Language of document : ECLI:EU:F:2015:23

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

26 marzo 2015 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 3 dicembre 2015]

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Articolo 12 bis dello Statuto – Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Articolo 24 dello Statuto – Richiesta di assistenza – Errori manifesti di valutazione – Insussistenza – Ruolo e poteri del comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Consultazione facoltativa da parte del funzionario – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa F‑124/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

CW, funzionaria del Parlamento europeo, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata da C. Bernard-Glanz, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e M. Dean, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da R. Barents, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2013, CW chiede in particolare, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, dell’8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente per molestie psicologiche di cui si ritiene vittima per fatto dei suoi superiori gerarchici e, dall’altro lato, la condanna del Parlamento a pagarle il risarcimento dei danni.

 Contesto normativo

2        L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

3        L’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto») così recita:

«Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

4        L’articolo 24, primo comma, dello Statuto dispone quanto segue:

«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».

5        Il 21 febbraio 2006 il Parlamento ha adottato nuove «[norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro]» per l’attuazione dell’articolo 12 bis dello Statuto (in prosieguo: le «norme interne»). Dall’articolo 9 delle norme interne risulta che qualsiasi membro del personale di tale istituzione che si trovi di fronte ad un problema che può essere di mobbing o che ritenga che tale problema esista nel suo ambiente di lavoro può sottoporre la questione al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato» o il «comitato consultivo sulle molestie»). L’articolo 11 delle norme interne prevede che un membro del personale che si ritenga oggetto di un problema di mobbing deve essere ricevuto dal comitato entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla sua domanda. Ai sensi degli articoli da 12 a 14 delle norme interne, il comitato può, qualora lo ritenga opportuno, fare raccomandazioni al personale dirigente per risolvere il problema; per garantire un seguito esso resta in contatto con il membro del personale interessato e, se del caso, con la relativa gerarchia; se il problema persiste, detto comitato trasmette una relazione confidenziale al segretario generale del Parlamento con proposte concernenti il seguito da dare, se del caso, chiedendogli istruzioni per lo svolgimento di un’indagine esaustiva.

 Fatti

6        Il 6 ottobre 2003 la ricorrente è stata assunta in qualità di agente ausiliario presso il Parlamento e, inizialmente, è stata assegnata all’unità dell’interpretazione slovacca della direzione dell’interpretazione della direzione generale (DG) «Infrastrutture e interpretazione», divenuta la DG «Interpretazione e conferenze». A decorrere dall’8 ottobre 2004, la ricorrente è stata assunta in qualità di agente temporaneo presso la stessa unità.

7        Il 1º ottobre 2008 la ricorrente è stata nominata funzionaria in prova presso il Parlamento ed è stata assegnata all’unità dell’interpretazione ceca (in prosieguo: l’«unità»). Il 1º luglio 2009 la ricorrente è stata immessa in ruolo.

8        Dal 2008 al 2010 la ricorrente e la sig.ra H. erano colleghe all’interno dell’unità. Quando si è reso vacante il posto di capo unità, entrambe hanno presentato la propria candidatura. In esito al procedimento di selezione, la candidatura della ricorrente è stata scartata in favore di quella della sig.ra H. (in prosieguo: la «capo unità») che è stata nominata il 17 maggio 2010.

9        I rapporti tra la ricorrente e la capo unità si sono deteriorati, in particolare a seguito di una riunione dell’unità tenutasi il 23 maggio 2011 (in prosieguo: la «riunione del 23 maggio 2011»).

10      A tal proposito, a maggio del 2011, a seguito della preparazione di un elenco di quesiti dell’unità in vista di una riunione con la gerarchia prevista per il 13 maggio 2011, è emerso un conflitto tra, da un lato, la ricorrente e vari altri componenti dell’unità e, dall’altro, la capo unità e i componenti dell’unità che le hanno fornito il proprio sostegno. In sostanza, i quesiti che erano stati preparati sotto la supervisione di un collega della ricorrente, CQ, sono stati sottoposti senza modifiche al direttore della direzione dell’interpretazione (in prosieguo: il «direttore») tramite la capo unità. Il direttore ha prontamente reagito con messaggio di posta elettronica di fronte al contenuto dei quesiti esaminati, mettendo in dubbio il fatto che potessero rispecchiare la posizione di tutti i componenti dell’unità. A tal proposito, il 12 maggio 2011 la capo unità ha inviato a ciascuno dei componenti del personale dell’unità un messaggio di posta elettronica così formulato: «(...) I quesiti a nome degli interpreti della cabina [di interpretazione dell’unità] sono stati preparati in vista della riunione di domani con la direzione. Eri al corrente di tali quesiti e rispecchiano pienamente anche la tua opinione? (...)».

11      Nel corso della riunione del 23 maggio 2011, sarebbe stato chiesto in particolare alla capo unità di precisare la ragione per la quale aveva inviato il suo messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2011 ai componenti dell’unità. Ne è scaturita una polemica protrattasi per vari mesi riguardo alla redazione della versione finale del resoconto della riunione del 23 maggio 2011. A tal proposito, la ricorrente e diversi suoi colleghi, tra cui CQ, hanno contestato a più riprese il contenuto di detto resoconto e hanno chiesto alla capo unità, mediante un messaggio di posta elettronica inviato a tutta l’unità, di indicare loro il fondamento giuridico che le consentiva di stabilire, in definitiva, il contenuto del resoconto della riunione controversa. Il 13 settembre 2011, a seguito di consultazione con il direttore e pur riconoscendo che non esisteva una norma scritta in materia, la capo unità ha inviato ai componenti dell’unità un messaggio di posta elettronica che illustrava loro i principi che disciplinano l’adozione dei resoconti, in particolare il fatto che, in qualità di capo unità, poteva rifiutare la rettifica del verbale di una riunione qualora la rettifica richiesta non rispecchiasse quanto detto nel corso della riunione. Il 6 ottobre 2011 la ricorrente ha nuovamente inviato un messaggio di posta elettronica a tutta l’unità, inclusa la capo unità, riguardo al resoconto della riunione del 23 maggio 2011.

12      Il 17 febbraio 2012 il direttore ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente affinché eseguisse le istruzioni che le aveva impartito in una nota, consegnata personalmente, del 1º febbraio precedente, ossia presentasse in un messaggio di posta elettronica inviato ai componenti dell’unità, inclusa la capo unità, le proprie scuse per aver sottinteso che la capo unità avrebbe violato le norme relative ai criteri di selezione dei candidati per i corsi di lingua organizzati durante il periodo estivo.

13      Il 19 febbraio 2012 la ricorrente, mediante messaggio di posta elettronica, ha spiegato al presidente del comitato consultivo sulle molestie (in prosieguo: il «presidente del comitato») che, «[d]al 1º febbraio 2012, [era] esposta a un’enorme pressione esercitata dai [suoi] due superiori, [che si trovava] in una situazione assai difficile e [che] [avrebbe voluto] chiedere un aiuto professionale in proposito». Benché con tale messaggio di posta elettronica la ricorrente avesse chiesto al presidente del comitato di informarla riguardo alla possibilità di incontrarlo in tempi rapidi, quest’ultimo non ha risposto per iscritto a detto messaggio di posta elettronica. Con messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2012, la ricorrente ha quindi contattato la sig.ra W., segretaria del comitato, la quale, con messaggio di posta elettronica del giorno successivo, le ha risposto che il presidente del comitato si stava trasferendo in un nuovo ufficio, il che poteva spiegare il fatto che non ricevesse i suoi messaggi di posta elettronica, e le ha suggerito di contattare la sig.ra E.‑H. o la sig.ra R., entrambe membri del comitato consultivo sulle molestie, le quali erano parimenti destinatarie in copia del messaggio di posta elettronica della segreteria. Senza aver contattato direttamente uno di detti membri, la ricorrente, con messaggio di posta elettronica di risposta del 22 febbraio 2012, inviato in copia anche al presidente del comitato, ha dichiarato alla sig.ra W. che desiderava consultare il presidente del comitato appena possibile. La sig.ra W. le ha quindi confermato che il suo messaggio sarebbe stato trasferito al presidente del comitato nei più brevi termini. Secondo la ricorrente, tali messaggi di posta elettronica non avrebbero avuto seguito da parte del presidente del comitato.

14      Il 29 marzo 2012 la ricorrente ha ricevuto una nota del direttore la quale la informava che, in considerazione del suo recente stato di salute, era sollevata dalle mansioni accessorie alle sue funzioni di interprete. Da allora, la ricorrente ha continuato a svolgere soltanto le sue mansioni principali, ossia l’interpretazione a Bruxelles (Belgio) nonché nelle altre due sedi di lavoro del Parlamento. Ella ha altresì continuato a partecipare, in particolare, ad un corso di lingua polacca. Inoltre, a seguito di una riunione tenutasi all’inizio di giugno del 2013, il direttore ha confermato, con una nota dell’11 giugno 2013 inviata alla ricorrente e in copia alla capo unità, che la ricorrente era ormai autorizzata a proseguire formazioni professionali nell’interesse del servizio.

15      Il 4 luglio 2012 è stato nominato un nuovo presidente del comitato consultivo sulle molestie (in prosieguo: il «nuovo presidente del comitato») e, secondo quanto affermato dal Parlamento, successivamente la ricorrente è stata più volte invitata a contattare il comitato.

16      Il 5 febbraio 2013 la ricorrente, a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ha presentato al Parlamento una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «richiesta di assistenza»). A sostegno di tale richiesta, la ricorrente ha prodotto una descrizione dettagliata di quattordici incidenti o eventi che, a suo dire, considerati individualmente o congiuntamente, avrebbero integrato molestie psicologiche da parte della sua capo unità e del suo direttore. La ricorrente evidenziava inoltre che detto elenco di incidenti non era completo e che «[l’i]stituzione, alla quale [erano] stati presentati [da CQ] una formale richiesta di assistenza e un reclamo, [era] perfettamente al corrente della situazione e [aveva] incaricato il direttore generale [della DG “Interpretazione e conferenze”] di svolgere un’indagine in merito». Ella affermava inoltre che le asserite molestie che la riguardavano assumevano varie forme: «comunicazioni ingannevoli [“deceptive or misleading communications”], rifiuto di comunicare, commenti degradanti, tentativi di umiliazione pubblica, diffamazione, pressioni, intimidazioni e minacce o privazione ingiustificata di mansioni professionali». Tutti detti eventi l’avrebbero portata al «burnout» che aveva giustificato il suo congedo di malattia prolungato.

17      Con la richiesta di assistenza, in cui deprecava il fatto che, malgrado le sue sollecitazioni e i suoi richiami, il presidente del comitato o qualsiasi altro membro del comitato non l’aveva contattata a seguito del suo messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2012, la ricorrente pregava il Parlamento, da un lato, di riassegnare la suo capo unità e/o il suo direttore ad un altro posto o di adottare una decisione con effetto equivalente volta a proteggerla dai loro soprusi e, dall’altro lato, di avviare un’indagine su larga scala riguardo ai metodi di management e ai comportamenti della sua gerarchia.

18      In una lettera del 5 marzo 2013, il direttore generale della DG «Personale» (in prosieguo: il «direttore generale del personale»), in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), pur rammaricandosi del fatto che il primo contatto che la ricorrente aveva tentato invano di stabilire con il comitato consultivo sulle molestie a febbraio del 2012 «non avesse condotto a un esame su larga scala d[elle sue] doglianze», ha raccomandato alla ricorrente di adire il comitato consultivo sulle molestie che, disponendo di ampi poteri per esaminare approfonditamente tutti i potenziali casi di molestie e per formulare raccomandazioni, si trovava nella posizione migliore per verificare se i fatti da lei descritti potessero essere considerati molestie psicologiche. Al fine di facilitare tale consultazione del comitato, in detta lettera erano indicati i recapiti del suo nuovo presidente. Tuttavia, in una lettera di risposta del suo consulente del successivo 11 marzo, la ricorrente ha osservato innanzitutto che aveva già «fatto ricorso a tale opzione», poiché aveva «tentato di presentare le proprie doglianze al comitato [consultivo sulle molestie]», per poi precisare che aveva depositato una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto per il motivo che, appunto, il comitato, al quale si era inizialmente rivolta, era venuto meno al compito affidatogli dalle norme interne. Il consulente della ricorrente precisava che, ciò detto, «trov[ava la] raccomandazione [del direttore generale del personale] vergognosa e inaccettabile».

19      Con decisione dell’8 aprile 2013, notificata alla ricorrente il successivo 10 aprile, l’APN, nella persona del direttore generale del personale, dopo l’esame della richiesta di assistenza e alla luce delle informazioni relative alla situazione vigente all’interno dell’unità di cui era venuta a conoscenza nell’ambito dell’esame di una denuncia per molestie presentata da una collega dell’unità di cui trattasi, nella fattispecie CQ (v. sentenza CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214), aveva respinto la richiesta di assistenza della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di diniego di assistenza»).

20      A tal proposito, l’APN ha affermato di deplorare il rifiuto della ricorrente di adire il comitato consultivo sulle molestie poiché tale atteggiamento aveva avuto come conseguenza che l’APN era stata privata di quello che sarebbe stato, per essa, un «prezioso parere riguardo alle affermazioni de[lla ricorrente, atteso che il comitato consultivo sulle molestie] [si trovava] nella posizione migliore per [svolgere] l’indagine su larga scala che [la ricorrente] richied[eva]».

21      Ciò premesso, nonostante la mancata consultazione del comitato consultivo sulle molestie, l’APN, dopo un esame della voluminosa documentazione prodotta dalla ricorrente e dopo aver ottenuto informazioni sulla situazione vigente nell’unità che provenivano da un’altra indagine condotta dal comitato all’interno di detta unità, ha deciso di respingere la richiesta di assistenza della ricorrente. Infatti, procedendo all’esame di ciascuno degli eventi controversi illustrati dalla ricorrente, l’APN ha ritenuto che avessero un’importanza minore o che fossero già stati invocati nell’ambito della contestazione da parte della ricorrente del suo rapporto informativo relativo all’anno 2011 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2011») o, ancora, che si trattasse di decisioni o di comportamenti legittimi dell’APN o dei superiori gerarchici di fronte ai comportamenti della stessa ricorrente.

