Language of document : ECLI:EU:T:2024:71

Causa T501/22

(pubblicazione per estratto)

Repubblica d’Austria

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 7 febbraio 2024

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Austria – Coefficiente di riduzione – Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Obbligo di motivazione»

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR – Rettifiche finanziarie – Stato destinatario che è stato strettamente coinvolto nel processo di elaborazione della decisione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Assenza

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 43‑45)

2.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013)

(v. punto 58)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento di base – Applicazione di un coefficiente di riduzione ai soli alpeggi e non alle parcelle limitrofe che non sono state oggetto di tale classificazione – Parcelle limitrofe considerate appartenenti a zone distinte – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 24, § 6)

(v. punti 83, 84, 87)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Attribuzione supplementare di diritti al pagamento derivanti dalla riserva nazionale – Risarcimento per svantaggi specifici subiti dagli agricoltori – Svantaggio risultante da un errore commesso da uno Stato membro nell’applicazione del diritto dell’Unione – Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, considerando 24 e artt. 24, § 6, e 30, §§ 6 e 7, b); regolamento della Commissione n. 639/2014, art. 31, § 2]

(v. punti 99‑105, 108, 111‑114)

5.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Presupposto

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 4, a); regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, § 2]

(v. punti 139, 140)

Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica d’Austria, il Tribunale annulla parzialmente la decisione 2022/908 (1) della Commissione europea, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese effettuate da tale Stato membro nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) anteriormente al 27 novembre 2016. In tale contesto, esso si pronuncia, per la prima volta, sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 (2) e sulla nozione di «svantaggi specifici» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento.

Nell’ambito del regime di pagamento di base, la Repubblica d’Austria ha deciso di applicare un coefficiente di riduzione alle parcelle qualificate, in forza del diritto austriaco, come «pascoli» e «alpeggi». Nel 2016 la Commissione ha avviato un’indagine nei suoi confronti per verificare se, per gli anni 2015 e 2016, la gestione e il controllo dei regimi di aiuto per superficie versati agli agricoltori nell’ambito del FEAGA fossero stati effettuati conformemente alla normativa dell’Unione. Ritenendo, in esito a tale indagine, che le autorità austriache avessero applicato in modo inesatto l’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 per quanto riguarda i «pascoli», la Commissione ha imposto una rettifica finanziaria (3) alla Repubblica d’Austria. Di conseguenza, quest’ultima, a titolo di misura correttiva, ha assegnato agli agricoltori interessati diritti all’aiuto supplementari per ogni ettaro ammissibile di «pascolo», a partire dalla riserva nazionale che spetta agli Stati membri istituire in applicazione del medesimo regolamento (4), con effetto a decorrere dal 2017.

Nel 2018 la Commissione ha avviato una nuova indagine nei confronti della Repubblica d’Austria. Dalla sua relazione di sintesi risulta, da un lato, che le autorità austriache hanno fatto, per quanto riguarda gli «alpeggi», un’applicazione inesatta dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, che avrebbe condotto a differenze di trattamento ingiustificate in quanto, all’interno di una stessa zona, il coefficiente di riduzione non è stato applicato a tutte le parcelle soggette alle stesse condizioni climatiche. Dall’altro lato, tale relazione stabilisce che la Repubblica d’Austria ha illegittimamente utilizzato la riserva nazionale per finanziare la misura correttiva relativa ai «pascoli». Con la decisione impugnata, la Commissione, a titolo dei due inadempimenti contestati alla Repubblica d’Austria, ha quindi escluso dal finanziamento dell’Unione le spese dichiarate a titolo del FEAGA da tale Stato membro per un importo pari a EUR 68 146 449,98.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (5) risultante da una rettifica finanziaria fondata su un’interpretazione erronea dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013.

A tal riguardo, il fatto che il coefficiente di riduzione sia stato applicato agli «alpeggi» e non alle parcelle limitrofe non rivela necessariamente un’applicazione inesatta dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013. Infatti, tale disposizione non contiene alcuna precisazione quanto all’estensione delle zone rispetto alle quali occorre valutare se il criterio delle condizioni climatiche difficili sia soddisfatto. Tuttavia, l’approccio delle autorità austriache, consistente nell’applicare il coefficiente di riduzione alle sole parcelle classificate come «alpeggi», senza che sia dimostrato nel caso di specie che le autorità competenti abbiano concretamente e sistematicamente proceduto ad una siffatta classificazione basandosi sull’esistenza di condizioni climatiche particolari, proprie di tali parcelle, non consente di garantire che tale coefficiente sia stato applicato a tutte le parcelle situate in zone caratterizzate da condizioni climatiche difficili né di assicurare che tale coefficiente sia stato applicato solo a parcelle che rispondono effettivamente a tale criterio.

