Language of document : ECLI:EU:T:2022:359

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 giugno 2022 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario raffigurante un radiatore per riscaldamento – Disegni o modelli anteriori – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Libertà dell’autore – Affollamento dello stato dell’arte – Impressione generale»

Nella causa T‑380/20,

Tubes Radiatori Srl, con sede in Resana (Italia), rappresentata da S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Antrax It Srl, con sede in Resana, rappresentata da L. Gazzola e G. Lugato, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 25 marzo 2020 (procedimento R 1275/2017-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Antrax It e la Tubes Radiatori,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, G. Steinfatt e K. Kecsmár (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2020,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2020,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 26 luglio 2021 e le risposte della ricorrente e dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11 agosto e il 6 agosto 2021,

in seguito all’udienza del 24 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Tubes Radiatori Srl, è titolare del disegno o modello comunitario n. 000169370-0002, depositato il 13 aprile 2004 presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi) ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), trasmesso il 26 aprile 2004 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2004/069 il 24 agosto 2004 e rinnovato da ultimo il 10 maggio 2019.

2        Il disegno o modello contestato si applica, in base ai termini della domanda di disegno o modello, a un radiatore per riscaldamento ed è rappresentato nel modo seguente:

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3        Il 3 novembre 2009, l’interveniente, Antrax It Srl, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello contestato. Detta domanda di nullità era basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sugli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002. L’interveniente ha sostenuto che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

4        A sostegno della propria domanda di nullità, l’interveniente ha invocato, in relazione al disegno o modello contestato, la registrazione multipla tedesca recante il riferimento DE 40110481.8, effettuata a nome della società The Heating Company BVBA, estesa alla Francia, all’Italia e al Benelux quale registrazione internazionale multipla con il riferimento DM/060899 e pubblicata nel Bollettino dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) il 30 settembre 2002.

5        L’interveniente ha allegato alla propria domanda di nullità le viste seguenti:

–        viste 1.1 e 1.2 (compresa una versione ingrandita della 1.2), corrispondenti al disegno o modello anteriore D 060899-0001 o «D 1»:

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–        viste 4.1 e 4.2 (compresa una versione ingrandita della 4.2), corrispondenti al disegno o modello anteriore D 060899-0004 o «D 4» (una nuova immagine del modello D 4 è stata depositata dall’interveniente a seguito di una misura di organizzazione del procedimento e si è dato atto nel verbale di udienza che le altre parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni al riguardo):

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6        Con decisione del 7 marzo 2011, la divisione d’annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, per assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

7        Tale decisione è stata oggetto di un ricorso proposto dalla ricorrente il 4 maggio 2011.

8        Con decisione del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011-3), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

9        La decisione del 3 aprile 2012 è stata impugnata dalla ricorrente con un ricorso proposto il 13 luglio 2012 dinanzi al Tribunale.

10      Con sentenza del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore) (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115) il Tribunale ha dichiarato che, dal momento che, in primo luogo, l’affollamento dello stato dell’arte era stato invocato dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; che, in secondo luogo, la divisione di annullamento aveva svolto alcune considerazioni tali da suggerire che essa convenisse sull’esistenza di un certo affollamento; che, in terzo luogo, l’argomento era stato reiterato dalla ricorrente dinanzi alla terza commissione di ricorso, e che, in quarto luogo, una precedente decisione del 17 aprile 2008 (procedimento R 976/2007-3) della terza commissione di ricorso aveva rilevato il carattere «notoriamente affollato» di tale settore, a torto nella decisione del 3 aprile 2012 la commissione di ricorso aveva concluso per l’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato senza fare alcun riferimento alla suddetta questione dell’affollamento dello stato dell’arte, non foss’altro che per dissociarsi dalle valutazioni precedentemente operate. In tale contesto, dal quale emergeva che la commissione di ricorso non aveva motivato la decisione del 3 aprile 2012 in considerazione della questione dell’affollamento dello stato dell’arte, pertinente ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, il Tribunale ha annullato la decisione in parola (sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punti 87, 100 e 101).

11      In seguito alla sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), il procedimento R 953/2011-3 è stato nuovamente deferito alla terza commissione di ricorso, con il riferimento R 1643/2014-3.

12      Con decisione del 9 dicembre 2014, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto nuovamente il ricorso.

13      Detta decisione del 9 dicembre 2014 è stata impugnata dalla ricorrente, con un ricorso proposto il 25 febbraio 2015 dinanzi al Tribunale.

14      Con sentenza del 16 febbraio 2017, Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatori) (T‑98/15, non pubblicata, EU:T:2017:91), il Tribunale ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso del 9 dicembre 2014. Esso ha stabilito che la commissione di ricorso, non avendo invitato la ricorrente a presentare osservazioni e prove sulla questione sollevata dalla sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), attinente all’esistenza o meno di un affollamento dello stato dell’arte nel settore di cui trattasi, aveva violato il principio del contraddittorio, vale a dire il diritto della ricorrente di essere ascoltata.

15      In seguito alla sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori (T‑98/15, non pubblicata, EU:T:2017:91), il procedimento R 1643/2014-3 è stato nuovamente deferito alla terza commissione di ricorso, con il riferimento R 1275/2017-3.

16      Il 6 febbraio 2018, il membro relatore della terza commissione di ricorso ha inviato una comunicazione alla ricorrente invitandola a presentare, entro un termine di due mesi, memorie ed elementi di prova a sostegno dell’argomento secondo il quale il settore di cui trattasi sarebbe stato affollato.

17      Il 6 aprile 2018, la ricorrente ha prodotto gli allegati da 1 a 18.

18      Con decisione del 25 marzo 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

19      La commissione di ricorso ha ritenuto che il margine di libertà dell’autore del disegno o modello contestato fosse elevato. Ha poi esaminato le prove prodotte dalla ricorrente e ha concluso che esse non dimostravano un affollamento dello stato dell’arte al momento del deposito del disegno o modello contestato.

20      La commissione di ricorso ha proceduto, in via iniziale, al confronto tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D 4. Avendo ritenuto, in base a tale confronto, che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale, essa ha considerato inutile accertare l’esistenza della causa di nullità rispetto al disegno o modello anteriore D 1.  

21      La commissione di ricorso ha affermato che il disegno o modello contestato non suscitava un’impressione notevolmente diversa, perché aveva le stesse caratteristiche del disegno o modello anteriore D 4.

22      In assenza di prove sufficienti per accertare un affollamento dello stato dell’arte, e tenuto conto dell’ampio margine creativo dell’autore dei prodotti cui si riferiscono i disegni o modelli in causa, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi comuni dei disegni o modelli in questione determinassero, in maggior misura, l’impressione generata da detti disegni o modelli durante il normale utilizzo dei rispettivi prodotti. La commissione ha concluso che i due disegni o modelli di radiatori, osservati sotto le angolature indicate, vale a dire frontale, laterale, superiore e dalle angolature intermedie, suscitavano nell’utilizzatore informato, in ragione delle loro caratteristiche comuni, un’impressione generale che non differiva significativamente.

 Conclusioni delle parti

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

24      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.  

25      All’udienza del 24 febbraio 2022, la ricorrente ha rinunciato a un secondo capo delle sue conclusioni, con cui chiedeva di accertare e dichiarare la validità del disegno o modello contestato in quanto nuovo ed avente carattere individuale, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale di udienza.

 In diritto

26      La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, il primo relativo alla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e il secondo relativo alla violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 6/2002 e dei principi di tutela del legittimo affidamento, di correttezza, di buona fede, di diligenza e d’imparzialità.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

27      Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente rimette in discussione la valutazione della commissione di ricorso circa l’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Il motivo di ricorso si divide, in sostanza, in tre parti, riguardanti, in primo luogo, l’errata valutazione della nozione di libertà dell’autore, in secondo luogo, l’errata valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte nel settore di riferimento e, in terzo luogo, errori nel confronto tra le impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto.

