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Corrigendum alla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale nella causa T-309/13

(«Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea» C 226 del 3 agosto 2013, pag. 23)

La comunicazione nella GU nella causa T-309/13, Enosi Mastichoparagogon/UAMI – Gaba International (ELMA) va letta come segue:

«Ricorso proposto il 7 giugno 2013 – Enosi Mastichoparagogon / UAMI – Gaba International (ELMA)

(Causa T-309/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. Malamis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaba International Holding AG (Therwil, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 26 marzo 2013, procedimento R 1539/2012-4;

condannare l’Ufficio e la controinteressata (opponente dinanzi alla divisione di opposizione e appellata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente il marchio comunitario (richiedente l’annullamento).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELMA» per prodotti della classe 5 – Registrazione internazionale n. 900 845 che designa la Comunità europea.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ELMEX» per prodotti delle classi 3, 5 e 21, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009».