Language of document : ECLI:EU:T:2006:269

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 settembre 2006 (*)

«Concorrenza – Intese – Gluconato di sodio – Art. 81 CE – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Principio di proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑330/01,

Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. van Empel e C. Swaak, successivamente dall’avv. Swaak,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan, A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. H. van der Woude,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento degli artt. 3 e 4 della Decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), nella parte in cui riguardano la ricorrente o, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La società Akzo Nobel NV (in prosieguo: l’«Akzo») è la società madre di un gruppo di imprese specializzate nelle industrie chimica e farmaceutica. Essa detiene la totalità delle azioni della società Akzo Nobel Chemicals BV (in prosieguo: l’«ANC»). All’epoca dei fatti e sino al dicembre 1995, l’ANC operava sul mercato del gluconato di sodio attraverso la sua partecipazione nella società Glucona vof, un’impresa che essa controllava unitamente alla società Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA (in prosieguo: l’«Avebe»). Nel dicembre 1995 l’Avebe ha acquisito la partecipazione dell’ANC nella Glucona vof, che è divenuta una società a responsabilità limitata ed ha assunto la denominazione di Glucona BV (in prosieguo: le società Glucona vof e Glucona BV sono indistintamente denominate «Glucona»).

2        Il gluconato di sodio fa parte delle sostanze chelanti che sono prodotti i quali inattivano gli ioni metallici nei procedimenti industriali. Questi procedimenti comprendono, tra l’altro, la pulizia industriale (pulizia di bottiglie o di utensili), il trattamento delle superfici (trattamenti antiruggine, sgrassaggio, incisione di alluminio) e il trattamento delle acque. Le sostanze chelanti sono pertanto utilizzate dall’industria alimentare, dall’industria cosmetica, dall’industria farmaceutica, dall’industria cartaria, dall’industria del cemento e da altre industrie ancora. Il gluconato di sodio è venduto nel mondo intero e imprese tra loro concorrenti sono presenti sui mercati mondiali.

3        Nel 1995 le vendite totali di gluconato di sodio a livello mondiale erano di circa EUR 58,7 milioni, quelle realizzate nello Spazio economico europeo (SEE) di circa EUR 19,6 milioni. All’epoca dei fatti la quasi totalità della produzione mondiale di gluconato di sodio era nelle mani di cinque imprese, cioè, in primo luogo, la Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd (in prosieguo: la «Fujisawa»), in secondo luogo, la Jungbunzlauer AG (in prosieguo: la «Jungbunzlauer»), in terzo luogo, la Roquette Frères SA (in prosieguo: la «Roquette»), in quarto luogo, la Glucona vof e, in quinto luogo, l’Archer Daniels Midland Co. (in prosieguo: l’«ADM»).

4        Nel marzo 1997 il Ministero americano della Giustizia informava la Commissione del fatto che, a seguito di un’inchiesta condotta sul mercato della lisina e dell’acido citrico, era stata aperta un’ulteriore inchiesta avente ad oggetto il mercato del gluconato di sodio. Nell’ottobre e nel dicembre 1997 nonché nel febbraio 1998, la Commissione apprendeva che l’Akzo, l’Avebe, la Glucona, la Roquette e la Fujisawa avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa che era consistita nel fissare i prezzi del gluconato di sodio e nel ripartire i volumi di vendita di tale prodotto negli Stati Uniti e altrove. A seguito di accordi conclusi con il Ministero americano della Giustizia, a tali imprese sono state inflitte ammende dalle autorità americane.

5        Il 18 febbraio 1998 la Commissione indirizzava, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), richieste di informazioni ai principali produttori, importatori, esportatori ed acquirenti di gluconato di sodio in Europa.

