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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – Ezz e a. / Consiglio

(Causa T-256/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento dei capitali – Base giuridica – Obbligo di motivazione – Errore di fatto – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto); Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londra, Regno Unito); Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra); Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: inizialmente M. Lester, barrister, e J. Binns, solicitor, successivamente Binns, J. Lewis, QC, B. Kennelly, barrister, e I. Burton, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

sostenuto da: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz nonché le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 89 del 19.3.2011.