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Ricorso proposto il 4 aprile 2011 - Si.mobil / Commissione

(Causa T-201/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d (Lubiana, Repubblica di Slovenia) (rappresentanti: P. Alexiadis e E. Sependa, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea 24 gennaio 2011, C(2011) 355 def., caso COMP/39.707 - Si.mobil/Mobitel; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFEU, l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 gennaio 2011, C (2011) 355 def., caso COMP/39.707 - Si.mobil/Mobitel, recante rigetto della denuncia depositata, ai sensi dell'art. 102 TFUE, il 14 agosto 2009, per le presunte pratiche abusive della Mobitel ai livelli funzionali della concorrenza al dettaglio e all'ingrosso in diversi mercati della telefonia mobile.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull'applicazione manifestamente erronea da parte della Commissione delle regole sull'attribuzione della competenza previste dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 1 e dalla comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004 C 101, pag. 43), in quanto:

nell'adottare la decisione contestata, la Commissione non avrebbe assicurato un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, senza con ciò tener conto dei precetti imperativi di ordine pubblico che prevalgono sul regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, delle regole − che la stessa Commissione si è imposta − contenute nella sua comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, nonché della giurisprudenza pertinente;

la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, in quanto essa non è intervenuta allorquando un'"autorità nazionale garante della concorrenza [ha prolungato] indebitamente il procedimento", come è accaduto quando il termine di due anni impartito dalla normativa slovena è scaduto senza che l'autorità nazionale garante della concorrenza abbia presentato una comunicazione degli addebiti definitiva. Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto di prove schiaccianti che dimostravano che essa è l'autorità "più idonea" a pronunciarsi sulla controversia in questione. In tali circostanze, è altamente improbabile che l'autorità garante della concorrenza slovena sia "in grado di far cessare l'infrazione" in tempi e modi ragionevoli. Al contrario, nel presente caso, è giocoforza rilevare che le "disposizioni comunitarie (...) possono essere meglio applicate dalla Commissione".

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto applicando la ponderazione sancita dalla giurisprudenza relativa alla causa Automec 2, in quanto:

la ricorrente ritiene che la discrezionalità che la sentenza Automec lascia alla Commissione nel dichiararsi o meno competente non sia assoluta. A tal riguardo, la ricorrente ha presentato un'ampia quantità di prove dimostranti l'esistenza di un "interesse comunitario" nell'esercizio da parte della Commissione della competenza relativa alle denuncie della Si.mobil, che la Commissione ha indebitamente trascurato. Inoltre, la Commissione si sarebbe discostata dai propri Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GU 2009 C 45, pag. 7), in quanto entrambi i tipi di infrazione al diritto della concorrenza (compressione dei margini e prezzo predatorio) che riguardano la ricorrente sono previsti nel succitato documento come una priorità per la Commissione. Infine, ci sarebbe un interesse crescente a chiarire le modalità di applicazione di tali regole da parte della Commissione, in particolare nel settore della telefonia mobile nel quale mancano ancora precedenti giurisprudenziali.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II-2223).