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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgerichts Wien (Austria) il 22 marzo 2010 - Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Causa C-145/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Eva-Maria Painer

Convenuti: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

1.        Se l'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d'autore di contenuto identico siano basate su fondamenti normativi differenti a livello nazionale, ma identici negli elementi essenziali del contenuto, come si verifica per tutti gli Stati europei relativamente al diritto all'inibitoria indipendentemente dalla colpa, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d'autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo illecito.

2.    a)    Se l'art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 2, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un resoconto giornalistico che citi un'opera o altri materiali protetti non sia un'opera del linguaggio protetta dal diritto d'autore.

    b)    Se l'art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che l'opera citata o gli altri materiali protetti non siano corredati dal nome dell'autore o dell'interprete o esecutore.

3.    a)    Se l'art. 5, n. 3, lett. e), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione nell'interesse della giustizia penale, da tutelare nel contesto della sicurezza pubblica, presuppone un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare ritratti, ossia la pubblicazione di ritratti finalizzata alle ricerche deve essere indotta dalle autorità, pena la violazione delle norme.

    b)    In caso di soluzione in senso negativo della questione 3a): se i mass media possano invocare per sé l'art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 anche quando decidano motu proprio, senza una corrispondente richiesta di ricerche da parte dell'autorità, se le pubblicazioni di ritratti abbiano luogo "nell'interesse della sicurezza pubblica".

    c)    In caso di soluzione in senso affermativo della questione 3b): se sia sufficiente in questo caso che i mass media ritengano a posteriori che la pubblicazione di un ritratto abbia giovato alle ricerche o se sia comunque necessario un avviso concreto di ricerche per chiedere la collaborazione dei lettori a far luce su un reato che abbia un nesso diretto con la pubblicazione della fotografia.

4.        Se l'art. 1, n. 1, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 e l'art. 12 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, in considerazione soprattutto dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU") del 20 marzo 1952 e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 3, debbano essere interpretati nel senso che le opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna tutela o di una tutela "affievolita" del diritto d'autore rispetto all'elaborazione in quanto, in considerazione della "riproduzione realistica", presentano una potenzialità creativa troppo limitata.

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1 - GU 2001, L 12, pag. 1.

2 - GU L 167, pag. 10.

3 - GU C 364, pagg. 1-22.