22      Il 9 luglio 2013 la ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione di diniego di assistenza. Con decisione del successivo 23 ottobre, l’APN, nella persona del segretario generale del Parlamento, ha respinto il reclamo in quanto prematuro in tale fase (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). A tal proposito, l’APN ha evidenziato in particolare che era tenuta ad adottare provvedimenti a norma dell’articolo 24 dello Statuto soltanto quando i fatti all’origine della richiesta fossero stati accertati e che, all’interno del Parlamento, spettava appunto al comitato consultivo sulle molestie procedere ad indagini in presenza di fatti di presunte molestie. Orbene, la ricorrente avrebbe rinunciato a sottoporre il proprio caso all’esame del comitato.

23      Pur ricordandole che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di rapporti difficili, o addirittura conflittuali, tra un funzionario e il suo superiore gerarchico non costituisce, di per sé, la prova di molestie psicologiche, l’APN informava la ricorrente di aver chiesto al nuovo presidente del comitato, in carica dal 4 luglio 2012, di contattarla al fine di illustrarle la procedura dinanzi al comitato consultivo sulle molestie e di permetterle, alla luce delle informazioni fornite, di decidere se proseguire o meno il procedimento.

24      Il 15 gennaio 2014, ovvero successivamente alla proposizione del presente ricorso, il nuovo presidente del comitato ha contattato la ricorrente. Essi si sono incontrati il successivo 20 gennaio. In un messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il nuovo presidente del comitato ha confermato la possibilità per la ricorrente di adire il comitato consultivo sulle molestie in via informale e «in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno».

 Conclusioni delle parti e procedimento

25      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione di diniego di assistenza;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–        concederle, da un lato, un importo pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e, dall’altro lato, rimborsarle, a titolo di danno materiale subito, un quarto dell’importo delle spese mediche sostenute in relazione al peggioramento del suo stato di salute, maggiorando l’importo totale degli interessi di mora al tasso legale fino alla data del pagamento;

–        condannare il Parlamento alle spese.

26      Il Parlamento chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato e che la ricorrente sia condannata alle spese.

27      Nella relazione preparatoria d’udienza, che è stata loro notificata il 21 novembre 2014, il Tribunale ha posto quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno debitamente risposto a tali domande e ciascuna di esse ha avuto modo di presentare osservazioni sulle proprie rispettive risposte nel corso dell’udienza, tenutasi l’11 dicembre 2014.

28      A tal proposito, la ricorrente ha confermato in particolare che poteva accedere a distanza alla propria casella di posta elettronica del Parlamento e che aveva partecipato a quattro università estive, tra cui una in lingua inglese nel 2004. Dal canto suo, il Parlamento ha spiegato in particolare, riguardo all’assenza di risposta del presidente del comitato al messaggio di posta elettronica della ricorrente del 19 febbraio 2012, che il 25 gennaio 2012 egli aveva assunto un nuovo incarico all’interno di un’altra direzione generale, pur evidenziando che tuttavia il presidente del comitato avrebbe tentato di contattare la ricorrente successivamente al suo messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2012. Riguardo all’assegnazione della ricorrente all’unità ceca, mentre in precedenza faceva parte dell’unità dell’interpretazione slovacca, il Parlamento ha dichiarato di non aver conservato la documentazione della denuncia per molestie depositata all’epoca dalla ricorrente e che il trasferimento aveva avuto luogo al momento della sua nomina in qualità di funzionaria in prova. Per quanto concerne il comitato consultivo sulle molestie, il Parlamento ha dichiarato che tale comitato non era assolutamente competente a pronunciarsi a nome dell’APN su una richiesta di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto e, di conseguenza, non poteva decidere di respingere una simile richiesta.

29      Peraltro, con lettera del 5 dicembre 2014, la ricorrente, da un lato, ha formulato commenti, accompagnati da tre nuovi allegati, sulla relazione preparatoria d’udienza e, dall’altro, ha presentato, ai sensi dell’articolo 57 del regolamento di procedura, una nuova offerta di prove in relazione, in particolare, a due dichiarazioni sull’onore rese da due suoi colleghi e allegate al controricorso. Il Tribunale ha deciso di versare agli atti detti documenti e di non chiudere la fase orale del procedimento al termine dell’udienza al fine di dare al Parlamento la possibilità di presentare eventuali osservazioni su tali nuovi documenti, cosa che esso ha fatto il 17 dicembre 2014.

30      Inoltre, nella stessa lettera del 5 dicembre 2014, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la traduzione da parte di un traduttore indipendente dei messaggi di posta elettronica redatti in lingua ceca – delle cui traduzioni in lingua inglese, effettuate dal Parlamento, contestava la correttezza nella propria replica – ove lo stesso Tribunale avesse ritenuto che detti documenti fossero pertinenti ai fini della decisione della presente causa.

31      Il 18 dicembre 2014 il Tribunale ha chiuso la fase orale del procedimento.

 In diritto

1.     Sull’oggetto del ricorso

32      Una domanda di annullamento formalmente diretta avverso il provvedimento di rigetto di un reclamo comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo se, di per sé, essa è priva di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 69).

33      Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo differisce da quella che compare nella decisione di diniego di assistenza, cosicché la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo non è priva di contenuto autonomo e, pertanto, occorre che il Tribunale si pronunci anche sulla sua fondatezza. Inoltre, la decisione di rigetto del reclamo precisa taluni aspetti della motivazione della decisione di diniego di assistenza. Di conseguenza, alla luce del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, detta motivazione dev’essere presa in considerazione anche per l’esame della legittimità della decisione di diniego di assistenza, dovendosi presumere che tale motivazione coincida con quella di quest’ultimo atto (v. sentenza Mocová/Commissione, F‑41/11, EU:F:2012:82, punto 21).

2.     Sulle domande di annullamento della decisione di diniego di assistenza e della decisione di rigetto del reclamo

34      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce formalmente due motivi di annullamento della decisione di diniego di assistenza e della decisione di rigetto del reclamo. Il primo motivo si articola in tre parti: la prima parte verte su errori manifesti di valutazione e sulla correlativa violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, la seconda parte riguarda l’abuso di potere e la terza verte sulla violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di assistenza, sancito all’articolo 24 dello Statuto, nonché sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta. Il secondo motivo si articola in due parti: la prima parte verte sulla violazione dell’obbligo di assistenza sancito all’articolo 24 dello Statuto e la seconda riguarda la violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine nonché dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta.

35      Ciò premesso, ai punti 112 e 113 del suo atto introduttivo, la ricorrente ha affermato esplicitamente che il primo motivo dedotto verte sulla legittimità nel merito della motivazione del rigetto della richiesta di assistenza come esposta nella decisione di diniego di assistenza, mentre il secondo motivo riguarda la motivazione invocata nella decisione di rigetto del reclamo, basata sull’asserito carattere prematuro di quest’ultimo. Occorre dunque intendere, come ammesso dalla ricorrente nel corso dell’udienza, che il primo motivo si fonda su errori manifesti di valutazione, su un abuso di potere e sulla correlativa violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto nonché dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta mentre il secondo motivo verte sulla violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di assistenza sancito all’articolo 24 dello Statuto.

 Considerazioni preliminari riguardo alla portata dell’obbligo di assistenza in presenza di asserite molestie

36      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 24 dello Statuto è inteso a proteggere i funzionari dell’Unione europea da molestie o da qualsiasi trattamento degradante, ad opera non soltanto di terzi, ma altresì dei loro superiori gerarchici o colleghi (sentenze V./Commissione, 18/78, EU:C:1979:154, punto 15; Schmit/Commissione, T‑144/03, EU:T:2005:158, punto 96, e Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 135).

37      In forza dell’obbligo di assistenza, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio l’amministrazione deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie, al fine di accertare i fatti e di trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze. A tale scopo, è sufficiente che il funzionario che chiede la tutela della propria istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni asseritamente subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenze Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 15 e 16; Tallarico/Parlamento, T‑5/92, EU:T:1993:37, punto 31; Campogrande/Commissione, T‑136/98, EU:T:2000:281, punto 42; Schochaert/Consiglio, T‑136/03, EU:T:2004:229, punto 49, e Lo Giudice/Commissione, EU:T:2007:322, punto 136).

38      In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la doglianza per molestie psicologiche e di informare l’autore della doglianza stessa del seguito riservato a quest’ultima (sentenza Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, punto 74).

39      Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione di detto articolo 24. Il sindacato del giudice dell’Unione consiste unicamente nel valutare se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v. sentenze Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; Schmit/Commissione, EU:T:2005:158, punto 98, e Lo Giudice/Commissione, EU:T:2007:322, punto137).

40      A tal proposito, va rilevato che l’istituzione può adottare sanzioni disciplinari contro i funzionari oggetto di una denuncia per molestie, che si tratti o meno di superiori gerarchici della presunta vittima, o anche decidere di riassegnarli, solo quando i provvedimenti istruttori disposti dimostrino con certezza l’esistenza, da parte dei funzionari interessati, di un comportamento lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro funzionario (sentenze Katsoufros/Corte di giustizia, 55/88, EU:C:1989:409, punto 16; Dimitriadis/Corte dei conti, T‑294/94, EU:T:1996:24, punto 39, e Schmit/Commissione, EU:T:2005:158, punto 108).

41      Per quanto concerne la nozione di «molestia psicologica», quest’ultima è definita come una «condotta inopportuna» la quale, innanzitutto, si realizza attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuative, e che siano «intenzionali», e non invece «accidentali». In secondo luogo, per rientrare nella definizione, tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (v. sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punti 76 e 77, nonché giurisprudenza ivi citata).

42      Non è quindi necessario dimostrare che i comportamenti, parole, atti, gesti o scritti di cui trattasi siano stati attuati con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche senza che sia dimostrato che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che tali comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere (v. sentenze Cantisani/Commissione, F‑71/10, EU:F:2012:71, punto 89, e CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 77, e giurisprudenza ivi citata).

43      Infine, poiché il comportamento di cui trattasi, in forza dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, deve presentare un carattere abusivo, ne consegue che la qualificazione come «molestia psicologica» è subordinata alla condizione che quest’ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto in esame eccessivo e censurabile (sentenza Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 65).

44      I motivi dedotti dalla ricorrente devono essere esaminati alla luce delle suesposte considerazioni.

 Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e sulla correlativa violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto e dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta

 Argomenti delle parti

45      Con tale motivo, la ricorrente sostiene che, rifiutando di riconoscere che i fatti da lei invocati, in particolare se esaminati in un contesto più ampio, costituiscono una molestia psicologica ad opera della capo unità e del direttore, l’APN ha commesso vari errori manifesti di valutazione dei fatti verificatisi e, pertanto, ha errato nel concludere che non sussiste una molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, violando quindi tale disposizione nonché l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta.

46      A sostegno di tale motivo, la ricorrente fa valere una serie di «incidenti particolari», da lei identificati come costitutivi, sia separatamente che congiuntamente, di una molestia psicologica nei suoi confronti.

47      Tali differenti «incidenti particolari», che occorre esaminare in quanto basi di altrettante censure invocate nell’ambito del primo motivo, secondo la ricorrente devono essere ricollocati ed esaminati nel contesto generale in cui si sarebbe manifestata l’asserita molestia. La ricorrente descrive in sostanza detto contesto basandosi sui seguenti fatti: in primo luogo, i fatti connessi alla preparazione e alla presentazione di «quesiti rivolti alla direzione» e all’adozione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011; in secondo luogo, i fatti connessi all’applicazione dei criteri stabiliti per selezionare i candidati a un corso di lingua estivo in Irlanda e l’istruzione impartita alla ricorrente dal direttore riguardo alla presentazione di scuse; in terzo luogo, la nota del direttore, del 29 marzo 2012, che le revocava talune mansioni; e, in quarto luogo, le sue condizioni generali di salute, come descritte in vari certificati medici redatti tra il 15 febbraio 2012 e il 13 dicembre 2013.

48      Il Parlamento chiede il rigetto del primo motivo in quanto infondato sostenendo che i fatti descritti non rientrano affatto nella nozione di molestia, ma rivelerebbero unicamente rapporti difficili e conflittuali tra la ricorrente e la sua gerarchia. Pertanto, tali fatti non consentirebbero di rilevare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione dell’APN.

 Giudizio del Tribunale

49      Ai fini della trattazione del primo motivo, il Tribunale intende esaminare inizialmente in ordine cronologico ciascuno degli eventi menzionati dalla ricorrente in relazione all’articolo 12 bis dello Statuto prima di esaminarli congiuntamente.

–       Sull’incidente connesso a una domanda di partecipazione ad un corso di aggiornamento di lingua inglese all’Università di Bath (Regno Unito) durante l’estate del 2011

50      Secondo la ricorrente, nel suo rapporto informativo relativo all’anno 2010 era stato menzionato un corso di aggiornamento di lingua inglese tra gli obiettivi formativi per l’anno 2011. In tale prospettiva, il 7 aprile 2011 la capo unità le ha consegnato una lettera di raccomandazione al fine di sostenere la domanda della ricorrente presso il competente servizio del Parlamento. Tuttavia, dopo aver intrapreso le azioni necessarie per la partecipazione a detta formazione, incluso il pagamento di spese di prenotazione connesse al trasporto e/o all’alloggio, il 20 aprile 2011 la ricorrente ha appreso che le norme amministrative del Parlamento ostavano alla sua iscrizione ad un simile corso. Ciò detto, la ricorrente contesta alla propria capo unità di aver omesso di informarla che non veniva mai permesso di usufruire di corsi individuali di perfezionamento e di averla spinta a presentare domanda per un simile corso «pur sapendo per certo che la sua candidatura sarebbe stata respinta».

