si deve pertanto constatare che la commissione di ricorso non ha correttamente esaminato, in particolare, se, dal punto di vista di un acquirente a titolo professionale di polli o di carne, i servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchising o di importazione ed esportazione fossero rilevanti all’atto dellʼacquisto di polli o di carne al punto di poter pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di tali servizi spetti alla stessa impresa.

40      Tale carenza che caratterizza l’esame operato dalla commissione di ricorso è sottolineata dall’affermazione dell’UAMI dinanzi al Tribunale secondo cui un produttore di carne poteva fornire un servizio di importazione e di esportazione per i propri prodotti ai suoi clienti. In tal caso, infatti, non può escludersi che il pubblico di riferimento di tali prodotti consideri che, per l’acquisto dei prodotti medesimi, sia rilevante un servizio di importazione e di esportazione, sicché considererà che tali prodotti e tale servizio provengano dalla medesima impresa. La circostanza dedotta dall’UAMI secondo la quale detto servizio di importazione e di esportazione non sarebbe fornito a titolo oneroso e non sarebbe offerto a terzi non inficia tale valutazione. Da una parte, infatti, non è dimostrato che, nell’ipotesi invocata dall’UAMI, detto servizio sarebbe offerto a titolo gratuito o che esso non costituirebbe, piuttosto, parte integrante della vendita proposta. Dall’altra parte, e in ogni caso, occorre valutare la percezione del pubblico di riferimento quanto all’esistenza di un nesso sufficientemente stretto fra tali prodotti e servizi. Orbene, nella specie la commissione di ricorso ha omesso di valutare tali parametri.

41      Si deve pertanto rilevare che, non tenendo conto di tali parametri, la commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione della complementarietà tra i prodotti oggetto del marchio anteriore e i servizi di pubblicità, di rappresentanze commerciali, di franchising nonché di esportazione e di importazione di cui al marchio richiesto.

42      La conseguenza di tale errore è stata che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti i fattori pertinenti ai fini della valutazione della similitudine dei prodotti e dei servizi in questione. In assenza di un’analisi che tenga conto di tutti i fattori pertinenti ai fini della valutazione dell’esistenza di una similitudine tra i prodotti e servizi in questione, la decisione impugnata deve essere annullata riguardo a tale punto.

–       Sulla similitudine tra i prodotti in questione e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli

43      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che non vi fosse similitudine tra i «servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli», di cui al marchio richiesto, e la «carne, pollame e selvaggina; estratti di carne» nonché gli «animali vivi», di cui al marchio anteriore.

44      La ricorrente contesta tale valutazione e ritiene, in considerazione del nesso tra i mercati dei prodotti e dei servizi in questione, estremamente poco probabile che un marchio possa designare uno di tali servizi indipendentemente dal prodotto.

45      Al riguardo, il Tribunale osserva anzitutto che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 43 si distinguono per natura, oggetto e destinazione. Tale valutazione della commissione di ricorso deve essere confermata. Infatti, i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli non presentano la medesima natura, la medesima finalità o la medesima utilizzazione della carne, del pollame, della selvaggina, degli estratti di carne e degli animali vivi. Peraltro, i prodotti e servizi in questione non sono concorrenti o intercambiabili. Detti servizi, infatti, non possono sostituire la carne o gli animali vivi.

46      La commissione di ricorso ha dedotto dalla distinzione fra tali prodotti e servizi in base alla loro natura, al loro oggetto e alla loro destinazione che le imprese specializzate nei trasporti e le imprese specializzate nella fabbricazione dei prodotti di cui al marchio anteriore erano anche differenti (v. punto 24 della decisione impugnata).

47      Il Tribunale osserva, tuttavia, che il fatto che la produzione di carne, di pollame, di selvaggina, di estratti di carne nonché l’allevamento di animali vivi e la fornitura di servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli presuppongano una specializzazione non implica necessariamente che le imprese che offrono detti servizi siano distinte da quelle cui è affidata la produzione dei prodotti stessi. Infatti, come indicato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, è possibile che le imprese attive nella produzione di polli e di animali vivi trasportino, immagazzinino e distribuiscano le loro merci per conto proprio (v. punto 24 della decisione impugnata).