28      L’EUIPO e l’interveniente contestano interamente tale argomento.

29      In base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

30      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa inoltre che, nell’accertare tale carattere individuale, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

31      Nel valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti si deve prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene (considerando 14 del regolamento n. 6/2002), il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, l’eventuale affollamento dello stato dell’arte, che può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o modelli messi a confronto, nonché il modo in cui il prodotto di cui trattasi è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

 Sull’utilizzatore informato

32      Occorre osservare che il regolamento n. 6/2002 non definisce la nozione di utilizzatore informato. Essa deve tuttavia essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

33      Come risulta da una giurisprudenza costante, l’utilizzatore informato è una persona dotata di una particolare diligenza e che dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata [sentenze del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 62, e del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑11/08, non pubblicata, EU:T:2011:447, punto 23].

34      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha definito l’utilizzatore informato come una persona che acquista radiatori per riscaldamento per installarli nel proprio domicilio. Essa ha sottolineato che l’utilizzatore deve essere informato, nel senso che deve avere avuto la possibilità di visionare e paragonare disegni o modelli di radiatori consultando riviste di design e arredamento, visitando negozi specializzati e navigando in Internet. In altri termini, secondo la commissione di ricorso, questa persona, senza essere esperta in disegno industriale come lo sarebbe un architetto o un decoratore d’interni, è al corrente di ciò che offre il mercato, delle tendenze della moda e delle caratteristiche basilari del prodotto. Occorre sottolineare che tale definizione è già stata confermata dal Tribunale (sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punti 63 e 64) e peraltro non è contestata dalle parti.

 Sulla prima parte, vertente sulla libertà dell’autore

35      In via preliminare, la ricorrente sottolinea che la motivazione della decisione impugnata è apodittica e meramente assertiva, in quanto si limita, dal punto 31 al punto 49, a fare riferimenti alla giurisprudenza che sarebbero asettici dal punto di vista della motivazione.

36      In via principale, nella prima parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente critica, in sostanza, i punti 49 e 50 della decisione impugnata e la definizione del settore di riferimento ai fini della valutazione della libertà dell’autore.

37      L’EUIPO e l’interveniente contestano interamente tale argomento.

38      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. Il margine di libertà dell’autore del disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi. Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato [v. sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punti 44 e 45, nonché giurisprudenza ivi citata].

39      La commissione di ricorso ha precisato al punto 50 della decisione impugnata che esisteva una notevole ampiezza delle possibilità aperte, in termini di design, nel settore dei radiatori per riscaldamento, vale a dire «[tubi radianti (…)] verticali, orizzontali, inclinati, curvi, ortogonali al collettore etc.; [tubi radianti di forma] quadrata, rettangolare, a D, etc.; densità dei [tubi radianti]; (…) caratteristiche di forma e (…) della sezione [dei collettori]; (...) posizione relativa del collettore rispetto ai tubi [radianti]; (...) dimensione del collettore rispetto alla profondità dei tubi [radianti]». A tal proposito ha fatto riferimento al punto 76 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115).

40      Ha poi osservato, al punto 51 della decisione impugnata, che la circostanza che un radiatore debba disporre quantomeno di un fascio di tubi all’interno dei quali circoli un liquido che si raffredda liberando calore nell’aria circostante non incideva in modo significativo sulla forma e sull’aspetto generale del radiatore e che, per quanto concerne, segnatamente, la forma dei tubi radianti, era possibile ipotizzare configurazioni diverse relativamente alla sezione. Ha fatto riferimento, a detto proposito, al punto 69 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), e ha aggiunto che tale affermazione era d’altronde suffragata dalle prove depositate dall’interveniente innanzi alla commissione di ricorso, nelle quali si mostrano radiatori i cui tubi radianti assumono svariate forme e linee.  

41      Al punto 52 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non aveva presentato elementi atti a suffragare la propria affermazione secondo cui le esigenze tecniche o funzionali avrebbero limitato considerevolmente il margine di libertà dell’autore e ha fatto nuovamente riferimento, a tale riguardo, al punto 76 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115). Al punto 53 della decisione impugnata si è concluso, richiamando il punto 86 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatori (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), che, nel caso di specie, il margine di libertà dell’autore del disegno o modello contestato era elevato.

42      In primo luogo, la ricorrente critica il punto 49 della decisione impugnata sulla base del rilievo che la commissione non spiegherebbe come la sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115) si applichi al caso di specie.

43      Si deve osservare che, al punto 49 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha richiamato una giurisprudenza costante al fine di respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la libertà dell’autore potrebbe essere limitata dall’intento di conformarsi a una tendenza generale in materia di design [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 58, e del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 75]. Pertanto, la motivazione è chiara e, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si tratta di considerazioni specifiche per le cause in cui sono state formulate.

44      In secondo luogo, per quanto riguarda il punto 50 della decisione impugnata, richiamato al precedente punto 39, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver fatto riferimento al punto 76 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), che ha annullato la decisione del 3 aprile 2012 della commissione di ricorso, senza spiegare come tale punto si applicasse al caso di specie, che avrebbe riguardato solo il confronto tra due disegni o modelli con tubi verticali. Inoltre, detto punto 50 non sarebbe coerente con il punto 59 della decisione impugnata.

45      Occorre rilevare che, facendo riferimento al punto 76 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), nella parte conclusiva della sua constatazione secondo cui esiste una notevole ampiezza delle possibilità, in termini di design, nel settore dei radiatori per riscaldamento, la commissione di ricorso ha, in sostanza, confermato la constatazione dell’elevata libertà dell’autore contenuta nella sua decisione del 3 aprile 2012, constatazione ribadita ai punti da 75 a 86 di detta sentenza, in particolare al punto 76, con la motivazione che la ricorrente non aveva provato l’esistenza di vincoli tecnici e legali tali da limitare la libertà dell’autore. Non può quindi esserle addebitata alcuna insufficienza di motivazione. È necessario osservare, a detto proposito, che la sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), ha annullato la decisione del 3 aprile 2012 della commissione di ricorso non già con la motivazione che quest’ultima avrebbe commesso un errore di diritto nell’ambito della sua valutazione del margine di libertà dell’autore, bensì a causa del fatto che la summenzionata decisione era viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alla questione dell’affollamento dello stato dell’arte. Inoltre, si trattava, nella causa in parola dinanzi al Tribunale, delle stesse parti e degli stessi disegni o modelli in questione nel caso di specie. Pertanto, le constatazioni svolte nella sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115), relative alla libertà dell’autore rimangono valide nella presente causa.

46      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il punto 50 della decisione impugnata non sarebbe coerente con il punto 59 della stessa, punto quest’ultimo in cui si rileva che, «nella fattispecie, i disegni o modelli che sono utili per determinare la sussistenza di un affollamento nel settore di riferimento sono quelli che si riferiscono a radiatori costituiti da elementi radianti verticali piatti, a sezione quadrangolare, i quali sono collegati da collettori apposti in prossimità delle loro estremità», si deve respingere tale argomento, poiché deriva da una confusione tra due nozioni distinte, ossia quella di libertà dell’autore da un lato e quella di affollamento dello stato dell’arte dall’altro.

47      Orbene, un affollamento dello stato dell’arte non può essere considerato un limite alla libertà dell’autore [sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 55]. Infatti, un siffatto affollamento, che deriva dall’esistenza di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2012, Radiatori per riscaldamento, T‑83/11, EU:T:2012:592, punto 81), non può costituire un vincolo dovuto alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica di un prodotto o di un elemento del prodotto e non corrisponde a prescrizioni legali applicabili al prodotto (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 85).

48      Non vi è quindi alcuna contraddizione tra i punti 50 e 59 della decisione impugnata, in quanto ciascuno di essi fa riferimento a una nozione specifica. Il punto 50 sottolinea la grande varietà nel settore dei radiatori per riscaldamento per quanto riguarda la configurazione, la forma e la densità dei tubi radianti, ma anche la forma e la sezione dei collettori, la posizione del collettore rispetto ai tubi e la dimensione del collettore rispetto alla profondità dei tubi, evidenziando perciò la grande libertà di scelta dell’autore. Per contro, il punto 59 sottolinea che, ai fini della sua determinazione, l’affollamento dello stato dell’arte richiede l’individuazione di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli in questione, vale a dire disegni o modelli di radiatori costituiti da elementi radianti verticali piatti, a sezione quadrangolare, i quali sono collegati da collettori apposti in prossimità delle loro estremità.