51      A tal proposito, è giocoforza rilevare che presso il Parlamento, come in altre istituzioni, l’esame delle richieste di partecipazione a formazioni linguistiche, organizzate parzialmente o totalmente in orario di lavoro, al di fuori del luogo di lavoro e finanziate dall’istituzione, rientra nella competenza del servizio della formazione professionale che istruisce la pratica di richiesta al fine di selezionare, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, le persone che soddisfano i requisiti stabiliti dall’istituzione in considerazione dell’interesse del servizio.

52      Anche se ci si può ragionevolmente attendere da un capo unità che egli conosca, in linea generale, le regole applicabili in materia, non si può esigere che questi determini o predìca se una richiesta di formazione da parte di un suo sottoposto soddisfa le condizioni di ammissibilità. In particolare, nel caso di specie, nella pratica non vi è nulla che consenta di ritenere, come sostiene la ricorrente, che la capo unità sapesse per certo, allorché le ha consegnato una lettera di raccomandazione, che le nome applicabili al riguardo nel Parlamento non consentivano il finanziamento del tipo di corso preso in considerazione dalla ricorrente.

53      In ogni caso, il Tribunale rileva che, come risulta da un messaggio di posta elettronica del 17 maggio 2011 inviato dalla ricorrente a un agente dell’unità incaricata della formazione professionale all’interno della DG «Interpretazione e conferenze», la ricorrente, allorché aveva presentato la propria candidatura, era stata informata del fatto che avrebbero potuto esservi difficoltà relativamente all’accettazione della sua domanda.

54      Pertanto, i fatti summenzionati non possono in alcun modo essere considerati costitutivi di molestie psicologiche.

–       Sugli incidenti connessi a una trasferta a Baku

55      Secondo la ricorrente, nella decisione di diniego di assistenza, l’APN ha errato nel ritenere che gli eventi da lei descritti, relativi a una trasferta a Baku (Azerbaigian) che ha avuto luogo il 20 e il 21 giugno 2011 (in prosieguo: la «trasferta a Baku»), costituissero soltanto «problemi di minore importanza». Infatti, secondo la ricorrente, dal momento che i problemi verificatisi in relazione a detta trasferta le sono valsi una nota critica del direttore, redatta il 14 settembre 2011, e osservazioni negative nel suo rapporto informativo 2011, l’APN ha necessariamente commesso un errore manifesto di valutazione nel qualificarli come minori.

56      I fatti ai quali la ricorrente fa riferimento nell’ambito della seconda censura sono relativi, da un lato, alla circostanza che, in qualità di capogruppo, non aveva segnalato nel rapporto del capogruppo un problema verificatosi in loco riguardo alle dimensioni delle cabine di interpretazione messe a disposizione del gruppo in occasione della trasferta a Baku.

57      Dall’altro, allorché le era stato chiesto, in data 7 giugno 2011, di consegnare il proprio passaporto al competente servizio del Parlamento affinché quest’ultimo potesse farle ottenere un visto in tempo utile in vista della summenzionata trasferta, la ricorrente, nonostante si fosse accorta che, nel precedente fine settimana, ossia quello del 4 e del 5 giugno 2011, aveva lasciato il proprio passaporto nel domicilio dei suoi genitori nella Repubblica ceca, si era limitata ad informare la capo unità, senza fornire altre precisazioni, che il servizio del protocollo avrebbe potuto non essere in condizione di farle ottenere un visto in tempo utile. La capo unità, con messaggio di posta elettronica dell’8 giugno 2011, aveva deplorato il fatto che la ricorrente non avesse dichiarato già quando aveva depositato, in data 7 giugno 2011, una domanda di congedo ordinario per il successivo 10 giugno, che non sarebbe stata in grado di fornire il suo passaporto per sottoporsi alle formalità volte alla concessione di un visto. Con un nuovo messaggio di posta elettronica, anch’esso inviato l’8 giugno 2011, la ricorrente aveva quindi risposto che il problema riscontrato non aveva nulla a che vedere con la sua domanda di congedo. Ciò detto, aveva affermato, sempre nello stesso messaggio di posta elettronica: «(...) anche se non sono affari tuoi, a titolo informativo, ti segnalo che questo venerdì [10 giugno 2011] non potrò presentare il mio passaporto, con o senza [la domanda di] congedo ordinario. (...)». Il 10 giugno 2011 la ricorrente ha infine trasmesso il proprio passaporto al servizio del protocollo. Ella ha quindi potuto partecipare alla trasferta a Baku come era stato inizialmente previsto. A tal proposito, secondo la ricorrente, nel corso di un colloquio che ha avuto luogo il 4 luglio 2011, ella stessa e la capo unità avrebbero deciso di comune accordo di regolare il «problema del passaporto» in via amichevole.

58      Con nota del 14 settembre 2011, il direttore ha contestato alla ricorrente di aver creato e mantenuto confusione riguardo alla possibilità che partecipasse alla trasferta a Baku, in particolare mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica al riguardo alla Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione Unione europea‑Armenia, Unione europea‑Azerbaigian e Unione europea‑Georgia. Il direttore le ha inoltre contestato di non aver informato prima la sua gerarchia dell’eventuale indisponibilità del suo passaporto, il che avrebbe potuto consentire, ove necessario, al servizio per le trasferte di sostituire la ricorrente. Quest’ultima avrebbe quindi costretto il servizio del protocollo a fare tutto quanto era necessario per farle ottenere un visto in quattro giorni. Il summenzionato episodio del passaporto è valso alla ricorrente la menzione «[d]eve adottare un atteggiamento meno intransigente verso i suoi superiori gerarchici (v. nota del [14 settembre 2011])» nel suo rapporto informativo 2011.

59      A tal proposito, in mancanza di elementi di fatto aggiuntivi prodotti dalla ricorrente, il Tribunale ripete quanto ha dichiarato al punto 84 della sentenza CW/Parlamento (F‑48/13, EU:F:2014:186), pronunciandosi sul ricorso avverso il rapporto informativo 2011, ossia che, a prescindere dal fatto che avesse informato oralmente la propria capo unità, in ogni caso, la ricorrente non ha indicato nella relazione del capogruppo il problema delle ridotte dimensioni delle cabine di interpretazione a Baku, sebbene ciò costituisse una violazione, sul campo, delle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione del segretario generale del Parlamento del 3 gennaio 2006, che stabilisce le disposizioni applicabili agli interpreti permanenti, temporanei e ausiliari di tale istituzione. Pertanto, la circostanza che ciò le fosse stato contestato, anche nel rapporto informativo 2011, rientra nell’esercizio, da parte dell’APN, del suo ampio potere di valutazione discrezionale della qualità delle prestazioni dei propri funzionari, ma non indica una qualsiasi forma di molestia, dovendosi inoltre ricordare che note e valutazioni sia negative che positive contenute in un rapporto informativo non possono essere considerate, in quanto tali, come indizi del fatto che detto rapporto sarebbe stato redatto a scopo di molestia psicologica (v. sentenza Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, punto 90).

60      Allo stesso modo, dai messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente e la capo unità si evince che effettivamente la ricorrente non ha dato prova né di flessibilità né di lungimiranza omettendo di informare la propria gerarchia del fatto che vi era il rischio che non fosse in grado di fornire il suo passaporto in tempo utile in vista della sua partecipazione alla trasferta a Baku.

61      Le rimostranze formulate, a tal proposito, dal direttore nella nota del 14 settembre 2011 e dall’APN nel rapporto informativo 2011 non possono essere ragionevolmente interpretate da un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di una sensibilità normale e posto nelle stesse condizioni, come eccessive e censurabili. Pertanto, esse non possono essere ragionevolmente interpretate come una qualsivoglia forma di molestia.

–       Sull’incidente relativo al coordinamento dei volontari per le trasferte

62      La ricorrente contesta all’APN di non aver considerato come una prova della denigrazione a cui sarebbe stata sottoposta ad opera della sua capo unità il fatto che quest’ultima, senza avvisare la ricorrente, nel corso di una riunione dell’unità del 15 giugno 2011 aveva improvvisamente annunciato che non sarebbe stata più coinvolta nell’organizzazione delle trasferte, in particolare nel coordinamento dei volontari e nella redazione delle statistiche relative alle partecipazioni dell’unità, sebbene la capo unità sapesse che la ricorrente prediligeva tale mansione che le era stata affidata dal precedente capo unità. A tal proposito la ricorrente evidenzia che, inizialmente, la capo unità non aveva motivato la propria decisione e che, in seguito, aveva fornito motivazioni differenti, ossia il fatto che, in qualità di capo unità, intendeva conoscere le preferenze dei componenti dell’unità in materia di trasferte, successivamente il fatto che era disponibile un nuovo software statistico e, infine, nel corso di una riunione congiunta tra gli interpreti permanenti e gli agenti interpreti di conferenza («Joint staff – AIC meeting»), che la sua decisione era stata determinata da ragioni di ordine pratico.

63      A tal proposito, il Tribunale non può fare a meno di ricordare che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono nell’organizzazione dei propri servizi, né le decisioni amministrative su questioni relative all’organizzazione dei servizi, seppur difficili da accettare, né i disaccordi con l’amministrazione in merito a dette questioni possono provare di per se stessi la sussistenza di una molestia psicologica, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la posizione adottata dal superiore gerarchico si iscrive appunto nelle sue funzioni di coordinamento e di direzione dell’unità (sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 98, e giurisprudenza ivi citata).

64      Anche se, tenuto conto del clima di tensione all’interno dell’unità, sarebbe stato certamente più indicato – anche al fine di evitare di rafforzare il risentimento della ricorrente in riferimento alle loro difficoltà di rapporti – che la capo unità le annunciasse in un incontro faccia a faccia la propria decisione di non coinvolgerla più nell’organizzazione delle trasferte e di gestire direttamente, da allora in poi, la questione in qualità di capo unità, il Tribunale considera che una simile decisione può essere annunciata durante una riunione di unità, senza che ciò possa costituire, di per sé, un atto qualificabile come molestie psicologiche. Inoltre, una simile riorganizzazione delle mansioni, per di più decisa da un capo unità al termine del primo anno nelle sue nuove funzioni, agli occhi di un osservatore imparziale e ragionevole può apparire come il legittimo esercizio delle prerogative inerenti a tali funzioni.

–       Sulla riunione del 23 maggio 2011 e sui conseguenti incidenti connessi all’adozione del resoconto di tale riunione

65      Anche se, come evidenziato dal Parlamento, le liti che hanno contrapposto la ricorrente, in particolare insieme a CQ, alla capo unità riguardo alla questione della redazione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011 sono illustrate dalla stessa ricorrente soltanto nella parte del suo atto introduttivo relativa all’«[esposizione dei fatti all’origine della controversia]», il Tribunale rileva che la ricorrente sostiene, in definitiva, che i fatti connessi a detta questione, presi in esame nella decisione di diniego di assistenza, costituiscono la prova di una molestia psicologica.

66      A tal proposito, il Tribunale ricorda subito che, sebbene non sia escluso che la capo unità abbia potuto assumere accidentalmente un tono inappropriato nel corso della riunione del 23 maggio 2011, parole o gesti accidentali, anche se possono apparire inappropriati, sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto (v. sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 95).

67      Riguardo alle modalità generali di modifica delle bozze di verbali delle riunioni, in un messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2011 in risposta a un messaggio di posta elettronica della ricorrente del 28 luglio 2011, anch’esso inviato a tutti i componenti dell’unità e che metteva in dubbio la competenza della capo unità in materia, quest’ultima ha dichiarato che è consuetudine che la decisione che definisce la versione finale di un verbale spetti al capo unità e che avrebbe cercato di reperire eventuali disposizioni scritte esistenti in proposito al ritorno dalle vacanze estive.

68      La capo unità ha poi illustrato i principi che disciplinano l’adozione dei verbali delle riunioni dell’unità in un messaggio di posta elettronica del 13 settembre 2011 inviato all’unità. Con messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2011, tuttavia, la ricorrente ha rinnovato la propria richiesta volta ad ottenere che i commenti approvati da vari partecipanti alla riunione del 23 maggio 2011, tra cui la stessa ricorrente, fossero allegati al resoconto della riunione. Con messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2011, la capo unità le ha risposto che aveva già fornito le spiegazioni del proprio rifiuto di inserire detti commenti e la pregava di rispettare la sua decisione nonché di cessare l’invio di qualsiasi comunicazione su detta questione.

69      A tal proposito, la ricorrente ritiene che la sua convocazione da parte del direttore, con messaggio di posta elettronica del 19 ottobre 2011, ad una riunione nell’ufficio di quest’ultimo prevista per il successivo 24 ottobre, mentre in quel momento stava garantendo il servizio di interpretazione nel corso di una sessione parlamentare notturna, abbia rappresentato un’ulteriore dimostrazione di molestia poiché era già assai provata dal precedente colloquio con il direttore riguardo alla trasferta a Baku. Quindi, sebbene abbia confermato, mediante messaggio di posta elettronica del 19 ottobre 2011, la propria presenza a detto incontro, la ricorrente ha chiesto al direttore di indicargliene la ragione, pur evidenziando che il loro precedente colloquio era stato per lei un’esperienza traumatica. L’indomani il direttore ha risposto che intendeva parlare con la ricorrente dei suoi rapporti con la capo unità e con i suoi colleghi dell’unità.

70      Nel corso della riunione del 24 ottobre 2011, che si è svolta alla presenza della capo unità ed è stata oggetto di una nota inserita nel fascicolo personale della ricorrente, il direttore ha chiesto a quest’ultima di conformarsi alle decisioni della capo unità, di non alimentare discussioni in seno all’unità mediante messaggi di posta elettronica, privilegiando invece il dialogo bilaterale con la sua capo unità, nonché di smettere di tornare sulla questione della redazione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011.

