Language of document : ECLI:EU:T:2011:742

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 dicembre 2011

Causa T‑361/10 P

Commissione europea

contro

Dimitrios Pachtitis

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedure di selezione – Bando di concorso – Concorso generale – Mancata ammissione alla prova scritta in seguito al risultato ottenuto nei test di accesso – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice»

Oggetto:      Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 giugno 2010, Pachtitis/Commissione (F‑35/08), e intesa all’annullamento di tale sentenza.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Dimitrios Pachtitis nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Nozione – Fase preliminare contenente dei test di accesso composti da domande a scelta multipla – Inclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Funzionari – Concorso – Svolgimento del concorso – Ripartizione delle competenze tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, art. 30, primo comma; allegato III, artt. 1, § 1, e 5; decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, art. 1, §§ 1 e 2, c)]

1.      Nell’ambito della prima fase di un concorso inteso all’assunzione di funzionari, i test di accesso composti da domande a scelta multipla hanno natura comparativa, inerente alla nozione stessa di concorso, dal momento che, per poter accedere alla seconda fase del concorso, non è sufficiente ottenere il punteggio minimo nei test in questione, bensì occorre rientrare in un numero predeterminato di candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nei test di accesso. Tale fase costituisce dunque non soltanto un elemento formale della procedura di concorso in questione, bensì presenta anch’essa natura concorsuale.

(v. punto 34)

2.      L’art. 1, n. 1, lett. b) ed e), dell’allegato III dello Statuto, a norma del quale l’autorità che ha il potere di nomina deve specificare, nel bando di concorso, le modalità di quest’ultimo (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami) e, nel caso di concorsi per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione, non menziona alcuna competenza dell’autorità che ha il potere di nomina riguardo alla scelta e alla valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso. Infatti, posto che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b), di detto allegato III, le modalità di un concorso possono essere quelle di concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami, questa disposizione non contempla la determinazione del contenuto delle prove. Per quanto riguarda l’art. 1, n. 1, lett. e), del suddetto allegato, se certo la fissazione delle soglie per il superamento delle prove rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione», ciò non vale per la determinazione del contenuto delle domande da porre nell’ambito di un concorso. L’allegato III dello Statuto non stabilisce espressamente chi determini il contenuto delle prove di preselezione e chi sovrintenda a tale fase del concorso. Tale competenza non è espressamente attribuita né all’autorità che ha il potere di nomina né alla commissione giudicatrice.

L’art. 30, primo comma, dello Statuto e l’art. 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto prevedono che spetta alla commissione giudicatrice stabilire, rispettivamente, l’elenco dei candidati dichiarati idonei e l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso. Viste tali competenze, la commissione giudicatrice ricopre un ruolo cruciale nell’ambito dello svolgimento di un concorso.

Prima della creazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l’autorità che ha il potere di nomina disponeva di un ampio potere discrezionale per fissare le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso, mentre la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale riguardo alle modalità ed al preciso contenuto delle prove previste nell’ambito di un concorso, ferma restando la competenza di quest’ultima anche a sovraintendere ad un’eventuale prima fase di preselezione dei candidati organizzata dall’autorità che ha il potere di nomina. Su tale ripartizione di competenze tra l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice non ha inciso la creazione, nel 2002, dell’EPSO, i cui compiti, in materia di svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, sono essenzialmente di natura organizzativa. Infatti, la missione dell’EPSO è di garantire l’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari. Essa riguarda la determinazione, in generale, delle procedure di selezione dei funzionari, e non la definizione del contenuto delle prove dei singoli concorsi.

Pertanto, sebbene l’EPSO eserciti i poteri di selezione attribuiti alle autorità che hanno il potere di nomina in materia di concorsi, tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla sua competenza. Infatti, nel quadro delineato dall’art. 1, n. 1, prima frase, della decisione 2002/621, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO, il quale stabilisce che l’EPSO è incaricato di organizzare concorsi generali al fine di garantire alle istituzioni i servizi di funzionari reclutati nelle migliori condizioni finanziarie e di professionalità, il n. 2, lett. c), del medesimo articolo attribuisce all’EPSO piuttosto un ruolo di assistenza nei confronti della commissione giudicatrice nello svolgimento di un concorso, affidandogli l’incarico di mettere a punto i metodi e le tecniche di selezione.

(v. punti 41-44, 46-48, 50, 52, 54 e 55)

Riferimento a:

Tribunale di primo grado: 5 marzo 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, RaccFP pagg. I‑A‑79 e II‑423, punto 51; 17 settembre 2003, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, T‑233/02, RaccFP pagg. I‑A‑201 e II‑989, punto 26; 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02, RaccFP pagg. I‑A‑305 e II‑1393, punti 31, 38 e 39; 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03, RaccFP pagg. I‑A‑209 e II‑957, punto 41