49      In terzo luogo, la ricorrente contesta la fondatezza del punto 50 della decisione impugnata menzionando l’esistenza di numerosi vincoli tecnici e normativi in grado di ridurre la libertà dell’autore, che sarebbero stati ignorati dalla commissione di ricorso.

50      In risposta ad un quesito posto dal Tribunale in occasione di una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente sostiene inoltre di aver fatto riferimento a norme specifiche armonizzate riconosciute a livello sovranazionale soltanto nell’ambito del presente ricorso a causa del fatto che la terza commissione di ricorso, nella decisione impugnata, per la prima volta dall’avvio del procedimento di nullità, ha enumerato tutti i vincoli tecnici a cui sarebbero soggetti i radiatori per riscaldamento. La ricorrente avrebbe allora preso posizione nell’ambito del presente ricorso specificando le norme da rispettare nel campo dei radiatori per riscaldamento.

51      Innanzitutto, si deve rilevare che il punto 50 della decisione impugnata non contiene alcun errore di merito con riguardo all’elenco delle numerose possibilità aperte, in termini di design dei radiatori per riscaldamento, in quanto dal punto 80 della sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115) si evince che tale elenco risulta dai termini del punto 40 dell’atto di ricorso, che la ricorrente stessa aveva depositato presso il Tribunale in detta causa. Al punto in parola, la ricorrente aveva steso un elenco dei diversi fattori che, a suo avviso, occorreva prendere in considerazione ai fini della determinazione del carattere individuale di un radiatore per riscaldamento. Il Tribunale aveva aggiunto che «i termini stessi – non tassativi – di tale elenco non lascia[va]no assolutamente alcun dubbio quanto alla notevole ampiezza delle possibilità aperte, in termini di design, nel settore dei radiatori per riscaldamento: “[tubi radianti (…)] verticali, orizzontali, inclinati, curvi, ortogonali al collettore etc.; [tubi radianti di forma] quadrata, rettangolare, a D, etc.; densità dei [tubi radianti]; (…) caratteristiche di forma e (…) della sezione [dei collettori]; posizione relativa del collettore rispetto ai tubi [radianti]; dimensione del collettore rispetto alla profondità dei tubi [radianti]”» (sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 81). Tale analisi secondo la quale il margine di libertà dell’autore non è ridotto deve essere confermata, alla luce della giurisprudenza del Tribunale relativa ad altre cause nella stessa materia (v. sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

52      Occorre anche ricordare che la ricorrente non ha contestato, nell’ambito del suo ricorso nella causa T‑98/15, il margine di libertà elevato dell’autore, nondimeno constatato nella decisione del 9 dicembre 2014 della commissione di ricorso, adottata in seguito alla sentenza del 12 marzo 2014, Radiatore (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115).

53      Inoltre, come sottolineano l’EUIPO e l’interveniente, la ricorrente non ha fornito, nel corso dei successivi procedimenti amministrativi, né tantomeno nella sua memoria del 6 aprile 2018, alcun elemento a dimostrazione di vincoli tecnici o legali in grado di limitare la libertà dell’autore.

54      A tal proposito, la ricorrente non spiega come il fatto che il radiatore sia collegato all’impianto di riscaldamento o il fatto che sia generalmente appeso a una parete costituirebbero vincoli che limitano la libertà dell’autore.

55      Per quanto riguarda le norme specifiche armonizzate derivanti dal diritto dell’Unione che sono state invocate, relative in particolare alla resa termica, e la risposta ad un quesito posto in occasione di una misura di organizzazione del procedimento da parte del Tribunale su detto aspetto, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che a ciò è stato fatto riferimento per la prima volta dinanzi al Tribunale. A tal proposito, si deve ricordare che, secondo l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Nell’ambito della presente controversia, infatti, il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Di conseguenza, il sindacato del Tribunale non può andare oltre l’ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest’ultima è stata sottoposta alla commissione di ricorso [v. sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti di orologio), T‑68/11, EU:T:2013:298, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. Allo stesso modo, il ricorrente non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia quali risultavano dalle pretese e allegazioni dedotte da esso stesso e dall’interveniente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 43). Tale argomento deve pertanto essere dichiarato irricevibile. Come riportato nel verbale dell’udienza, sono state ascoltate le osservazioni della ricorrente a siffatto proposito.

56      In ogni caso, l’interveniente a ragione adduce che la ricorrente si è limitata a descrivere in termini generali le norme in questione senza spiegare sotto quale profilo e in che modo limitino la libertà dell’autore.

57      In quarto luogo, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore nella valutazione del margine di libertà dell’autore facendo riferimento all’intero settore dei «radiatori per riscaldamento», mentre avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, valutare tale margine con riferimento al settore più limitato dei «radiatori tubolari verticali a sezione quadrata o rettangolare». La ricorrente sostiene inoltre che la possibilità di realizzare radiatori con tubi radianti verticali, orizzontali, inclinati, curvi, ecc. non è rilevante, visto che il raffronto si concentra su due disegni o modelli con tubi verticali. Accettare il riferimento più ampio al settore dei radiatori per riscaldamento nella valutazione della libertà dell’autore equivarrebbe ad attribuire al titolare del disegno o modello anteriore un monopolio sui disegni o modelli di radiatori tubolari a sviluppo verticale a sezione quadrata o rettangolare. Orbene, la registrazione di una forma estetica specifica non potrebbe spingersi sino all’appropriazione di una forma geometrica.

58      Secondo il considerando 14 del regolamento n. 6/2002, nel valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti si deve prendere in considerazione, segnatamente, la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene.

59      Per determinare il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato, si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56).

60      In primo luogo, nella domanda di registrazione e nella registrazione del disegno o modello contestato, le rappresentazioni grafiche sono descritte come riferite a un «radiatore per riscaldamento».

61      In secondo luogo, l’utilizzatore informato è stato definito come colui che acquista radiatori per riscaldamento per installarli nella propria abitazione, e non già come colui che acquista esclusivamente radiatori tubolari verticali a sezione quadrata o rettangolare. Orbene, tale definizione non è stata contestata.

62      In terzo luogo, è stato dimostrato ai precedenti punti da 46 a 48 che tale argomento rivela in realtà una confusione da parte della ricorrente tra nozioni distinte, vale a dire quella di libertà dell’autore e quella di affollamento dello stato dell’arte.

63      In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione generale del carattere individuale del disegno o modello contestato, essa richiede per definizione, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 31, il confronto di due disegni o modelli con tubi verticali, come sottolinea la ricorrente, ma tenendo conto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, del margine di libertà dell’autore di radiatori per riscaldamento, il quale è elevato, poiché nel settore dei radiatori per riscaldamento la configurazione (verticale, orizzontale o altra) e la forma (quadrata, rettangolare, circolare, ecc.) dei tubi radianti, ma anche la densità dei tubi, le forme e le sezioni dei collettori, la posizione e la dimensione dei collettori rispetto ai tubi, non rientrano tra i vincoli che limitano la libertà dell’autore. Quanto all’argomento relativo al monopolio su una forma geometrica dei radiatori, esso deve essere respinto, poiché in tal modo la ricorrente rimette in discussione la natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato, la cui protezione si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

64      Da quanto precede consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sull’affollamento dello stato dell’arte

65      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso, riguardante la valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte, la ricorrente solleva, in sostanza, due censure, relative, in primo luogo, all’elenco delle prove dell’affollamento dello stato dell’arte e, in secondo luogo, alla valutazione delle prove prodotte.

66      L’EUIPO e l’interveniente contestano interamente tale argomento. Inoltre, l’interveniente sostiene che il Tribunale e, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso hanno rilevato, in sostanza, che anche la prova di un certo stato di affollamento del settore non avrebbe sottratto il disegno o modello contestato a una dichiarazione di nullità per assenza di carattere individuale. Infine, l’interveniente deduce che le prove della ricorrente non sono idonee a dimostrare l’affollamento del mercato.