71      A tal proposito, il Tribunale non può che ricordare nuovamente che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono nell’organizzazione dei propri servizi, né le decisioni amministrative su questioni relative all’organizzazione dei servizi, seppur difficili da accettare, né i disaccordi con l’amministrazione in merito a dette questioni possono provare di per se stessi la sussistenza di una molestia psicologica (sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 98, e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la posizione adottata dalla capo unità riguardo alla questione della versione finale del resoconto della riunione del 23 maggio 2011 si iscrivesse appunto nelle sue funzioni di coordinamento e di direzione dell’unità.

72      Per quanto attiene alla riunione del 24 ottobre 2011, essa può facilmente apparire, dal punto di vista di un osservatore imparziale e ragionevole, come un ultimo tentativo della gerarchia di porre fine al progressivo intensificarsi di messaggi di posta elettronica della ricorrente, inviati essenzialmente negli orari normalmente dedicati al lavoro di interpretazione e di preparazione alle sessioni di interpretazione, nonché alle varie controversie relative alla redazione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011.

73      Quanto all’affermazione della ricorrente, secondo cui il direttore le avrebbe riferito che un capo unità ha sempre ragione e dev’essere ascoltato, il Tribunale rileva che la ricorrente non produce alcun elemento di prova che consenta di apprezzare la realtà, il tono o ancora il tenore di tale dichiarazione e che è in ogni caso inerente al funzionamento di un’amministrazione che la gerarchia possa decidere di questioni quali quelle relative all’adozione di processi verbali o alle modalità di comunicazione da privilegiarsi tra i membri di un’unità amministrativa (v., in tal senso, sentenza CW/Parlamento, EU:F:2014:186, punto 123), in particolare in presenza di situazioni di evidenti eccessi che vanno a risolversi in conflitti personali.

74      Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che gli eventi che hanno accompagnato l’adozione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011 non corrispondano alla definizione di molestia psicologica, ma che, in realtà, siano il riflesso di una situazione conflittuale all’interno di un servizio amministrativo, situazione che la ricorrente ha contribuito a determinare e alla quale la sua gerarchia ha tentato di porre rimedio prestando attenzione sia alle esigenze del servizio che alla suscettibilità della ricorrente.

–       Sull’incidente connesso al gruppo di lavoro sulla formazione professionale

75      A seguito della sua designazione, su sua richiesta, in qualità di rappresentante della cabina ceca all’interno di un gruppo di lavoro sulla formazione («Training Working Party»), il 30 agosto 2011 la ricorrente è stata pregata dalla suo capo unità di farle pervenire, dopo ciascuna riunione, le informazioni relative alle conclusioni del gruppo di lavoro. Secondo la ricorrente, in pratica ciò si è tradotto in un preventivo controllo da parte della capo unità del riepilogo delle conclusioni delle riunioni del gruppo di lavoro prima che esso potesse essere comunicato dalla ricorrente agli altri colleghi dell’unità.

76      La ricorrente sostiene in proposito che, dal momento che né la collega che l’ha preceduta in tali funzioni – nella fattispecie CQ – né quella che le è succeduta nelle stesse funzioni sono stati obbligate ad ottenere il preventivo consenso della capo unità prima di comunicare al resto dell’unità le informazioni raccolte nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro nonché le conclusioni di detto gruppo, la capo unità avrebbe abusato del proprio potere gerarchico. Ciò costituirebbe quindi un’ulteriore manifestazione della molestia psicologica attuata nei suoi confronti.

77      A tal proposito, il Tribunale rileva che, in generale, la decisione della capo unità di controllare il contenuto delle informazioni raccolte dal rappresentante della cabina ceca durante le riunioni del gruppo di lavoro sulla formazione, prima che siano diffuse all’intera unità, rientra nelle sue prerogative in quanto capo unità e, nel caso di specie, era del tutto comprensibile tenuto conto del rischio, concretizzatosi in passato, che la diffusione di informazioni erronee possa ostacolare il buon funzionamento dell’unità (v. sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punti da 102 a 104), rischio tanto più grande nel caso di una persona recentemente nominata e inesperta nella mansione, quale la ricorrente.

78      La circostanza che, dal canto suo, il successore della ricorrente nel gruppo di lavoro sulla formazione non sia stato sottoposto al controllo preventivo del contenuto delle informazioni che era autorizzato a riportare direttamente all’unità al termine delle riunioni del gruppo di lavoro non è rilevante, atteso che, come sostenuto dal Parlamento, detto gruppo di lavoro adotta ormai il verbale delle proprie riunioni, che costituisce di per sé una fonte di informazioni affidabili ed univoche, a prescindere dall’eventuale resoconto fatto dal rappresentante dell’unità all’interno di tale gruppo di lavoro.

79      Ne deriva che, esigendo di poter controllare preventivamente le informazioni che la ricorrente intendeva diffondere tra i membri dell’unità in relazione alle discussioni all’interno del gruppo di lavoro sulla formazione, la capo unità è rimasta entro i limiti del proprio potere discrezionale. In ogni caso, una simile decisione, sebbene abbia potuto essere sgradita alla ricorrente, non rientra affatto nell’ambito delle molestie psicologiche.

–       Sui fatti connessi al seminario di formazione del 24 novembre 2011

80      Essendo stata chiamata a partecipare a un seminario di formazione in qualità di capogruppo, la ricorrente ha chiesto alla propria capo unità in cosa sarebbero consistiti esattamente il suo ruolo e le sue responsabilità nel corso di tale seminario. Con messaggio di posta elettronica di risposta del 23 novembre 2011, la capo unità l’ha invitata a consultare la corrispondente sezione del sito Intranet denominato EPIweb. Dopo averne preso conoscenza, la ricorrente ha nuovamente chiesto alla capo unità quali sarebbero state le sue mansioni in qualità di capogruppo nel corso del seminario, poiché le istruzioni che comparivano sul sito Intranet EPIweb non fornivano alcuna indicazione in proposito. Dai successivi messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente e la capo unità si evince che, in sostanza, sul sito Intranet EPIweb non vi era alcuna istruzione specifica al riguardo e che la capo unità si era rallegrata del fatto che la ricorrente avesse preso conoscenza delle norme relative alle funzioni di capogruppo, mentre la ricorrente ha contestato alla capo unità di non averle detto fin dall’inizio che non esisteva alcuna norma in materia, incitandola in tal modo a consultare inutilmente il sito Intranet EPIweb.

81      A tal proposito, il Tribunale non individua alcun elemento nel contenuto dei summenzionati messaggi di posta elettronica della capo unità, prodotti in allegato all’atto introduttivo del ricorso, che possa costituire un atto o un comportamento idoneo a soddisfare la definizione statutaria di molestia psicologica. Infatti, oltre al fatto che il tono adottato dalla capo unità era appropriato, il Tribunale ritiene che, in ogni caso, quest’ultima poteva legittimamente invitare la ricorrente a consultare la sezione del sito Intranet EPIweb relativa ai capigruppo, in particolare tenuto conto della mancata conoscenza delle norme applicabili di cui ella aveva dato prova in precedenza e che era stata oggetto di osservazioni nel suo rapporto informativo 2011. Non è escluso, invece, che un osservatore imparziale e ragionevole possa scorgere nelle risposte della ricorrente ai messaggi di posta elettronica della capo unità una certa propensione della ricorrente a cercare il conflitto con il proprio superiore gerarchico.

–       Sui fatti connessi alla domanda di partecipazione all’università estiva del 2012

82      Il 16 settembre 2011 la capo unità ha comunicato al personale dell’unità i criteri stabiliti dalla gerarchia per la selezione dei candidati ad un corso di inglese, come lingua passiva («lingua C»), organizzato in Irlanda durante l’estate del 2012. Da essi risulta che il corso era organizzato per i «nuovi colleghi o per colleghi che [avevano] aggiunto di recente l’[inglese come lingua passiva]» alla propria combinazione linguistica.

83      Il 22 settembre 2011 la ricorrente ha fatto sapere alla propria capo unità che era interessata a detto corso di inglese. Nella sua risposta dello stesso giorno, la capo unità, rinviando ai criteri già comunicati, ha ricordato che il corso era destinato ai «nuovi colleghi o [a] colleghi che [avevano appena] aggiunto l’[inglese come lingua passiva]» alla propria combinazione linguistica, mentre la ricorrente possedeva l’inglese come lingua attiva («lingua B») e non che doveva più essere considerato una nuova collega.

84      A seguito della diffusione da parte della capo unità del verbale di una riunione tenutasi il 21 novembre 2011, la ricorrente è venuta a sapere che due sue colleghe che avevano, come lei, l’inglese come lingua attiva erano state scelte per l’università estiva. Con messaggio di posta elettronica del 14 dicembre 2011, la ricorrente ha chiesto spiegazioni alla capo unità, in particolare per sapere se le norme relative alla partecipazione alle università estive fossero cambiate. Con messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2011, la capo unità ha confermato alla ricorrente che tutte le persone ammesse alle università estive soddisfacevano i criteri stabiliti dal direttore generale della DG «Interpretazione e conferenze» (in prosieguo: il «direttore generale»), i quali rimanevano immutati, e che l’elenco dei partecipanti per l’estate del 2012 era stato approvato dal direttore generale. In un messaggio di posta elettronica di risposta dello stesso giorno, la ricorrente ha spiegato in particolare che la sua decisione di ripiegare su un’università estiva in francese come lingua passiva dipendeva dal fatto che la capo unità aveva rifiutato di iscriverla all’università estiva in inglese. Ella rinnovava inoltre la sua richiesta di ottenere dalla capo unità spiegazioni riguardo alla selezione dei partecipanti alle università estive. Con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2011, la capo unità ha evidenziato in particolare che, riguardo alla sua domanda di partecipazione all’università di lingua inglese, pur dispiacendosi del fatto che la ricorrente avesse mal interpretato le sue affermazioni, quest’ultima non soddisfaceva né il criterio connesso a una recente entrata in servizio né quello connesso alla recente aggiunta della lingua di cui trattasi. Dichiarando di non avere nulla da aggiungere, la capo unità l’ha invitata a rivolgersi al direttore qualora non fosse stata soddisfatta della situazione. Nella sua risposta dello stesso giorno, la ricorrente ha fatto sapere alla capo unità che, «[c]ontrariamente alla [capo unità], non [intendeva] rivolgersi [al direttore] unicamente perché non [era] d’accordo con ciò che [la capo unità faceva] e con le modalità con cui lo [faceva]» e che, «[p]er l’ennesima volta, [avrebbe voluto] chieder[le] di spiegare la [sua] affermazione secondo la quale le [altre due] colleghe (...) soddisfa[cevano] i criteri stabiliti dal direttore generale mentre la loro situazione [era] identica alla [sua]». In mancanza di risposta della capo unità, la ricorrente ha nuovamente chiesto spiegazioni sui criteri applicati con un messaggio di posta elettronica dell’11 gennaio 2012.

85      Nel corso di una riunione dell’unità del 13 gennaio 2012, alla quale partecipavano la maggior parte dei componenti dell’unità, inclusa la ricorrente, la capo unità ha dichiarato che un componente dell’unità metteva in dubbio il fatto che ella avesse correttamente applicato i criteri di selezione per le università estive. La capo unità ha quindi dovuto spiegare perché aveva ritenuto che le due colleghe dell’unità scelte per la lingua inglese, che avevano preso servizio nel 2009, soddisfacessero il criterio connesso a una recente entrata in servizio. La ricorrente è intervenuta in tale contesto rilevando che si poteva discutere se un’entrata in servizio nel 2009 dovesse essere considerata «recente». Ella ha tuttavia dichiarato di poter accettare il punto di vista della capo unità al riguardo, ma di dover condividere i propri dubbi sull’interpretazione di altri criteri.

86      Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2012 inviato a tutti i componenti dell’unità, la capo unità ha voluto fornire chiarimenti su vari argomenti a seguito della riunione dell’unità del precedente 13 gennaio. In tale contesto, ella ha evidenziato in particolare che, contrariamente a quanto aveva sottinteso la ricorrente, ossia che la capo unità non avrebbe rispettato i criteri applicabili per la partecipazione alle università estive, aveva applicato in modo del tutto corretto tali criteri selezionando la candidatura delle due colleghe dell’unità arrivate nel 2009. La capo unità rilevava che, in ogni caso, in base a detti criteri, la ricorrente non poteva partecipare a un’università estiva di lingua inglese. La ricorrente ha risposto al messaggio di posta elettronica della capo unità con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2012, anch’esso inviato a tutti i componenti dell’unità.

87      Con messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente e in copia al direttore, il 19 gennaio 2012 la capo unità ha contestato l’interpretazione degli eventi fatta dalla ricorrente e le ha ricordato segnatamente il suo obbligo statutario di rispettare le decisioni adottate dalla sua gerarchia, a maggior ragione in considerazione della sua posizione di funzionario senior. Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2012 inviato alla capo unità e in copia al direttore, la ricorrente ha riconosciuto che «[aveva] commesso un errore», poiché «per quanto riguarda[va] le candidature per le università estive in Irlanda, [aveva] realmente creduto [di trovarsi] nella stessa situazione delle altre due colleghe che [avevano] l’inglese come [lingua attiva]». La ricorrente dichiarava alla capo unità che «intend[eva] scusarsene».

88      Con nota del 1º febbraio 2012, menzionata al punto 12 della presente sentenza e che è stata consegnata personalmente alla ricorrente, il direttore le ha comunicato la propria insoddisfazione riguardo al suo comportamento. Egli ha rilevato, in particolare, che la ricorrente non aveva rispettato le sue istruzioni, formalizzate e richiamate in un messaggio di posta elettronica del precedente 24 ottobre, ossia, segnatamente, l’invito a fare riferimento a lui in caso di divergenze d’opinione con la sua capo unità e ad evitare di inviare messaggi di posta elettronica a tutta l’unità. Ricollegandosi agli articoli 12, 12 bis e 21 dello Statuto, nella nota il direttore ha dichiarato che il comportamento della ricorrente costituiva una grave prova di mancanza di lealtà nei confronti della sua gerarchia. A tal proposito, le ha impartito formalmente l’istruzione di inviare un messaggio di posta elettronica all’unità al fine di presentare le sue scuse alla capo unità, in primo luogo, per aver inviato il suo messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2012, in secondo luogo, per aver erroneamente affermato che la capo unità non aveva applicato correttamente i criteri di selezione per la partecipazione alle università estive e, in terzo luogo, per aver affermato che la capo unità non aveva risposto ai suoi messaggi di posta elettronica. Il direttore ha inoltre ricordato alla ricorrente che ovviamente avrebbe dovuto evitare, da un lato, di coinvolgere nuovamente i propri colleghi nelle sue liti con la capo unità e, dall’altro, di fare ricorso all’invio di messaggi di posta elettronica all’intera unità.

