Language of document : ECLI:EU:T:2002:19

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

30 gennaio 2002 (1)

«Aiuti di Stato - Imprese attive nel settore della costruzione

di materiale ferroviario rotabile - Imprese sottoposte a regime

di amministrazione straordinaria - Aiuti delle Regioni Sicilia

e Sardegna - Finanziamenti agevolati - Aiuti esistenti o nuovi -

Portata delle decisioni di approvazione dei regimi di aiuto -

Aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà -

Orientamenti della Commissione - Art. 92 del Trattato CE

(divenuto art. 87 CE) - Obbligo di motivazione»

Nella causa T-35/99,

Keller SpA, con sede in Palermo,

Keller Meccanica SpA, con sede in Villacidro,

rappresentate dagli avv.ti D. Corapi, V. Cappucelli e M. Merola, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. U. Leanza e O. Fiumara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. G. Rozet e A. Aresu e in seguito dai sigg. G. Rozet e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 1998, 1999/195/CE, concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA (GU L 63, pag. 55),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, M. Jaeger, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Disposizioni legislative pertinenti della Regione Sicilia

1.
    L'art. 2 della legge regionale della Regione Sicilia 13 dicembre 1983, n. 119, relativa ad interventi per il credito nel settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 21 febbraio 1984; in prosieguo: la «legge regionale n. 119/83»), prevede che questa legge si applichi alle «imprese industriali che svolgono la loro attività sul territorio della Regione e che abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia». L'art. 3 di questa stessa legge, come modificato dall'art. 31, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 6 settembre 1993; in prosieguo: la «legge regionale n. 25/93»), dispone che il fondo di rotazione istituito presso l'Irfis-Mediocredito della Sicilia SpA (in prosieguo: l'«Irfis») è finalizzato al finanziamento di commesse acquisite da imprese industriali, che richiedono tempi tecnici e/o immobilizzazioni di particolare impegno.

2.
    Tale legge regionale n. 25/93 è stata notificata alla Commissione e in seguito approvata dalla stessa con decisione SG(94) D/3031, 3 marzo 1994, relativa all'aiuto di Stato C 12/92 (ex NN 113/A/93) - Italia - Sicilia, indirizzata al governo italiano (in prosieguo: la «decisione di approvazione del regime siciliano»). Questa decisione prevede in particolare quanto segue:

«(...) Con lettera (...) del 6 maggio 1992, la Commissione informava il Suo Governo dell'apertura di una procedura ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato CE nei confronti della legge regionale n. 23/1991 della Regione Siciliana recante interventi straordinari per l'industria (aiuto n. C 12/92).

(...)

Nondimeno, tenuto conto dell'urgenza rappresentata dalle autorità italiane di una rapida pronuncia della Commissione sulle misure in questione e dell'acquisita disponibilità delle informazioni relative agli articoli 13 della legge n. 23/1991 e 30-31 della legge n. 25/1993, la Commissione ritiene di poter sciogliere la riserva manifestata in ordine a tale punto specifico conformemente a quanto di seguito specificato. Le disposizioni sopra richiamate prevedono interventi di aiuto a favore delle commesse acquisite da imprese operanti in Sicilia, attraverso l'anticipazione del 30% del corrispettivo contrattuale al tasso agevolato del 4%. Detto intervento è motivato dalla necessità di compensare la non operatività attuale dell'intervento straordinario statale nel Mezzogiorno e l'alto costo del denaro in Sicilia.

Pur rappresentando aiuti al funzionamento contrari, in linea di principio, al diritto comunitario, la Commissione ha tenuto conto delle condizioni socio-economiche della Sicilia, regione in ritardo di sviluppo e con un elevato tasso di disoccupazione.

Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto dal metodo relativo all'applicazione delle deroghe relative agli aiuti a finalità regionale (G.U.C.E n. C 212 del 12/8/1988, pagg. 2-5), la Commissione ha deciso di ammettere gli aiuti in discorso alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, a), del Trattato CE, inquanto misure destinate a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il livello di vita è particolarmente modesto e toccata da un alto livello di disoccupazione. Tuttavia, allo scopo di prevenire eventuali distorsioni al funzionamento normale del mercato che potrebbero derivare da un'applicazione prolungata delle misure in questione, la Commissione ha deciso di limitare la propria approvazione agli interventi da realizzarsi, sulla base dello stanziamento attualmente disponibile di 50 miliardi di lire (+/- 27 MECU), entro il 31 dicembre 1994, ad esclusione di ogni eventuale proroga del rifinanziamento delle medesime disposizioni.

La Commissione desidera attirare l'attenzione del governo italiano sul fatto che l'applicazione di dette disposizioni è sottoposta alle regole e discipline comunitarie relative ad alcuni settori industriali, agricoli e della pesca nonché alle imprese agricole organizzate secondo criteri industriali (...)».

3.
    La legge regionale della Regione Sicilia 1° marzo 1995, n. 20, intitolata «Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali. Norme di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27» (in prosieguo: la «legge regionale n. 20/95» oppure la «legge n. 20/95»), contiene un art. 1, intitolato «Integrazione e modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 119/1983», il quale prevede quanto segue:

«1.    I finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, modificato dall'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono consentiti anche alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2.    I finanziamenti consentiti alle imprese di cui al comma 1 sono assistiti da garanzia ipotecaria ed anche se non di primo grado da privilegi su beni aziendali in misura non superiore al 50% delle anticipazioni concesse, ovvero, in alternativa, nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata, dalla garanzia del Tesoro dello Stato prevista dall'art. 2 bis del decreto legge 20 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, da detta garanzia per un importo pari al 50% dell'anticipazione concessa».

Disposizioni legislative pertinenti della Regione Sardegna

4.
    L'art. 1 della legge regionale della Regione Sardegna 10 dicembre 1976, n. 66, sull'istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale (Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1054 del 14 dicembre 1976; in prosieguo: la «legge regionale n. 66/76» oppure la «legge n. 66/76»), prevede la costituzione di un apposito fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale e gli impianti inSardegna le quali, pur possedendo intrinsechi requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire le loro attività. Tale fondo è stato istituito presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (in prosieguo: la «Sfirs»).

5.
    Tale regime sardo di aiuti è stato notificato dalle autorità italiane alla Commissione il 3 agosto 1984. Con nota del 28 giugno 1985 le autorità summenzionate hanno comunicato alla Commissione un progetto di direttive d'applicazione della legge regionale n. 66/76 precisando quanto segue: «Possono beneficiare dei mutui soltanto le piccole e medie imprese, aventi investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire e nei limiti di 100 addetti».

6.
    Il detto regime di aiuti è stato oggetto di una decisione positiva della Commissione, comunicata con nota SG(85) D/9533 del 25 luglio 1985 (in prosieguo: la «decisione di approvazione del regime sardo»). Questa decisione dispone quanto segue:

«(...) Mi onoro di comunicarLe che, in considerazione degli adattamenti apportati ai regimi in parola mediante le direttive d'applicazione emanate dalla Regione, la Commissione ha ritenuto opportuno togliere le proprie riserve nei confronti delle misure previste dalla legge regionale n. 66/1976 e dall'art. 14 della legge regionale n. 31/1983. Nella propria valutazione, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del fatto che si tratta di due regimi a favore di imprese di piccole e medie dimensioni, che il tasso di interesse a carico del beneficiario è generalmente dell'ordine dell'8%, che il finanziamento è limitato ad un solo intervento per impresa e che queste imprese fanno parte di settori che operano essenzialmente per il mercato locale, in una regione depressa (...).

In particolare, per quanto riguarda la legge n. 66/1976 sulle imprese in difficoltà, la Commissione ha preso atto delle limitazioni apportate alla dimensione delle imprese beneficiarie (massimo di 100 addetti e di 7 miliardi di ITL di investimenti fissi), della non cumulabilità di tale regime di aiuti con altri aiuti aventi identica finalità, dell'esclusione dei settori della chimica e delle fibre sintetiche e, in linea di principio, del settore tessile e dell'abbigliamento (...).

(...)

La Commissione ha deciso di conseguenza di archiviare la procedura dell'art. 93, paragrafo 2 CEE, avviata nei confronti dell'art. 49 della legge n. 26/84 della Regione Sardegna (...)».

7.
    Il 22 ottobre 1985 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato le direttive di applicazione della legge regionale n. 66/76, identiche a quelle approvate nel quadro della decisione di approvazione del regime sardo. Con decisione 6 novembre 1986, tale Giunta ha tuttavia adottato nuove direttive d'applicazione di questa legge. L'art. 2 di queste nuove direttive così prevede: «Possono beneficiare del finanziamento soltanto le piccole e medie imprese aventi investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire, calcolati al valore di bilancio alnetto di ammortamenti tecnici e di eventuali rivalutazioni monetarie. Il finanziamento è commisurato al limite massimo di 100 addetti».