67      L’affollamento dello stato dell’arte, sebbene non possa essere considerato un limite alla libertà dell’autore, può essere tale, ove accertato, da rendere l’utilizzatore più sensibile alle differenze di dettaglio dei disegni o modelli in conflitto. Di conseguenza, un disegno o modello può, in ragione di un affollamento dello stato dell’arte, presentare carattere individuale a motivo di caratteristiche che, in mancanza di un siffatto affollamento, non sarebbero atte a suscitare una differenza di impressione generale sull’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenze del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 83].

68      In primo luogo, la ricorrente contesta il punto 57 della decisione impugnata, le cui indicazioni sarebbero arbitrarie o poco chiare.

69      Nel caso di specie, il punto 57 della decisione impugnata recita come segue:

«Le prove devono essere sufficientemente chiare, precise e coerenti nell’offrire un’evidenza inequivoca che il settore dei prodotti cui fanno riferimento i modelli in conflitto fosse affollato al momento del deposito della domanda del [disegno o modello] contestato ([decisione del] 10 [ottobre] 2014, R 1272/2103-3, Radiatori per riscaldamento, [punto] 50). La [c]ommissione ha statuito che un elevato grado di affollamento in un determinato settore di riferimento può essere dimostrato da cataloghi e prove documentali riguardanti prodotti offerti da un elevato numero di imprese concorrenti, da dichiarazioni di esperti del settore, da dichiarazioni di associazioni di produttori e di consumatori, da cataloghi e listini prezzi di grandi distributori operanti nel settore di riferimento e, infine, in indagini e studi di settore effettuati da società terze ([decisione del] 10 [ottobre] 2014, R 1272/2103-3, Radiatori per riscaldamento, [punto] 47)».

70      Si deve sottolineare che la commissione di ricorso si è limitata a rilevare che l’affollamento «poteva» essere dimostrato da cataloghi, dichiarazioni di esperti del settore, ecc. Pertanto, tale elenco non è tassativo e non può essere considerato arbitrario. Trattandosi di un elenco indicativo, da ciò risulta chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la mancanza di uno o più riferimenti all’elenco delle prove non comporta ipso facto la constatazione dell’insufficienza delle prove.

71      Per quanto riguarda il fatto che la commissione di ricorso non precisa che cosa si intenda per prodotti offerti da un «elevato numero» di imprese concorrenti, occorre rilevare che giustamente la commissione di ricorso non ha fissato una soglia precisa, giacché si tratta di una valutazione caso per caso basata su un insieme di indizi. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui non sarebbe chiara la rilevanza dei listini prezzi per valutare la validità di un disegno o modello, esso deve essere respinto, dato che i listini prezzi ben possono far parte dei criteri rilevanti per la valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte in considerazione delle rappresentazioni di radiatori in essi contenute, come appaiono nei documenti forniti dalla ricorrente.  

72      In secondo luogo, la ricorrente deduce un’erronea valutazione delle prove da essa prodotte il 6 aprile 2018 per dimostrare l’affollamento dello stato dell’arte, in particolare perizie giudiziarie, registrazioni di disegni o modelli oppure di brevetti e cataloghi presentati.

73      Al punto 58 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha elencato le prove prodotte dalla ricorrente il 6 aprile 2018 a seguito della comunicazione del relatore.

74      Al punto 61 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato, a proposito delle relazioni del consulente tecnico d’ufficio nei procedimenti in Italia, che esse non facevano alcun riferimento ad uno stato di affollamento nel settore dei radiatori per riscaldamento. Ai punti da 62 a 64 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che le varie registrazioni o modelli e i brevetti forniti, oltre a rappresentare, in parte, tipologie di radiatori differenti, ad esempio a sezione orizzontale anziché verticale, non erano atti a provare uno stato di affollamento nel settore di riferimento. Ai punti da 66 a 73 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha, in sostanza, lamentato il fatto che la ricorrente avesse prodotto solo qualche estratto di cataloghi, che la stessa commissione non ha ritenuto sufficienti, in particolare perché non dimostravano l’esistenza di un elevato numero di imprese produttrici.

75      In via preliminare, occorre ricordare che le prove devono riguardare un affollamento dello stato dell’arte esistente alla data di deposito o di priorità del disegno o modello contestato, come affermato dalla commissione di ricorso. Pertanto, la data rilevante è, nel caso di specie, il 13 aprile 2004. Ciò non è contestato.

–       Sulle perizie giudiziarie in Italia

76      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che, nelle tre relazioni peritali presentate (ossia gli allegati da 1 a 3 delle sue osservazioni del 6 aprile 2018), i consulenti tecnici nominati dal Tribunale di Venezia (Italia) avevano espressamente menzionato l’esistenza di un affollamento del settore.

77      Nel caso di specie, si deve rilevare che un affollamento del settore di riferimento è effettivamente menzionato a pagina 11 della relazione peritale definitiva del 17 febbraio 2008 nel procedimento n. 7612/2005, tra la ricorrente e l’interveniente dinanzi al Tribunale di Venezia, acclusa come allegato 3 delle osservazioni del 6 aprile 2018. In tale relazione si osserva come «il settore sia particolarmente “affollato” di modelli di radiatori a pannelli o ad elementi scaldanti».

78      Ciò risulta parimenti dalle pagine 13, 38 e 99 della relazione peritale del 26 febbraio 2012 nel procedimento n. 6309/2009, tra la ricorrente e la Cordivari Srl dinanzi al Tribunale di Venezia, acclusa come allegato 1 delle osservazioni del 6 aprile 2018. In essa il consulente tecnico d’ufficio dichiara, in particolare, che «considerato, altresì, che in un settore affollato come quello dei radiatori per riscaldamento, come visto, la libertà del disegnatore è abbastanza limitata», o ancora che «[la] libertà dell’autore [è limitata] in questo settore molto affollato». Sia in tale relazione sia nella relativa sintesi concernente lo stesso procedimento, anch’essa del 26 febbraio 2012, acclusa come allegato 2 delle dette osservazioni, il consulente cita espressamente la decisione della commissione di ricorso del 17 aprile 2008 (procedimento R 976/2007-3), in cui si rileva che il settore dei radiatori per riscaldamento è «notoriamente affollato» (v. pag. 13 dell’allegato 1 e pag. 8 dell’allegato 2).

79      Si deve quindi constatare che la commissione di ricorso ha erroneamente osservato, al punto 61 della decisione impugnata, che le relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Venezia non facevano riferimento alcuno a uno stato di affollamento nel settore dei radiatori per riscaldamento.

80      Tuttavia, un errore siffatto non è tale da viziare il resto del ragionamento per quanto riguarda la conclusione che l’affollamento dello stato dell’arte non è stato provato dalla ricorrente.

81      Infatti, da un lato, come sottolinea l’EUIPO, le dichiarazioni contenute in tali perizie sono mere affermazioni né suffragate da prove o argomentazioni esplicative né riportanti date. In ogni caso, è sufficiente osservare che talune perizie si limitano a riprodurre l’affermazione riguardante il notorio affollamento contenuta nella precedente decisione della commissione di ricorso del 17 aprile 2008 (R 976/2007-3), che è stata già dichiarata non vincolante per la commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori, T‑98/15, non pubblicata, EU:T:2017:91, punto 51). Ciò non è peraltro contestato dalla ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda dette due relazioni peritali concernenti il procedimento n. 6309/2009, le asserzioni relative all’esistenza di un affollamento del settore mirano in realtà a giustificare l’affermazione della limitazione della libertà dell’autore. Orbene, tale ragionamento non è convincente, poiché è stato ricordato nei precedenti punti 46 e 47 che le due questioni sono distinte.

82      Inoltre, dalla sintesi del 26 febbraio 2012, acclusa come allegato 2 delle osservazioni del 6 aprile 2018, risulta che, secondo i consulenti tecnici di parte, la teoria secondo la quale il settore dei radiatori per riscaldamento sarebbe affollato è quella meno condivisa.