48      Inoltre, per valutare la complementarietà di tali prodotti e servizi occorre considerare non la specializzazione delle imprese, bensì se i consumatori dei prodotti e dei servizi possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile alla stessa impresa a motivo di una connessione fra tali prodotti e servizi. Conseguentemente, l’esistenza di imprese specializzate nella produzione dei prodotti del marchio anteriore nella fornitura di servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli non è sufficiente ai fini della dimostrazione dell’assenza di complementarietà tra detti prodotti e servizi.

49      La commissione di ricorso ha parimenti ritenuto che il pubblico di riferimento di tali prodotti e servizi fosse differente a seconda della specializzazione delle imprese in questione, sicché non sussisterebbe una connessione industriale o commerciale fra tali imprese. Più precisamente, detta commissione ha ritenuto che, in considerazione del loro particolare carattere, i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli si rivolgessero generalmente alle imprese e ai professionisti di un settore molto preciso e ne ha dedotto che tale pubblico differiva da quello al quale erano proposti i prodotti di cui al marchio anteriore, il che escluderebbe a prima vista l’ipotesi di una connessione industriale o commerciale tra dette imprese (v. punto24 della decisione impugnata). L’UAMI ha seguito tale impostazione nel controricorso.

50      Al riguardo il Tribunale osserva che i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli del marchio richiesto sono servizi che si rivolgono a un pubblico di professionisti. Per contro, i prodotti di cui al marchio anteriore sono destinati sia al grande pubblico sia a professionisti. Infatti, se è pur vero che la carne, il pollame, la selvaggina e gli estratti di carne sono prodotti destinati al grande pubblico, essi possono parimenti rivolgersi ad acquirenti professionali. Quanto agli animali vivi, tra cui i polli, essi si rivolgono, principalmente a professionisti.

51      In quanto i detti prodotti si rivolgono a un pubblico di professionisti, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che tale pubblico fosse differente da quello dei servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli. Un pubblico di professionisti, infatti, può acquistare sia i prodotti in questione sia i servizi summenzionati.

52      Peraltro, per quanto riguarda l’esistenza di una stretta correlazione tra detti prodotti e servizi, occorre osservare che per l’utilizzazione di un servizio di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli è necessario avere polli da trasportare, immagazzinare e distribuire. In tal senso, i polli sono indispensabili per l’uso dei servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli. Al contrario, per un allevatore di polli, può essere importante disporre di un servizio di trasporto, immagazzinamento e distribuzione per i propri polli. Da questo punto di vista, sussiste una correlazione stretta tra i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli del marchio richiesto e i polli del marchio anteriore. Dato che il termine «pollo» indica parimenti la carne dell’animale, tale correlazione non sussiste unicamente per gli animali vivi, ma anche per la carne e il pollame di cui al marchio anteriore.

53      Inoltre, il consumatore professionale di tali prodotti e servizi, vale a dire un’impresa che acquista polli all’ingrosso che necessita parimenti servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli, può ritenere che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti e la fornitura di tali servizi siano riconducibili alla medesima impresa. Infatti, dal momento che alcuni produttori offrono anche un servizio di trasporto, l’acquirente di polli può ritenere che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti e la fornitura di tali servizi siano riconducibili alla medesima impresa.

54      L’UAMI contesta l’esistenza di una similitudine tra i prodotti e i servizi in questione per motivi simili a quelli dedotti supra al punto 40. Secondo tale Ufficio, infatti, quando un produttore di polli trasporta, immagazzina e distribuisce i propri polli, i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione non sono servizi forniti a terzi a titolo oneroso, ma si tratta solo di servizi «interni» o accessori rispetto alla produzione di polli, sicché il produttore in questione non sarà presente sul mercato dei servizi di trasporto, immagazzinamento o di distribuzione dei polli. A sostegno di tale argomento, l’UAMI invoca, da una parte, un’analogia con la necessità di dimostrare un uso pubblico di un marchio per dimostrare il suo uso effettivo e, dall’altra, quanto affermato dal Tribunale nella sentenza del 7 febbraio 2006, Alecansan/UAMI – CompUSA (COMP USA), (T‑202/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 47).