6        Facendo seguito alla richiesta di informazioni, la Fujisawa prendeva contatto con la Commissione per informarla che aveva cooperato con le autorità americane nell’ambito dell’inchiesta descritta supra e che auspicava fare altrettanto con la Commissione sulla base della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 12 maggio 1998, a seguito di una riunione tenutasi con la Commissione il 1° aprile 1998, la Fujisawa consegnava una dichiarazione scritta ed un fascicolo contenente un riassunto della cronistoria dell’intesa nonché un certo numero di documenti.

7        Il 16 e 17 settembre 1998 la Commissione procedeva a verifiche, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nei locali dell’Avebe, della Glucona, della Jungbunzlauer e della Roquette.

8        Il 2 marzo 1999 la Commissione indirizzava richieste di informazioni dettagliate alla Glucona, alla Roquette e alla Jungbunzlauer. Con lettere 14, 19 e 20 aprile 1999 tali imprese manifestavano il loro auspicio di cooperare con la Commissione e fornivano talune informazioni sull’intesa. Il 25 ottobre 1999 la Commissione indirizzava richieste di informazioni supplementari all’ADM, alla Fujisawa, alla Glucona, alla Roquette ed alla Jungbunzlauer.

9        Il 17 maggio 2000, sulla base delle informazioni trasmessele, la Commissione indirizzava una comunicazione degli addebiti all’Akzo e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sul SEE (in prosieguo: l’«accordo SEE»). L’Akzo e tutte le altre imprese interessate trasmettevano osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla Commissione. Nessuna di tali parti ha chiesto che fosse tenuta un’audizione né ha contestato la materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

10      L’11 maggio 2001 la Commissione inviava richieste di informazioni complementari all’Akzo ed alle altre imprese interessate.

11      Il 2 ottobre 2001 la Commissione adottava la Decisione C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «Decisione»). La Decisione è stata notificata all’Akzo con lettera 10 ottobre 2001.

12      Nella Decisione figurano segnatamente le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

[Akzo], [ADM], [Avebe], [Fujisawa], [Jungbunzlauer] e [Roquette] hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e – a partire dal 1° gennaio 1994 – l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore del gluconato di sodio.

L’infrazione è durata:

–        nel caso dell’[Akzo], dell’[Avebe], della [Fujisawa] e della [Roquette], dal febbraio 1987 al giugno 1995;

–        nel caso della [Jungbunzlauer], dal maggio 1988 al giugno 1995;

–        nel caso dell’[ADM], dal giugno 1991 al giugno 1995.

(…)

Articolo 3

Per l’infrazione di cui all’art. 1 vengono inflitte le seguenti ammende:

a)      [Akzo]                                     EUR 9 milioni

b)      [ADM]                                     EUR 10,13 milioni

c)      [Avebe]                                     EUR 3,6 milioni

d)      [Fujisawa]                            EUR 3,6 milioni

e)      [Jungbunzlauer]                   EUR 20,4 milioni

f)      [Roquette]                            EUR 10,8 milioni

(...)».

13      Ai punti 296‑309 della motivazione della Decisione la Commissione ha esaminato i rapporti esistenti nel corso del periodo interessato dall’intesa tra la Glucona e le sue società madri, l’Avebe e l’Akzo. In particolare essa ha notato che, sino al 15 agosto 1993, la Glucona era stata amministrata congiuntamente da rappresentanti dell’Avebe e dell’Akzo, ma che, a partire da tale data, a causa di una ristrutturazione della Glucona, quest’ultima era stata amministrata esclusivamente da un rappresentante dell’Avebe. Tuttavia la Commissione ha considerato che l’Avebe e l’Akzo dovessero ritenersi responsabili per il comportamento anticoncorrenziale della loro controllata per tutto il periodo preso in considerazione e che, pertanto, queste ultime dovessero essere destinatarie della Decisione.

14      Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato, nella Decisione, la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nonché la comunicazione sulla cooperazione.

15      In primo luogo, la Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.

16      A tale riguardo, per quanto concerne la gravità dell’infrazione, la Commissione ha considerato anzitutto che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante (punto 371 della motivazione della Decisione).

