Language of document : ECLI:EU:T:2015:509

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione di quote e dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Limite massimo del 10% del fatturato – Fatturato pertinente – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

Nella causa T‑391/10,

Nedri Spanstaal BV, con sede in Venlo (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente da M. Slotboom e B. Haan, successivamente da M. Slotboom, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Oggetto della controversia

1        Il ricorso in esame è stato proposto avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.

2        La decisione iniziale è stata indirizzata dalla Commissione europea a:

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería, SA (in prosieguo: l’«Emesa»),

–        Industrias Galycas SA (in prosieguo: la «Galycas»),

–        ArcelorMittal España, SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «Tycsa»),

–        Trefilerías Quijano SA (in prosieguo: la «TQ»),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (in prosieguo: la «MRT»),

–        Global Steel Wire, SA (in prosieguo: la «GSW»),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Socitrel»),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (in prosieguo: la «Companhia Previdente),

–        voestalpine Austria Draht GmbH (in prosieguo: l’«Austria Draht»),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Indústria de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Fapricela»),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero, SA (in prosieguo: la «Proderac»),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»),

–        Nedri Spanstaal BV (in prosieguo: la «Nedri»), la ricorrente,

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH, Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy AB,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (in prosieguo: l’«ITC»),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (in prosieguo: la «Redaelli»),

–        CB Trafilati Acciai SpA (in prosieguo: la «CB»),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (in prosieguo: l’«Itas»),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, precedentemente, poi nuovamente, denominata Trafileria Meridionali SpA (in prosieguo: la «Trame»).

3        La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla Commissione.

4        In primo luogo, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI e WDV.

5        La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.

6        In secondo luogo, la Commissione ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da un lato, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall’altro, SLM e Ori Martin. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.

7        Su iniziativa, ove necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione della seconda decisione di modifica.

8        La Nedri è stata interrogata dal Tribunale sulle conseguenze che tali modifiche della decisione iniziale potevano produrre sul contenuto della sua argomentazione e ha avuto la possibilità di adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni per tenere conto di dette eventuali conseguenze.

9        La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».

10      Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla Commissione a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte alla rivalutazione della loro capacità contributiva (cause T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione, T‑389/10, SLM/Commissione, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commissione, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑398/10, Fapricela/Commissione, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commissione, T‑406/10, Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione, T‑413/10, Socitrel/Commissione, T‑414/10, Companhia Previdente/Commissione, T‑418/10, voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione, T‑419/10, Ori Martin/Commissione, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commissione, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commissione, T‑426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑429/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑436/10, Hit Groep/Commissione, T‑575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑578/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑438/12, Global Steel Wire/Commissione, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, e T‑409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione).

 Fatti all’origine della controversia

 Settore interessato dal procedimento

 Prodotto

11      L’intesa sanzionata dalla Commissione riguardava l’AP. Con tale espressione si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).

12      La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati; con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diversi diametri. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti – lubrificati o cerati – e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla Commissione (decisione impugnata, punti 3 e 4).

13      Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).

 Struttura dell’offerta

14      Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le imprese non integrate erano obbligate ad acquistare le proprie materie prime sul mercato, le imprese integrate si affidavano prevalentemente alle forniture all’interno del proprio gruppo. Per l’intero periodo dell’intesa accertata nella decisione impugnata, l’industria ha riferito di eccedenze di capacità sostanziali e durature per l’AP (decisione impugnata, punti 98 e 99).

15      Nel 2001 il valore delle vendite di AP nel SEE ammontava a circa EUR 365 milioni, per un volume complessivo relativo allo stesso anno di circa 600 000 tonnellate. Approssimativamente il 20‑25% di questo volume era riferito a fili in AP, mentre il rimanente 75‑80% era riferito a trefoli in AP, con alcune differenze rispetto a questi valori medi a seconda dei paesi considerati. L’Italia era il più importante consumatore di AP (circa il 28% delle vendite di AP nel SEE). Altri grossi paesi consumatori erano la Spagna (16%), i Paesi Bassi, la Francia, la Germania e il Portogallo (ciascuno per l’8‑10%) (decisione impugnata, punto 100).

 Struttura della domanda

16      Secondo la decisione impugnata, la struttura della domanda di AP era estremamente eterogenea. Facevano uso di AP i produttori di materiale edile prefabbricato e le società specializzate in opere d’ingegneria (nel settore delle costruzioni, ad esempio, l’AP era utilizzato per stabilizzare edifici o ponti). La clientela era costituita da un numero molto ristretto di grossi clienti – per esempio l’Addtek International Oy AB (in prosieguo: l’«Addtek»), in seguito divenuta Consolis Oy AB, che rappresentava il 5-10% del consumo di AP nell’Unione europea – e da un numero elevato di piccoli clienti (decisione impugnata, punti 101 e 102).

17      Le abitudini commerciali variavano a seconda degli Stati membri considerati. I produttori di AP e i loro clienti spesso sottoscrivevano contratti quadro di sei o dodici mesi. In seguito, a seconda della domanda, i clienti ordinavano tonnellaggi all’interno della forbice di volume concordata al prezzo concordato. I contratti venivano periodicamente prorogati, dopo le debite trattative (decisione impugnata, punto 103).

 Commercio all’interno dell’Unione e del SEE

18      Stando a quanto riportato dalla decisione impugnata, il volume di vendite di AP nel periodo interessato dall’intesa dimostra che gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione erano intensi. L’AP era prodotto e commercializzato in tutto il SEE, compresa la Norvegia (decisione impugnata, punto 104).

 La Nedri e la sua società controllante Hit Groep

19      La Nedri è un produttore di AP.

20      La Nedri era sotto il controllo diretto o indiretto dell’Hoogovens Groep BV tra il 1969 e il 1994. Dal 1° maggio 1987 al 28 febbraio 1994, tale controllo è stato esercitato per il tramite della società Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijf BV, che deteneva il 100% delle azioni della Nedri.

