Ricorso proposto il 23 maggio 2011 - Fon Wireless / UAMI - nfon (nfon)
(Causa T-283/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. F. Brandolini Kujman)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nfon AG (Monaco, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i documenti ad esso allegati e le corrispondenti copie;
ammettere le prove proposte;
accogliere la domanda, annullando e privando di efficacia la decisione emanata dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI il 18 marzo 2011 nel procedimento R 1017/2009-4, e, di conseguenza, negare la registrazione del marchio comunitario n. 6.206.321 "nfon";
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: nfon AG
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "nfon" per beni e servizi delle classi 9, 35 e 38.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario e nazionale figurativo e denominativo "fon" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché i marchi confrontati sarebbero simili, e violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la nfon AG intenderebbe sfruttare la notorietà acquisita dai marchi anteriori.
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