89      Con messaggio di posta elettronica di risposta del 4 febbraio 2012, la ricorrente ha presentato in quattro pagine le proprie osservazioni sulla nota del precedente 1º febbraio. In esse la ricorrente contestava alla capo unità di non aver saputo evitare il crescendo di messaggi di posta elettronica, in particolare comunicando in maniera ambigua ed ellittica, il che l’aveva spinta a chiedere ulteriori spiegazioni, sebbene ciò potesse essere visto come un segno di testardaggine da parte sua. La ricorrente iniziava le sue osservazioni «ripet[endo] ancora una volta quanto [fosse] desolata per l’intera situazione (...) che [aveva] assunto dimensioni spropositate», evidenziando che «non [aveva] accusato la [capo unità] di un’inadempienza o di non aver applicato correttamente i criteri relativi all’università estiva [di lingua inglese] ([lingua] C)». In una nota di sei pagine datata 10 febbraio 2012, il direttore ha risposto alle osservazioni della ricorrente, segnatamente a quelle che riguardavano la correttezza delle traduzioni in inglese dei messaggi di posta elettronica in lingua ceca che erano stati scambiati tra la ricorrente e la capo unità. Vi è poi stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e il direttore riguardo in particolare alla richiesta della ricorrente di poter fornire la propria traduzione in lingua inglese di detti messaggi di posta elettronica, richiesta infine accolta dal direttore. Ciò detto, con messaggio di posta elettronica del 15 febbraio 2012, il direttore ha dichiarato alla ricorrente che le sue spiegazioni non lo convincevano e ha deprecato il fatto che la copiosa corrispondenza elettronica fosse costata alla ricorrente, alla sua capo unità e ormai a lui in qualità di direttore, molto tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al lavoro. Di conseguenza egli ribadiva le istruzioni che comparivano nella sua nota del 1º febbraio 2012.

90      Di ritorno da un congedo di malattia, la ricorrente ha risposto al direttore con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2012. Ella è tornata sulla questione della correttezza delle traduzioni dei messaggi di posta elettronica in lingua ceca scambiati con la capo unità e ha contestato l’istruzione del direttore di presentare le sue scuse. Con messaggio di posta elettronica del giorno successivo, il direttore ha ribadito le proprie istruzioni volte ad ottenere che la ricorrente presentasse le proprie scuse con messaggio di posta elettronica inviato a tutti i componenti dell’unità, alla capo unità nonché allo stesso direttore e ha affermato che, in caso di rifiuto di ottemperare, avrebbe immediatamente avviato un procedimento disciplinare. Il successivo 20 febbraio, il medico curante della ricorrente le ha prescritto una sospensione dal lavoro per malattia fino al 2 marzo 2012. Il 29 febbraio 2012 il direttore ha inviato alla ricorrente un messaggio di posta elettronica con il quale rinnovava, in modo perentorio, le proprie istruzioni e rilevava che la ricorrente era stato vista all’interno del Parlamento il 20 e il 22 febbraio 2012, nonostante in tali date si trovasse in congedo di malattia, sicché ella era in condizione di ottemperare alle sue istruzioni relative all’invio di un messaggio di posta elettronica di scuse che poteva limitarsi a tre righe. Il direttore affermava che, se non avesse ricevuto il messaggio di posta elettronica richiesto il giorno stesso, avrebbe avviato un procedimento disciplinare.

91      Il Tribunale rileva subito che, in particolare nel suo messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2012, la ricorrente ha ammesso che non aveva compreso di non trovarsi nella stessa situazione delle due colleghe che erano state selezionate per partecipare all’università estiva che si sarebbe svolta in Irlanda e, in sostanza, ha presentato le proprie scuse in proposito. Inoltre, dagli atti di causa si evince che la ricorrente ha indebitamente e pubblicamente rimesso in discussione l’autorità e la credibilità del suo diretto superiore gerarchico, ossia la capo unità, in occasione della riunione dell’unità del 13 gennaio 2012, e che nel suo messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2012 diretto alla capo unità e in copia a tutti i componenti dell’unità ha mosso nuove rimostranze alla capo unità. In considerazione di tali circostanze, in occasione delle quali la ricorrente ha ignorato in modo evidente l’istruzione del direttore di smettere di comunicare mediante messaggi di posta elettronica con destinatari multipli e di rivolgersi a lui in caso di liti con la sua capo unità, il Tribunale ritiene che, in linea di principio, l’ordine del direttore alla ricorrente di presentare le proprie scuse a quello stesso pubblico non oltrepassasse i limiti del suo potere discrezionale nella gestione dei suoi servizi. In particolare, tenuto conto di tale infondata messa in causa della capo unità all’interno dell’unità e di fronte al suo superiore gerarchico, vale a dire il direttore, quest’ultimo ha potuto esigere, allo stesso modo, che le scuse che la ricorrente aveva già comunicato alla capo unità fossero inviate anche ai componenti dell’unità (v., in tal senso, sentenza Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 247).

92      Riguardo al fatto che il direttore ha ripetuto la propria istruzione concernente l’invio di un messaggio di posta elettronica di scuse a tutta l’unità nel periodo in cui la ricorrente si trovava in congedo di malattia e che, in tale contesto, l’ha minacciata di avviare un procedimento disciplinare ove non vi avesse dato immediatamente esecuzione, il Tribunale rileva che il messaggio di posta elettronica controverso, datato 29 febbraio 2012 alle ore 8:03, è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica professionale della ricorrente, che quest’ultima poteva consultare dal proprio domicilio; che la ricorrente si è recata sul proprio luogo di lavoro durante detto congedo di malattia; che il modo di procedere del direttore si basava evidentemente sull’idea che la ricorrente avrebbe avuto accesso al messaggio di posta elettronica dal proprio posto di lavoro o dal proprio domicilio se avesse ritenuto utile consultare la sua casella di posta elettronica, allo scopo di fornirle l’occasione – a prescindere dalla circostanza che si trovasse in congedo di malattia – di inviare un breve messaggio di posta elettronica di scuse in relazione agli incidenti connessi alla selezione per le università estive e di chiudere l’incidente all’interno dell’unità. In ogni caso, malgrado l’assenza di risposta da parte della ricorrente, il direttore non ha attuato la propria minaccia di avviare un procedimento disciplinare che, di conseguenza, appare piuttosto come l’ennesimo tentativo di porre fine ai copiosi messaggi di posta elettronica di spiegazioni della ricorrente che pregiudicavano il buon funzionamento dell’unità.

93      Tenuto conto anche del fatto che il direttore, nel suo messaggio di posta elettronica del 17 febbraio 2012, pur suggerendo il testo per il messaggio di scuse, lasciava alla ricorrente il compito di formularle, il Tribunale ritiene che, in considerazione della testardaggine della ricorrente e della sua propensione a porre in discussione le decisioni del proprio capo unità, un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di una sensibilità normale e posto nelle stesse condizioni, non considererebbe come eccessiva e censurabile l’iniziativa del direttore e vi ravviserebbe non un atto riconducibile alla nozione di molestie psicologiche, ma piuttosto un tentativo di richiamare un membro del personale il cui comportamento era tale da pregiudicare il buon funzionamento del servizio. Del resto, la messa in discussione, da parte della ricorrente, della correttezza della partecipazione alle università estive di due colleghe, le quali avevano preso servizio recentemente all’interno di un’unità di dimensioni ridotte, non dimostra un grande spirito di squadra.

94      Infine, anche nel caso in cui i toni di taluni messaggi di posta elettronica possano sembrare alquanto fermi, le eventuali reazioni esasperate dei suoi superiori devono essere considerate comunque scusabili, tenuto conto del comportamento della ricorrente (v. sentenza Fonzi/Commissione, 27/64 e 30/64, EU:C:1965:73, pag. 640).

–       Sui fatti connessi all’adozione del verbale della riunione del 13 gennaio 2012

95      A seguito della riunione dell’unità del 13 gennaio 2012, di cui al punto 85 della presente sentenza, il 13 febbraio 2012 è stata trasmessa una bozza del verbale di detta riunione ai componenti dell’unità. Con messaggio di posta elettronica del successivo 20 febbraio, la ricorrente ha chiesto se fosse stato stabilito un termine per presentare osservazioni. Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la capo unità, pur concedendo alla ricorrente un termine con scadenza il successivo 24 febbraio al fine di sottoporle le sue eventuali osservazioni, le ha fatto notare che aveva avuto l’opportunità di formulare i propri commenti già da una settimana.

96      La ricorrente deplora il fatto che la capo unità non si sia limitata ad assegnarle un termine per il deposito delle sue osservazioni sulla bozza di verbale della riunione di cui trattasi, ma che al contrario abbia colto l’occasione per «fare una ramanzina», mentre, secondo i principi che disciplinano l’adozione dei verbali delle riunioni dell’unità, comunicati dal capo unità, questi ultimi sono approvati nel corso della riunione successiva qualora non sia stata sollevata alcuna obiezione.

97      A tal proposito, nel summenzionato messaggio di posta elettronica della capo unità il Tribunale non individua nulla che possa corrispondere alla definizione statutaria di molestia psicologica. Al massimo, ammesso che la capo unità abbia potuto utilizzare una formula percepita dalla ricorrente come sarcastica, il Tribunale ritiene che, così facendo, ella non abbia superato i limiti della critica ragionevole, specie tenuto conto della bellicosità e della propensione alla contestazione di cui la ricorrente aveva dato prova riguardo all’adozione di un altro resoconto, ossia quello della riunione del 23 maggio 2011.

–       Sui fatti connessi alla revoca di mansioni accessorie alle funzioni di interprete

98      Con nota del 29 marzo 2012, richiamata al punto 14 della presente sentenza, il direttore ha informato la ricorrente che, tenuto conto del suo recente stato di salute, era più opportuno che da allora in poi si concentrasse sulle sue mansioni relative all’interpretazione a Bruxelles e a Strasburgo (Francia), vale a dire il lavoro in cabina, la preparazione delle riunioni e la prosecuzione dei corsi di lingua. Riguardo invece alle altre mansioni, quali, in particolare, quelle che comportavano trasferte fuori dalle tre sedi di lavoro del Parlamento e la partecipazione a un corso di formazione per i formatori («Training the Trainers»), il direttore ha deciso che, per il momento, avrebbe dovuto sospenderle.

99      Con messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2012, la ricorrente ha espresso la sua sorpresa e ha invitato il direttore a rivedere la propria posizione in considerazione, in particolare, del parere del suo medico curante il quale affermava che si era pienamente ristabilita e che quindi avrebbe potuto assolvere le proprie mansioni a decorrere dal 29 marzo 2012. Con messaggio di posta elettronica del successivo 20 aprile, il direttore le ha risposto che aveva preso la sua decisione nell’interesse della ricorrente, dopo essersi consultato con il servizio medico del Parlamento e in accordo con quest’ultimo. Il direttore affermava a tal proposito che la situazione sarebbe stata riesaminata al termine di un periodo di sei mesi.

100    Poiché la ricorrente aveva chiesto spiegazioni al riguardo al servizio medico del Parlamento, quest’ultimo in sostanza le ha fatto sapere che non comunicava alla gerarchia informazioni o consulenze concernenti le condizioni di salute dei funzionari. Con messaggio di posta elettronica del 23 ottobre 2012, la ricorrente ha nuovamente chiesto al direttore di rivedere la propria decisione relativa alle mansioni accessorie alle sue funzioni di interprete. Dagli atti di causa si evince che, in sostanza, al termine di un colloquio con la ricorrente in data 27 novembre 2012, il direttore ha subordinato la ripresa da parte della ricorrente delle sue mansioni accessorie alla presentazione di scuse alla capo unità, con messaggio di posta elettronica inviato a tutta l’unità, come era stato richiesto nella nota del precedente 1º febbraio. Con messaggio di posta elettronica del 25 gennaio 2013, la ricorrente ha informato il direttore che si trovava nell’incapacità di conformarsi alla sua istruzione per le stesse ragioni che aveva già illustrato più volte, sia a lui che alla capo unità. Con messaggio di posta elettronica di risposta del 31 gennaio 2013, il direttore ha spiegato alla ricorrente che, per porre termine alla situazione da quest’ultima descritta come umiliante e insostenibile, era sufficiente che porgesse le proprie scuse. Egli rimproverava inoltre la ricorrente per aver chiesto alla delegazione degli interpreti funzionari (DELINT – Staff Interpreters’ Delegation) di «esprimere [la propria] preoccupazione riguardo ai criteri utilizzati da[lla capo unità] per selezionare i candidati alle università estive» nel corso di una riunione di tale delegazione svoltasi a marzo del 2012. In esito ad una riunione svoltasi il 10 giugno 2013, il direttore ha deciso di reintegrare la ricorrente nelle sue mansioni accessorie, a condizione tuttavia che rispettasse le norme applicabili, fermo restando che viaggiare nell’ambito di trasferte autorizzate dal Parlamento presupponeva una fiducia reciproca e, dunque, il rispetto delle nome vigenti in tale istituzione. Su richiesta della ricorrente, la decisione è stata formalizzata in una nota del direttore dell’11 giugno 2013, la quale dichiara che la ricorrente «è autorizzata, come tutti gli altri colleghi della direzione, a seguire attività di formazione professionale nell’interesse del servizio».