55      Al riguardo il Tribunale osserva anzitutto, per analogia con quanto esposto supra al punto 40, che la commissione di ricorso non argomenta affatto la propria affermazione secondo la quale, quando i produttori trasportano, immagazzinano o distribuiscono i propri polli, non si tratta di un servizio fornito a terzi a titolo oneroso. Orbene, dal fatto che un’impresa che si occupa di allevamento di polli offra congiuntamente un servizio di trasporto di polli non si può dedurre che tale servizio non sia fornito a titolo oneroso. Inoltre, non può dedursi da una tale offerta congiunta che l’impresa che offre tali servizi complementari non operi nel mercato dei servizi di trasporto di polli. Infatti, la circostanza che un produttore di polli offra servizi di trasporto per i propri polli implica che tale produttore si trovi in concorrenza con imprese che offrono servizi di trasporto di polli e che, per tale ragione, operi nel mercato in questione.

56      Inoltre, e più fondamentalmente, occorre indicare che il carattere complementare di prodotti e di servizi ai fini della valutazione della similitudine tra i prodotti e i servizi medesimi non si valuta in funzione del carattere «interno» o meno dei prodotti e servizi ai sensi dell’argomentazione svolta dall’UAMI (v. supra punto 54), bensì in funzione della percezione da parte del pubblico di riferimento che la responsabilità per la produzione di tali prodotti e la fornitura di tali servizi sia riconducibile alla medesima impresa ovvero a imprese distinte (v. supra punto 22). L’approccio seguito dalla commissione di ricorso e sostenuto dell’UAMI per pronunciarsi in ordine alla complementarietà dei prodotti e dei servizi in questione è pertanto erroneo.

57      A titolo puramente illustrativo dell’errore nella tesi sostenuta dall’UAMI, occorre osservare che, nel caso di specie, tale tesi porterebbe a considerare che quando un’impresa che intenda sia acquistare polli sia farli trasportare si confronta, da una parte, con un produttore di polli operante sul mercato con un certo marchio e, dall’altra, con un fornitore di servizi di trasporto di polli presente su tale mercato con un marchio identico a quello del menzionato produttore, tale impresa non rischia di considerare che tali prodotti e servizi provengano della medesima impresa, poiché, quando un produttore di polli offre un servizio di trasporto, tale servizio è solo un servizio «interno» rispetto alla produzione di polli, e pertanto il produttore in questione non sarà presente sul mercato del trasporto di polli. Secondo la tesi sostenuta dall’UAMI, infatti, non sussisterebbe alcuna similitudine tra la produzione di polli e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli, sicché marchi identici per tali prodotti e servizi potrebbero coesistere senza rischio di confusione per i consumatori dei prodotti e servizi stessi.

58      Orbene, per i motivi esposti supra al punto 53, l’acquirente all’ingrosso di polli che peraltro necessita di un servizio di trasporto di polli può considerare che sussista una correlazione rilevante tra la produzione di polli e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli, sicché il consumatore di tali prodotti e servizi considererà che essi provengano dalla medesima impresa.

59      Dato che la presenza sul mercato quale definita dall’UAMI nel caso di specie (v. supra punto 54) non può essere presa in considerazione, occorre respingere l’analogia con le norme in materia di uso effettivo di un marchio anteriore nel contesto di un’opposizione.

60      Inoltre, quanto al fatto che l’UAMI invoca la causa sfociata nella menzionata sentenza COMP USA, è giocoforza rilevare che essa si distingue dalla controversia in esame in quanto riguardava prodotti e servizi informatici venduti a distanza. Inoltre, a differenza di tale controversia in cui si è considerato che l’invio materiale di programmi e di computer acquistati o ceduti in locazione a un’impresa che offra i propri beni via Internet era la mera esecuzione di un contratto di vendita a distanza o di un contratto di prestazione di servizi privo di correlazione con i servizi di trasporto (sentenza COMP USA, cit., punto 47), non si può considerare, in assenza di dimostrazione in tal senso da parte dell’UAMI, che il trasporto, l’immagazzinamento e la distribuzione di polli siano la mera esecuzione della vendita di polli o di un contratto di prestazione di servizi privo di correlazione con i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli.