8.
    Tali direttive sono state in seguito ulteriormente modificate con decisioni 23 giugno 1992 e 1° giugno 1993 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna. I requisiti posti da queste ultime direttive d'applicazione della legge regionale n. 66/76, come modificate, sono in particolare i seguenti: limitazione dei finanziamenti ad imprese con investimenti fissi non superiori ad 80 miliardi di ITL; rispetto del parametro costituito dal rapporto tra numero di dipendenti ed importo unitario del finanziamento (65 milioni di ITL per ogni dipendente), fino ad un massimo di 100 dipendenti. Tali nuove direttive non sono state notificate alla Commissione prima della loro applicazione.

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

9.
    Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti per le imprese in difficoltà»), così come modificati nel 1997 (GU 1997, C 283, pag. 2), precisano, in particolare, che gli aiuti per la ristrutturazione possono essere autorizzati solo nel rispetto di condizioni restrittive. Un piano di ristrutturazione presentato in tale contesto deve, in particolare, soddisfare tutte le seguenti condizioni generali:

«i) Ripristino della redditività

La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione, completo di tutti i particolari pertinenti (...).

Per rispondere ai criteri di redditività, il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale investito, in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse (...).

ii) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

Un'ulteriore condizione per l'erogazione di aiuti alla ristrutturazione è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioninegative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero ”contrari al comune interesse” e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE. Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovracapacità produttiva strutturale (...) in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti (...).

Eccezioni all'obbligo di una riduzione proporzionale della capacità possono essere ammesse solo quando tale riduzione potrebbe comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando luogo per esempio a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto (...).

iii) Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento ottenute a condizioni

di mercato.

Comunicazioni e orientamenti della Commissione in materia di aiuti regionali

10.
    Al punto I.6 della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2), è precisato quanto segue:

«(...) alcune regioni sono così seriamente sfavorite sul piano dei costi e delle infrastrutture da rendere estremamente difficile perfino la salvaguardia degli investimenti esistenti. Nelle fasi iniziali dello sviluppo, la salvaguardia degli investimenti esistenti, eventualmente a breve o medio termine, può costituire la condizione sine qua non per attirare nuovi investimenti che contribuiscano a loro volta allo sviluppo della regione (...). Tenuto conto delle specifiche difficoltà di queste regioni, la Commissione può, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funzionamento nelle regioni dell'art. 92, n. 3, lett. a), alle seguenti condizioni: (...) tali aiuti non devono essere concessi in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà; (...)».

Fatti all'origine della controversia

11.
    Le due imprese ricorrenti, la Keller SpA (in prosieguo: la «Keller») e la Keller Meccanica SpA (in prosieguo: la «Keller Meccanica»), al momento della proposizione del presente ricorso facevano parte del gruppo Keller, che esercitala sua attività nel settore della produzione di materiale ferroviario rotabile. La Keller ha sede in Sicilia ed è dotata di un organico di 294 dipendenti. La Keller Meccanica, controllata al 100% dalla Keller, ha sede in Sardegna e dispone di 319 dipendenti. Una parte considerevole degli utili di tali società derivava da commesse provenienti dalle Ferrovie dello Stato. Tali società sono state anche aggiudicatarie di numerosi appalti in altri Stati membri, soprattutto in Germania. Tuttavia, all'inizio degli anni '90, la domanda di materiale rotabile ha subito una flessione rilevante. Correlativamente, l'indebitamento delle ricorrenti è cresciuto in modo esponenziale. In applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 95, relativa al regime di amministrazione straordinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 4 aprile 1979; in prosieguo: la «legge n. 95/79»), le due imprese ricorrenti sono state poste in amministrazione straordinaria con decreti ministeriali 16 giugno e 3 agosto 1994.

12.
    Il piano di ripresa produttiva predisposto dal commissario e basato sul portafoglio degli ordini in carico presso ciascuna delle ricorrenti è stato approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 (in prosieguo: il «piano di risanamento»). Le altre imprese del gruppo Keller sono state poste in liquidazione. Tra i finanziamenti ottenuti in questo contesto, la Keller ha beneficiato di un mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso dall'Irfis, e la Keller Meccanica di un mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL, accordato dalla Sfirs. Tali finanziamenti sono stati concessi ad un tasso di interesse (rispettivamente del 4% e del 5%) inferiore al corrispondente tasso di riferimento praticato in Italia al momento della loro attribuzione (11,35% per il 1995).

13.
    Più precisamente, con contratto datato 29 dicembre 1994, l'Irfis ha concesso alla Keller una linea di credito, in conformità alla legge regionale n. 25/93. Questo contratto è stato concluso, sulla base del citato piano di risanamento, per l'esecuzione di commesse già in portafoglio dell'importo di 126 131 milioni di ITL. Con accordo del 22 dicembre 1995 le parti, dopo aver preso atto dell'impossibilità di acquisire la garanzia dello Stato, hanno modificato le forme di garanzia previste dal contratto originario, confermando, per il resto, le condizioni del finanziamento. Il finanziamento è stato accordato nell'aprile 1996.

14.
    Con contratto del 14 dicembre 1995 la Sfirs ha accordato alla Keller Meccanica un mutuo ai sensi dell'art. 2, lett. a), della legge regionale n. 66/76, per consentire la realizzazione del piano di risanamento.

15.
    Con lettere del 12 aprile e 2 maggio 1996 il governo italiano ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere garanzie del Tesoro dello Stato a favore delle ricorrenti nell'ambito dei summenzionati mutui agevolati.

16.
    In una nota indirizzata al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato in data 20 settembre 1996, intitolata «C.E. - Legge regionale 1° marzo 1995 - Aiuti di Stato in favore del gruppo Keller (aiuto n. 316/96)», e successivamente comunicata alla Commissione, la Regione Sicilia ha affermato che la leggeregionale n. 20/95 «ha esteso alle imprese in amministrazione straordinaria i benefici previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 25/93, a valere sugli stessi stanziamenti, già peraltro autorizzati, ma non ancora utilizzati».

17.
    Viste le informazioni inadeguate fornite dalle autorità italiane e visti i seri dubbi sollevati dalle misure notificatele, il 5 marzo 1997 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) in relazione al mutuo agevolato erogato dall'Irfis alla Keller al tasso di interesse annuo del 4%, al mutuo agevolato erogato dalla Sfirs alla Keller Meccanica al tasso di interesse annuo del 5% e alla proposta di concessione di garanzie del Tesoro dello Stato in favore della Keller e della Keller Meccanica a copertura del 50% dei summenzionati mutui agevolati.

18.
    Una copia della lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità italiane è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 7 maggio 1997 (GU C 140, pag. 12). Nessuna osservazione da parte di terzi è pervenuta alla Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo. Con lettera 19 maggio 1997 le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni sull'avvio di tale procedimento. Esse hanno allegato a tale lettera una missiva della Regione Sicilia in data 21 aprile 1997, nella quale quest'ultima precisava quanto segue: «(...) Trattasi della legge regionale n. 119 del 1983, modificata dalla legge regionale n. 25 del 1993, entro i cui termini prescritti dalla U.E. infatti l'operazione di mutuo è stata dall'Irfis completata. Per quanto invece riguarda la legge regionale n. 20 del 1995 non vi è alcuna sua influenza sulla temporalizzazione: la stessa infatti ha voluto semplicemente rendere eseguibile un'operazione conclusa precedentemente (...)».

19.
    Con lettera 27 gennaio 1998 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le garanzie del Tesoro dello Stato non sarebbero state concesse e ne hanno quindi ritirato la notifica. La Commissione ha, dunque, chiuso il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, per quanto riguardava tali garanzie.

Decisione impugnata e procedimento

20.
    Il 1° luglio 1998 la Commissione ha adottato la decisione 1999/195/CE, concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SPA e Keller Meccanica SpA (GU 1999, L 63, pag. 55; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

21.
    La Commissione ha imposto l'adozione, da parte delle autorità italiane, di misure appropriate per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati. In esecuzione della decisione impugnata, l'Irfis e la Sfirs hanno rispettivamente invitato, con note 4 e 18 dicembre 1998, la Keller e la Keller Meccanica a restituire tali aiuti.

22.
    Nella decisione impugnata si dichiara, in particolare, quanto segue:

«IV (...) B. Il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA

Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha dichiarato che le autorità italiane in precedenza avevano esse stesse affermato che il mutuo era stato erogato il 22 aprile 1996 ai sensi della legge regionale n. 20/1995, con la quale la Regione siciliana ha esteso i benefici degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 alle imprese poste in amministrazione straordinaria. Le misure di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 erano state approvate dalla Commissione nel 1994 (...). Poiché la legge regionale n. 20/1995 costituiva un emendamento della legge regionale n. 25/1993, la Commissione l'aveva considerata come facente parte del regime originario tuttora oggetto di esame (aiuto di Stato NN 113/A/93 - Italia).