101    La ricorrente lamenta il fatto che, con la falsa motivazione relativa alle sue condizioni di salute, le siano state revocate le sue mansioni accessorie, come forma di ritorsione e di intimidazione. La revoca delle sue mansioni accessorie costituirebbe quindi un abuso di autorità e di potere che rappresenta una condotta di molestia.

102    In via preliminare, il Tribunale ricorda che, se è vero che l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare i funzionari o gli agenti in considerazione delle loro capacità e delle loro preferenze personali, non per questo può essere loro riconosciuto il diritto di svolgere o di conservare funzioni particolari (sentenze Campoli/Commissione, T‑100/00, EU:T:2001:75, punto 71, e DH/Parlamento, F‑4/14, EU:F:2014:241, punto 68). Pertanto, l’autorità competente all’interno dell’istituzione può decidere di revocare talune mansioni ai suoi funzionari.

103    Per quanto concerne le mansioni che sono state revocate alla ricorrente, queste ultime erano accessorie alle sue funzioni principali, ossia l’interpretazione. Esse avevano inoltre una portata limitata atteso che si trattava essenzialmente della partecipazione a trasferte fuori dalle tre sedi di lavoro del Parlamento – opportunità che non si presenta spesso per interpreti di lingua ceca –, della partecipazione al gruppo di lavoro sulla formazione nonché della partecipazione ad un corso di formazione per i formatori.

104    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente prediligesse dette attività accessorie, che possono avere carattere di svago, resta il fatto che le mansioni da cui non è stata sollevata erano le mansioni caratteristiche del lavoro dell’interprete. Inoltre, la revoca delle mansioni accessorie è stata disposta soltanto a titolo temporaneo. Riguardo al fatto che il direttore ha subordinato la ripresa, da parte della ricorrente, di dette attività accessorie al suo impegno ad adottare un comportamento maggiormente conforme all’interesse del servizio, il che implicava che presentasse le scuse richieste, il Tribunale ritiene che, considerate le difficoltà relazionali in parte determinate dalla ricorrente, tale decisione non esorbitasse dai limiti del potere discrezionale del direttore.

105    Ne deriva che la decisione del direttore di privare temporaneamente la ricorrente di talune delle sue mansioni professionali accessorie, le quali consistevano essenzialmente in attività di trasferta e di formazione, non può costituire, in quanto tale, una prova di molestie psicologiche (v. sentenza K/Parlamento, F‑15/07, EU:F:2008:158, punto 38) e non può affatto essere qualificata come abuso di potere. La circostanza che, a tal proposito, il direttore abbia voluto rafforzare la legittimità della propria decisione comunicando al riguardo con il servizio medico del Parlamento non è pertinente.

–       Sui fatti connessi all’aggiornamento di un glossario

106    Per quanto concerne la circostanza che la capo unità ha ritenuto che la ricorrente avesse assolto in ritardo il modesto compito affidatole, il 31 agosto 2011, relativo all’aggiornamento del glossario sulla base imponibile consolidata comune per l’imposta sui redditi, il Tribunale ripete che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come è già stato rilevato ai punti da 114 a 117 della sentenza CW/Parlamento (EU:F:2014:186), le osservazioni della capo unità in proposito non erano viziate da alcun errore manifesto di valutazione. Inoltre, il Tribunale non comprende in che modo la menzione, da parte di un superiore gerarchico, della scarsa qualità delle prestazioni di un funzionario possa rappresentare un comportamento che costituisce una molestia psicologica, in particolare se la scarsa qualità di cui trattasi è evidente.

–       Sui fatti connessi al viaggio della ricorrente nella Repubblica ceca durante un congedo di malattia

107    La ricorrente ha lasciato Bruxelles per fare visita alla propria famiglia a Praga (Repubblica ceca) dal 2 al 5 marzo 2012, mentre si trovava in congedo di malattia. Il 4 giugno 2012 il direttore generale ha chiesto alla ricorrente se venerdì 2 marzo 2012 avesse viaggiato da Bruxelles a Praga e se avesse fatto il viaggio di ritorno il successivo lunedì 5 marzo. Dopo che la ricorrente ha confermato tale informazione, il direttore generale le ha chiesto se avesse ottenuto una preventiva autorizzazione per detto viaggio. Il 6 giugno 2012 la ricorrente ha dichiarato quanto segue: «La risposta alla sua domanda è no, non ho ottenuto la preventiva autorizzazione contemplata all’[articolo] 60 dello Statuto, poiché non pensavo di essere tenuta a chiederla». Successivamente, in un messaggio di posta elettronica del 7 giugno 2012, il direttore generale ha fatto sapere alla ricorrente, in particolare, che non aveva rispettato le norme dello Statuto in materia di soggiorno fuori dalla sede di servizio durante un congedo di malattia, sebbene queste ultime siano previste segnatamente allo scopo di tutelare il funzionario per quanto riguarda la copertura assicurativa, e che, se avesse presentato una domanda di preventiva autorizzazione, la ricorrente avrebbe anche potuto essere autorizzata a soggiornare più a lungo presso i propri cari.

108    A tal proposito, la ricorrente sostiene che, nella misura in cui l’amministrazione era informata dettagliatamente riguardo ai voli che aveva preso per recarsi a Praga e fare poi ritorno a Bruxelles, sarebbe chiaro che nel periodo di cui trattasi ella era sottoposta a una rigida sorveglianza da parte dell’amministrazione, il che avrebbe contribuito ad aggravare lo stress, la pressione e le intimidazioni con cui doveva confrontarsi.

109    Il Tribunale rileva che, sotto la copertura di asserite molestie, con la propria argomentazione la ricorrente tenta di minimizzare la portata della manifesta violazione, da parte sua, del disposto dell’articolo 60 dello Statuto.

110    Riguardo alla circostanza che l’amministrazione sia stata informata da uno dei colleghi della ricorrente che ella aveva preso posto sui voli del 2 e del 5 marzo 2012, la ricorrente non dimostra affatto che detto collega abbia ricevuto l’istruzione di seguirla nei suoi spostamenti durante il suo congedo di malattia. Del resto, occorre osservare che non si può escludere che taluni colleghi della ricorrente si servano degli stessi collegamenti aerei per fare rientro nei propri paesi di origine, soprattutto nel fine settimana.

–       Sui fatti connessi al pagamento delle spese sostenute in relazione ad una trasferta

111    La ricorrente fa riferimento alla circostanza che, mentre si stava trasferendo in un altro ufficio, la capo unità non le ha fatto sapere che il suo modulo per la richiesta di rimborso delle spese che aveva sostenuto nell’ambito di una trasferta avrebbe potuto essere depositato nel precedente ufficio. Inoltre, quando la ricorrente ha chiesto quale fosse il numero del suo nuovo ufficio, la capo unità le avrebbe risposto con un messaggio di posta elettronica del 2 maggio 2012 che tale informazione era disponibile sul sito Intranet del Parlamento, ma che, per venirle incontro, le riferiva che avrebbe potuto trovare il numero nella firma elettronica del messaggio di posta elettronica.

112    A tal proposito, è giocoforza rilevare che il comportamento della capo unità in occasione di tale episodio non è in alcun modo – sia sul piano formale che su quello sostanziale – assimilabile a una molestia psicologica. La circostanza che la ricorrente lo percepisca come tale dipende manifestamente da una percezione soggettiva.

–       Sui fatti connessi all’esame di lingua polacca

113    Avendo potuto prendere visione delle dichiarazioni scritte rese da quattro suoi colleghi, tra cui quella di M.G., dichiarazioni che erano state prodotte dal Parlamento ai fini della propria difesa nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza CW/Parlamento (EU:F:2014:186), il 15 novembre 2013 la ricorrente ha chiesto in particolare che M.G. non facesse parte della commissione incaricata di valutare le sue abilità in lingua polacca, lingua che intendeva aggiungere tra le sue competenze in materia di interpretazione. Infatti, secondo la ricorrente, M.G. non era sufficientemente imparziale, alla luce della sua testimonianza particolarmente negativa nei suoi confronti.

114    A tal proposito, è giocoforza rilevare che la circostanza che M.G. abbia reso dichiarazioni che descrivevano in modo negativo i comportamenti della ricorrente non può, di per sé, privare M.G. della possibilità di valutare obiettivamente le competenze linguistiche di quest’ultima. Infatti, seguendo il ragionamento della ricorrente, circa la metà dell’unità nonché la stessa capo unità e il direttore dovrebbero essere privati della possibilità di valutare le sue competenze e i suoi comportamenti nello svolgimento delle sue attività professionali, tutto ciò unicamente in base alle dichiarazioni e percezioni soggettive della ricorrente riguardo al suo ambiente professionale.

115    Del resto, il Tribunale rileva che la ricorrente ha sostenuto con successo la prova di lingua polacca, cosicché la sua argomentazione a tal proposito non è per nulla plausibile e credibile.

116    Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che, ove siano considerati singolarmente, i fatti e le serie di fatti summenzionati connessi agli incidenti invocati dalla ricorrente non possano essere considerati come manifestazioni di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

–       Sull’esame globale degli eventi controversi

117    Il Tribunale ritiene che, considerati nella loro globalità, gli eventi evidenziati dalla ricorrente e che sono stati appena esaminati uno per uno (in prosieguo: gli «eventi controversi») rivelino di certo un rapporto conflittuale in un contesto amministrativo difficile, ma non attestino la presenza di atti inopportuni o volontari: le affermazioni e i comportamenti documentati dimostrano tutt’al più una gestione maldestra della situazione conflittuale da parte dei superiori gerarchici, e non una deliberata intenzione di agire in modo inopportuno nei confronti della ricorrente (v., nello stesso senso, sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 128).

118    In particolare, alla luce del comportamento della ricorrente, caratterizzato da testardaggine, intransigenza e, talvolta, quasi d’insubordinazione, quest’ultima non può sostenere di non comprendere le ragioni delle decisioni assunte dai suoi superiori gerarchici. A tal proposito, il Tribunale evidenzia che la portata delle nozioni di molestie psicologiche e di obbligo di assistenza, di cui agli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, non può arrivare al punto da consentire alla presunta vittima di revocare in dubbio sistematicamente ogni autorità gerarchica se non addirittura di ritenersi esonerata dagli obblighi espressamente previsti dallo Statuto, quali quelli relativi al regime dei congedi o all’obbligo di leale cooperazione con i propri superiori.

119    Al riguardo, il Tribunale ricorda infatti che la critica di un superiore gerarchico sul compimento di un lavoro o sull’espletamento di una mansione da parte di un subordinato di per sé non è un comportamento inappropriato, poiché, se così fosse, la gestione di un servizio sarebbe resa praticamente impossibile (sentenze Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 97, e CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 87). Analogamente, è stato dichiarato che osservazioni negative rivolte a un agente non arrecano necessariamente pregiudizio alla sua personalità, alla sua dignità o alla sua integrità, qualora esse siano formulate, come nel caso di specie, in termini misurati e non si basino su accuse ingiustificate e prive di ogni rapporto con fatti oggettivi (v. sentenze Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 110, e CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 87).

120    Sebbene sia innegabile che i fatti relativi, rispettivamente, ai «quesiti rivolti alla direzione» e alla riunione del 23 maggio 2011 hanno contribuito a deteriorare i rapporti di lavoro all’interno dell’unità, da un lato, la circostanza che un funzionario abbia rapporti difficili, addirittura conflittuali, con i propri colleghi o superiori gerarchici non costituisce, di per se stessa, la prova di una molestia psicologica (v., in tal senso, sentenza CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punti 86, 87 e 98, nonché la giurisprudenza ivi citata), anche qualora tali difficoltà diano luogo a una serie di richiami all’ordine da parte dei superiori gerarchici. D’altro canto, con i suoi ripetuti invii di messaggi di posta elettronica, la ricorrente non ha realmente ricercato una distensione del clima professionale all’interno dell’unità e non ha neppure fornito un contributo in tal senso.

121    Inoltre, per quanto concerne la polemica scaturita dall’applicazione dei criteri di selezione per i corsi di lingua inglese nell’ambito di università estive previste nel 2012, il direttore non ha commesso errori manifesti di valutazione decidendo di pretendere dalla ricorrente che presentasse, mediante messaggio di posta elettronica avente come destinatari le stesse persone alle quali aveva preso l’abitudine di inviare copiosi messaggi relativi alla capo unità, nella fattispecie tutti i membri dell’unità, le proprie scuse per aver sottinteso che la capo unità non aveva applicato correttamente i criteri di partecipazione a detti corsi (v., altresì, sentenza CW/Parlamento, EU:F:2014:186, punti 71, 72 e 74). Del resto, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva già presentato scuse, ma unicamente mediante un messaggio di posta elettronica – nella fattispecie del 20 gennaio 2012 – inviato alla capo unità e in copia al direttore. Orbene, atteso che, se uno dei suoi superiori avesse trasmesso detto messaggio di posta elettronica ai componenti dell’unità, la ricorrente avrebbe verosimilmente percepito tale gesto come un’ulteriore forma di molestia, era a maggior ragione legittimo, al fine di ristabilire la credibilità della capo unità, che aveva risentito dell’atteggiamento della ricorrente, che la sua gerarchia esigesse da quest’ultima che inviasse agli stessi destinatari dei messaggi di critica della capo unità le scuse che aveva voluto presentare a detta capo unità.

122    Riguardo a tale aspetto, il Tribunale ritiene che, analogamente all’invio da parte dei superiori gerarchici di messaggi contenenti formule diffamatorie o malevole, a maggior ragione se inviati, senza una specifica giustificazione, a persone diverse dall’interessato, possa essere considerato una manifestazione di molestia ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto (v., a contrario, sentenze Lo Giudice/Commissione, EU:T:2007:322, punti 104 e 105, e Tzirani/Commissione, EU:F:2013:115, punto 97), il dovere di lealtà di cui all’articolo 11 dello Statuto, come del resto il dovere per qualsiasi funzionario, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, di astenersi da qualsiasi atto e da qualsiasi comportamento che possano ledere la dignità della sua funzione, implicano, per qualunque sottoposto, l’obbligo di astenersi dal revocare in dubbio, senza fondamento, l’autorità dei propri superiori e, in ogni caso, l’obbligo di far prova di misura e prudenza nell’invio di messaggi di posta elettronica che si inscrivono in un tale contesto nonché nella scelta dei destinatari di detti messaggi.