83      D’altro lato, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha ignorato le rappresentazioni grafiche, contenute nelle relazioni peritali, di altri radiatori antecedenti al disegno o modello contestato, idonei a dimostrare un affollamento del settore.

84      Il suddetto argomento deve essere respinto perché, come osserva l’EUIPO, sebbene tali perizie diano atto di una serie di altri modelli di radiatori, questi ultimi non sono stati analizzati in tali relazioni peritali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, «ai fini della valutazione dell’affollamento del settore», bensì allo scopo di analizzare la novità o l’individualità di taluni disegni o modelli, tra cui il disegno o modello contestato. Inoltre, come sottolinea l’EUIPO, dalle perizie in parola si evince chiaramente che la quasi totalità dei radiatori summenzionati hanno caratteristiche differenti dal disegno o modello contestato, tali da suscitare un’impressione generale diversa, il che invalida la tesi, sostenuta dalla ricorrente, che detti disegni o modelli possano dimostrare un affollamento dello stato dell’arte nel settore.

85      Pertanto, è corretta la conclusione, al punto 61 della decisione impugnata, secondo cui le relazioni peritali non sono adeguate a fornire indicazioni rilevanti rispetto allo stato di affollamento dedotto dalla ricorrente.

86      Occorre esaminare altresì gli altri tipi di prove prodotte dalla ricorrente il 6 aprile 2018 (v. punto 73 della presente sentenza).

–       Sulle registrazioni di disegni o modelli o di brevetti anteriori

87      Nel caso di specie, al punto 62 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che la numerosa documentazione tecnica presentata ed elencata al punto 58 della decisione impugnata, consistente in varie registrazioni di disegni o modelli e di brevetti, oltre a presentare, in parte, tipologie di radiatori differenti, come, ad esempio, a sezione orizzontale anziché verticale, non era atta a provare uno stato di affollamento nel settore di riferimento. La commissione di ricorso ha aggiunto, ai punti 63 e 64 della decisione impugnata, che gli allegati da 7 a 11 delle osservazioni della ricorrente del 6 aprile 2018 si riferivano a disegni o modelli anteriori appartenenti alla The Heating Company, i quali sono stati in parte posti a fondamento della domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, e, inoltre, che l’affollamento del settore di riferimento doveva essere valutato tenendo conto della prospettiva dell’utilizzatore informato, che non è un esperto né un tecnico che conosce e visiona testi brevettuali o documenti di natura tecnica. Ha ritenuto, di conseguenza, che registrazioni di disegni o modelli o di brevetti non possano provare qualsivoglia stato di affollamento.

88      In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione del punto 62 è molto chiara quanto ai documenti che consentirebbero di provare l’affollamento dello stato dell’arte, ossia quelli relativi ai radiatori a sezione verticale, e non già orizzontale.

89      In secondo luogo, la ricorrente accusa la commissione di ricorso, in sostanza, di parzialità, per il motivo che quest’ultima avrebbe seguito l’argomento dell’interveniente relativo alle prove dell’affollamento accluse come allegati da 7 a 11 delle sue osservazioni del 6 aprile 2018.

90      Si deve notare, tuttavia, che il fatto che dette prove corrispondano a disegni o modelli anteriori appartenenti alla The Heating Company che sono stati in parte posti a fondamento della domanda di dichiarazione di nullità è tale da ridurre la rilevanza di queste ultime, poiché detti modelli appartengono tutti alla stessa impresa.

91      Per quanto riguarda le accuse di parzialità, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’EUIPO si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate. Ne consegue che, in un procedimento di nullità, l’EUIPO non può fondare la sua decisione su una base giuridica diversa da quella invocata dalle parti, né su fatti e prove che non siano stati addotti da queste ultime [sentenza del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tappetino), T‑227/16, non pubblicata, EU:T:2018:370, punto 50]. Pertanto, non si può contestare alla commissione di ricorso di aver esaminato gli argomenti delle parti e di aver confermato, nella sua posizione finale, la posizione di una di esse.

92      In terzo luogo, la ricorrente sottolinea una contraddizione tra il punto 64 della decisione impugnata, da un lato, che afferma che l’affollamento del settore di riferimento deve essere valutato dal punto di vista dell’utilizzatore informato, che non è né un esperto né un tecnico che conosce e visiona testi brevettuali o documenti di natura tecnica, e il punto 56 della decisione impugnata, dall’altro, secondo il quale, al fine di dimostrare che tale affollamento ha un impatto concreto sulla percezione dell’utilizzatore informato, la ricorrente deve addurre prove sufficienti a dimostrazione del patrimonio esistente di disegni o modelli. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che le registrazioni di disegni o modelli o di brevetti non erano idonee a dimostrare l’affollamento del settore.  

93      A tal proposito, si deve ricordare che la commissione di ricorso ha respinto le registrazioni di disegni o modelli e di brevetti prodotte dalla ricorrente principalmente per due ragioni, vale a dire, sotto un primo aspetto, perché esse rappresentavano in parte tipologie di radiatori differenti, a sezione orizzontale, e, sotto un secondo aspetto, perché talune appartenevano alla stessa società ed erano state in parte poste a fondamento della domanda di dichiarazione di nullità. Il punto 64 contestato dalla ricorrente è stato quindi formulato ad abundantiam. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente, anche nell’ipotesi in cui fosse fondato, deve essere considerato inoperante.

94      Inoltre, occorre rinviare alla definizione di utilizzatore informato di cui ai punti da 38 a 43 della decisione impugnata, secondo cui, se è vero che l’utilizzatore informato conosce i vari disegni o modelli esistenti nel settore di riferimento, non è tuttavia un esperto o un tecnico del settore dei sanitari e le sue conoscenze derivano essenzialmente dall’esperienza acquisita utilizzando il prodotto e dal suo interesse per quest’ultimo, il che lo induce a consultare riviste di design e di arredamento, visitando negozi specializzati e navigando su Internet. Di conseguenza, è ragionevole concludere che una documentazione esclusivamente tecnica, non corredata, per esempio, dalla rappresentazione dei prodotti interessati sul mercato, avrà un’influenza molto marginale sulla percezione dell’utilizzatore informato.  

95      A tal proposito, non si ravvisa alcuna contraddizione tra i punti 56 e 63 della decisione impugnata. Un utilizzatore informato può infatti basare la conoscenza del patrimonio dei disegni sull’esperienza acquisita utilizzando il prodotto e sulla consultazione di riviste di design e arredamento, sulle ricerche su Internet o ancora sulla visita di negozi specializzati.

96      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la nozione di utilizzatore informato non può essere interpretata nel senso che il disegno o modello anteriore possa ostare al riconoscimento del carattere individuale del disegno o modello successivo soltanto qualora l’utilizzatore informato sia a conoscenza di detto disegno o modello anteriore. Siffatta interpretazione sarebbe contraria all’articolo 7 del regolamento n. 6/2002.

97      Tuttavia, tale argomento deriva da una lettura erronea della decisione impugnata, giacché non risulta da quest’ultima che la commissione di ricorso abbia effettuato una siffatta affermazione. In ogni caso, essa non è rilevante ai fini dell’esame dell’affollamento dello stato dell’arte.

–       Sui cataloghi

98      In primo luogo, la ricorrente contesta il punto 68 della decisione impugnata, secondo cui i disegni o modelli contenuti nei cataloghi non sarebbero radiatori per riscaldamento, bensì scaldasalviette e quindi prodotti differenti.

99      Occorre osservare che tale argomento è inoperante, poiché ai punti 68 e 69 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che, oltre a riferirsi a tipologie di prodotti differenti, i disegni o modelli in questione non presentavano elementi attribuibili al corpus del disegno o modello contestato, essendo caratterizzati da elementi radianti orizzontali e non avendo collettori nelle loro estremità inferiori e superiori. L’immagine fotografica di detti scaldasalviette al punto 68 della decisione impugnata mostra infatti modelli con tubi orizzontali e non già verticali. Pertanto, il fatto che i disegni o modelli in questione non riguardassero radiatori, bensì scaldasalviette, non ha svolto un ruolo decisivo nel ragionamento contestato.