(...)

Con lettera del 20 settembre 1996 (...), la Regione siciliana informava che la legge regionale n. 20/1995 estendeva alle aziende in amministrazione straordinaria i benefici della legge regionale n. 25/1993. Inoltre, in una lettera datata 21 aprile 1997 (...), la Regione siciliana scriveva che la legge regionale n. 20/1995 era volta a rendere eseguibile un'operazione precedentemente conclusa.

Ciò dimostra che la legge regionale n. 25/1993 non era applicabile alle aziende in amministrazione straordinaria ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979. Ciò è anche confermato dal fatto che le autorità italiane hanno deciso il 14 marzo 1995 di notificare alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE, le modifiche disposte dalla legge regionale n. 25/1993.

(...)

Inoltre, il mutuo agevolato è stato accordato prima dell'adozione degli emendamenti che lo autorizzavano e prima che la Commissione potesse prendere posizione sugli stessi. L'elemento di aiuto contenuto nel mutuo agevolato è quindi da considerarsi illegale (...). La Commissione deve quindi considerare l'aiuto in questione alla stregua di una nuova misura individuale non coperta da quest'ultimo (...).

C. Il mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL concesso a Keller Meccanica SpA

(...) Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha osservato che il mutuo agevolato non soddisfaceva le condizioni in base alle quali essa ha autorizzato il regime di aiuto (aiuto di Stato C 4/85 - Italia) in particolare per quanto attiene la dimensione degli eventuali beneficiari. Il regime di aiuto, come approvato dalla Commissione, stabiliva che si limitassero i beneficiari alle imprese aventi investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di ITL e un massimo di 100 dipendenti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane prima dell'avviodella procedura, Keller Meccanica SpA aveva un organico di 319 unità per complessivi 53 466 milioni di ITL di investimenti fissi.

(...)

Per quanto concerne il mutuo agevolato a favore di Keller Meccanica SpA, la Commissione rileva che i criteri di ammissibilità erano stati chiaramente stabiliti nella sua decisione del 1985 (aiuti di Stato C 4/85 - Italia). La lettera inviata alle autorità italiane per informarle della decisione della Commissione stabilisce espressamente che ”la Commissione ha preso atto dei limiti posti alla dimensione delle imprese beneficiarie (massimo 100 addetti e 7 miliardi di ITL di investimenti fissi)”. Il limite di 100 addetti va quindi inteso come un criterio dimensionale ed un limite massimo. Anche ammesso che le autorità italiane avessero ritenuto che la decisione della Commissione non rispecchiava il significato del regime notificato, non l'hanno impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee entro il termine stabilito. La decisione è pertanto definitiva e irrevocabile.

Poiché il regime approvato non prevedeva un meccanismo di adeguamento dei parametri di aiuto e di ammissibilità dei beneficiari, le successive modifiche apportatevi sono sostanziali e dovevano essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE. Dato che tale notifica non è stata effettuata, non si può ritenere che per il mutuo agevolato già erogato a favore di Keller Meccanica SpA valga l'autorizzazione concessa dalla Commissione a detto regime (...).

V (...). Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà stabiliscono che gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, per la loro stessa natura, falsano la concorrenza e incidono sugli scambi fra gli Stati membri. La distorsione di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono confermate anche dalla situazione esistente nel settore in cui operano entrambe le società.

Il settore del materiale rotabile comprende la fabbricazione di attrezzature per le ferrovie e per il trasporto urbano su rotaia (...). Dopo un periodo di ristagno protrattosi dalla metà degli anni '80 fino alla fine del decennio, la domanda è cresciuta rapidamente dal 1991 fino al 1994. Sia la produzione che il consumo hanno registrato una leggera flessione nel 1994 (...) dopodiché sono crollati entrambi (...) situandosi a livelli inferiori a quelli del 1992.

La domanda in questo settore si concentra su un piccolo numero di clienti (...). La domanda di materiale rotabile dipende dalle politiche in materia di infrastrutture e di trasporto di lungo periodo, che a loro volta sono influenzate dal clima politico ed economico.

Giacché il mercato è costituito da un numero piuttosto limitato di clienti con grandi progetti che si presentano di rado ed in genere durano vari anni, la concorrenza tra i fornitori è sempre estremamente intensa (...).

VI Le autorità italiane hanno definito in termini di aiuto alla ristrutturazione la garanzia di Stato proposta per una parte dei mutui agevolati in favore della Keller SpA e della Keller Meccanica SpA. Di conseguenza anche i mutui stessi devono essere considerati quali aiuti finanziari alla ristrutturazione (...).

Nel presente caso, l'aiuto mira a permettere alle due società di completare gli ordini esistenti (...). Inoltre, come verrà spiegato in prosieguo, i piani comunicati alla Commissione mirano unicamente al completamento degli ordini e non possono essere considerati quali piani di ristrutturazione in grado di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle società.

(...)

Ai fini dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, il piano di ristrutturazione deve soddisfare [quattro condizioni cumulative] (...).

(...) Il piano finanziario presentato alla Commissione per Keller SpA prevede, ad esecuzione ultimata delle commesse, un risultato finale positivo di 1 805 milioni di ITL. Nel caso della Keller Meccanica SpA il risultato finale è previsto in 8 300 milioni di ITL.

Al momento dell'avvio della procedura, nessuna delle due società aveva nuovi ordini. La Commissione non poteva concludere che i piani di ristrutturazione predisposti per entrambe ne ripristinassero la redditività economico-finanziaria nel lungo periodo perché, anche presupponendo il completamento delle commesse già acquisite, i risultati prospettati non erano sufficienti per consentire alle società di ripianare perdite pregresse.

(...)

Sulla base delle informazioni di cui sopra la Commissione non può modificare le sue conclusioni preliminari, ossia che il ”programma di risanamento” predisposto dal Commissario straordinario per Keller SpA e Keller Meccanica SpA nel quadro della legge n. 95/1979 rappresenta soltanto un piano finanziario volto al completamento delle commesse acquisite al momento dell'applicazione della legge. Il programma di risanamento non può essere considerato un piano di ristrutturazione quale definito negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in quanto non configura un piano realizzabile, coerente e di lungo respiro atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. Per rispondere al criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve essere considerato idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi compreso l'ammortamento e gli onerifinanziari, ed a permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse.

Chiaramente ciò non si verifica nel caso di specie. La misura è destinata a mantenere in attività entrambe le imprese durante un periodo transitorio limitato, fintantoché non sarà individuato un acquirente privato (...). Si deve pertanto concludere che la prima e più importante condizione stabilita dagli orientamenti comunitari (...) non è rispettata.

Né è rispettata la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto in quanto durante il periodo transitorio entrambe le società sono mantenute artificiosamente in vita a scapito dei concorrenti non sovvenzionati operanti nel settore. Inoltre non è escluso che le due società ricevano nuovi ordinativi.

Pertanto, gli elementi di aiuto contenuti nei mutui agevolati (...) non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE, l'unica applicabile agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (...).

Neppure il fatto che entrambe le società siano assoggettate all'amministrazione straordinaria modifica le conclusioni della Commissione (...).

VII Gli elementi di aiuto possono essere calcolati come la differenza tra i tassi d'interesse applicati alle società e il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia nel 1995, ossia l'11,35%. Ne risulta un elemento di aiuto di 4 288 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller SpA e un elemento di aiuto di 903 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller Meccanica SpA (...).

Articolo 1

Le condizioni alle quali sono stati concessi i mutui agevolati (...) non corrispondono a quelle previste dai regimi di aiuto regionale approvati dalla Commissione. Inoltre, detti mutui sono stati concessi prima che la Commissione formulasse le sue osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato, sulle modifiche successivamente apportate ai medesimi.

Articolo 2

Gli aiuti concessi sotto forma di abbuono di interesse, per un importo pari a 4 288 milioni di ITL a favore di Keller SpA e di 903 milioni di ITL a favore di Keller Meccanica SpA, sono illegali.

Tali aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del Trattato (...) e sono pertanto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato (...).

Articolo 3

L'Italia adotta le misure appropriate per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati di cui all'articolo 2. Il recupero è disposto in conformità alle procedure e disposizioni vigenti in Italia.

Le somme da recuperare producono interessi dalla data di erogazione degli aiuti fino alla data dell'effettivo recupero. (...)».

23.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale in data 8 febbraio 1999, le ricorrenti hanno introdotto il presente ricorso senza attendere la pubblicazione della decisione impugnata sulla Gazzetta ufficiale.