21      Il 28 febbraio 1994 l’Hoogovens Groep ha venduto tale società, compresa la sua controllata al 100% Nedri, a tre imprese. Il nome della società Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijf è stato allora modificato ed è divenuto Hit Groep BV, società, quest’ultima, che ha continuato a detenere il 100% delle azioni della Nedri.

22      Tra il 1° maggio 1994 e il 31 dicembre 1997, la Nedri era una controllata al 100% della Nedri Draht Beteiligungs GmbH, a sua volta posseduta al 70% dallo Hit Groep e al 30% dalla Thyssen Draht AG.

23      Tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002, lo Hit Groep ha nuovamente detenuto il 100% delle azioni della Nedri.

24      Il 17 gennaio 2002 la Nedri è stata venduta alla Vadeho III BV.

25      Meno di un mese più tardi, il 15 febbraio 2002, la Vadeho III ha venduto il 95% della sua partecipazione nel capitale della Nedri a investitori privati e il restante 5% a membri della direzione della Nedri. Con convenzione del 6 maggio 2003, la Nedri ha ripreso le attività della WDI relative all’AP. Dal 14 maggio 2003, la WDI detiene una partecipazione del 30% nel capitale della Nedri e dal 20 novembre 2006 l’Ovako Holdings BV, che a sua volta appartiene al 100% alla Pampus Stahlbeteiligungs GmbH, possiede il 70% del capitale della Nedri.

26      Il fatturato della Nedri riferito all’AP nel 2001 all’interno del SEE ammontava ad EUR 31 641 636. Il suo fatturato mondiale consolidato nel 2009 era di EUR 67 420 000.

 Procedimento amministrativo

27      Il 9 gennaio 2002 il Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza) ha inoltrato alla Commissione una documentazione concernente una causa esaminata da un tribunale tedesco del lavoro relativa al licenziamento di un ex dipendente della WDI. Tale dipendente affermava di essere stato coinvolto in un’infrazione all’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP. A questo proposito, egli ha riferito il nome delle imprese coinvolte nel cartello e ha fornito le prime informazioni sull’infrazione (decisione impugnata, punto 105).

 Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

28      Il 18 giugno 2002 la DWK ha presentato alla Commissione un memorandum riguardante una violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP, cui avrebbero partecipato la società medesima nonché altre imprese. La DWK ha manifestato in questa occasione il suo desiderio di beneficiare della comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole») (decisione impugnata, punto 106).

29      Il 3 luglio 2002 i rappresentanti della DWK hanno incontrato la Commissione e hanno discusso la procedura di trattamento favorevole. Il 19 luglio 2002 la Commissione ha accordato alla DWK un’immunità condizionale dall’ammenda ai sensi del punto 8, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché detta società era stata la prima a presentare elementi di prova che avrebbero permesso alla Commissione di riscontrare una violazione dell’articolo 101 TFUE in relazione a una presunta intesa di produttori di AP estesa a tutto il territorio dell’Unione (decisione impugnata, punto 107).

 Ispezioni e richieste di informazioni

30      Il 19 e il 20 settembre 2002 la Commissione ha condotto ispezioni nelle sedi, in particolare, delle società WDI, DWK, Tycsa, Nedri, ITC, Redaelli, Itas, SLM ed Edilsider (società di proprietà di un agente per le vendite della Tréfileurope Italia Srl, divenuta ArcelorMittal Verderio) nonché presso le loro rispettive società controllate o imprese collegate, conformemente all’articolo 14, paragrafi 2 o 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 1962, 13, pag. 204) (decisione impugnata, punto 108).

31      A partire dal 19 settembre 2002, la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese destinatarie della decisione iniziale, alle loro società controllanti, ad altre imprese, ad alcuni singoli individui (a un dipendente in pensione della Redaelli, e successivamente suo consulente commerciale, e a un agente per le vendite della Tréfileurope Italia attraverso l’Edilsider) e a talune associazioni di categoria (decisione impugnata, punto 109).

32      Il 7 e l’8 giugno 2006 la Commissione ha effettuato un’ispezione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, negli uffici («studio») di un familiare di un ex dipendente della Redaelli (decisione impugnata, punto 114).

 Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

33      Tra i destinatari della decisione impugnata, talune società, quali l’ITC, la Nedri, la SLM, la Redaelli e la WDI, hanno presentato richiesta formale di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. La Tycsa ha confermato l’esistenza di accordi anticoncorrenziali senza richiedere il trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 110).

34      L’ITC ha chiesto il trattamento favorevole il 21 settembre 2002, presentando elementi di prova risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle riunioni avvenute tra produttori di AP tra il 1979 e il 2002. Inoltre, l’11 novembre 2002 essa ha presentato una dichiarazione aziendale. Il 10 gennaio 2003 la Commissione ha accordato all’ITC una riduzione temporanea delle ammende dell’ordine del 30‑50%, a condizione che essa continuasse a soddisfare i requisiti previsti dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 111).

35      Il 17 ottobre 2002 la Tycsa ha inviato una risposta a una richiesta di informazioni, ammettendo i fatti e adducendo prove autoincriminanti. Il 21 ottobre 2002 la Redaelli ha trasmesso elementi di prova autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni e, il 20 marzo 2003, ha presentato richiesta formale di beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 23 ottobre 2002, rispondendo a una richiesta di informazioni, la Nedri ha presentato elementi di prova, chiedendo contemporaneamente di potersi avvalere della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 30 ottobre 2002, nel rispondere a una richiesta di informazioni, la SLM ha chiesto di poter beneficiare di una riduzione dell’importo delle ammende. Il 4 novembre 2002 e, successivamente, il 6 marzo 2003 e l’11 giugno 2003, la Tréfileurope ha presentato informazioni autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni nonché una dichiarazione aziendale per richiedere l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 17 marzo 2004 la Galycas ha risposto a una richiesta di informazioni ammettendo i fatti e rilasciando alcune dichiarazioni incriminanti. Il 19 maggio 2004 la WDI ha presentato una dichiarazione aziendale in cui chiedeva l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 28 giugno 2007, tra altri contatti con la Commissione, l’ArcelorMittal ha inoltrato una domanda di trattamento favorevole contenente prevalentemente appunti manoscritti risalenti al periodo dal 1992 al 2002 di un ex dipendente dell’Emesa (decisione impugnata, punto 112).