17      La Commissione ha quindi ritenuto che si dovesse tener conto dell’effettiva capacità economica di arrecare pregiudizio alla concorrenza e di fissare l’ammenda ad un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio nel corso del 1995, ultimo anno del periodo di infrazione, comunicato dalle parti alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha classificato tali imprese in due categorie. Nella prima categoria ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano quote di mercato mondiale di gluconato di sodio superiori al 20%, cioè la Fujisawa (35,54%), la Jungbunzlauer (24,75%) e la Roquette (20,96%). Per queste imprese la Commissione ha fissato un importo iniziale di EUR 10 milioni. Nella seconda categoria essa ha classificato le imprese che, secondo i dati di cui essa disponeva, detenevano quote di mercato mondiale del gluconato di sodio inferiore al 10%, cioè la Glucona (circa il 9,5%) e l’ADM (9,35%). Per queste imprese la Commissione ha fissato l’importo iniziale dell’ammenda ad EUR 5 milioni e per l’Akzo e l’Avebe, che detenevano insieme la Glucona, ad EUR 2,5 milioni ciascuna (punto 385 della motivazione della Decisione).

18      Inoltre, al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di valutare meglio il carattere trasgressivo del rispettivo comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, dall’altro, la Commissione ha proceduto all’adeguamento di tale importo iniziale. Di conseguenza, tenendo conto della dimensione e delle risorse globali delle imprese interessate, la Commissione ha applicato il coefficiente moltiplicatore di 2,5 agli importi iniziali determinati per l’ADM e l’Akzo e ha pertanto maggiorato tale importo, in modo da fissarlo ad EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e ad EUR 6,25 milioni nel caso dell’Akzo (punto 388 della motivazione della Decisione).

19      Per quanto riguarda la durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo iniziale è stato inoltre maggiorato del 10% all’anno: cioè una maggiorazione dell’80% per la Fujisawa, per l’Akzo, per l’Avebe e la Roquette, del 70% per la Jungbunzlauer e del 35% per l’ADM (punti 389‑392 della Decisione).

20      La Commissione ha così fissato l’importo di base delle ammende ad EUR 11,25 milioni per quanto concerne l’Akzo. Per quanto riguarda l’ADM, l’Avebe, la Fujisawa, la Jungbunzlauer e la Roquette, l’importo di base è stato fissato rispettivamente ad EUR 16,88, 4,5, 18, 17 e 18 milioni (punto 396 della Decisione).

21      In secondo luogo, sulla base di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Jungbunzlauer è stato maggiorato del 50% per il motivo che quest’impresa aveva svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa (punto 403 della Decisione).

22      In terzo luogo, la Commissione ha esaminato e respinto gli argomenti di talune imprese, secondo cui tali imprese dovevano fruire di circostanze attenuanti (punti 404‑410 della Decisione).

23      In quarto luogo, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha consentito alla Fujisawa una «riduzione molto importante» (cioè l’80%) dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione, la Commissione ha consentito una «notevole riduzione» (cioè il 40%) dell’importo dell’ammenda all’ADM ed alla Roquette e del 20% all’Akzo, all’Avebe e alla Jungbunzlauer (punti 418, 423, 426 e 427).

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2001, l’Akzo ha proposto il presente ricorso.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto quesiti alle parti, cui queste hanno risposto nei termini impartiti.

26      Le parti sono state sentite nelle loro difese all’udienza del 17 febbraio 2004.

27      L’Akzo chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli artt. 3 e 4 della Decisione nella parte in cui riguardano l’Akzo;

–        in subordine, annullare l’art. 3, in combinato disposto col punto 388 della Decisione, in quanto le è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2,5;

–        condannare la Commissione alle spese, compreso il pagamento degli interessi e delle spese della garanzia bancaria.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’Akzo alle spese.