24.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 1999, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 24 novembre 1999 il presidente della Seconda Sezione ampliata ha accolto tale domanda.

25.
    Il 19 gennaio 2000 la Repubblica italiana ha depositato la sua memoria di intervento.

26.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, quest'ultimo ha invitato le parti a rispondere ad alcuni quesiti scritti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

27.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 6 giugno 2001.

Conclusioni delle parti

28.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    dichiarare che non è dovuto il recupero degli aiuti erogati;

-    in via subordinata, dichiarare la nullità e l'inefficacia del capo della decisione impugnata concernente il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare;

-    condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

29.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare in solido le ricorrenti alle spese processuali.

30.
    L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

-    accogliere le conclusioni delle ricorrenti;

-    condannare la Commissione al pagamento delle spese, anche nei confronti del governo italiano intervenuto.

Nel merito

Sul primo e secondo capo delle conclusioni

31.
    Le ricorrenti sollevano, in sostanza, quattro motivi a sostegno del primo capo delle loro conclusioni, concernente l'annullamento della decisione impugnata. Il primo verte su un'interpretazione erronea della normativa italiana applicabile e, pertanto, su un'applicazione erronea dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), nonché su una motivazione insufficiente per quel che concerne il mutuo agevolato concesso alla Keller; il secondo riguarda l'interpretazione erronea della normativa italiana applicabile e, pertanto, l'applicazione erronea dell'art. 92 del Trattato, nonché una motivazione insufficiente in merito al mutuo agevolato concesso alla Keller Meccanica; con il terzo si deducono una violazione degli orientamenti sulle imprese in difficoltà, un errore nell'applicazione dell'art. 92 del Trattato e una violazione dell'obbligo di motivazione; il quarto, infine, verte su una violazione dell'obbligo di motivazione per quel che concerne la rilevanza della normativa italiana relativa al regime di amministrazione straordinaria.

32.
    Occorre rilevare che il secondo capo delle conclusioni, con il quale le ricorrenti chiedono che sia dichiarato che il recupero degli aiuti in contestazione non è dovuto, mira, in realtà, all'annullamento parziale della decisione impugnata, più precisamente del suo art. 3, primo comma, che prevede il recupero degli aiuti illegalmente versati.

33.
    D'altronde, occorre ugualmente rilevare che le ricorrenti non invocano alcun motivo specifico a sostegno di questo secondo capo delle conclusioni. Il Tribunale ritiene quindi opportuno trattare congiuntamente i due primi capi delle conclusioni.

Sul primo motivo, vertente su un'interpretazione erronea della normativa italiana applicabile e, pertanto, su un'applicazione erronea dell'art. 92 del Trattato, nonché su una motivazione insufficiente per quel che riguarda il mutuo agevolato concesso alla Keller

- Sintesi degli argomenti delle parti

34.
    Le ricorrenti rilevano, innanzi tutto, che nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che la legge regionale n. 25/93 non si applica alle imprese in amministrazione straordinaria.

35.
    Orbene, le ricorrenti osservano a tale proposito che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 25/93, oggetto della decisione di approvazione del regime siciliano, la società Keller era idonea a ricevere il mutuo agevolato in contestazione.

36.
    L'assunto secondo cui la legge regionale n. 25/93 non si applicherebbe alle imprese in amministrazione straordinaria sarebbe privo di ogni fondamento, in primo luogo, perché questa legge intenderebbe promuovere il finanziamento di commesse acquisite da «imprese industriali» in senso ampio, senza che alcun elemento permetta di escluderne l'applicazione alle imprese in amministrazione straordinaria. La parte interveniente sostiene, su questo punto, l'argomento delle ricorrenti. In secondo luogo, a parere delle ricorrenti, la loro interpretazione della legge regionale n. 25/93 e della legge n. 95/79 non sarebbe contraddetta dal fatto che la legge regionale n. 20/95 abbia precisato che anche le imprese in amministrazione straordinaria avevano accesso ai suddetti finanziamenti. Le disposizioni interessate di quest'ultima legge avrebbero, infatti, valore interpretativo, essendo volte unicamente a precisare l'ambito di operatività delle disposizioni preesistenti.

37.
    Esse sottolineano, inoltre, come la Commissione faccia valere, a sostegno della sua tesi, che le autorità italiane hanno affermato, nella corrispondenza anteriore al formale avvio del procedimento, che il finanziamento era stato erogato ai sensi della legge regionale n. 20/95. Esse riconoscono che, nelle lettere 20 settembre 1996 e 21 aprile 1997, la Regione Sicilia ha affermato che la legge regionale n. 20/95, da una parte, aveva esteso alle imprese in amministrazione straordinaria i benefici previsti dalla legge regionale n. 25/93 e, dall'altra, mirava a permettere l'esecuzione di un'operazione conclusa in precedenza. Esse ricordano, tuttavia, che le disposizioni legislative devono essere interpretate sulla base del loro tenore letterale e di criteri logico-sistematici. Orbene, il fatto che l'art. 3 della legge regionale n. 25/93 escluda certi settori (elettrico, petrolchimico, ecc.) confermerebbe che il legislatore italiano ha espressamente indicato i limiti di applicazione dei mutui agevolati e ha voluto che, a parte tali limiti, il regime fosse accessibile a tutte le imprese industriali locali.

38.
    Nella loro replica le ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che, con la decisione impugnata, la Commissione ha sostanzialmente corretto e precisato l'impostazione sostenuta nella decisione di apertura del procedimento amministrativo, in particolar modo per quel che concerne la determinazione della normativa siciliana applicabile. Ora, l'erronea impostazione accolta inizialmente dalla Commissione avrebbe viziato lo svolgimento della fase istruttoria della causa, precludendo in particolare agli interessati di far valere il loro punto di vista in modo adeguato.

39.
    Le ricorrenti sostengono ancora che la disamina compiuta dalla Commissione del mutuo agevolato concesso alla Keller è superficiale ed ha condotto ad una valutazione erronea nell'applicazione dell'art. 92 del Trattato alla fattispecie. Infine, la tesi della Commissione a tale proposito, che non è sostenuta da alcun argomento giuridico fondato sulla lettera o sulla ratio della normativa in esame, non costituirebbe una motivazione adeguata della decisione impugnata.

40.
    La Commissione contesta la fondatezza di questi argomenti e conclude perciò che il mutuo agevolato concesso alla Keller non rispondeva ai requisiti del regime di aiuti in causa, quale essa aveva autorizzato, ed era stato messo in opera illegittimamente.

- Giudizio del Tribunale

41.
    Come giustamente rilevato dalla Commissione, il primo motivo riguarda, anzitutto, la fondatezza della valutazione compiuta da tale istituzione circa la conformità delle condizioni di concessione del mutuo agevolato ottenuto dalla Keller alle disposizioni delle leggi regionali n. 119/83 e n. 25/93, che costituiscono il regime di aiuti oggetto della decisione di approvazione del regime siciliano.

42.
    Occorre esaminare la valutazione da parte della Commissione dell'aiuto accordato alla Keller rispetto al contenuto della decisione di approvazione del regime siciliano, alla luce delle informazioni fornitele dalle autorità italiane nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata.

43.
    A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che la Commissione disponeva, al momento dell'adozione della decisione impugnata, della nota della Regione Sicilia 20 settembre 1996 (v. supra, punto 16). Tale nota si riferisce, nella sua intestazione, sia alla legge n. 20/95 sia alla Keller. Inoltre, vi è specificato che la legge n. 20/95 ha esteso il beneficio della legge n. 25/93 alle imprese in regime di amministrazione straordinaria. Tale precisazione costituisce un primo elemento che poteva legittimamente indurre la Commissione a concludere che la sua approvazione del regime siciliano non poteva essere considerata comprensiva delle società assoggettate a tale regime di amministrazione straordinaria.

44.
    Inoltre, occorre rilevare che la Commissione disponeva della lettera della Regione Sicilia 21 aprile 1997 (v. supra, punto 18). Tale lettera poteva legittimamente confermare la conclusione di cui sopra, in quanto precisava che la legge n. 20/95 mirava a «rendere eseguibile un'operazione conclusa precedentemente».

45.
    Infine, la proposta di legge n. 20/95, come notificata alla Commissione, in ragione della sua intestazione e del suo testo, identico a quello della legge stessa, poteva ugualmente indurre la Commissione a considerare che la legge n. 25/93, nel testo approvato, escludesse dal suo campo di applicazione le imprese poste in regime di amministrazione straordinaria. Infatti, l'art. 1 legge n. 20/95 disponeva che l'art. 3della legge regionale n. 119/83, come modificato dall'art. 31 della legge regionale n. 25/93, era applicabile anche a queste imprese. Inoltre, il summenzionato art. 1 era intitolato «Integrazione e modificazione dell'art. 3 della legge regionale 119/83», in contrasto con l'art. 2 della stessa legge n. 20/95, intitolato «Norme di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale n. 27/1991».