100    In secondo luogo, la ricorrente contesta il punto 72 della decisione impugnata che, a suo parere, è privo di fondamento.

101    Come risulta da una lettura combinata dei punti 72 e 71 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha stabilito che i documenti estratti dai cataloghi che potevano ritenersi pertinenti per la valutazione dell’affollamento nel settore di riferimento non erano sufficienti per accertare uno stato di affollamento senza ricorrere a presunzioni, poiché le prove prodotte non mostravano l’esistenza di un gran numero di imprese produttrici.

102    Nel caso di specie, dal punto 67 della decisione impugnata risulta altresì che gli otto modelli ritenuti pertinenti erano estratti dai cataloghi di due sole imprese produttrici, vale a dire la Runtal – Alcova e la Ad Hoc, il che non rappresenta effettivamente un «gran numero» d’imprese, nemmeno nel caso di prodotti come i radiatori per riscaldamento Pertanto, l’affermazione contenuta al punto 72 della decisione impugnata, letta in combinazione con i punti 67 e 71, è sufficientemente fondata.

103    In terzo luogo, la ricorrente deduce di aver presentato un gran numero di prodotti.

104    Tuttavia, l’EUIPO sottolinea giustamente che gli unici modelli ritenuti pertinenti dalla commissione di ricorso sono otto e provengono da due soli produttori. Infatti, gli altri modelli a cui essa si riferisce sono tratti dalle perizie, ma sono stati considerati come dotati di caratteristiche differenti rispetto al disegno o modello contestato. In ogni caso, ciò aggiungerebbe, al massimo, altre due imprese produttrici.

105    Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare che la contemporanea esistenza di una dozzina di modelli di radiatori prodotti da cinque società non era sufficiente a dimostrare un affollamento dello stato dell’arte (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punti 69 e 70).

106    In quarto luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver snaturato la prova relativa al radiatore Teknè con una motivazione non convincente e contraddittoria.

107    Si deve rilevare che, poiché i disegni o modelli Teknè sono caratterizzati dalla presenza di elementi radianti verticali, piatti e quadrati, essi rientrano tra quelli ritenuti, al punto 71 della decisione impugnata, pertinenti per la valutazione di un affollamento dello stato dell’arte del settore. Al punto 74 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aggiunto che la circostanza per cui nella scheda del radiatore Teknè si facesse menzione del fatto che esso sarebbe un successo dal 1999 era irrilevante per accertare uno stato di affollamento. Inoltre, essa ha rilevato che tale disegno o modello di radiatore era offerto in varie configurazioni, alcune delle quali erano ben differenti da quelle assimilabili al corpus dei disegni o modelli a confronto.

108    La ricorrente ritiene che, se il prodotto fosse stato differente dal corpus dei disegni o modelli a confronto, non vi sarebbe stata la necessità di precisare la questione della data. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha ritenuto di voler evidenziare tale questione in quanto consapevole della poca tenuta delle proprie asserzioni circa la difformità del corpus del prodotto dei disegni o modelli a confronto.

109    È necessario osservare che il punto 74 della decisione impugnata, relativo al radiatore Teknè, appare enunciato ad abundantiam in considerazione del ragionamento principale esposto ai punti 72 e 73, secondo cui i disegni o modelli tratti dai cataloghi presentati come prova dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare l’affollamento dello stato dell’arte, dal momento che provenivano da due soli produttori. Si deve pertanto concludere che l’argomento riguardante un punto ad abundantiam del ragionamento deve essere respinto come inoperante.

110    In ogni caso, l’argomento della ricorrente deve essere respinto in quanto, rispondendo all’affermazione che tale radiatore avrebbe riscosso successo dal 1999, la commissione di ricorso ha soltanto osservato che detta affermazione non era rilevante per la valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte. Infine, la commissione di ricorso, benché abbia preso in considerazione detto disegno o modello per la valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte, rileva correttamente che esso era offerto in varie configurazioni, alcune delle quali erano ben differenti da quelle assimilabili al corpus dei disegni o modelli a confronto, come risulta dal punto 71 della decisione impugnata.

111    Da quanto precede discende che la seconda parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

 Sulla terza parte, vertente sull’impressione generale dei disegni o modelli a confronto

112    Nell’ambito della terza parte del primo motivo di ricorso, relativa all’analisi dell’impressione generale dei disegni o modelli in conflitto, la ricorrente fa valere, in sostanza, otto censure.

113    L’EUIPO e l’interveniente contestano interamente tale argomento.

114    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, confrontando il disegno o modello contestato esclusivamente con il disegno o modello anteriore D 4, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

115    Tale argomento deve essere respinto. Giacché fa riferimento all’impressione generale che «qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato al pubblico suscita in un utilizzatore informato, l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente (sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 25).

116    Da tale riferimento a «qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato al pubblico si evince che è sufficiente che l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato sull’utilizzatore informato non differisca da quella prodotta su un utilizzatore siffatto da un singolo disegno o modello divulgato al pubblico perché si possa concludere nel senso dell’assenza di carattere individuale.

117    La commissione di ricorso ha quindi correttamente iniziato la sua valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato con il confronto tra quest’ultimo e il disegno o modello anteriore D 4 e, avendo concluso che esso era privo di carattere individuale, non ha ritenuto utile verificare l’esistenza di una causa di nullità alla luce dell’altro disegno o modello anteriore, ossia D 1.

118    In secondo luogo, la ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti e delle prove documentali, al punto 80 della decisione impugnata.

119    Al punto 80 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che i due disegni o modelli a confronto rappresentavano radiatori di forma rettangolare verticale allungata, costituiti da due collettori orizzontali leggermente sporgenti, uniti nella parte anteriore da una fila di elementi verticali (tubi riscaldanti), a sezione quadrangolare, leggermente distanziati tra loro. Al punto 81 della decisione impugnata, essa ha esposto che, come già riscontrato nelle due precedenti decisioni del presente procedimento, i disegni o modelli in esame presentavano le seguenti caratteristiche comuni: sotto un primo profilo, un elevato numero di tubi radianti, sotto un secondo profilo, tubi con un identico andamento rettilineo verticale, sotto un terzo profilo, una sezione quadrangolare dei tubi, sotto un quarto profilo, un’analoga proporzione nei «pieni» e nei «vuoti», e, sotto un quinto profilo, l’assenza di elementi ornamentali o decorativi. La commissione di ricorso ha richiamato la sua precedente decisione del 9 dicembre 2014 nel presente procedimento (Radiatori per riscaldamento – procedimento R 1643/2014-3, punto 43).

120    Al punto 83 della decisione impugnata, data l’assenza di prove sufficienti per accertare l’affollamento dello stato dell’arte, e tenuto conto dell’ampio margine creativo di cui gode l’autore dei prodotti a cui si riferiscono i disegni o modelli in questione, la commissione di ricorso ha confermato la sua conclusione che gli elementi comuni dei disegni o modelli in questione determinavano in maggiore misura l’impressione generata da detti disegni o modelli durante il normale utilizzo dei prodotti di cui trattasi.

121    Deve essere respinto l’argomento secondo cui sarebbe errato affermare che la sezione degli elementi verticali è quadrangolare. Infatti, benché sia vero che gli elementi radianti del disegno o modello contestato sono quadrati, mentre quelli del disegno o modello anteriore sono rettangolari, come peraltro riconosciuto dalla commissione di ricorso al punto 86 della decisione impugnata, essi sono nondimeno tutti quadrangolari, e si tratta di un elemento comune dei disegni o modelli in questione.

122    Secondo la ricorrente, la presa in considerazione dell’assenza di elementi ornamentali o decorativi nell’impressione generale sarebbe irrilevante.  Tale argomento deve essere respinto in quanto non è suffragato e in quanto la presenza o l’assenza di elementi ornamentali o decorativi nei disegni o modelli riveste senza dubbio un ruolo nell’ambito del confronto tra questi ultimi.