36      A seguito delle richieste di trattamento favorevole, la Commissione ha inviato alla Nedri e alla WDI una lettera, datata 19 settembre 2008, informandole che l’immunità dalle ammende non era possibile e che, ai sensi del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, intendeva applicare una riduzione delle ammende entro un determinato intervallo, come stabilito al punto 23, lettera b), di detta comunicazione. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato una lettera anche alla Redaelli e alla SLM, respingendo le relative richieste di trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 113).

 Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

37      Il 30 settembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a carico di varie società, tra cui la Nedri.

38      Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla Commissione.

 Accesso al fascicolo e audizione

39      I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno potuto avere accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di copia dello stesso su DVD. Insieme al DVD, le società hanno ricevuto un elenco in cui venivano indicati i documenti contenuti nel fascicolo di indagine ed in cui era riportato il grado di accessibilità di ciascun documento. Esse sono state informate del fatto che il DVD consentiva loro un pieno accesso a tutti i documenti ottenuti dalla Commissione nel corso dell’indagine, ad eccezione di quei documenti o di quelle parti degli stessi contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate. I documenti relativi alle richieste di trattamento favorevole erano consultabili presso gli uffici della Commissione.

40      Lo HIT Groep ha ottenuto accesso alla parte della risposta della Nedri alla comunicazione degli addebiti riguardante la responsabilità della società controllante e, il 19 dicembre 2008, la Nedri ha avuto accesso alla parte della risposta dello Hit Groep alla comunicazione degli addebiti concernente la responsabilità della società controllante.

41      L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione orale, cui hanno partecipato tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti a eccezione dello HIT Groep, dell’Emesa e della Galycas.

42      Quattordici imprese hanno altresì invocato l’incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Tale richiesta è stata accompagnata da una motivazione.

 Ulteriori richieste di informazioni

43      Successivamente, la Commissione ha inviato richieste di informazioni alla GSW, alla MRT, alla Tycsa, alla TQ, alla Companhia Previdente e alla Socitrel per chiarire talune questioni riguardanti, tra l’altro, la loro struttura societaria. Tali società hanno risposto tra il 6 marzo e il 15 aprile 2009.

44      La Commissione ha altresì inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della decisione iniziale al fine di stabilire il valore delle vendite dei prodotti in questione nonché il fatturato dei gruppi. Tutti i destinatari hanno risposto a tali richieste.

 Decisione impugnata

45      La decisione impugnata riguarda un cartello tra produttori di AP che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, nazionale e regionale. Secondo il punto 1 della decisione impugnata, tali imprese hanno quindi commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, dal 1° gennaio 1994, all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Il comportamento illecito si è protratto almeno dall’inizio del 1984 fino al 19 settembre 2002.

46      L’indagine ha coinvolto 18 imprese. Ai punti da 122 a 133 della decisione impugnata, gli accordi di intesa oggetto del procedimento sono descritti in termini generali. Tali punti sono qui di seguito riassunti affinché i fatti ivi descritti consentano una migliore comprensione del contesto della controversia.

47      Almeno dalla prima metà degli anni ‘80 (1984) fino all’epoca delle ispezioni della Commissione del 19 e del 20 settembre 2002, diverse società attive nel settore dell’AP sono state, in parte o costantemente, coinvolte in un accordo paneuropeo articolato in una fase c.d. «di Zurigo» e una c.d. «europea», o in accordi nazionali o regionali a seconda dei casi. Gli accordi paneuropei e quelli nazionali o regionali avevano un identico scopo generale, che consisteva nel mantenere l’equilibrio al fine di evitare il calo dei prezzi in un mercato europeo in evoluzione, caratterizzato da capacità produttive in eccesso. Pertanto, le società hanno cercato incessantemente di evitare una concorrenza feroce nel mercato nazionale o nei mercati d’esportazione, trovando un accordo sulle quote, sui prezzi o sulla ripartizione dei clienti.

 Club di Zurigo e accordi regionali

48      La prima fase dell’accordo paneuropeo viene denominata «Club di Zurigo». Così, dal 1° gennaio 1984 al 9 gennaio 1996, a seguito di una forte pressione esercitata a quel tempo sui prezzi, la Tréfileurope SA, la Nedri, la WDI, la DWK – o i loro predecessori – e la Redaelli – quest’ultima in rappresentanza di diverse altre società italiane (almeno negli anni 1993 e 1995) – hanno fissato quote nazionali (per Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e Benelux), ripartito clienti, fissato prezzi e condiviso informazioni commerciali riservate. A queste società si sono uniti i produttori spagnoli Emesa, nel 1992, e Tycsa, nel 1993, i quali, all’incirca nello stesso periodo, hanno iniziato anche a incontrarsi in rapporto al mercato iberico dapprima con altri produttori spagnoli, in seguito anche con produttori portoghesi, nell’ambito del «Club España». Negli anni ‘80 le riunioni del Club di Zurigo si tenevano prevalentemente a Zurigo (Svizzera) e negli anni ‘90 a Düsseldorf (Germania).

49      Al più tardi dal 23 gennaio 1995 in poi e per tutto il resto del 1995, le società italiane Redaelli, ITC, CB e Itas (le ultime tre spesso rappresentate dalla Redaelli) hanno negoziato un accordo (rivisto) sulle quote con gli altri produttori del Club di Zurigo, volto a disciplinare le vendite dei produttori italiani e degli altri produttori del Club di Zurigo in Italia e nel resto d’Europa. Alla fine non è stato raggiunto alcun accordo, perché le quote d’esportazione rivendicate dai produttori italiani sono state giudicate troppo alte. Ciò ha contribuito allo scioglimento del Club di Zurigo, la cui ultima riunione documentata si è tenuta il 9 gennaio 1996.