46.
    Da quanto precede risulta che la Commissione ha ritenuto a buon diritto che l'aiuto individuale concesso alla Keller superasse i limiti della legge regionale n. 119/83, come modificata dalla legge regionale n. 25/93, nel testo approvato dalla decisione di approvazione del regime siciliano.

47.
    In secondo luogo, per quel che concerne l'argomento delle ricorrenti relativo ai supposti errori che la Commissione avrebbe compiuto nella fase istruttoria (v. supra, punto 38), si deve, anzitutto, rilevare che si tratta di un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Questo argomento, relativo al confronto tra gli elementi esposti nella decisione impugnata e nel corso del procedimento amministrativo, non può inoltre manifestamente fondarsi su elementi di fatto o di diritto che si siano rivelati durante il procedimento dinanzi al Tribunale, come prevede l'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Pertanto, questo argomento deve essere considerato irricevibile.

48.
    Inoltre, in ogni caso, l'argomento in esame non potrebbe neppure essere accolto nel merito, dal momento che le stesse ricorrenti hanno rilevato che la Commissione ha corretto i pretesi errori da essa commessi durante il procedimento amministrativo nella fase in cui ha adottato la decisione impugnata. Inoltre, dal momento che la Commissione aveva chiaramente indicato nella decisione di apertura del procedimento in questione sulla base di quale legislazione regionale riteneva che il mutuo agevolato contestato fosse stato concesso, gli «interessati» ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, tra i quali figuravano la Regione Sicilia e le ricorrenti, sono stati efficacemente informati al riguardo e dunque hanno potuto far presente alla Commissione le ragioni per le quali ritenevano che tale prestito fosse stato attribuito in forza di una legislazione regionale diversa. Pertanto lo scopo di questa disposizione è stato conseguito nella fattispecie e, di conseguenza, i diritti procedurali delle ricorrenti non sono stati violati.

49.
    Infine, risulta dalle considerazioni che precedono che la decisione impugnata presenta una motivazione sufficiente, la quale, da un lato, permette alle ricorrenti di capire le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che l'aiuto contestato concesso alla Keller fosse illegittimo e, dall'altro, consente al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Di conseguenza, le ricorrenti hanno potuto tutelare i loro diritti nell'ambito del presente ricorso per quanto riguarda questa prima parte della decisione impugnata.

50.
    Pertanto, il primo motivo deve essere interamente respinto.

Sul secondo motivo, vertente su un'interpretazione erronea della normativa italiana applicabile e, pertanto, su un'applicazione erronea dell'art. 92 del Trattato e una motivazione insufficiente per quel che riguarda il mutuo agevolato concesso alla Keller Meccanica

- Argomenti delle parti

51.
    Le ricorrenti ricordano, innanzi tutto, che nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che il regime di aiuti sardo, come da essa stessa approvato, era applicabile esclusivamente alle imprese i cui investimenti fissi non fossero superiori a 7 miliardi di ITL e che non impiegassero più di 100 dipendenti. Tale istituzione ritiene, più esattamente, che il mutuo agevolato accordato alla Keller Meccanica non rispettasse tali requisiti, in quanto questa impresa avrebbe avuto all'epoca un organico di 319 unità ed investimenti fissi complessivi per 53 466 milioni di ITL.

52.
    Le ricorrenti sostengono, in una prima parte del motivo, concordando sul punto con la parte interveniente, che il mutuo agevolato era stato concesso alla Keller Meccanica nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive di applicazione della legge regionale n. 66/76 emanate dalle autorità sarde, così come modificate nel 1992 e nel 1993. In effetti, il criterio dimensionale di 100 dipendenti cui si riferiva la Commissione non figura nella normativa sarda applicabile, dal momento che l'art. 2, secondo comma, delle direttive di applicazione stabilisce che «il finanziamento è commisurato al limite massimo di 100 addetti». La Commissione avrebbe dunque commesso un errore di valutazione, considerando tale limite come una soglia dimensionale massima dell'impresa beneficiaria. Le ricorrenti sottolineano ancora che le caratteristiche di un regime di aiuti autorizzato sono quelle derivanti dal combinato disposto del regime di aiuto e della decisione di approvazione.

53.
    Per quanto riguarda l'affermazione della Commissione secondo cui essa sarebbe stata tratta in inganno dalla nota delle autorità italiane del 28 giugno 1985, le ricorrenti rilevano che il contenuto di questa nota è compatibile con le direttive di applicazione della legge regionale n. 66/76, applicate nel caso di specie. Sarebbe quindi la Commissione ad aver commesso un errore in questo caso.

54.
    Le ricorrenti fanno valere, in una seconda parte del motivo, che la tesi della Commissione secondo cui le modifiche apportate alle direttive di applicazione della legge regionale sarda n. 66/76 avrebbero istituito un nuovo regime di aiuti non notificato è priva di fondamento in quanto tali modifiche sono state introdotte al solo scopo di adeguare le condizioni di applicazione iniziali, risalenti al 1980, in funzione della perdita di potere d'acquisto subita dalla lira nel corso degli anni seguenti. Orbene, la lira italiana si sarebbe svalutata del 130,6% nel corso del periodo 1980-1992. Quindi, se si fosse mantenuto inalterato il massimale originario, ciò avrebbe portato a escludere dal beneficio degli aiuti finanziari anche le piccole imprese artigianali. Da quanto precede deriva, secondo le ricorrenti, che lemodifiche introdotte nell'ambito delle direttive d'applicazione non hanno dato origine ad un nuovo regime di aiuti, ma hanno solamente permesso di adattare la normativa in causa alle nuove esigenze, pur mantenendo invariate le finalità, le modalità di applicazione, il volume totale e l'intensità dell'aiuto consentito. Dal momento che la Commissione disporrebbe del potere di procedere ad un riesame d'ufficio dei regimi di aiuto esistenti, non sarebbe affatto indicato imporre a questa istituzione di procedere ad un riesame delle modifiche di tali regimi, nel caso in cui restino invariati lo stanziamento globale, l'intensità massima dell'agevolazione e le modalità di erogazione degli aiuti di cui si tratta.

55.
    Inoltre, le ricorrenti ricordano che tale rivalutazione sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte, che ha precisato che l'aggiornamento dei parametri quantitativi di intervento, nei limiti dello stanziamento iniziale, non implica una modifica del regime approvato (sentenza della Corte 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2097). Esse sostengono che, in ogni caso, la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione nel caso di specie, dal momento che la decisione impugnata non ha assolutamente indicato i motivi per cui la loro tesi riguardante la necessaria rivalutazione monetaria del regime di aiuti contestato sarebbe errata.

56.
    Le ricorrenti concludono che la Commissione ha effettuato una disamina carente e superficiale degli atti quando, nella decisione impugnata, ha respinto il summenzionato argomento, sostenuto anche dalle autorità italiane nel corso del procedimento amministrativo, senza farne menzione nella detta decisione.

57.
    Per quel che riguarda la prima parte del motivo, la Commissione ricorda, anzitutto, che il regime sardo è stato oggetto di un procedimento di esame, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, e che, nella decisione di approvazione del regime sardo, essa precisa di aver preso atto delle limitazioni apportate alle dimensioni delle imprese beneficiarie (al massimo 100 addetti e 7 miliardi di ITL di investimenti fissi). Il fatto che, dopo la notifica, le autorità sarde abbiano espresso tali limiti in modo ambiguo nelle direttive di applicazione della legge regionale n. 66/76, modificando così, senza preavviso, il testo approvato dalla Commissione, dovrebbe ascriversi esclusivamente alla responsabilità delle autorità italiane.

58.
    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, relativa al massimale di 7 miliardi di ITL di investimenti fissi, la Commissione ricorda che al momento della concessione dell'aiuto in contestazione, la Keller Meccanica vantava 53 466 milioni di ITL di investimenti fissi, una cifra quasi otto volte superiore al limite massimo previsto nella decisione di approvazione del regime sardo. Per quel che riguarda l'argomento dell'adeguamento monetario, essa rileva, innanzi tutto, che la decisione di approvazione in causa non comportava alcun meccanismo di adeguamento. A giusto titolo la decisione impugnata avrebbe dunque precisato che le modifiche successive dovevano esserle notificate e, pertanto, che l'aiuto in contestazione non era coperto dalla decisione di approvazione del regime sardo. Infine, la citata sentenza Italia/Commissione, invocata dalle ricorrenti, non sarebbe pertinente nelcaso di specie, dal momento che in tale sentenza la Corte si sarebbe limitata ad annullare la decisione in causa per carenza di motivazione.

