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Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti

(Causa C-173/22P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

Annullare la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20;

Conseguentemente, concedere al ricorrente il beneficio di cui alla sua domanda in primo grado e, pertanto:

- Annullare la decisione della BEI dell’11 ottobre 2018 con la quale il ricorrente è stato privato del beneficio delle allocazioni familiari (ivi comprese, segnatamente, le spese per l’asilo e il doposcuola indebitamente dedotte dalla BEI dallo stipendio del ricorrente fino a novembre 2019) e dei diritti finanziari derivati (ivi compresi, segnatamente, gli abbattimenti fiscali e i rimborsi delle spese mediche sostenute dal ricorrente);

- Per quanto necessario, annullare la lettera/ decisione del 7 gennaio 2019 recante rigetto delle domande del ricorrente in toto;

- Per quanto necessario, annullare la decisione della BEI del 30 luglio 2020 che dichiara la mancanza di conciliazione e conferma la decisione dell’11 ottobre 2018;

- Risarcire il danno materiale e morale del ricorrente;

Condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- La sentenza impugnata avrebbe violato la nozione di diritto a essere ascoltato;

- La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile relativo all’obbligo di motivazione;

- La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo e violato la nozione di errore manifesto di valutazione. Essa avrebbe parimenti violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità rigettando l’eccezione di illegittimità concernente le disposizioni amministrative relative alle allocazioni familiari;

- La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/681 ) ;

- La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo respingendo il quinto motivo, avrebbe violato l’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale e compiuto una qualificazione erronea dei fatti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla totalità delle censure sollevate e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

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1 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).