50      Il 5 dicembre 1995 le società italiane Redaelli, ITC, CB e Itas hanno però raggiunto tra di loro un accordo che stabiliva le quote sia all’interno del mercato italiano sia in relazione alle esportazioni dall’Italia verso il resto d’Europa (il «Club Italia»). A queste società italiane si sono (nuovamente) unite, in seguito, la Tréfileurope e la Tréfileurope Italia, la SLM, la Trame, la Tycsa, la DWK e l’Austria Draht. Gli incontri avvenivano con una certa regolarità e avevano lo scopo di controllare l’attuazione dell’accordo sulle quote, di fissare i prezzi (comprese le maggiorazioni dette «extra»), di ripartire i clienti e di scambiarsi informazioni commerciali riservate, il tutto fino all’ispezione condotta dalla Commissione. Queste società utilizzavano un sofisticato sistema di monitoraggio attuato da terzi indipendenti, che controllavano regolarmente i prezzi e il volume effettivo venduto ai clienti in Italia.

51      Tra il Club di Zurigo e il Club Italia esisteva un coordinamento specifico. La Redaelli e, successivamente, la Tréfileurope tenevano informati i membri dell’accordo paneuropeo. A loro volta, i partecipanti al Club Italia venivano anch’essi informati in merito ai relativi sviluppi nell’ambito dell’accordo paneuropeo, dapprima dalla Redaelli, successivamente dalla Tréfileurope, dalla DWK e dalla Tycsa, che partecipavano a entrambi i Club.

52      Parallelamente, per tutto il 1996, le società italiane (quanto meno la Redaelli, la CB, l’ITC e l’Itas), la Tycsa e la Tréfileurope hanno negoziato e quindi raggiunto un accordo specifico alla fine del 1996, l’«accordo meridionale», che fissava il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali (Belgio, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo) e che sanciva l’impegno a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’Europa settentrionale.

 Club Europa e accordi regionali

53      Per superare la crisi del Club di Zurigo, i suoi ex partecipanti (anche se con una partecipazione meno regolare dei produttori italiani, in particolare della Redaelli) hanno inoltre continuato a incontrarsi regolarmente tra il gennaio 1996 e il maggio 1997. La Tréfileurope, la Nedri, la WDI, la DWK, la Tycsa e l’Emesa (in prosieguo: i «membri permanenti») sono infine pervenute, nel maggio 1997, a un accordo paneuropeo rivisto, che stabiliva la ripartizione delle quote in base a un territorio di riferimento e a un periodo di riferimento specifici (dal quarto trimestre del 1995 al primo trimestre del 1997). Questa seconda fase dell’accordo paneuropeo viene denominata «Club Europa».

54      Inoltre, i membri permanenti si sono ripartiti i clienti e hanno fissato i prezzi dei prodotti (in maniera specifica a seconda del paese e del cliente). Sono state convenute regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei singoli paesi nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti, poi, si sono incontrati regolarmente a diversi livelli (di direttori e di rappresentanti di vendita) per monitorare l’attuazione degli accordi. Essi hanno scambiato informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta commerciale concordata, veniva applicato un appropriato schema di compensazione.

55      Nell’ambito di questo accordo paneuropeo, i membri permanenti, cui talvolta si univano i produttori italiani e la Fundia Hjulsbro AB (in prosieguo: la «Fundia»), intrattenevano anche contatti bilaterali (o multilaterali) e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo (a seconda della loro presenza sul mercato discusso).

56      Nel periodo compreso almeno dal settembre 2000 fino alle ispezioni condotte dalla Commissione nel settembre 2002, i membri permanenti nonché l’ITC, la CB, la Redaelli, l’Itas e la SLM si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel Club Europa quali membri permanenti.

57      Nello stesso periodo, in aggiunta alla fissazione generale delle quote per zona geografica, si è discussa anche la distribuzione delle quote per cliente. La società che tradizionalmente coordinava un dato mercato nazionale gestiva anche la trattativa per un’assegnazione dettagliata delle quote per cliente in tale paese.

58      I membri del Club Europa hanno anche cercato di accogliere al proprio interno, quali membri permanenti, non solo i produttori italiani, ma anche tutti gli altri produttori rilevanti di AP con i quali avevano intrattenuto in passato accordi o contatti bilaterali o multilaterali, nonché di ridistribuire le quote europee per paese, come era avvenuto nell’ambito del Club di Zurigo.

59      Parallelamente all’accordo paneuropeo e al Club Italia, cinque società spagnole – la TQ, la Tycsa, l’Emesa, la Galycas e la Proderac (quest’ultima dal maggio 1994) – e due società portoghesi – la Socitrel dall’aprile 1994 e la Fapricela dal dicembre 1998 – hanno concordato, per quanto concerne Spagna e Portogallo, di mantenere stabili le proprie quote di mercato, di fissare le quote, di distribuirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni di pagamento. Inoltre, si sono scambiate informazioni commerciali riservate (Club España).

60      Gli accordi paneuropei e regionali (Club Italia/Club España/accordo meridionale) sono rimasti in vigore fino alle ispezioni condotte dalla Commissione nel settembre 2002.

61      Per quanto riguarda, più precisamente, la Nedri, la Commissione rileva che essa ha partecipato al cartello dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002 (punto 802 della decisione impugnata).

62      Essa indica, inoltre, che lo Hit Groep ha detenuto direttamente e indirettamente l’intero capitale della Nedri dal 1° maggio 1987 al 1° maggio 1994 e dal 31 dicembre 1997 al 17 gennaio 2002. Per quanto riguarda il periodo intermedio, durante il quale la Nedri apparteneva alla Nedri Draht Beteiligungs, a sua volta detenuta al 70% dallo Hit Groep e al 30% dalla Thyssen Draht, la Commissione afferma di non disporre di sufficienti elementi per provare che lo Hit Groep abbia esercitato o abbia potuto esercitare un’influenza determinante sulla Nedri. Pertanto, essa non ritiene lo Hit Groep responsabile del comportamento illecito della Nedri per il periodo compreso tra il 1° maggio 1994 e il 31 dicembre 1997 (punto 804 della decisione impugnata).