- Giudizio del Tribunale

59.
    Occorre esaminare anzitutto la valutazione della Commissione in merito al rispetto, nella fattispecie, della condizione relativa al massimale degli investimenti fissi, che costituisce l'oggetto della seconda parte del motivo.

60.
    Le parti non contestano il fatto che, quando è stata adottata la decisione di approvazione del regime sardo, le imprese i cui investimenti fissi erano superiori a 7 miliardi di ITL non ricadevano nell'ambito di applicazione di tale regime, come approvato. Le ricorrenti non contestano neppure, in realtà, che i loro investimenti fissi superavano, al momento della concessione dell'aiuto contestato, il massimale fissato all'epoca della notificazione del regime sardo alla Commissione e della sua approvazione da parte di quest'ultima. Esse sostengono, tuttavia, che il massimale è stato aumentato per tener conto della svalutazione del 130,6% della lira italiana, verificatasi dopo la decisione di approvazione del regime sardo. L'aiuto concesso alla Keller Meccanica sarebbe legale, in quanto gli investimenti fissi di questa società al momento della concessione del finanziamento contestato sarebbero stati inferiori a questo massimale, così rivalutato.

61.
    Orbene, occorre in primo luogo rilevare che l'argomento delle ricorrenti secondo il quale le modifiche dei parametri quantitativi di un regime approvato a causa della svalutazione monetaria non costituiscono instaurazione di un nuovo regime non può essere accolto. Infatti, nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit (Racc. pag. I-3828, punto 28), la Corte ha precisato che «un aiuto può esser qualificato come nuovo aiuto o modifica in riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti».

62.
    Orbene, alla luce di questi criteri occorre constatare che, in ogni caso, l'aumento del massimale degli investimenti fissi da 7 a 80 miliardi di ITL, risultante dalle decisioni 23 giugno 1992 e 1° giugno 1993, citate, modificava le disposizioni del regime di aiuto sardo e, in particolare, i limiti di quest'ultimo, così come era stato approvato dalla Commissione. Infatti, questo adattamento delle direttive di applicazione della legge n. 66/76, a causa della sua considerevole portata, determinava un aumento del numero di beneficiari potenziali del regime di aiuti in questione, così da divenire applicabile alla Keller Meccanica, i cui investimenti fissi si elevavano, al momento della concessione del prestito controverso, a 53 466 milioni di ITL. Di conseguenza, la Commissione non ha violato gli artt. 92 e 93 del Trattato quando ha ritenuto che questo aumento non notificato del massimale degli investimenti fissi si risolvesse in una modifica sostanziale del regime di aiuti sardo, e, pertanto, che l'aiuto contestato concesso alla Keller Meccanica costituisse un aiuto nuovo non compreso in questo regime, così come era stato approvato.

63.
    Anche se la tesi delle ricorrenti - secondo la quale l'adattamento del massimale degli investimenti fissi in funzione della svalutazione della lira italiana non costituiva una «modifica di un regime esistente» soggetta a notifica - dovesse essere accolta, cionondimeno tale svalutazione, nel corso del periodo in questione - vale a dire dal 1985, anno di approvazione del regime di aiuti sardo, al 1998, anno di adozione della decisione impugnata - è stato, stando alla valutazione delle stesse ricorrenti, dell'ordine del 130,6% (v. supra, punto 60). Orbene, gli investimenti fissi della Keller Meccanica al momento della concessione dell'aiuto controverso, pari a 53 466 milioni di ITL, erano di oltre sette volte superiori al massimale autorizzato. L'aumento del massimale d'investimenti fissi da 7 a 80 miliardi di ITL previsto dalle direttive di applicazione della legge regionale n. 66/76, come modificate, non è dunque, in ogni caso, proporzionato alla svalutazione della lira italiana durante il periodo in questione. Ne consegue che la tesi delle ricorrenti non può essere accolta.

64.
    Occorre rilevare, in secondo luogo, che l'argomento delle ricorrenti relativo alla sentenza Italia/Commissione, citata, non può, comunque sia, essere accolto, dal momento che, come è stato rilevato in precedenza, l'aumento del massimale degli investimenti fissi da 7 a 80 miliardi di ITL non può costituire un aggiornamento dei parametri quantitativi di intervento, nei limiti del massimale iniziale. Inoltre, da questa sentenza non risulta affatto che ogni regime di aiuto esistente possa essere oggetto di una rivalutazione monetaria, senza che quest'ultima sia stata preliminarmente notificata alla Commissione e da essa approvata. Nella sentenza summenzionata, la Corte si limita, come la Commissione ha giustamente rilevato, ad annullare parzialmente la decisione in questione, in quanto non sufficientemente motivata rispetto all'argomento dedotto dalle autorità italiane, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo a quella causa, sul problema della svalutazione della lira italiana.

65.
    Per quanto riguarda, infine, l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione o avrebbe effettuato una disamina carente e superficiale del fascicolo in questione, non precisando, nella decisione impugnata, i motivi per cui un adattamento automatico dei criteri del regime di aiuti controverso in funzione della svalutazione della lira italiana era illegittimo, è sufficiente rilevare che, al punto IV.C della decisione, la Commissione ha sottolineato che, «poiché il regime approvato non prevedeva un meccanismo di adeguamento dei parametri di aiuto e di ammissibilità dei beneficiari, le successive modifiche apportatevi sono sostanziali e dovevano essere notificate (...)». Tale motivazione, peraltro compatibile con le considerazioni precedenti del Tribunale, costituisce una risposta adeguata all'argomento dedotto su questo punto dalle autorità italiane nel corso del procedimento amministrativo e permette, da un lato, alle ricorrenti di capire i motivi per cui la Commissione ha considerato illegale l'aiuto controverso concesso alla Keller Meccanica e, dall'altro, al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Le ricorrenti hanno, pertanto, potuto difendere i loro diritti, per quanto riguarda la valutazione, da parte della Commissione, dell'aumento del massimale di investimenti fissi previstodal regime sardo di aiuto, come confermato, se necessario, dall'argomento da esse presentato nel contesto del presente motivo.

66.
    Si deve quindi concludere che le ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento che permetta di invalidare la valutazione della Commissione secondo la quale l'aiuto individuale concesso alla Keller Meccanica non era conforme alla condizione del massimale di investimenti fissi imposta dalla decisione di approvazione del regime sardo. Su tale base, la Commissione si è pertanto pronunciata a buon diritto per l'illegalità di questo aiuto.

67.
    In tali condizioni, non occorre più esaminare l'argomento delle ricorrenti relativo al criterio dei 100 dipendenti. Infatti, indipendentemente dalla questione se il limite dei 100 dipendenti determini o no la dimensione massima del beneficiario, il Tribunale non potrebbe giungere su questo punto alcuna conclusione che permetta di invalidare la conclusione di cui al punto 66.

68.
    Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione degli orientamenti per le imprese in difficoltà, su un errore nell'applicazione dell'art. 92 del Trattato e su una violazione dell'obbligo di motivazione

- Sintesi degli argomenti delle parti

69.
    Le ricorrenti ricordano, innanzi tutto, che la Commissione, dopo aver escluso che i finanziamenti erogati in contestazione fossero riconducibili ai regimi di aiuto approvati, nella decisione impugnata precisa che tali finanziamenti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune alla luce degli orientamenti per le imprese in difficoltà.

70.
    In una prima parte del motivo, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione considerando - sulla base del fatto che il piano di risanamento in oggetto mirerebbe esclusivamente a mantenerle in vita, durante un periodo transitorio limitato, in attesa della loro cessione ad un acquirente privato - che la condizione di ripristino della redditività non fosse soddisfatta nel caso di cui trattasi. Esse sottolineano che, secondo tale piano, il ripristino della redditività si sarebbe ottenuto grazie alla realizzazione degli investimenti necessari per l'ammodernamento degli impianti, all'esecuzione delle commesse in portafoglio, al ricorso ai finanziamenti necessari, all'eliminazione delle eccedenze di manodopera, alla cessione di beni non strumentali alla produzione e alla liquidazione di alcune società controllate dal gruppo Keller. Il ripristino della redditività sarebbe del resto stato considerato come un presupposto del trasferimento delle due società interessate a terzi e doveva, a questo titolo, essere realizzato prima della cessione. Sulla base di queste misure il piano di risanamento prevedeva, ad esecuzione ultimata delle commesse, un risultato finale positivo di 1 805 milioni di ITL per la Keller e di 8 700 milioni di ITL per la KellerMeccanica. Ciò facendo, tale piano avrebbe permesso di coprire l'insieme dei costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari, e di assicurare, inoltre, una remunerazione adeguata del capitale entro un periodo di tempo ragionevole, in conformità alle esigenze degli orientamenti comunitari applicati.

