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Impugnazione proposta il 9 marzo 2022 dalla Nemea Bank plc avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 dicembre 2021 nella causa T-321/17, Niemelä e a./BCE

(Causa C-181/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nemea Bank plc (rappresentante: A. Meriläinen, asianajaja)

Altre parti nel procedimento: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Banca centrale europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché quest’ultimo si pronunci correttamente, ma dinanzi a una sezione differente con un collegio giudicante completamente diverso, dato il preconcetto e il mancato rispetto dei diritti fondamentali della ricorrente da parte della sezione che ha pronunciato l’ordinanza in questione, e

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per aver erroneamente considerato che non vi fosse luogo a statuire nella causa T-321/17, avrebbe erroneamente omesso di tenere conto del fatto che il preteso effetto ex tunc della decisione della BCE del 30 giugno 2017 avrebbe violato l’articolo 263 TFUE, e avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente non aveva alcun interesse all’annullamento della decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione, del 23 marzo 2017.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto concernenti numerose violazioni delle forme sostanziali.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la violazione dei diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta prima dell’inizio della procedura, nonché la perdurante mancanza di un’effettiva rappresentanza della ricorrente durante il procedimento.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 41 della Carta nel dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni.

Quinto motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per non aver preso in considerazione i diritti della ricorrente previsti dall’articolo 340 TFUE nel dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni.

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