63      Ai punti da 805 a 812 della decisione impugnata, la Commissione presume che lo Hit Groep, che deteneva il 100% delle azioni della Nedri tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002, abbia esercitato su quest’ultima un’influenza determinante, e respinge gli argomenti dello Hit Groep diretti a confutare tale presunzione.

64      All’articolo 1, punto 9), della decisione impugnata, la Commissione dichiara che la Nedri e lo Hit Groep hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando, dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002 per quanto riguarda la Nedri, e dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002 per quanto riguarda lo Hit Groep, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’AP.

65      All’articolo 2, punto 9), della decisione impugnata, la Commissione infligge, da un lato, un’ammenda di EUR 5 056 500 allo Hit Groep e alla Nedri in solido e, dall’altro, un’ammenda di EUR 1 877 500 allo Hit Groep.

 Procedimento e conclusioni delle parti

66      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2010, la Nedri ha proposto il ricorso in esame.

67      Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di fornirgli la seconda decisione di modifica. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 16 giugno 2011.

68      La Nedri ha comunicato, con lettera del 26 luglio 2011, che non intendeva adeguare i propri motivi a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica.

69      La fase scritta si è conclusa il 15 dicembre 2011 con il deposito, da parte della Commissione, di un corrigendum alla controreplica.

70      A seguito della modifica, il 23 settembre 2013 della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 3 ottobre 2013, è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

71      La relazione preliminare ex articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione l’8 novembre 2013.

72      Il 17 dicembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha posto per iscritto un quesito alla ricorrente riguardante le eventuali ripercussioni della sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, Racc., EU:C:2013:522), sul primo motivo dedotto nel suo ricorso. La ricorrente ha dato seguito a tale richiesta.

73      Con lettera del 30 gennaio 2014, la Nedri ha rinunciato al primo motivo dedotto a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché dell’obbligo di motivazione.

74      Il 14 maggio 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale.

75      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 27 giugno 2014.

76      La Nedri chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1, punto 9), della decisione impugnata, per quanto riguarda il periodo con riferimento al quale è stata affermata la responsabilità dello Hit Groep;

–        annullare l’articolo 2, punto 9), della decisione impugnata, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

77      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

78      La Nedri deduce due motivi a sostegno della sua domanda di annullamento.

79      In primo luogo, la Nedri sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti del 2006 nonché i principi di equità, di proporzionalità e l’obbligo di motivazione, applicando al suo fatturato del 2009 il limite massimo del 10% del fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente, mentre avrebbe dovuto applicare detto massimale al suo fatturato del 2002.

80      In secondo luogo, la Nedri lamenta la violazione da parte della Commissione, da un lato, del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione, avendole essa concesso solamente una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda anziché una riduzione del 30%.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006, dei principi di equità e di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha applicato il limite massimo del 10% all’esercizio sociale del 2009 e non all’esercizio sociale del 2002 in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Nedri

 Richiamo della decisione impugnata

81      Dai punti 1063 e seguenti della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto di dover prendere in considerazione, per la determinazione del limite massimo del 10% del fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il fatturato dell’esercizio sociale 2009, cosa che la Nedri contestava, asserendo che si sarebbe dovuto fare riferimento all’esercizio sociale 2002, ultimo anno nel quale aveva partecipato all’infrazione.

 Argomenti delle parti

82      La Nedri sostiene, in sostanza, che erroneamente la Commissione ha applicato il massimale del 10% del fatturato all’esercizio sociale 2009 e respinto la sua domanda di fare riferimento, in proposito, all’esercizio sociale 2002. Essa ritiene che, in tal modo, la Commissione abbia violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti del 2006, e in particolare il loro punto 32, nonché i principi di equità e di proporzionalità.

83      Secondo la ricorrente, dalla sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326, punti 20 e 25), emerge che, qualora siano intervenuti cambiamenti sostanziali, relativamente alla situazione economica dell’impresa, tra il periodo in cui è stata commessa l’infrazione e la data di adozione della decisione che le infligge un’ammenda, occorre tenere conto della reale situazione economica durante il periodo in cui è stata commessa l’infrazione.

84      Orbene, il fatturato da essa realizzato nel 2009 non rappresenta affatto, a suo giudizio, un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi e non riflette la sua reale situazione economica durante il periodo in cui l’infrazione è stata commessa.

85      Infatti, il fatturato realizzato dalla Nedri era di EUR 31 641 636 nel 2001 e di EUR 69 345 000 nel 2009. Tale evoluzione è dovuta, da un lato, al forte aumento del prezzo delle materie prime e, dall’altro, alla ripresa delle attività della WDI nel settore dell’AP nel corso dello stesso periodo.

86      Essa sostiene che, di conseguenza, sono intervenute modifiche sostanziali quanto alla situazione economica dell’impresa tra il periodo in cui l’infrazione è stata commessa e la data di adozione della decisione finale, modifiche che giustificavano che la Commissione facesse riferimento all’ultimo esercizio sociale del periodo dell’infrazione, ossia quello dell’anno 2002.

87      Inoltre, essa ritiene che, essendo un’impresa «monoprodotto», la sanzione inflittale sia ben più pesante rispetto a quella di grandi imprese che dispongono di un’ampia gamma di attività.

88      La Commissione contesta tale argomentazione.

 Giudizio del Tribunale

–       Richiamo dei principi

89      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE. Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

90      La Corte ha precisato che il limite massimo relativo al fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che le ammende inflitte dalla Commissione siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi (sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, EU:C:2007:326, punto 24).

91      Si tratta quindi di un limite superiore, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, che ha uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione. Il suo unico effetto possibile consiste nel ridurre fino al livello massimo autorizzato l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata su detti criteri (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punti da 281 a 283).

92      In altri termini, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla Commissione (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, Racc., EU:C:2014:2153, punto 63).