71.
    Inoltre, non si dovrebbe dedurre dal carattere limitato dell'obiettivo del piano di ristrutturazione che quest'ultimo prevedesse di realizzare solo un risanamento puramente finanziario e non strutturale delle imprese interessate. Infatti, la valutazione del piano non dovrebbe, secondo le ricorrenti, prescindere dalle caratteristiche dell'amministrazione straordinaria. Nulla impedirebbe, in un caso come questo, che il commissario straordinario prendesse l'iniziativa della ristrutturazione e che tale ristrutturazione fosse poi proseguita e completata dall'acquirente della società.

72.
    In una seconda parte del motivo le ricorrenti evidenziano che è generalmente ammesso che ogni aiuto di Stato implichi una possibile distorsione della concorrenza. La giurisprudenza comunitaria esigerebbe allora che la Commissione verifichi in concreto se tali effetti si producono realmente per poter valutare l'interesse comunitario ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Orbene, la Commissione non avrebbe, nel caso in oggetto, effettuato alcun esame approfondito a tal proposito. Più in particolare, non sarebbe vero che le ricorrenti sarebbero state mantenute in vita artificiosamente, dal momento che esse avrebbero dimostrato che il piano di risanamento era idoneo a consentire un effettivo recupero della redditività e competitività. Esse sottolineano che il piano di risanamento non prevedeva l'acquisizione di nuove commesse nella fase iniziale, dato che le commesse in portafoglio permettevano un'utilizzazione sufficiente della capacità di produzione residua. In compenso sarebbe stata prevista l'accettazione di nuovi ordini in un secondo tempo, in funzione dei progressi effettuati nell'esecuzione delle commesse in corso.

73.
    Esse segnalano ancora, a tale proposito, che gli obiettivi della ristrutturazione sono stati ampiamente raggiunti, come risulterebbe in particolare dal fatto che un imprenditore tedesco ha acquisito la società Keller. Trattative sarebbero, inoltre, in corso per quel che concerne la Keller Meccanica.

74.
    Le ricorrenti rilevano, peraltro, che è precisato al punto 1.2 degli orientamenti per le imprese in difficoltà che «vi sono casi in cui gli aiuti di Stato a favore del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere giustificati (...) dalla necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio (...)». Orbene, di tali considerazioni non si trova alcuna traccia nella decisione impugnata, nonostante il fatto che, dal punto di vista della struttura del mercato, la presenza delle ricorrenti rappresenti una garanzia di concorrenza in un settore la cui struttura sarebbe già marcatamente oligopolistica.

75.
    In una terza parte del motivo le ricorrenti fanno valere che le valutazioni che figurano nella decisione impugnata sono contraddittorie. La Commissione, infatti, da un lato, si riferirebbe alla mancanza di nuove commesse come sintomo dell'incapacità delle imprese di recuperare la propria produttività. Dall'altro, riscontrerebbe un'indebita restrizione della concorrenza nell'eventualità che nuove commesse siano acquisite. Questo approccio contraddittorio avrebbe per conseguenza che, qualunque sia il risultato raggiunto dalle ricorrenti nell'ambito del piano di risanamento, esse non potrebbero in nessun caso soddisfare i requisiti imposti dalla Commissione.

76.
    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti invocati nell'ambito di questo terzo motivo.

- Giudizio del Tribunale

77.
    In primo luogo, occorre ricordare che la Commissione può imporsi indirizzi per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come gli orientamenti sulle imprese in difficoltà, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l'istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato. Quindi è alla luce di queste regole che la decisione impugnata deve essere esaminata. In tale contesto, spetta al Tribunale accertare se, nella fattispecie, i requisiti che la Commissione si è autoimposta, come risultanti da detti orientamenti, siano stati rispettati. D'altronde, risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 92, n. 3, del Trattato conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale per l'autorizzazione degli aiuti in deroga al divieto generale di cui al n. 1 di detto articolo, in quanto l'accertamento, in siffatti casi, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse. Il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve pertanto limitarsi, a tale riguardo, alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Non spetta quindi al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella della Commissione (v., in particolare, sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punti 61-63).

78.
    I diversi argomenti esposti dalle ricorrenti nel contesto del terzo motivo devono essere esaminati alla luce di questi principi.

79.
    Nel contesto della prima parte di questo motivo, il contrasto tra le parti riguarda essenzialmente la valutazione del piano di risanamento rispetto all'obbligo di ristrutturazione imposto dagli orientamenti sulle imprese in difficoltà per determinare se le imprese delle ricorrenti fossero in grado di ripristinare la loro redditività economico-finanziaria in seguito all'attuazione di questo piano. Nella decisione impugnata si precisa, a tale proposito, che, «anche presupponendo ilcompletamento delle commesse già acquisite, i risultati prospettati [non consentono] alle società di ripianare perdite pregresse».

80.
    A tale proposito occorre effettuare, innanzi tutto, come suggerisce giustamente la Commissione, una comparazione tra, da un lato, i benefici attesi dal piano di risanamento diretto a permettere alle ricorrenti di evadere le commesse già ricevute al momento dell'adozione della decisione impugnata (del valore di 1,8 miliardi di ITL per la Keller e di 8,5 miliardi di ITL per la Keller Meccanica) e, dall'altro, l'indebitamento delle ricorrenti (222,7 miliardi di ITL per la Keller e 109 miliardi di ITL per la Keller Meccanica). Da tale raffronto risulta che i benefici attesi dall'esecuzione di queste commesse, e dunque dall'attuazione del piano di risanamento, rappresentano approssimativamente un centesimo del passivo della Keller e un decimo di quello della Keller Meccanica. In tali condizioni, la constatazione, effettuata nella decisione impugnata, secondo la quale la condizione di ripristino della redditività non era soddisfatta non costituisce un errore manifesto di valutazione. Infatti, su questa base, la Commissione ha potuto concludere, al momento dell'adozione della decisione impugnata, che un tale rapporto tra i benefici attesi dall'attuazione del piano di risanamento e il passivo delle ricorrenti non avrebbe permesso a queste ultime di ripristinare la propria redditività a breve o a medio termine.

81.
    Si deve rilevare, più specificamente, che gli orientamenti sulle imprese in difficoltà applicati dalla Commissione nel caso di specie precisano che i piani di risanamento devono «consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale, in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse». Dopo aver valutato il passivo e gli oneri finanziari delle ricorrenti, la Commissione è potuta giungere alla conclusione che essi non potrebbero garantire una redditività minima del capitale investito, come richiedono gli orientamenti in questione.

82.
    Infine, occorre rilevare che, secondo l'introduzione generale al piano di risanamento prodotto dalla Commissione su richiesta del Tribunale, qualsiasi ristrutturazione delle ricorrenti che avesse permesso loro, a termine, di ripristinare la redditività presupponeva nuovi apporti di capitale, non disponibili a questo stadio.

83.
    Il fatto che le ricorrenti, successivamente all'adozione della decisione impugnata, siano state, o debbano essere, rilevate da nuovi investitori non può inficiare la legittimità di tale decisione. Da un lato, infatti, le condizioni precise in cui le vendite si sono, o saranno, realizzate non sono state chiarite e, dall'altro, tali vendite costituiscono elementi successivi all'adozione della decisione impugnata, di cui il Tribunale, in forza di una giurisprudenza costante, non può tenere conto (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76,Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7). In particolare, le complesse valutazioni compiute dalla Commissione devono essere esaminate soltanto in funzione degli elementi di cui essa disponeva al momento in cui le ha effettuate (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 16, e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 33, e sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 81).

84.
    Per quel che riguarda la seconda parte del terzo motivo, si deve rilevare, anzitutto, che la sua valutazione dipende in gran parte dalla conclusione cui il Tribunale è giunto per quanto riguarda la prima parte dello stesso motivo. Infatti, il ragionamento principale su cui si basa la Commissione, per quanto riguarda l'esistenza di distorsioni alla concorrenza causate dagli aiuti in contestazione, consiste nell'affermazione che questi aiuti hanno mantenuto le ricorrenti artificiosamente in vita, il che ha di per sé danneggiato le imprese concorrenti che non hanno fruito di simili aiuti.

85.
    D'altronde occorre rilevare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, la Commissione non deve dimostrare gli effetti concreti che aiuti illegali hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, l'obbligo a carico della Commissione di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli Stati membri che concedono aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato, danneggiando quegli Stati che notificano gli aiuti ancora in fase di progetto (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 67). Tale giurisprudenza è peraltro corroborata dalla lettera dell'art. 92, n. 1, del Trattato, secondo cui sono incompatibili con il mercato comune non solo gli aiuti che «falsano», ma anche quelli che «minacciano» di falsare la concorrenza.

86.
    In tali circostanze, la constatazione che il piano di risanamento non garantiva adeguatamente il ripristino della redditività delle ricorrenti permetteva, di per sé, di stabilire l'esistenza di distorsioni, almeno potenziali, della concorrenza indotte dagli aiuti contestati.

