Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – Ezz e a. / Consiglio
(Causa T-256/11)1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento dei capitali – Base giuridica – Obbligo di motivazione – Errore di fatto – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto); Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londra, Regno Unito); Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra); Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: inizialmente M. Lester, barrister, e J. Binns, solicitor, successivamente Binns, J. Lewis, QC, B. Kennelly, barrister, e I. Burton, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)
sostenuto da: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz nonché le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 89 del 19.3.2011.