93      Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, essa fa riferimento, in linea di principio, all’ultimo esercizio completo di attività dell’impresa interessata alla data di adozione della decisione (sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc., EU:T:2010:168, punto 80; v. altresì, in tal senso, sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra, EU:C:2007:326, punto 32).

94      Tanto dagli obiettivi del sistema nel quale si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 quanto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 92 risulta che l’applicazione del limite massimo del 10% presuppone quindi, da un lato, che la Commissione disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi (sentenze del 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, T‑33/02, Racc., EU:T:2005:428, punto 38, e Gütermann e Zwicky/Commissione, punto 93 supra, EU:T:2010:168, punto 95).

95      Sebbene dalla sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra (EU:C:2007:326, punto 32), emerga che, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione, in linea di principio, deve prendere in considerazione il fatturato realizzato dall’impresa di cui trattasi nel corso dell’ultimo esercizio completo alla data di adozione della decisione che infligge l’ammenda, risulta tuttavia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa cui detta disposizione appartiene che, qualora il fatturato dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della Commissione non rappresenti un esercizio completo di attività economica normale nel corso di un periodo di dodici mesi e, quindi, non fornisca indicazioni utili sulla reale situazione economica dell’impresa interessata e sull’adeguato livello dell’ammenda da infliggerle, tale fatturato non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del limite massimo dell’ammenda. In quest’ultima ipotesi, che si verificherà solamente in circostanze eccezionali, la Commissione è obbligata a fare riferimento, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali (sentenza del 12 dicembre 2012, 1. garantovaná/Commissione, T‑392/09, EU:T:2012:674, punto 86, confermata in sede di impugnazione con sentenza del 15 maggio 2014, 1. garantovaná/Commissione, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

96      Così, ad esempio, se l’esercizio sociale si è concluso prima dell’adozione della decisione, ma i conti annuali dell’impresa in questione non sono ancora stati predisposti ovvero non sono ancora stati comunicati alla Commissione, quest’ultima è legittimata, e persino obbligata, a fare ricorso al fatturato realizzato nel corso di un esercizio sociale antecedente al fine di applicare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Allo stesso modo, se, a causa di una riorganizzazione o di una modifica delle pratiche contabili, un’impresa ha elaborato, per l’esercizio sociale precedente, conti riferiti ad un periodo inferiore a dodici mesi, la Commissione è legittimata ad utilizzare il fatturato realizzato nel corso di un esercizio completo antecedente al fine di applicare detta disposizione. Lo stesso è a dirsi se l’impresa interessata non ha realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio precedente all’adozione della decisione della Commissione (sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 94 supra, EU:T:2005:428, punto 39, confermata dalla sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra, EU:C:2007:326, punti 27 e 30).

97      Tuttavia, è stato dichiarato, con riferimento all’argomento di una ricorrente secondo cui il suo fatturato complessivo realizzato in un anno particolare sarebbe stato «artificialmente elevato» a causa di un asserito aumento significativo dei prezzi di una materia prima, che era sufficiente rilevare che una simile circostanza, quand’anche dimostrata, non ostava a che un simile fatturato venisse preso in considerazione ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda. Si può infatti dedurre dalla giurisprudenza che il fatturato realizzato da un’impresa può essere preso in considerazione a tal fine, anche se significativamente divergente dai fatturati realizzati nel corso di esercizi precedenti, ove corrisponda a un esercizio completo durante il quale sono state effettivamente svolte attività commerciali. Occorre in proposito precisare che il riferimento, nella giurisprudenza, a «un esercizio completo di attività economica normale» è volto a escludere che siano presi in considerazione esercizi durante i quali l’impresa interessata stava terminando le proprie operazioni, pur non avendo ancora cessato tutte le attività economiche, e, più in generale, esercizi durante i quali il comportamento dell’impresa interessata sul mercato non corrispondeva a quello di un’impresa che eserciti un’attività economica nelle condizioni consuete. Il solo fatto, invece, che il fatturato o l’utile realizzati nel corso di un determinato esercizio siano significativamente inferiori o superiori a quelli realizzati nel corso di esercizi precedenti non significa che l’esercizio in questione non costituisca un esercizio completo di attività economica normale (sentenza del 12 dicembre 2012, Almamet/Commissione, T‑410/09, EU:T:2012:676, punto 253).

98      Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 296 TFUE da parte della motivazione di un atto va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66).

99      Quanto al principio di proporzionalità, occorre ricordare che esso, secondo la giurisprudenza della Corte, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, Racc., EU:C:2013:661, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

–       Sulla fondatezza del primo motivo

100    Nella fattispecie, la Nedri fa valere, in sostanza, che, tra il 2002 e il 2009, la sua struttura si è modificata ed il suo fatturato è aumentato, e che in base a tali circostanze risulta giustificato non prendere in considerazione l’esercizio sociale 2009 per determinare il massimale del 10% del fatturato, in quanto tale esercizio non rispecchia la sua reale situazione economica durante il periodo in cui l’infrazione è stata commessa (ossia dal 1987 al 2002).

101    È necessario rilevare che il fatturato della Nedri relativo all’esercizio sociale 2009 corrisponde al «fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente» all’adozione della decisione impugnata e corrisponde a un esercizio completo durante il quale sono state effettivamente svolte attività economiche da parte della ricorrente, circostanza che, del resto, quest’ultima non contesta.

102    Alla luce della giurisprudenza del Tribunale ricordata ai punti 93 e 97 supra, sono quindi privi di pertinenza gli argomenti dedotti dalla Nedri relativi, da un lato, alle modifiche strutturali di cui essa è stata oggetto e, dall’altro, all’aumento del suo fatturato tra il 2002 e il 2009; tali elementi non costituiscono infatti circostanze eccezionali tali da giustificare un riferimento della Commissione a un fatturato di un esercizio sociale anteriore a quello dell’anno 2009.

103    A tale riguardo, occorre considerare che la ripresa delle attività della WDI nel settore dell’AP non rappresenta, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 96 supra, una circostanza eccezionale che avrebbe giustificato un riferimento della Commissione a un esercizio sociale diverso da quello precedente all’adozione della decisione impugnata.