 In diritto

29      I motivi di annullamento invocati dall’Akzo concernono, in primo luogo, la fissazione dell’importo di base delle ammende inflitte all’insieme delle parti dell’intesa, in secondo luogo, la classificazione dei partecipanti all’intesa, in terzo luogo, la presa in considerazione del fatturato dell’Akzo e, in quarto luogo, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 2,5.

 Sulla fissazione dell’importo di base per il calcolo delle ammende inflitte all’insieme delle parti dell’intesa

30      L’Akzo menziona la violazione, in primo luogo, del principio di proporzionalità e, in secondo luogo, dell’obbligo di motivazione.

 Sulla violazione del principio di proporzionalità

31      L’Akzo ritiene che la Commissione, fissando al punto 385 della Decisione l’importo di base per il calcolo delle ammende inflitte all’insieme delle parti dell’intesa ad EUR 40 milioni, non ha tenuto conto del volume ristretto del mercato del gluconato di sodio, causando quindi una violazione del principio di proporzionalità.

32      L’Akzo indica che l’importo totale del fatturato realizzato nel 1995 nel SEE concernente il gluconato di sodio ammontava a meno di EUR 20 milioni e quello realizzato a livello mondiale a meno di EUR 59 milioni. Essa sostiene che, di conseguenza, l’importo totale delle ammende inflitte dalla Decisione rappresenta più di due volte il fatturato annuo del prodotto in questione nel SEE e più di due terzi del suo fatturato su scala mondiale.

33      A suo avviso, la Commissione, così operando, non ha tenuto conto, come invece avrebbe asserito di aver fatto al punto 377 della Decisione, della dimensione limitata del mercato, cioè del volume ristretto del mercato del prodotto in questione, quando ha stabilito l’importo di base per il calcolo delle ammende. Essa avrebbe invece operato una classificazione dei partecipanti all’intesa in due categorie, cioè, in una prima categoria, le imprese che detenevano quote del mercato mondiale del gluconato di sodio superiori al 20% e, in una seconda categoria, quelle che detenevano quote del mercato mondiale del gluconato di sodio inferiori al 10% (v. punto 17 supra). Tuttavia siffatta classificazione delle imprese interessate a seconda del loro peso relativo sul mercato in parola sarebbe del tutto estranea alla dimensione più o meno limitata del suddetto mercato.

34      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

35      Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’ammontare dell’ammenda è determinato in base alla gravità dell’infrazione e alla sua durata. Inoltre, in conformità degli orientamenti, l’importo di base è fissato in funzione della gravità dell’infrazione tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico.

36      Tale quadro giuridico non impone quindi espressamente alla Commissione di tener conto della modesta dimensione del mercato e del valore del prodotto al momento della fissazione dell’importo di base delle ammende.

37      Tuttavia, in virtù della giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione, si deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120). Tra i fattori attestanti la gravità dell’infrazione può in particolare rientrare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato del prodotto rilevante.

38      Di conseguenza, se la dimensione del mercato ed il valore del prodotto possono costituire elementi da prendere in considerazione al fine di provare la gravità dell’infrazione, la loro importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi.

39      Nel caso di specie risulta, dato il punto 385 della Decisione, che la Commissione, pur ritenendo l’infrazione molto grave in base agli orientamenti che prevedono come la Commissione possa prendere in considerazione l’adozione di un importo di base di almeno EUR 20 milioni, ha adottato solo un importo di base di EUR 10 milioni per le imprese classificate nella prima categoria e di EUR 5 milioni per quelle classificate nella seconda categoria, il che corrisponde rispettivamente alla metà e ad un quarto dell’importo che essa, in conformità degli orientamenti, si può prefiggere di adottare per infrazioni molto gravi.

40      Tale fissazione dell’importo di base dell’ammenda indica che, conformemente al punto 377 della Decisione, ove la Commissione ha precisato che la dimensione limitata del mercato dei prodotti «sarà anch’essa presa in considerazione nel caso di specie nella fissazione degli importi base», la Commissione ha tenuto conto in maniera sufficiente della dimensione del mercato dei prodotti in questione.