123    In terzo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione che le proporzioni di spazi pieni e di spazi vuoti sarebbero le stesse in relazione ai disegni o modelli messi a confronto, affermazione che valorizzerebbe la vista frontale, mentre invece si tratterebbe di una vista non rivendicata nella domanda di registrazione del disegno o modello anteriore.

124    Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha affermato che, poiché i radiatori oggetto del presente procedimento erano utilizzati mediante fissaggio a una parete, era ovvio che la vista dal basso – in prossimità del pavimento – aveva minore rilevanza rispetto alla vista frontale, a quella laterale e a quella dalle angolature intermedie ai fini della determinazione dell’impressione generale. A suo avviso, la differenza rilevata dalla ricorrente circa l’ingombro e, soprattutto, la visibilità della parete retrostante era unicamente osservabile se i radiatori erano visti lateralmente, secondo un’angolatura determinata. Solo in tal caso, infatti, la maggiore profondità dei tubi, dovuta alla loro sezione rettangolare anziché quadrata, poteva nascondere la parete alla vista. La commissione di ricorso ha precisato che, per contro, tale differenza era impossibile da rilevare se il radiatore veniva osservato frontalmente. Ha concluso che la vista frontale non era certamente l’unica da tenere presente ai fini della valutazione dell’impressione generale e, pertanto, del carattere individuale, ma era, per le ragioni indicate in precedenza, una di quelle pertinenti. Ha affermato che la differenza rilevata dal titolare, se non era apprezzabile secondo una naturale prospettiva di osservazione, non poteva essere fonte di carattere individuale per l’utilizzatore informato. La commissione di ricorso ha poi esposto che la circostanza che i fattori di somiglianza riguardassero, senza eccezione, aspetti sui quali la libertà dell’autore era maggiore (i tubi radianti, la loro forma e la loro disposizione) era maggiormente importante ai fini del giudizio sulla presenza del carattere individuale. Ha osservato che su tali aspetti, infatti, si concentrerebbe logicamente l’attenzione dell’utilizzatore informato, soprattutto in assenza di un affollamento dello stato dell’arte debitamente accertato, e che detti aspetti sarebbero pienamente apprezzabili da una prospettiva naturale, vale a dire quella frontale, dopo l’installazione dei radiatori a una parete.

125    La commissione di ricorso ha altresì affermato, ai punti 92 e 93 della decisione impugnata, che la valutazione del carattere individuale doveva essere fatta sulla base dell’impressione «generale» del disegno o modello, e quindi del prodotto, e che l’impressione suscitata dal disegno o modello non doveva dipendere solo da un certo angolo di visione, ma da tutti. Nel caso di specie, i disegni o modelli di radiatori dovevano essere confrontati sulla base di un’osservazione da ogni punto di riferimento visivo: frontale, laterale, superiore, inferiore e angolature intermedie. Tuttavia, secondo la commissione di ricorso, determinate prospettive erano, tenuto conto della maniera in cui il prodotto veniva utilizzato, meno visibili di altre. La commissione di ricorso ha sottolineato che l’impressione generale di un disegno o modello non poteva dipendere dalla sola osservazione a partire da una certa angolatura dello stesso e doveva rappresentare la sintesi di ciò che osservava un utilizzatore informato quando esaminava il prodotto sotto ogni angolatura o, quanto meno, sotto le angolature esposte alla vista quando il prodotto veniva utilizzato. Nel caso di specie, la commissione ha affermato che si trattava delle viste frontale, laterale, superiore e da angolature intermedie. A parere della commissione di ricorso, l’osservazione dei due disegni o modelli di radiatori sotto le indicate angolature suscitava nell’utilizzatore informato, in ragione delle caratteristiche comuni già elencate dei medesimi, un’impressione generale che non differiva in modo significativo.

126    Dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 31 risulta che, nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, si deve prendere in considerazione, segnatamente, il modo in cui il prodotto di cui trattasi è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione [v. sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi), T‑337/12, EU:T:2013:601, punto 46].

127    Pertanto, il ragionamento richiamato ai precedenti punti 124 e 125 è corretto in quanto, sebbene l’impressione «generale» non debba dipendere da un solo angolo di visione, ma debba prendere in considerazione tutti gli angoli di visione, la vista frontale, nel caso di specie, è più pertinente, a causa del fatto che il radiatore utilizzato sarà installato a una parete.

128    Orbene, come evidenziato dalla ricorrente, la registrazione del disegno o modello anteriore D 4 non contiene alcuna vista frontale. A questo proposito occorre tuttavia notare che il regolamento n. 6/2002 non dispone che la raffigurazione grafica di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione, né quella di un disegno o modello già divulgato al pubblico, debba essere prospettica o debba rappresentare l’oggetto in tutte le posizioni possibili, a condizione che tale raffigurazione grafica consenta di identificare la forma e le caratteristiche del disegno o modello [v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2014, Cezar/UAMI – Poli-Eco (Inserto), T‑39/13, EU:T:2014:852, punto 48, e del 29 aprile 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Strumento per intagliare il legno), T‑73/19, non pubblicata, EU:T:2020:157, punto 42].

129    Nel caso di specie, la vista frontale del disegno o modello anteriore D 4 può essere presa in considerazione nei limiti in cui è deducibile dalle altre viste. Pertanto, la vista frontale corrisponde alla vista laterale e obliqua e alla vista dall’alto (4.1 e 4.2), poiché l’utilizzatore può riconoscere la forma e la configurazione degli elementi verticali e orizzontali e le loro proporzioni [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli), T‑22/13 e T‑23/13, EU:T:2015:310, punto 80 (non pubblicata)].

130    Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente preso in considerazione la vista frontale.

131    In quarto luogo, deve essere respinta la censura secondo cui la commissione di ricorso non spiega perché la vista dall’alto non sia dirimente. Infatti, sebbene la vista dall’alto sia stata effettivamente presa in considerazione nella valutazione generale, come ricordato ai punti 92 e 93 della decisione impugnata, tuttavia è stato giustamente sottolineato che alcune prospettive erano più pertinenti di altre, tenuto conto della maniera in cui il prodotto veniva utilizzato.

132    In quinto luogo, un altro errore deriverebbe dalla valutazione del carattere individuale sulla base della vista frontale dopo l’installazione dei radiatori a una parete. Infatti, ciò rivelerebbe che la commissione di ricorso avrebbe de facto equiparato l’utilizzatore informato al consumatore finale, ossia alla persona che avrà installato il radiatore, il che costituirebbe un errore.

133    A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 32 che la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quella di persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite e che, pertanto, l’utilizzatore informato può essere inteso come un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

134    Orbene, occorre constatare che è precisamente tale nozione intermedia ad essere stata adottata ai punti 43 e 44 della decisione impugnata, in cui l’utilizzatore informato è stato definito come una persona che acquista radiatori per riscaldamento per installarli nella propria abitazione. Pertanto, è esente da critiche il fatto che la valutazione del carattere individuale sia effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo del prodotto, e la vista che ne risulta dopo la sua installazione a una parete.

135    In sesto luogo, secondo la ricorrente, il confronto tra i prodotti non avviene al momento in cui i radiatori saranno installati, ma in una fase precedente, al momento della consultazione di un catalogo, della visione dei radiatori in uno show room o esaminando una scheda tecnica.

136    Tuttavia, dal precedente punto 126 risulta che, ai fini della valutazione del carattere individuale, si deve prendere in considerazione, in particolare, il modo in cui il prodotto di cui trattasi è utilizzato. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il confronto fosse fatto soltanto sulla base della consultazione di un catalogo, al momento della visione dei radiatori in uno show room o dell’esame di una scheda tecnica, i disegni o modelli a confronto sarebbero probabilmente rappresentati o fotografati in un contesto di utilizzo normale, vale a dire installati a una parete.

137    In settimo luogo, la ricorrente critica l’affermazione, a suo parere infondata, secondo la quale l’utilizzatore informato, qualora avesse la possibilità di confrontare i prodotti, dovrebbe svolgere un esame «eccessivamente approfondito» per distinguerli.

