Language of document : ECLI:EU:T:2015:509

Causa T‑391/10

Nedri Spanstaal BV

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione di quote e dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Limite massimo del 10% del fatturato – Fatturato pertinente – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato dell’esercizio sociale precedente la data di imposizione dell’ammenda – Nozione – Dati che rappresentano un esercizio completo di attività economica normale – Fatturato che non rispecchia la reale situazione economica dell’impresa interessata durante l’infrazione – Circostanze che non giustificano, in mancanza di fattori eccezionali, il ricorso al fatturato di un altro esercizio sociale anteriore

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Determinazione della percentuale di riduzione – Criteri cumulativi – Considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita – Entità della cooperazione dell’impresa dopo il suo contributo

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑23)

1.      Per quanto riguarda il calcolo delle ammende inflitte in caso di violazione dell’articolo 101 TFUE, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste nell’evitare che la condanna a un’ammenda ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria. L’applicazione di detto limite massimo presuppone, da un lato, che la Commissione disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi.

A tale riguardo, qualora, in circostanze eccezionali, il fatturato dell’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della Commissione che infligge ammende non corrisponda a tali criteri e, pertanto, non fornisca alcuna indicazione utile sulla reale situazione economica dell’impresa interessata, la Commissione è obbligata a fare riferimento, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali. Infatti, il riferimento a «un esercizio completo di attività economica normale» è volto a escludere che siano presi in considerazione esercizi durante i quali il comportamento dell’impresa interessata sul mercato non corrispondeva a quello di un’impresa che eserciti un’attività economica nelle condizioni consuete. Il solo fatto, invece, che il fatturato o l’utile realizzati nel corso di un determinato esercizio siano significativamente inferiori o superiori a quelli realizzati nel corso di esercizi precedenti non significa che l’esercizio in questione non costituisca un esercizio completo di attività economica normale.

Di conseguenza, la ripresa dell’attività di un concorrente nonché l’aumento del fatturato non costituiscono circostanze eccezionali tali da giustificare un riferimento della Commissione a un esercizio anteriore. Più specificamente, non è necessario che il fatturato preso in considerazione rispecchi la reale situazione economica dell’impresa interessata durante il periodo in cui l’infrazione è stata commessa.

(v. punti 92, 94, 95, 97, 102, 104)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 98)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 99)

4.      Ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, spetta alla Commissione, per determinare la percentuale di riduzione cui ha diritto la seconda impresa che ha fornito elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, tenere conto della data in cui gli elementi di prova le sono stati comunicati e del loro grado di valore aggiunto. Essa può altresì prendere in considerazione, senza essere tuttavia tenuta a farlo, l’entità e la continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire dalla data del suo contributo. La natura precoce della cooperazione e il grado di valore aggiunto degli elementi di prova forniti, così come l’eventuale considerazione dell’entità della cooperazione dell’impresa dopo il suo contributo, sono criteri cumulativi, ponderati a seconda del contesto e delle circostanze di ciascun caso concreto, che possono condurre a una riduzione compresa in una forcella dal 20 al 30% dell’importo dell’ammenda.

A tale riguardo, la Commissione è segnatamente legittimata a tener conto del fatto che una cooperazione non ha avuto luogo immediatamente dopo le ispezioni compiute ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 120, 124, 126, 127)