Language of document : ECLI:EU:C:2017:504

Causa C126/15

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato – Accise sulle sigarette – Direttiva 2008/118/CE – Esigibilità – Luogo e momento dell’esigibilità – Contrassegni fiscali – Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa – Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette – Principio di proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Esigibilità delle accise – Condizioni di esigibilità – Misura nazionale volta a prevenire l’immissione in consumo in quantità eccessive di pacchetti di sigarette a fine anno, in previsione di un rialzo dell’accisa – Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette – Ammissibilità – Misura applicabile in assenza di un aumento dell’aliquota dell’accisa – Violazione del principio di proporzionalità

(Direttiva del Consiglio 2008/118, considerando 31 e artt. 9, comma 1, 11 e 39, § 3, comma 1)

Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, e del principio di proporzionalità assoggettando le sigarette immesse in consumo nel corso di un determinato anno a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la fine del terzo mese dell’anno successivo, laddove non vi siano aumenti dell’aliquota dell’accisa su tali prodotti che abbiano effetto in tale anno successivo.

Infatti, la lotta contro ogni possibile evasione, elusione fiscale e abuso è un obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/118, come risulta dal considerando 31, dall’articolo 11 e dall’articolo 39, paragrafo 3, primo comma, di quest’ultima. Orbene, immissioni in consumo in quantità eccessive di pacchetti di sigarette a fine anno, che anticipano un futuro aumento dell’aliquota dell’accisa, costituiscono una forma di abuso che gli Stati membri hanno il diritto di prevenire mediante misure adeguate. Dato che l’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118 rinvia al diritto nazionale in vigore alla data di esigibilità delle accise per la determinazione delle condizioni di esigibilità e dell’aliquota dell’accisa, un simile diritto riconosciuto agli Stati membri implica necessariamente la possibilità per questi ultimi di adottare tali misure.

Tuttavia, nell’esercizio dei poteri conferiti loro dal diritto dell’Unione, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figura in particolare il principio di proporzionalità. Tale principio prescrive che gli Stati membri si avvalgano di mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e arrecano il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dal diritto dell’Unione pertinente. Una misura che ha per oggetto di prevenire l’immissione in consumo in quantità eccessive di pacchetti di sigarette a fine anno, in previsione di un rialzo dell’accisa, è appropriata per il raggiungimento degli obiettivi legittimi che sono la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali nonché la tutela della salute pubblica. Essa contribuisce anche ad assicurare una sana concorrenza. Orbene, nei limiti in cui tale misura si applica in tutti i casi, incluso quello in cui l’aliquota dell’accisa diminuisca o resti invariata, essa non risulta necessaria per raggiungere gli scopi perseguiti. Infatti, tali scopi potrebbero essere raggiunti in modo meno restrittivo ma altrettanto appropriato se la misura controversa si applicasse soltanto in caso di aumento dell’aliquota dell’accisa sulle sigarette.

(v. punti 59‑62, 64, 67, 68, 78, 79, 99 e dispositivo)