41      Comunque il Tribunale ritiene, data la natura dell’infrazione commessa dall’Akzo e tenendo conto della dimensione del mercato dei prodotti in questione, che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità infliggendo all’Akzo un importo di base, per il calcolo della sua ammenda, di EUR 5 milioni.

42      Il motivo fondato sulla violazione del principio di proporzionalità va quindi respinto.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

43      L’Akzo ritiene che la Decisione sia insufficientemente motivata nei limiti in cui esiste, a suo avviso, una contraddizione tra, da una parte, la dichiarazione della Commissione secondo cui quest’ultima aveva tenuto conto della dimensione limitata del mercato del gluconato di sodio (punto 377 della Decisione) e, dall’altra, i punti relativi alla classificazione delle imprese interessate (punti 378‑384 della Decisione).

44      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

45      Il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione imposta dall’art. 253 CE deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito dall’istituzione comunitaria da cui emana l’atto contestato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑9919, punto 87; sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4825, punto 155).

46      Il Tribunale constata che, al punto 377 della Decisione, la Commissione ha indicato che aveva tenuto conto, nell’ambito della fissazione degli importi di base, della dimensione limitata del mercato del gluconato di sodio. Successivamente, ai punti 378‑384 della Decisione, essa ha applicato un trattamento differenziato ai membri dell’intesa classificandoli in due categorie a seconda del loro peso specifico sul mercato e della necessità di garantire all’ammenda un livello dissuasivo. Infine, come già indicato al punto 39 supra, la Commissione ha preso in considerazione, al punto 385 della Decisione, nell’ambito del calcolo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, un importo di base di EUR 10 milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria e di EUR 5 milioni per quelle appartenenti alla seconda categoria il che corrisponde, rispettivamente, alla metà e ad un quarto dell’importo che, in conformità degli orientamenti, essa si poteva prefiggere di applicare per infrazioni molto gravi.

47      Risulta quindi dalla lettura combinata dei punti 377 e 385 della Decisione come la Commissione abbia indicato in maniera sufficientemente chiara che aveva tenuto conto della dimensione limitata del mercato di prodotti fissando importi di base delle ammende inferiori a quelli che, in conformità degli orientamenti, si poteva prefiggere di adottare per infrazioni molto gravi. Tale illustrazione relativa al fatto di aver tenuto conto della dimensione del mercato dei prodotti non è contraddetta dai punti 378‑384 della Decisione in cui la Commissione ha chiarito le ragioni per cui occorreva, dal suo punto di vista, classificare i membri dell’intesa in due categorie a seconda del loro peso specifico sul mercato e della necessità di garantire un livello dissuasivo dell’ammenda. In effetti, tale fase del calcolo concerne il rapporto, di natura relativa, tra i membri dell’intesa e non il valore assoluto del mercato in questione.

48      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’Akzo, non v’è contraddizione tra, da una parte, il punto 377 e, dall’altra, i punti 378‑384 della Decisione.

49      Va pertanto respinto il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sulla classificazione dei partecipanti all’intesa

50      L’Akzo menziona la violazione, in primo luogo, del principio di proporzionalità e, in secondo luogo, dell’obbligo di motivazione.

 Sulla violazione del principio di proporzionalità

–       Argomenti delle parti

51      L’Akzo considera che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità nei limiti in cui essa ha classificato i partecipanti all’intesa a seconda delle rispettive quote del mercato del gluconato di sodio in due categorie, senza tener conto in maniera precisa delle loro effettive quote di mercato, ma utilizzando un approccio troppo semplicistico consistente nel selezionare tali imprese a seconda che la loro quota di mercato fosse superiore al 20% o inferiore al 10% (punti 379‑382 della Decisione).

