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Ricorso proposto il 23 maggio 2011 - Fon Wireless / UAMI - nfon (nfon)

(Causa T-283/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. F. Brandolini Kujman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nfon AG (Monaco, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i documenti ad esso allegati e le corrispondenti copie;

ammettere le prove proposte;

accogliere la domanda, annullando e privando di efficacia la decisione emanata dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI il 18 marzo 2011 nel procedimento R 1017/2009-4, e, di conseguenza, negare la registrazione del marchio comunitario n. 6.206.321 "nfon";

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: nfon AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "nfon" per beni e servizi delle classi 9, 35 e 38.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario e nazionale figurativo e denominativo "fon" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché i marchi confrontati sarebbero simili, e violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la nfon AG intenderebbe sfruttare la notorietà acquisita dai marchi anteriori.

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