104    Quanto all’argomentazione con cui la ricorrente, riferendosi al punto 25 della sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra (EU:C:2007:326), afferma che andrebbe preso in considerazione un fatturato che rispecchi la sua reale situazione economica «nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione», il che condurrebbe a escludere ogni esercizio successivo a tale periodo, occorre constatare che una simile interpretazione porterebbe a discostarsi sistematicamente dalla giurisprudenza relativa all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il quale prevede che, salvo circostanze eccezionali, si deve fare riferimento al fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione impugnata. Nella sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra (EU:C:2007:326), nulla indica che la Corte abbia voluto discostarsi da tale giurisprudenza costante. Si deve al contrario rilevare che detta giurisprudenza è chiaramente confermata ai punti 30 e 41 della sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 83 supra (EU:C:2007:326). Il punto 25 della sentenza della Corte deve quindi essere letto nel contesto delle circostanze che caratterizzano tale causa, e non come una statuizione di portata generale, derogatoria rispetto alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 e all’interpretazione datane dalla giurisprudenza.

105    In conclusione, la Commissione non è quindi incorsa in errore nel riferirsi al fatturato della ricorrente per l’anno 2009, cioè l’anno che era tenuta a prendere in considerazione sulla base della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 93 e 97.

106    Pertanto, la Commissione non ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

107    Ne consegue che, riferendosi all’esercizio sociale 2009 ai fini del calcolo del limite massimo del 10% fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità, dato che essa ha preso in considerazione, come era tenuta a fare, l’ultimo esercizio completo di normale attività economica della ricorrente durante un periodo di dodici mesi.

108    Occorre infine respingere la censura vertente su un difetto di motivazione, dal momento che i punti 1063 e seguenti della decisione impugnata espongono in modo comprensibile le ragioni per cui la Commissione si è riferita al fatturato dell’anno 2009 della ricorrente.

109    Il primo motivo deve di conseguenza essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole e dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe dovuto concedere alla ricorrente una riduzione del 30%, e non del 25%, dell’importo dell’ammenda

 Richiamo della decisione impugnata

110    Dai punti da 1082 a 1087 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della cooperazione fornita dalla Nedri, potesse esserle concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda del 25%.

 Argomenti delle parti

111    La Nedri sostiene che, in quanto seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, poteva beneficiare di una riduzione fino al 30% dell’importo dell’ammenda.

112    In primo luogo, essa rammenta di aver trasmesso gli elementi di prova di cui disponeva il 23 ottobre 2002, ossia poco più di un mese dopo le ispezioni, svoltesi il 19 e il 20 settembre 2002. La Commissione ha ritenuto che essa avesse in tal modo contribuito al procedimento in una fase precoce (punto 1087 della decisione impugnata). La Nedri ha inoltre integrato la propria domanda di trattamento favorevole il 29 marzo 2004.

113    In secondo luogo, a parere della Nedri, la Commissione riconosce che le informazioni assai numerose e dettagliate da lei fornite – riguardanti l’insieme dell’accordo paneuropeo e in particolare il Club di Zurigo, il mercato scandinavo, compresa l’Addtek, e il Club Europa – erano dotate di valore aggiunto significativo (punto 1084 della decisione impugnata).

114    La Nedri considera tuttavia, da un lato, che, alla luce del modo in cui la Commissione ha raggruppato le informazioni fornite nella decisione impugnata, il livello di dettaglio e la quantità di tali informazioni non appaiano in piena misura.

115    Essa ritiene, d’altro lato, che erroneamente la Commissione, al punto 1085 della decisione impugnata, abbia stabilito che le informazioni fornite sulla spartizione di clienti e di quote sul mercato tedesco non avevano contribuito in misura significativa alla comprensione o all’accertamento dell’infrazione. La Nedri sostiene, infatti, di essere stata la prima ad aver fornito informazioni di pregio sulle discussioni all’interno del Club Europa riguardanti la spartizione di clienti e di quote sul mercato tedesco. Essa precisa di aver altresì fornito elementi di prova su un gran numero di riunioni relative alla spartizione di clienti. Così, le informazioni ottenute dalla Commissione sul mercato tedesco, menzionate nelle note a piè di pagina da 354 a 357 della decisione impugnata, si riferiscono ai documenti provenienti dalla Nedri. Ad avviso di quest’ultima, senza gli elementi di prova da lei forniti, la Commissione avrebbe potuto provare solamente lo svolgimento di qualche riunione, cosa che la Commissione, secondo la ricorrente, non ha negato al punto 1085 della decisione impugnata. La Nedri aggiunge che la Commissione non ha neppure motivato la sua valutazione secondo cui tali informazioni non avevano valore aggiunto significativo.

116    Infine, la Nedri fa valere che i numerosi rinvii, nella decisione impugnata, alle risposte da lei date alle richieste di informazioni, alla sua domanda di trattamento favorevole, alle informazioni supplementari fornite in corso di indagine e alle conferme che ha potuto fornire alle ipotesi della Commissione (punti 1082 e 1087 della decisione impugnata) dimostrano che essa ha dato prova di una cooperazione ampia e continuativa.

117    È quindi a torto, secondo la Nedri, che la riduzione concessale era solamente del 25% e non del 30%.

118    La Commissione contesta tale argomentazione.

 Giudizio del Tribunale

119    Ai sensi dei punti 20 e seguenti della comunicazione sul trattamento favorevole:

«20. Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione [relativa all’immunità dalle ammende] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)      se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)      il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:

(…) Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30%, (…)

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire [dalla] data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

120    Spetta quindi alla Commissione, per determinare la percentuale di riduzione cui ha diritto la seconda impresa, tenere conto della data in cui gli elementi di prova le sono stati comunicati e del loro grado di valore aggiunto. Essa può altresì prendere in considerazione – senza essere tuttavia tenuta a farlo – l’entità e la continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire dalla data del suo contributo.