In secondo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione ha correttamente considerato che l’assegnazione di diritti all’aiuto supplementari agli agricoltori che coltivano «pascoli», al fine di porre rimedio all’applicazione inesatta del coefficiente di riduzione, non poteva essere finanziata a partire dalla riserva nazionale sulla base dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale interpreta l’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, che la Repubblica d’Austria invoca come base giuridica per il suo utilizzo della riserva nazionale, tenendo conto dei termini di quest’ultimo, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte.

Per quanto riguarda la formulazione di tale disposizione, il Tribunale constata che l’aggettivo «specifico» depone a favore di un’interpretazione secondo la quale gli svantaggi di cui trattasi riguardano talune categorie di agricoltori, che si distinguono dalle altre per particolarità inerenti alla loro situazione. Orbene, il fatto che taluni agricoltori subiscano le conseguenze di un errore commesso da uno Stato membro nell’applicazione del diritto dell’Unione non risulta sufficiente per ritenere che tali agricoltori rientrino in una categoria particolare e che lo svantaggio che essi subiscono a causa di tale errore debba, per tale motivo, essere considerato come loro specifico. Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione di cui trattasi, in particolare dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 639/2014 (6).

Quanto agli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, l’attuazione della riserva mira a consentire agli Stati membri di fornire un sostegno agli agricoltori che si trovano in situazioni particolari, in via prioritaria ai giovani agricoltori e a quelli che iniziano ad esercitare un’attività agricola.

Orbene, nel caso di specie, lo svantaggio subito dagli agricoltori che coltivano «pascoli» non era inerente alla loro situazione o connesso ad una qualità loro propria, ma derivava dal fatto che le autorità austriache, facendo un’applicazione inesatta dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, li hanno privati di diritti all’aiuto che avrebbero dovuto essere loro assegnati sin dall’origine.

Pertanto, la circostanza, invocata dalla Repubblica d’Austria, secondo cui l’applicazione inesatta del diritto dell’Unione avrebbe inciso sui soli detentori di «pascoli» - del resto contestabile tenuto conto dell’incidenza di tale errore sul valore dei diritti all’aiuto di tutti gli agricoltori austriaci - non può indurre a ritenere che i detentori di «pascoli» si trovassero in una situazione di svantaggio specifico che consentiva alla Repubblica d’Austria di assegnare loro diritti all’aiuto supplementari a partire dalla riserva nazionale sulla base dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013.

Infine, il Tribunale accoglie il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013.

A tal riguardo, la comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 (7)costituisce l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013, in quanto individua in modo sufficientemente preciso l’oggetto dell’indagine condotta dalla Commissione e le carenze constatate da quest’ultima nel corso dell’indagine. La limitazione del periodo entro il quale la Commissione può escludere determinate spese dal finanziamento dell’Unione ha lo scopo di tutelare gli Stati membri dalla mancanza di certezza del diritto che sussisterebbe qualora la Commissione fosse in grado di mettere in discussione spese effettuate diversi anni prima dell’adozione di una decisione di verifica di conformità.

Dal momento che essa individuava, per la prima volta, in modo sufficientemente preciso la carenza constatata dalla Commissione per quanto riguarda l’applicazione inesatta del coefficiente di riduzione agli «alpeggi», la comunicazione del 27 novembre 2 018 ha costituito, nel caso di specie, il dies a quo del termine di 24 mesi menzionato all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013. Di conseguenza, la Commissione non poteva escludere dal finanziamento dell’Unione le spese effettuate prima del 27 novembre 2016.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui, per quanto riguarda la prima rettifica finanziaria in questione, essa ha escluso dal finanziamento dell’Unione le spese effettuate anteriormente al 27 novembre 2016.


1      Decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2022, L 157, pag. 15).


2      Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).


3      Decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 44, pag. 14).


4      Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013.


5      Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).


6      Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1)


7      Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag.  59).