61      Pertanto, la commissione di ricorso non poteva escludere ictu oculi l’esistenza di complementarietà tra i prodotti di cui al marchio anteriore e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli. Una tale complementarietà doveva essere rilevata quantomeno per i polli ed i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli.

62      Per valutare la similitudine tra i prodotti o servizi in questione, la commissione di ricorso doveva tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi medesimi. In tal senso, nonostante la differenza tra, da una parte, la carne di pollo e i polli viventi e, dall’altra, i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli per quanto riguarda la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego e la loro concorrenzialità, la commissione di ricorso avrebbe dovuto loro riconoscere una certa complementarietà. Dalla considerazione di tutti i fattori rilevanti ai fini della valutazione della similitudine di detti prodotti e servizi deriva che erroneamente la commissione di ricorso ha considerato che detti prodotti e servizi non presentassero alcuna similitudine.

63      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui considera che i prodotti di cui al marchio anteriore non presentano alcuna similitudine con i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli del marchio richiesto.

2.     Sulla domanda intesa al diniego di registrazione del marchio comunitario richiesto

64      La ricorrente chiede che il Tribunale pronunci una decisione che neghi la registrazione del marchio comunitario richiesto per tutti i prodotti e i servizi di cui al marchio stesso.

65      Al riguardo, occorre osservare che il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale è un controllo di legittimità. In caso di errore, il Tribunale può annullare la decisione della commissione di ricorso e, se ha concluso in tal senso, riformarla. Non spetta al Tribunale registrare o non registrare un marchio. Ai sensi dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, infatti, spetta all’UAMI adottare i provvedimenti che l’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento del giudice dell’Unione comporta. Non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, ma spetta a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dai motivi delle sentenze del Tribunale [v. sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012, Kavaklidere-Europe/UAMI – Yakult Honsha (Yakut), T‑276/09, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata].

66      Nella parte in cui la domanda della ricorrente va interpretata nel senso che viene chiesto al Tribunale di ingiungere all’UAMI di non registrare il marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi di cui al marchio medesimo, tale capo della domanda va dichiarato irricevibile.

67      Nella parte in cui detta domanda deve essere interpretata nel senso che viene chiesto al Tribunale di riformare la decisione impugnata, in modo che il Tribunale sostituisca alla decisione impugnata una decisione in cui si dichiara che il marchio richiesto non poteva essere registrato per i servizi la cui registrazione non era stata ancora negata nella decisione della divisione di opposizione, occorre ricordare che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto (sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc. pag. I‑5853, punto 72).

68      L’esercizio del potere di riforma deve quindi, in linea di principio limitarsi alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza Edwin/UAMI, cit. supra al punto 67, punto 72).

69      Orbene, questo non si verifica nel caso di specie. Infatti, dall’errore metodologico commesso nella valutazione della similitudine dei prodotti e dei servizi esposti supra, ai punti 29 e seguenti, a causa dellʼinadeguata considerazione della loro complementarietà, deriva che il Tribunale dovrà procedere ad una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha preso posizione. Inoltre, come risulta dai punti 43 e seguenti, una similitudine, anche debole, va riconosciuta tra alcuni dei prodotti e servizi in questione, il che implica che la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad un’analisi della similitudine tra i marchi in questione e a un’analisi globale del rischio di confusione, ciò che essa ha omesso di fare.

70      Si deve pertanto respingere la domanda con cui la ricorrente chiede al Tribunale di negare la registrazione del marchio comunitario anche qualora tale domanda dovesse essere interpretata come una domanda di riforma.

 Sulle spese

71      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72      L’UAMI, essendo rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 17 febbraio 2011 (procedimento R 1073/2010‑2) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’UAMI è condannato alle spese.

Azizi

Frimodt Nielsen

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.