123    Per quanto concerne la revoca temporanea di talune mansioni e attività della ricorrente, a prescindere dalla questione della consultazione del servizio medico del Parlamento e dalle condizioni in cui tale consultazione è stata effettuata, detta revoca poteva essere giustificata da ragioni di natura medica dal momento che la ricorrente si era più volte assentata per malattia e aveva invocato un «burnout». Dagli atti di causa si evince, nondimeno, che la ricorrente è stata privata di tali attività accessorie alle sue mansioni principali innanzitutto al fine di evitare continue controversie, connesse alle sue partecipazioni ad attività esterne all’unità. Atteso che la ricorrente non è stata in alcuna misura privata di dette mansioni principali, che sono le più importanti rispetto all’interesse del servizio, ossia il lavoro di interpretazione che, a quanto sembra, svolge in modo soddisfacente per la sua istituzione, il Tribunale non comprende in che modo il fatto che le siano state tolte talune mansioni accessorie, certo predilette dalla ricorrente, avrebbe oggettivamente per effetto, nel contesto più ampio degli eventi descritti, di ledere la sua personalità, la sua dignità o la sua integrità fisica o psichica.

124    Riguardo ai vari certificati e rapporti medici allegati dalla ricorrente al proprio ricorso al fine di dimostrare che i comportamenti controversi della capo unità e del direttore hanno leso la sua personalità, la sua dignità o la sua integrità fisica o psichica, il Tribunale rileva che, sebbene detti certificati e rapporti medici evidenzino certamente l’esistenza di disturbi psichici della ricorrente, tuttavia essi non permettono di stabilire che tali disturbi derivino da molestie psicologiche, dal momento che, per affermare la sussistenza di una simile molestia, gli autori dei certificati si sono necessariamente basati in via esclusiva sulla descrizione che la ricorrente ha potuto fare loro delle proprie condizioni di lavoro all’interno del Parlamento (v. sentenze K/Parlamento, EU:F:2008:158, punto 41, e CQ/Parlamento, EU:F:2014:214, punto 127). In ogni caso, i pareri di esperti in campo medico, anche qualora si fondassero su elementi diversi dalla descrizione da parte del funzionario interessato delle proprie condizioni di lavoro, non hanno natura tale da dimostrare, di per se stessi, la sussistenza, in senso giuridico, di una molestia o di una colpa dell’istituzione in relazione al suo dovere di assistenza (sentenza BQ/Corte dei conti, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, punto 49).

125    Per quanto attiene, infine, alla contestazione della ricorrente relativa all’asserita abitudine adottata dal direttore di convocarla senza indicarle le ragioni del colloquio previsto, il Tribunale ricorda che la ricorrente ha l’obbligo di rendersi disponibile ad incontrare il proprio superiore gerarchico qualora quest’ultimo la convochi ad una riunione (sentenza CW/Parlamento, EU:F:2014:186, punto 123). Peraltro, dagli atti di causa si evince che, ogniqualvolta la ricorrente abbia fatto una richiesta in tal senso, il direttore le ha indicato l’oggetto delle riunioni o dei colloqui controversi. Il Tribunale rileva inoltre che, in definitiva, detti colloqui appaiono come tentativi della gerarchia di superare le difficoltà relazionali tra la capo unità e la ricorrente che, essenzialmente, si spiegano con un comportamento di quest’ultima di natura tale da mettere in discussione l’autorità della capo unità, in favore della quale, a suo tempo, la candidatura della ricorrente era stata scartata.

126    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che il Parlamento non abbia commesso un errore manifesto di valutazione né un abuso di potere dichiarando, nella decisione di diniego di assistenza, che, in considerazione degli elementi portati a sua conoscenza in particolare dalla ricorrente e di quelli relativi al suo rapporto informativo 2011, i comportamenti in discussione non potevano essere considerati manifestazioni di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Allo stesso modo, gli elementi prodotti dalla ricorrente non consentono di rilevare che le sue condizioni di lavoro non rispettino la sua salute e la sua dignità ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta.

127    Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di assistenza sancito all’articolo 24 dello Statuto

 Argomenti delle parti

128    A sostegno del secondo motivo, la ricorrente afferma che, a dispetto del fatto che aveva fornito all’APN un principio di prova del carattere reale delle aggressioni di cui era stata oggetto ad opera della capo unità e del direttore, essa non ha adottato i provvedimenti che ella aveva richiesto, il che costituirebbe una violazione sia del suo obbligo di assistenza che del dovere di sollecitudine.

129    Per quanto concerne la decisione di rigetto del reclamo, la ricorrente sostiene che l’APN ha errato nel contestarle di non aver adito il comitato consultivo sulle molestie per il motivo che, all’interno della segreteria del Parlamento, le indagini nei casi di presunte molestie sarebbero affidate a tale comitato. Pertanto, la motivazione invocata a sostegno del rigetto del suo reclamo, ossia il carattere prematuro di quest’ultimo in mancanza di consultazione del comitato, sarebbe erronea. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che aveva preso l’iniziativa di adire il comitato, ma che il suo presidente non l’ha ricontattata a tal proposito. A suo dire, la passività e l’inerzia di detto comitato nonché il suo silenzio a dispetto delle rassicurazioni fornite dall’APN le procurerebbero preoccupazioni di ordine generale che giustificherebbero i suoi dubbi riguardo alla possibilità di delegare, con piena fiducia, a tale comitato l’esame di casi di molestie psicologiche all’interno del Parlamento.

130    In ogni caso, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto suggerito dal Parlamento, l’APN non ha affidato al comitato consultivo sulle molestie i poteri da essa detenuti ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Se così fosse, sarebbe comunque incomprensibile che, nella fattispecie, l’APN non abbia allora rinviato d’ufficio il caso a tale comitato. La ricorrente suggerisce anche che l’APN avrebbe potuto affidare la conduzione di un’indagine a una persona o ad un organo ad hoc e indipendenti.

131    Inoltre, tenuto conto dell’importanza e della gravità dei fatti allegati, il Parlamento, ancor prima di procedere a un’indagine allo scopo di accertare la realtà dei fatti, avrebbe dovuto iniziare riassegnando la capo unità e/o il direttore o, in subordine, la ricorrente come quest’ultima aveva già chiesto nella sua richiesta di assistenza. La ricorrente contesta inoltre all’APN di aver respinto la sua richiesta di assistenza sulla base di informazioni generiche sulla situazione vigente all’interno dell’unità, raccolte nell’ambito dell’indagine condotta a seguito della denuncia per molestie del suo collega, CQ, mentre, da un lato, la ricorrente chiedeva lo svolgimento di un’indagine su larga scala e, dall’altro, le sue rivendicazioni erano prive di connessione con le constatazioni effettuate in esito all’indagine compiuta su richiesta di CQ.

132    Il Parlamento chiede il rigetto del secondo motivo in quanto infondato, rilevando che, alla data in cui l’APN è stata investita della richiesta di assistenza della ricorrente, ossia il 5 febbraio 2013, essa conosceva già bene le sue affermazioni, in particolare per via del reclamo presentato dalla ricorrente avverso il suo rapporto informativo 2011, che conteneva un’esposizione particolareggiata dei fatti, ma altresì in ragione del procedimento avviato dal suo collega, CQ, che aveva portato alla formulazione di un parere del comitato consultivo sulle molestie, allo svolgimento di un’indagine da parte del direttore generale e all’adozione di decisioni dell’APN che, nella fattispecie, erano state successivamente oggetto del ricorso iscritto al ruolo con il numero di causa F‑12/13. Pertanto la richiesta di assistenza sarebbe stata respinta con piena cognizione di causa, basandosi sulle prove fornite dalla ricorrente nonché sulle indagini già svolte e sui rapporti già redatti. Invece, come è stato precisato nel corso dell’udienza, l’invito ad adire nuovamente il comitato consultivo sulle molestie sarebbe stato rivolto dal segretario generale del Parlamento alla ricorrente soltanto per spirito di apertura e di sollecitudine. Per quanto concerne la mancata consultazione d’ufficio di detto comitato da parte dell’APN, il Parlamento sostiene che tale iniziativa spettava alla ricorrente in forza del suo obbligo di leale cooperazione nei confronti della propria istituzione.

 Giudizio del Tribunale

–       Considerazioni preliminari

133    In via preliminare, occorre distinguere la domanda della ricorrente, presentata al presidente del comitato consultivo sulle molestie, dalla richiesta di assistenza da lei presentata all’APN, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

134    Infatti, per quanto concerne il comitato consultivo sulle molestie, il Tribunale rileva che, come risulta dalle norme interne, esso è stato istituito allo scopo di attuare l’articolo 12 bis dello Statuto e che i suoi principali compiti consistono nel promuovere un clima di lavoro sereno e produttivo, nel prevenire o far cessare qualsiasi comportamento di mobbing sul personale, nello svolgere un ruolo di conciliazione e di mediazione, nonché di formazione e di informazione. Ai sensi degli articoli 6 e 7 delle norme interne, il comitato consultivo sulle molestie «è pronto ad ascoltare qualsiasi persona che si ritiene vittima di mobbing concedendole tutto il tempo e l’attenzione necessari, mantenendo un atteggiamento neutrale ed obiettivo, consapevole di operare in un ambiente multiculturale[; esso] opera in assoluta autonomia, indipendenza e riservatezza».

135    Per quanto riguarda la consultazione del comitato, ai sensi degli articoli 9 e 11 delle norme interne, si può rivolgere al comitato consultivo sulle molestie qualsiasi funzionario o agente che si trovi di fronte ad un problema che può essere di mobbing o che ritenga che tale problema esista nel suo ambiente di lavoro; il comitato deve riceverlo entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla sua domanda. Dopo aver ascoltato la presunta vittima, nonché il presunto molestatore e, eventualmente, altri loro colleghi nel mese successivo all’audizione della presunta vittima, che ha adito il comitato, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 12 delle norme interne, può fare raccomandazioni al personale dirigente del richiedente per risolvere il problema. Se il problema persiste, l’articolo 14 delle norme interne autorizza il comitato consultivo sulle molestie a trasmettere una relazione confidenziale al segretario generale del Parlamento con proposte concernenti il seguito da dare, se del caso, chiedendogli di essere incaricato di svolgere un’indagine esaustiva, al termine della quale deve quindi elaborare e trasmettere le sue conclusioni e le eventuali raccomandazioni al segretario generale del Parlamento. In tal caso, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 16 delle norme interne, deve comunicare al comitato le misure che intende adottare.

136    Dagli articoli 10 e 11 delle norme interne risulta inoltre che la consultazione del comitato consultivo sulle molestie, da parte di qualsiasi funzionario o agente dell’istituzione, non è subordinata alla produzione di alcun principio di prova che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di una molestia e che, una volta che sia stato adito, il comitato è invece tenuto ad assolvere i compiti – elencati supra – che gli sono stati affidati, senza che l’esercizio di tali funzioni sia subordinato a una qualsiasi decisione preventiva dell’APN, salvo quando sia lo stesso comitato ad adire l’APN, in particolare ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne.

137    Inoltre, anche se in taluni casi essa potrebbe essere auspicabile, in particolare in vista di una mediazione, la consultazione del comitato consultivo non costituisce neppure un presupposto necessario per avvalersi della possibilità per ogni funzionario di presentare una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, alle condizioni previste agli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza Faita/CESE, EU:F:2013:130, punto 91). Infatti, a differenza della lettera e della finalità dell’articolo 12 bis dello Statuto nonché delle norme interne adottate dal Parlamento per l’attuazione di detto articolo, l’articolo 24 dello Statuto non riguarda specificatamente la prevenzione o la lotta contro le molestie, ma consente più in generale, a qualunque persona cui si riferisce lo Statuto, di chiedere l’intervento dell’APN perché questa adotti ogni misura volta ad «assiste[re] il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario (...) [sia] oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».

138    Ne deriva che la presentazione di una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto non richiede, anche qualora si tratti di una richiesta di assistenza relativa ad un caso di molestie, che l’interessato consulti preventivamente il comitato consultivo sulle molestie istituito dal Parlamento in base all’articolo 12 bis dello Statuto, a prescindere dal fatto che, ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne, in taluni casi l’APN può decidere di affidare al comitato consultivo sulle molestie la responsabilità di condurre un’indagine sui fatti di presunte molestie portati a conoscenza dell’APN.

–       Sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine

139    Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva chiesto l’aiuto del presidente del comitato consultivo sulle molestie per il motivo che, «[d]al 1º febbraio 2012, [era] esposta a un’enorme pressione esercitata dai [suoi] due superiori». Anche se tale domanda non faceva esplicitamente riferimento alla nozione di molestia psicologica e non era accompagnata da alcun principio di prova dell’«enorme pressione» indicata dalla ricorrente, in base alle norme interne, il comitato era tenuto a ricevere la ricorrente entro un termine di dieci giorni lavorativi, cosa che ha manifestamente omesso di fare. A tal proposito, la motivazione invocata dal Parlamento al fine di giustificare la violazione delle norme interne da parte del comitato, ossia che il suo presidente si stava trasferendo in un nuovo ufficio a seguito della sua riassegnazione ad un nuovo posto dirigenziale in un’altra direzione generale, non è pertinente poiché, sebbene dai messaggi di posta elettronica della ricorrente inviati alla segreteria del comitato o al suo presidente risulti che ella desiderava parlare con il presidente del comitato in persona, il comitato, quale organo consultivo adito nella persona del suo presidente, era tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché un altro dei suoi membri – due dei quali, del resto, erano destinatari in copia di parte dei messaggi – si facesse carico della domanda della ricorrente, cosa che evidentemente esso non ha fatto.