52      L’Akzo sottolinea che il rapporto effettivo tra i fatturati mondiali delle imprese interessate differisce sostanzialmente dal rapporto semplicistico di 1 a 2 applicato dalla Commissione. In effetti, il rapporto effettivo tra le imprese che realizzano la quota di mercato più bassa (9%, rispettivamente, per l’ADM e la Glucona) e quelle che detengono la quota di mercato più elevata (36% per la Fujisawa) sarebbe di 1 a 4 e non di 1 a 2. Pertanto, seguendo il calcolo scelto dalla Commissione, ma tenendo conto di tale rapporto effettivo tra le imprese in questione, quest’ultima avrebbe dovuto fissare l’importo di base dell’ammenda inflitta all’Akzo ed all’Avebe ad EUR 1,25 milioni e non ad EUR 2,5 milioni.

53      L’Akzo ammette che non deve necessariamente sussistere un rapporto matematico tra l’ammenda finale ed il fatturato delle imprese in questione. Tuttavia, a suo avviso, risulta dalla prassi decisionale della Commissione che quest’ultima si fonda sui fatturati dei partecipanti a un’intesa sul mercato in questione.

54      L’Akzo inferisce dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che, salvo invocare giustificazioni obiettive particolari, la Commissione dev’essere certa che gli specifici importi di base riflettono il peso economico relativo delle imprese interessate in termini di fatturato o di quote di mercato. Tuttavia ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie. A suo parere, nelle specifiche circostanze della fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto classificare le imprese interessate in tre categorie: in effetti, sarebbe stato possibile individuare una categoria di imprese collocata, in termini di quote di mercato, tra l’ADM e la Glucona (9% ciascuna) e la Fujisawa (36%), cioè le imprese Roquette (21%) e Jungbunzlauer (25%). Una siffatta classificazione avrebbe rispecchiato meglio il peso relativo delle imprese interessate e avrebbe permesso alla Commissione di raggiungere il suo obiettivo dichiarato consistente nel tener conto del peso relativo delle imprese interessate in occasione della fissazione dello specifico importo di base dell’ammenda.

55      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

–       Giudizio del Tribunale

56      In conformità degli orientamenti, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, la Commissione può, come ha fatto nella fattispecie, ponderare gli importi iniziali in modo da tenere conto del peso specifico di ciascuna impresa «suddividendo i membri dell’intesa in gruppi in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione» (punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti). Negli orientamenti è peraltro precisato che «il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico» (punto 1 A, settimo comma, degli orientamenti).

57      Conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione della gravità dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate riflettano ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo, ma può procedere a suddivisioni in gruppi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 278; 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punti 385 e 386; 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275; in prosieguo: la «sentenza TACA», punti 1519 e 1520, e la giurisprudenza ivi citata).

58      Tuttavia, come il Tribunale ha del pari dichiarato a più riprese, qualora la Commissione suddivida le imprese interessate in gruppi ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 57 supra, punto 298; sentenze CMA CGM e a./Commissione, punto 57 supra, punto 416, e TACA, punto 57 supra, punto 1541, e la giurisprudenza ivi citata).

59      Nel caso di specie, per definire le categorie che devono permettere di raggruppare le imprese interessate, la Commissione ha scelto di prendere in considerazione la loro importanza sul mercato rilevante, fondandosi su un unico criterio, cioè le quote del mercato mondiale del gluconato di sodio, calcolate in rapporto al fatturato dalle stesse realizzato su codesto mercato nel 1995.

60      Su tale base la Commissione ha preso in considerazione due categorie di imprese, cioè, da un lato, quella costituita dai «tre principali produttori di gluconato di sodio detentori di quote del mercato mondiale superiori al 20%» e, dall’altro, quella costituita dalle imprese «le cui quote di mercato erano sensibilmente inferiori sul mercato mondiale del gluconato di sodio (meno del 10%)» (punto 382 della Decisione).

