Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022 – Pejovič / EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS)
(Causa T‑283/21) (1)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo TALIS – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punti 18, 85-87)
2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 29-37)
3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – 106930 / Marchio denominativo TALIS
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 70, 79-81)
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) | | L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. |