138    Al punto 91 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, quand’anche l’utilizzatore informato dei prodotti di cui trattasi avesse la possibilità di confrontare i due prodotti in cui sono incorporati i disegni o modelli a confronto, si renderebbe necessario un esame eccessivamente approfondito per individuare le differenze esistenti fra gli stessi, mentre le linee generali e le componenti maggiormente visibili dei disegni o modelli in questione determineranno le loro rispettive impressioni generali.

139    Tale affermazione è conforme alla giurisprudenza secondo la quale l’utilizzatore informato, senza essere il consumatore medio, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59).

140    In ottavo luogo, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha sostenuto che l’impressione generale doveva essere valutata anche alla luce della particolare attenzione che gli utilizzatori prestano al costo del bene in relazione alla sua durevolezza, come il Tribunale ha rilevato in riferimento agli scooter [sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, punto 77].

141    Tuttavia, tale affermazione si riferisce a una causa che riguardava beni di consumo notevolmente diversi da quelli di cui trattasi nella fattispecie. Inoltre, detta causa riguardava un conflitto tra un disegno o modello e un marchio tridimensionale anteriore e la causa di nullità dedotta si basava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, cosicché la valutazione effettuata dal Tribunale nella causa in parola non è trasponibile al caso di specie. Di conseguenza, l’argomento, peraltro sollevato per la prima volta davanti al Tribunale, deve essere respinto.

142    All’udienza, la ricorrente ha aggiunto, ad abundantiam, che l’EUIPO e l’interveniente hanno basato erroneamente la valutazione dell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in questione sull’assenza di «differenze significative». La ricorrente, sempre facendo riferimento alla sentenza del 24 settembre 2019, Mobylettes (T‑219/18, EU:T:2019:681), non ritiene necessario che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale che differisce «in modo significativo» dall’impressione generale suscitata da altri disegni o modelli, perché la precisazione fornita dall’espressione «in modo significativo» è contenuta soltanto nella versione italiana del regolamento n. 6/2002 (sentenza del 24 settembre 2019, Mobylettes, T‑219/18, EU:T:2019:681, punto 33).

143    A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

144    Inoltre, il Tribunale ha ricordato nella sentenza del 24 settembre 2019, Mobylettes (T‑219/18, EU:T:2019:681), che la condizione stabilita dall’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va al di là di quella imposta dall’articolo 5 del medesimo regolamento, nella misura in cui un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato ai sensi del citato articolo 6 può essere fondata unicamente sull’esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Quindi, si devono individuare differenze sufficientemente marcate da creare impressioni generali dissimili (v. sentenza del 24 settembre 2019, Mobylettes, T‑219/18, EU:T:2019:681, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

145    Orbene, dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia fondato la sua valutazione sull’assenza di «differenze significative» tra l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato e quella suscitata dai disegni o modelli anteriori, bensì che la commissione di ricorso abbia ritenuto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 144, che la visione dei disegni o modelli di radiatori in questione sotto le indicate angolature suscitasse nell’utilizzatore informato, in ragione delle loro caratteristiche comuni, un’impressione generale che non differiva significativamente.

146    Da quanto precede risulta che deve essere respinta la terza parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, deve essere respinto interamente il primo motivo di ricorso.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 63 del regolamento n. 6/2002 e dei principi di tutela del legittimo affidamento, di correttezza e buona fede, di diligenza e imparzialità

147    Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso, in primo luogo, di essersi discostata da una precedente decisione del 17 aprile 2008 nel procedimento R 976/2007-3, in cui aveva stabilito che il mercato dei radiatori per riscaldamento era «notoriamente» affollato, come anche nella decisione della divisione di annullamento del 12 aprile 2007 concernente lo stesso procedimento, e, in secondo luogo, di non aver tenuto conto delle dichiarazioni dell’interveniente nell’ambito di procedimenti paralleli, in cui quest’ultima sosteneva l’esistenza di un affollamento nel settore di riferimento. Tali omissioni costituirebbero, in sostanza, una violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e dei principi di tutela del legittimo affidamento, di correttezza e di buona fede, di diligenza e di imparzialità.

148    L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento e deducono, in particolare, che, nel corso del presente procedimento, il Tribunale ha più volte affermato, nonostante gli annullamenti per vizi di motivazione o per altre ragioni, che la commissione di ricorso era libera nella propria valutazione dell’affollamento dello stato dell’arte e poteva discostarsi dalle sue precedenti decisioni in tale materia. L’interveniente sottolinea il fatto che i principi di legalità, di certezza del diritto e di buona amministrazione richiedono invece che l’EUIPO si discosti dalle decisioni precedenti ogni volta che, come nel caso di specie, la ricorrente non dimostri i propri argomenti.

149    È necessario rammentare che l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che «[n]el corso del procedimento l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti», ma che, «[t]uttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’[EUIPO] si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate». Tale disposizione è espressione del dovere di diligenza, secondo il quale l’istituzione competente deve esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti della fattispecie [v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2011, Zino Davidoff/UAMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, EU:T:2011:391, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

150    Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra in che modo il fatto di non aver applicato la constatazione del carattere notoriamente affollato del settore di riferimento contenuta in una precedente decisione dell’EUIPO costituisca una violazione di detta disposizione, dato che quest’ultima si limita a prevedere gli elementi che devono essere esaminati dall’EUIPO e non predetermina il risultato di tale esame. Il fatto che la sua posizione finale non corrisponda alla posizione sostenuta dalla ricorrente non costituisce in alcun modo una violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punti 88, 91 e 92).

151    Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento e di buona amministrazione, da una costante giurisprudenza risulta che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono adottare, in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L78, pag. 1), relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di dette decisioni dev’essere valutata unicamente in base a tale regolamento, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime [sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65, e del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 71]. La Corte ha dichiarato che, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, doveva prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione dovevano conciliarsi con il rispetto della legittimità. Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 74 a 77). Tale giurisprudenza è applicabile per analogia all’istruzione delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 93).

152    Nel caso di specie, occorre evidenziare che il Tribunale ha ripetutamente sottolineato che la commissione di ricorso non era vincolata da decisioni precedenti e poteva cambiare posizione relativamente ad una questione di fatto quale quella del carattere «notorio» dell’affollamento dello stato dell’arte in virtù di un’adeguata motivazione e a condizione che fosse consentito alla ricorrente di presentare prove e osservazioni su tale punto (v., in tal senso, sentenze del 12 marzo 2014, Radiatore, T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 100, e del 16 febbraio 2017, Radiatori, T‑98/15, non pubblicata, EU:T:2017:91, punti 29 e 51).

153    Sarà quindi sufficiente osservare che, nel caso di specie, la ricorrente ha avuto modo di presentare prove e osservazioni sull’affollamento dello stato dell’arte dopo la sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori (T‑98/15, non pubblicata, EU:T:2017:91), cosa che ha fatto il 6 aprile 2018, e che la decisione impugnata è adeguatamente motivata relativamente all’analisi di tali prove e osservazioni. Pertanto, nel discostarsi dalla propria decisione precedente sul carattere notoriamente affollato del settore di riferimento, la commissione di ricorso non ha violato i principi della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento o di buona amministrazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 94).

154    Per quanto riguarda l’omessa presa in considerazione delle affermazioni sull’esistenza di un affollamento del settore formulate dall’interveniente nell’ambito di altri procedimenti, trova parimenti applicazione la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 150 e 151.

155    È sufficiente ricordare, ad abundantiam, che dette allegazioni dell’interveniente sull’affollamento del mercato nell’ambito dei procedimenti in questione sono state giustamente considerate dalla commissione di ricorso e dal Tribunale insufficienti a dimostrare l’esistenza di un affollamento dello stato dell’arte nel settore interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punti da 72 a 77).  

156    Da quanto precede si evince che, nel non seguire tale precedente decisione o tali affermazioni dell’interveniente in altri procedimenti, la commissione di ricorso non ha violato nemmeno i principi di imparzialità, di buona fede o di diligenza.

157    Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere interamente respinto e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto nella sua totalità.

 Sulle spese

158    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto

2)      La Tubes Radiatori Srl è condannata alle spese.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.