87.
    Non occorre quindi statuire, in sede di valutazione di questa parte del terzo motivo, sulla fondatezza delle considerazioni accessorie della Commissione relative alle distorsioni della concorrenza risultanti da nuove commesse che le ricorrenti avrebbero potuto ottenere dopo la realizzazione del piano di risanamento.

88.
    Per quel che riguarda, infine, l'argomento delle ricorrenti relativo al fatto che la loro scomparsa dal mercato rischierebbe di creare una situazione di stretto oligopolio, è sufficiente rilevare che la Commissione ha adeguatamente dimostrato nella decisione impugnata che non erano i produttori di materiale rotabile a formare un oligopolio, ma piuttosto, se del caso, le imprese ferroviarie che si rifornivano presso questi produttori.

89.
    A proposito della terza parte del motivo (v. supra, punto 75), si deve constatare in primo luogo che nella decisione impugnata (punto VI, terzo e quarto capoverso) la Commissione ricorda che, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, un aiuto alla ristrutturazione può essere autorizzato solo quando ricorrono cumulativamente quattro condizioni.

90.
    Dopo aver constatato che le due prime condizioni - le quali richiedono, da un lato, che il piano di risanamento permetta di ripristinare entro una scadenza ragionevole la redditività a lungo termine dell'impresa e, dall'altro, che questo piano impedisca le indebite distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto - non erano soddisfatte, la Commissione ha concluso che gli elementi di aiuto esaminati non potevano «beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, l'unica applicabile agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà» (punto VI, tredicesimo capoverso).

91.
    Per giungere alla conclusione secondo cui «la prima e più importante condizione stabilita dagli orientamenti comunitari (predisporre un piano di ristrutturazione atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese) non è soddisfatta» (punto VI, undicesimo capoverso), la Commissione si è basata, tra l'altro, sulla constatazione che, al momento dell'inizio del procedimento, le imprese coinvolte non avevano nuove commesse (punto VI, sesto capoverso).

92.
    Inoltre, nel contesto dell'esame della seconda condizione relativa alla prevenzione delle indebite distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti, la Commissione ha tenuto conto dell'eventualità dell'esistenza di nuovi ordinativi (punto VI, dodicesimo capoverso).

93.
    Tuttavia, non si può rilevare alcuna contraddizione nella motivazione della decisione impugnata su questo specifico punto. Infatti, l'eventualità di nuove commesse non contraddice l'affermazione, non contestata, che al momento dell'apertura del procedimento tali ordinativi non esistevano.

94.
    Le ricorrenti non possono affermare che non avrebbero mai potuto soddisfare le condizioni imposte dalla Commissione.

95.
    Infatti, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che, nel contesto della seconda condizione, la Commissione evidenzia le distorsioni di concorrenza che risultano dall'artificioso mantenimento in vita delle società interessate (punto VI, dodicesimo comma). Dunque è ragionevole ritenere che la valutazione della seconda condizione - e degli effetti potenziali di eventuali commesse future - sarebbe stata diversa se fosse esistito un piano di risanamento idoneo ad assicurare la redditività a lungo termine delle imprese interessate.

96.
    Alla luce di quanto sopra, la terza parte del motivo deve anch'essa essere respinta.

97.
    Per tutte queste ragioni, il terzo motivo presentato dalle ricorrenti deve essere respinto.

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione per quel che riguarda la rilevanza della normativa italiana relativa al regime di amministrazione straordinaria

98.
    Le ricorrenti ricordano, in particolare, che al paragrafo VI, ultimo capoverso, della decisione impugnata la Commissione precisa che la sua conclusione secondo cui gli aiuti erogati alle società ricorrenti sono illegittimi non potrebbe essere modificata dal fatto che esse sono sottoposte al regime di amministrazione straordinaria. Esse affermano che tale argomento è del tutto inconferente dal momento che gli aiuti in contestazione sono stati erogati non ai sensi della legge n. 95/79, ma in applicazione delle leggi regionali siciliana e sarda. La questione rilevante sarebbe stata, in effetti, sapere se gli aiuti in contestazione avrebbero potuto essere considerati come casi individuali di applicazione di regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione.

99.
    A tale proposito è sufficiente rilevare che il paragrafo VI, ultimo comma, della decisione impugnata non fa altro che confermare che il fatto di essere sottoposte al regime di amministrazione straordinaria è, per le ricorrenti - come da esse stesse affermato - irrilevante al fine di determinare la regolarità degli aiuti concessi. Quindi, non risulta che la Commissione abbia, su questo punto, violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

100.
    Pertanto, si deve respingere il quarto motivo.

101.
    Dal momento che nessuno dei motivi invocati a sostegno dei capi primo e secondo delle conclusioni può essere accolto, entrambi i capi devono essere respinti.

Sul terzo capo delle conclusioni, dedotto in via subordinata

102.
    A sostegno del terzo capo delle loro conclusioni, dedotto in via subordinata, le ricorrenti invocano un unico motivo, vertente su un errore di valutazione nel calcolo degli interessi prodotti ai fini del rimborso degli aiuti in contestazione.

Argomenti delle parti

103.
    Le ricorrenti ricordano, innanzi tutto, che nella decisione impugnata la Commissione precisa che i finanziamenti in contestazione consistono nella differenza tra i tassi di interesse che sono stati loro applicati e il tasso di riferimento applicato in Italia nel 1995 (11,35%). Ne risulterebbe un aiuto di 4 228 milioni di ITL a favore della Keller e di 903 milioni di ITL a favore della Keller Meccanica. La decisione impugnata prevederebbe inoltre che le somme da recuperare producano interessi a partire dalla data di erogazione degli aiuti fino alla data dell'effettivo recupero delle somme in contestazione.

104.
    Le ricorrenti ritengono che tali interessi siano stati calcolati in modo errato in quanto avrebbero dovuto essere calcolati, nella peggiore delle ipotesi, a partire dal momento in cui esse hanno effettivamente cominciato a beneficiare dei finanziamenti. Il vantaggio di cui esse avrebbero beneficiato sarebbe un alleggerimento delle rate di ammortamento dei mutui. Tale alleggerimento avrebbe cominciato a manifestarsi solo alla scadenza della prima di tali rate.

105.
    La Commissione sostiene che le ricorrenti hanno cominciato a godere degli effetti positivi dei finanziamenti erogati a partire dal momento in cui i fondi sono stati messi a loro disposizione, poiché questi ultimi erano indispensabili alla ripresa delle loro attività. Conformemente alla sua prassi costante, la data da prendere in considerazione per il recupero degli aiuti sarebbe quella della loro erogazione.

Giudizio del Tribunale

106.
    In primo luogo occorre rilevare che le ricorrenti contestano, in realtà, soltanto il dies a quo ai fini del calcolo degli interessi prodotti dalle somme da rimborsare.

107.
    Inoltre, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il ripristino della situazione precedente al versamento dell'aiuto illegittimo presuppone che siano soppressi tutti i vantaggi finanziari derivanti dall'aiuto aventi conseguenze anticoncorrenziali sul mercato comune (v., in particolare, sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punto 97). Per quanto riguarda la determinazione della data a partire dalla quale gli interessi devono essere calcolati, risulta da quanto precede che tali interessi non possono decorrere che a partire dalla data in cui il beneficiario dell'aiuto ha potuto effettivamente disporre del capitale di cui trattasi. Questa regola deve essere interpretata nel senso che gli interessi decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti (sentenza Siemens/Commissione, citata supra, punti 98-102). In una sentenza 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. II-3927, punto 98), il Tribunale ha confermato questa giurisprudenza precisando che, quanto alla determinazione della data a partire dalla quale gli interessi vanno calcolati, va dichiarato che gli interessi rappresentano l'equivalente del vantaggio finanziario proveniente dalla messa a disposizione del capitale controverso per un dato periodo.

108.
    Alla luce di questa giurisprudenza, risulta che la Commissione ha giustamente considerato che gli interessi sugli aiuti controversi cominciano a decorrere non dall'effettivo utilizzo dei finanziamenti contestati, ma dalla data della concessione di questi ultimi, in quanto si deve ritenere che le imprese potevano disporre delle somme corrispondenti a partire da tale data.

109.
    Pertanto, il motivo deve essere dichiarato infondato e, di conseguenza, il terzo capo delle conclusioni deve essere respinto.

Sulle spese

110.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla Commissione, che aveva concluso in tal senso.

111.
    Inoltre, occorre respingere la domanda della Repubblica italiana, che chiede la condanna della Commissione alle spese del proprio intervento poiché, in forza dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti in una causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Meij
Lenaerts
Jaeger

Pirrung

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 gennaio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.