140    A prescindere dalla questione della consultazione del comitato consultivo, come rilevato supra, la ricorrente aveva, in ogni caso, diritto di presentare all’APN una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, senza essere sottoposta all’obbligo di preventiva consultazione del comitato o all’obbligo di attendere un’eventuale risposta del comitato.

141    A tal proposito, come è stato ricordato al punto 37 della presente sentenza, spettava alla ricorrente fornire, a sostegno della propria richiesta di assistenza, un principio di prova del carattere reale delle aggressioni asseritamente subite ad opera della sua capo unità e del suo direttore.

142    Nel caso di specie, sebbene gli elementi forniti dalla ricorrente nella propria richiesta di assistenza non dimostrassero l’esistenza dell’asserita molestia, l’APN avrebbe potuto ritenere, in uno spirito di apertura dettato dal suo dovere di sollecitudine, che, entro certi limiti, detti elementi potessero costituire principi di prova di una simile molestia. Spettava quindi in linea di principio al Parlamento adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare promuovendo un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima. Nell’esercizio dei poteri ad essa devoluti, l’amministrazione, nel rispetto di tale obiettivo e fornendo le appropriate risorse logistiche ed umane, può decidere di affidare la conduzione di detta indagine alla gerarchia dell’istituzione, come un direttore generale, ad un comitato di indagine ad hoc, ad un comitato consultivo sulle molestie o, ancora, ad una personalità o ad un organo esterno all’istituzione.

143    Tuttavia, per quanto riguarda la legittimità di una decisione recante rigetto di una richiesta di assistenza presentata a norma dell’articolo 24 dello Statuto senza che sia stata avviata un’indagine amministrativa, il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di tale decisione alla luce degli elementi che sono stati portati a conoscenza dell’amministrazione, in particolare dall’interessato nella sua richiesta di assistenza, quando la medesima si è pronunciata (sentenza Faita/CESE, EU:F:2013:130, punto 98).

144    Orbene, in proposito, il Tribunale rileva che, in primo luogo, nella sua richiesta di assistenza la ricorrente aveva prodotto una voluminosa documentazione a conferma dei fatti sostenuti, in particolare mediante messaggi di posta elettronica. In secondo luogo, nella sua richiesta di assistenza, la ricorrente ha affermato che «[l’APN], alla quale [erano] stati presentati [da CQ] una formale richiesta di assistenza e un reclamo, [era] perfettamente al corrente della situazione e [aveva] incaricato il direttore generale di svolgere un’indagine in merito».

145    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’APN aveva il diritto, nel trattare la richiesta di assistenza, di prendere in considerazione le informazioni di cui essa era già a conoscenza e alle quali la ricorrente si era riferita direttamente o indirettamente nella sua richiesta, ossia, in particolare, il parere del comitato consultivo sulle molestie e l’indagine condotta dal direttore generale a seguito della denuncia per molestie di CQ, atteso che, per di più, la richiesta di assistenza di quest’ultimo chiamava in causa gli stessi protagonisti – inclusa la ricorrente – che erano stati ascoltati, in alcuni casi più volte, dal comitato e dall’APN. A ciò si aggiungeva la circostanza che gli eventi controversi erano stati in parte chiamati in causa dalla ricorrente nelle contestazioni dei suoi rapporti informativi 2011 e 2012.

146    Alla luce degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e di quelli conosciuti dal Parlamento in relazione al rapporto informativo 2011 e alla denuncia per molestie di CQ, il Tribunale reputa che, nel caso di specie, l’APN abbia potuto ritenere nella decisione di diniego di assistenza di disporre, in tale fase, di una conoscenza della realtà e della portata dei fatti affermati dalla ricorrente sufficiente per poter concludere che questi ultimi non costituivano una molestia psicologica, il che è stato confermato dal Tribunale nell’ambito dell’esame del primo motivo.

147    Quindi, nelle circostanze del caso di specie, in cui ai fini di una nuova indagine sarebbe stato necessario interrogare le stesse persone già sentite nell’ambito dell’indagine condotta a seguito della denuncia per molestie di CQ, su fatti che, quanto ad alcuni di essi, erano identici a quelli chiamati in causa da CQ e senza che, tuttavia, fossero necessariamente apportati ulteriori chiarimenti rispetto agli elementi di prova sufficientemente esaurienti sottoposti dalla stessa ricorrente all’APN, il Tribunale ritiene che, non ordinando l’avvio di un’«indagine su larga scala riguardo ai metodi di management [della sua capo unità] e [del direttore] nonché riguardo al loro comportamento nei confronti [della ricorrente]», il Parlamento non abbia commesso un errore manifesto di valutazione nella scelta delle misure e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto per la quale esso dispone di un ampio potere discrezionale, e, pertanto, non ha contravvenuto a tale norma.

148    A ciò si aggiunge la circostanza che, nel definire i provvedimenti che ritiene adeguati al fine di dimostrare la realtà e la portata dei fatti affermati, l’APN deve altresì badare a garantire la protezione dei diritti delle persone che possono essere interessate da un’indagine, cosicché, nelle circostanze del caso di specie, prima di esporre nuovamente a un’indagine tutte le persone coinvolte, indagine che può risultare inutilmente logorante per la gerarchia, ma anche per i componenti dell’unità, l’APN doveva assicurarsi di disporre di indizi atti a fondare reali sospetti di molestie (v., in tal senso, sentenza Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 152), anche in riferimento ai precedenti accertamenti dell’APN e del comitato consultivo sulle molestie nell’ambito della denuncia per molestie di CQ. Orbene, nel caso di specie, mancavano detti elementi.

149    Per quanto concerne la richiesta della ricorrente di riassegnare la capo unità e/o il direttore al fine di tutelarla da pretesi soprusi da parte loro, il Tribunale ritiene che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza, atteso che dai fatti allegati dalla ricorrente non emergeva una violazione degli obblighi gravanti sui suoi superiori gerarchici ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, il rigetto di tale richiesta da parte dell’APN non abbia comportato una violazione dell’articolo 24 dello Statuto né del dovere di sollecitudine. Lo stesso può dirsi per la domanda della ricorrente volta all’«adozione di una misura di effetto [equivalente]», quale la sua riassegnazione, tanto più che la ricorrente, allora agente temporaneo in un’altra unità dell’interpretazione, alla fine del 2007 era stata assunta presso la sua attuale unità e tale cambiamento di unità si iscriveva nel contesto della presentazione da parte della ricorrente di un’altra denuncia per molestie psicologiche nel 2005, denuncia che era stata respinta dall’APN.

150    Riguardo al fatto che l’APN non ha adito direttamente il comitato consultivo sulle molestie affinché esaminasse, nell’ambito delle sue rispettive competenze definite nelle norme interne, la denuncia della ricorrente che aveva omesso di esaminare a suo tempo, il Tribunale ritiene che, alla luce dell’argomentazione della ricorrente contenuta nella sua richiesta di assistenza, argomentazione che del resto ella ha ripreso nel proprio reclamo e nell’atto introduttivo del ricorso, in definitiva l’APN sarebbe andata contro la volontà della stessa ricorrente ove avesse adito il comitato, verso il quale quest’ultima dichiarava di aver perso qualsiasi fiducia. Nei limiti in cui, con la sua argomentazione, la ricorrente contesta all’APN di non aver affidato al comitato, in particolare ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne, la responsabilità di procedere a un’indagine esaustiva, il Tribunale rileva, da un lato, che l’applicazione di tale disposizione presuppone che il comitato presenti al segretario generale del Parlamento una richiesta affinché questi fornisca al comitato istruzioni per lo svolgimento di un’indagine dettagliata, richiesta che mancava nel caso di specie, e che, dall’altro lato, come è stato osservato supra, l’APN ha potuto validamente ritenere di avere una conoscenza sufficiente dei fatti, tale da consentirle di respingere come non fondata la richiesta di assistenza, senza avvertire la necessità di affidare al comitato consultivo sulle molestie o a qualsiasi altro organo l’avvio di indagini supplementari.

151    Ciò detto, il Tribunale rileva che, mentre la richiesta di assistenza è stata respinta nel merito nella decisione di diniego di assistenza – al termine di un esame circostanziato degli eventi controversi invocati dalla ricorrente – il reclamo, invece, è stato respinto principalmente per la ragione che era prematuro, nella misura in cui, considerato il desiderio della ricorrente di ottenere che fosse svolta un’indagine su larga scala, ella era tenuta a rivolgersi preventivamente al comitato consultivo sulle molestie, idoneo a condurre una simile indagine.

152    Orbene, come è stato ricordato ai punti da 134 a 138 della presente sentenza, la consultazione del comitato consultivo sulle molestie non è un presupposto per la presentazione dinanzi all’APN di una richiesta di assistenza a norma dell’articolo 24 dello Statuto e, se del caso, di un reclamo in caso di rigetto di quest’ultima. La circostanza che, nella decisione di diniego di assistenza, l’APN abbia invitato la ricorrente ad adire il comitato tramite il suo nuovo presidente non è rilevante a tal proposito. Il Tribunale rileva inoltre che, dal punto di vista cronologico, mentre nella sua richiesta di assistenza la ricorrente si basava su eventi svoltisi a partire dal mese di aprile del 2011, in particolare su quelli relativi alla redazione del resoconto della riunione del 23 maggio 2011 e alla sua mancata partecipazione a un’università estiva, il messaggio di posta elettronica della ricorrente inviato al comitato consultivo sulle molestie faceva invece riferimento, in termini piuttosto laconici, soltanto a una pressione professionale percepita dal 1º febbraio 2012.

153    Infine, una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto può senza dubbio essere respinta con una motivazione fondata sul suo carattere prematuro. Per contro, così non è per un reclamo, rispetto al quale il termine di decadenza di tre mesi, previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, decorre in ogni caso, nonostante l’eventuale consultazione di un comitato consultivo quale quello costituito all’interno del Parlamento in materia di molestie.

154    Di conseguenza, nel respingere il reclamo per un motivo attinente al suo carattere asseritamente prematuro in quanto la ricorrente avrebbe dovuto preventivamente consultare il comitato consultivo sulle molestie, l’APN si è basata su un motivo erroneo e che può indurre in errore i funzionari e gli agenti sulle rispettive competenze e responsabilità del comitato consultivo sulle molestie e dell’APN in materia di molestie psicologiche, come illustrate ai punti da 134 a 138 della presente sentenza.

155    [Come rettificato con ordinanza del 3 dicembre 2015] Una simile motivazione, tuttavia, non può inficiare la legittimità della decisione di rigetto del reclamo né, del resto, quella della decisione di diniego di assistenza. Infatti, ricordando alla ricorrente, nella decisione di rigetto del reclamo, che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di rapporti difficili, o addirittura conflittuali, tra un funzionario e i suoi superiori non costituisce, di per sé, la prova di molestie psicologiche, l’APN ha inteso confermare, nel merito, seppure in via subordinata, l’esame circostanziato svolto nella decisione di diniego di assistenza o, perlomeno, non ha voluto invalidare tale esame. Del resto ciò corrisponde a quanto sostenuto dal Parlamento, in particolare in udienza. Inoltre, a prescindere dall’esito del presente ricorso, il Tribunale rileva che il comitato consultivo sulle molestie è investito di un compito di conciliazione e di mediazione, che potrebbe consentire di risolvere le difficoltà incontrate dalla ricorrente, sebbene queste ultime non siano elementi costitutivi di una molestia ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, al fine di ripristinare un «clima di lavoro sereno e produttivo» ai sensi dell’articolo 5 delle norme interne.

156    Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni e senza che occorra disporre la traduzione in inglese da parte di un traduttore indipendente di taluni messaggi di posta elettronica scritti in ceco, il secondo motivo e, di conseguenza, le domande di annullamento della decisione di diniego di assistenza e della decisione di rigetto del reclamo, considerate nella loro interezza, devono essere respinti.

3.     Sulle domande di risarcimento

157    Nelle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare il Parlamento a versarle un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento dei danni morali che ritiene di aver subito nonché a versarle, a titolo di danno materiale, un quarto dell’importo delle spese mediche sostenute dalla ricorrente in relazione al peggioramento del suo stato di salute, maggiorando l’importo totale degli interessi di mora.

158    Il Parlamento chiede, in via principale, il rigetto di tali domande di risarcimento in quanto irricevibili e, in subordine, in quanto infondate.

159    A prescindere dalla questione se, alla luce della regola sulla concordanza, chiedendo di «correggere i torti che la decisione impugnata le aveva causato o avrebbe ancora potuto causarle», la ricorrente abbia voluto riferirsi nel suo reclamo a un risarcimento di un danno materiale e/o morale, occorre ricordare che la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale dev’essere respinta quando presenti, come nel caso di specie, uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, essa stessa, respinta in quanto infondata (sentenza López Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 105, e giurisprudenza ivi citata).

160    In considerazione del rigetto delle domande di annullamento e, di conseguenza, dell’assenza di una colpa dell’amministrazione di natura tale da determinare la sua responsabilità, le domande di risarcimento devono essere respinte.

 Sulle spese

161    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, dello stesso regolamento, una parte vincitrice può tuttavia essere condannata a sostenere le proprie spese e a farsi carico, parzialmente o totalmente, delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato alla controparte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

162    Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che la ricorrente è rimasta soccombente. Inoltre, il Parlamento, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che ella sia condannata alle spese. Tuttavia, tenuto conto, da un lato, del malfunzionamento del comitato che in particolare ha avuto quale conseguenza, in violazione delle norme interne, la mancata presa in carico della domanda della ricorrente trasmessa all’ex presidente di detto comitato e, dall’altro lato, dell’inadeguatezza della motivazione fornita a titolo principale a sostegno della decisione di rigetto del reclamo, il Tribunale ritiene giustificata l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura e decide, di conseguenza, che il Parlamento deve sopportare le proprie spese ed essere condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute da CW.

3)      CW sopporterà la metà delle proprie spese.

Barents

Perillo

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 marzo 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’inglese.