121    Nella fattispecie, occorre rilevare che la Commissione ha tenuto conto del momento in cui il contributo della Nedri è intervenuto (punti 1082 e 1087 della decisione impugnata) e ha valutato il grado di valore aggiunto degli elementi di prova forniti da quest’ultima (punti da 1082 a 1085 della decisione impugnata). Essa ha altresì preso in considerazione l’entità e la continuità della cooperazione dimostrata dalla Nedri a partire dalla data del suo contributo (punto 1087 della decisione impugnata).

122    Occorre di conseguenza respingere immediatamente la censura vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata.

123    Peraltro, si deve ricordare che il punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole dispone che, per la seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 della medesima comunicazione, la riduzione sia compresa tra il 20 e il 30%, e che la riduzione, all’interno di tale forcella, sia definita sulla base dei tre criteri richiamati al precedente punto 120.

124    La natura precoce della cooperazione e il grado di valore aggiunto degli elementi di prova forniti, così come l’eventuale considerazione dell’entità della cooperazione dell’impresa dopo il suo contributo, sono criteri cumulativi, ponderati a seconda del contesto e delle circostanze di ciascun caso concreto, che possono condurre a una riduzione compresa in una forcella dal 20 al 30% dell’importo dell’ammenda.

125    Per quanto riguarda l’applicazione, da parte della Commissione, di questi differenti criteri, occorre rilevare, quanto alla valutazione del momento in cui la Nedri ha comunicato i suoi elementi di prova, che la sua domanda di trattamento favorevole è stata presentata un mese dopo le ispezioni.

126    La cooperazione della Nedri è quindi indubbiamente intervenuta in una fase precoce del procedimento amministrativo – circostanza del resto ammessa dalla Commissione nella decisione impugnata (punto 1087) –, ma non ha comunque avuto luogo immediatamente dopo le ispezioni, a differenza, ad esempio, di quella dell’ITC.

127    Orbene, la Commissione è legittimata a tenere conto di simili circostanze di fatto in sede di valutazione della percentuale di riduzione che essa può concedere a un richiedente il trattamento favorevole per la sua cooperazione.

128    In secondo luogo, quanto al valore aggiunto del contributo della Nedri, occorre anzitutto rilevare che la Commissione ha preso in considerazione il fatto che le informazioni da questa fornite riguardavano l’insieme dell’accordo paneuropeo, e in particolare il Club di Zurigo, il mercato scandinavo, compresa l’Addtek, e il Club Europa, e ha riconosciuto il valore aggiunto significativo di tali elementi. Ciò emerge, infatti, dai punti da 1082 a 1084 della decisione impugnata.

129    Inoltre, quanto agli argomenti dedotti dalla Nedri vertenti sul mercato tedesco, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che tali elementi non avessero contribuito in modo significativo alla comprensione o all’accertamento dell’infrazione e che il loro valore aggiunto non fosse di conseguenza importante.

130    Orbene, si deve constatare che, nei confronti di tale valutazione, la ricorrente si limita a dedurre di essere stata la prima ad aver fornito elementi di prova alla Commissione in proposito, che tali elementi di prova riguardavano un gran numero di riunioni relative alla ripartizione di clienti e che, senza detti elementi, la Commissione avrebbe potuto provare solamente lo svolgimento di qualche riunione.

131    Essa non dimostra, tuttavia, sotto quale aspetto sarebbe inesatta l’affermazione della Commissione secondo cui la ripartizione di clientela sul mercato tedesco costituisce solo un esempio tra gli altri di una simile ripartizione, esempio descritto alla sezione 9.1.3.6 della decisione impugnata, e secondo cui gli elementi forniti a tale riguardo hanno quindi effettivamente un valore aggiunto solo relativo.

132    Si deve ritenere che, parimenti, abbiano valore aggiunto solo relativo gli elementi di prova dedotti dalla Nedri che hanno permesso di accertare lo svolgimento di determinate riunioni del Club Europa riguardanti una delle componenti dei mercati geografici coordinati nell’ambito del medesimo, ossia il mercato tedesco (essa fa riferimento in proposito ai punti 220 – e alla nota a piè di pagina 354 – e 223 – e alla nota a piè di pagina 357 – della decisione impugnata). Inoltre, lo svolgimento di un’altra riunione riguardante tale mercato ha potuto essere accertato mediante le prove fornite da un altro membro del cartello (v. punto 221 e note a piè di pagina 354 e 355 della decisione impugnata), come correttamente rilevato dalla Commissione.

133    In terzo luogo, dal punto 1087 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha effettivamente tenuto conto della cooperazione successiva della Nedri.

134    Pertanto, in considerazione del momento in cui è intervenuta la domanda di trattamento favorevole della Nedri, del valore aggiunto degli elementi che questa ha comunicato alla Commissione e della sua successiva cooperazione, occorre ritenere che la Commissione non sia incorsa in errore nel fissare al 25% il tasso di riduzione dell’importo dell’ammenda che doveva esserle concesso.

135    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

136    In conclusione, il ricorso dev’essere interamente respinto.

 Sulle spese

137    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nedri Spanstaal BV sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme

Indice


Oggetto della controversia

Fatti all’origine della controversia

Settore interessato dal procedimento

Prodotto

Struttura dell’offerta

Struttura della domanda

Commercio all’interno dell’Unione e del SEE

La Nedri e la sua società controllante Hit Groep

Procedimento amministrativo

Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

Ispezioni e richieste di informazioni

Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

Accesso al fascicolo e audizione

Ulteriori richieste di informazioni

Decisione impugnata

Club di Zurigo e accordi regionali

Club Europa e accordi regionali

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006, dei principi di equità e di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha applicato il limite massimo del 10% all’esercizio sociale del 2009 e non all’esercizio sociale del 2002 in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Nedri

Richiamo della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Richiamo dei principi

– Sulla fondatezza del primo motivo

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole e dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe dovuto concedere alla ricorrente una riduzione del 30%, e non del 25%, dell’importo dell’ammenda

Richiamo della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il neerlandese.