61      Così la Commissione ha fissato un importo di base di EUR 10 milioni per la Fujisawa, la Jungbunzlauer e la Roquette le cui rispettive quote di mercato ammontavano a circa il 36%, il 25% ed il 21% ed un importo di base di EUR 5 milioni per quelle appartenenti alla seconda categoria, cioè la Glucona e l’ADM le cui quote di mercato ammontavano a circa il 9% ciascuna. Poiché la Glucona è stata posseduta congiuntamente dall’Akzo e dall’Avebe, la Commissione ha quindi preso in considerazione per ognuna di tali due società importi di base di EUR 2,5 milioni (punto 385 della Decisione).

62      Procedendo in tal modo, sulla base del suo calcolo relativo alle quote di mercato delle imprese interessate, la Commissione ha scelto un metodo coerente di suddivisione dei membri dell’intesa in due gruppi che è obiettivamente giustificato dalla diversa dimensione in essere tra le imprese appartenenti a tali due categorie.

63      Data tale situazione, contrariamente a quanto sostiene l’Akzo, la Commissione non era tenuta a differenziare ulteriormente i membri dell’intesa in funzione della loro quota di mercato. È segnatamente irrilevante conoscere se, come sostiene l’Akzo, una classificazione dei membri dell’intesa in tre categorie avrebbe rispecchiato meglio il peso relativo delle imprese interessate in quanto l’approccio scelto dalla Commissione non è né incoerente né privo di giustificazione obiettiva. Parimenti nemmeno può invocarsi validamente la circostanza che, in altre cause, la Commissione ha scelto un’altra classificazione dei membri dell’intesa all’epoca in questione giacché essa non dimostra che, nel caso di specie, l’approccio scelto dalla Commissione non è stato coerente ed obiettivamente giustificato.

64      Comunque, quand’anche fosse giustificata la classificazione dei membri dell’intesa in tre categorie, il Tribunale ritiene, alla luce delle considerazioni figuranti ai punti 39 e seguenti supra, che l’imposizione alla Glucona di un importo di base di EUR 5 milioni non è sproporzionato. Di conseguenza, un’eventuale riclassificazione dei membri dell’intesa non potrebbe influire sulla situazione dell’Akzo.

65      Pertanto, il mezzo fondato sulla violazione del principio di proporzionalità dev’essere respinto.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

66      L’Akzo considera che la Decisione non è sufficientemente motivata in quanto la Commissione non ha sufficientemente esposto la ragione per cui essa aveva fissato un importo di base specifico che non rispecchiava con chiarezza il peso relativo della Glucona in rapporto al suo fatturato o alla sua quota di mercato.

67      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

68      Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione, come definito al punto 45 supra, viene soddisfatto anche allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punti 73, 76 e 80, e causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punti 39‑47; sentenza TACA, punto 57 supra, punto 1521).

69      Come risulta dai punti 15‑20 supra, la Commissione ha indicato nella Decisione gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione.

70      Inoltre, indipendentemente dalla questione di un’eventuale assenza di correlazione precisa tra l’importo di base fissato per la Glucona dalla Commissione, da una parte, e il suo fatturato o la sua quota di mercato, dall’altra, si è già dichiarato al punto 57 supra che la Commissione non è tenuta a garantire che gli importi delle ammende calcolati per le imprese interessate rispecchino tutte le differenziazioni tra queste ultime quanto al loro fatturato. La Commissione può procedere a suddivisioni in gruppi. Di conseguenza, la Commissione non aveva l’obbligo di fornire una specifica motivazione quanto al fatto che l’importo di base specifico rispecchiasse o meno il peso relativo della Glucona in rapporto al fatturato o alla quota di mercato.

71      Peraltro, trattandosi del principio della suddivisione dei membri di cartelli in gruppi, occorre constatare che una suddivisione siffatta poggia sugli orientamenti, i quali prevedono una possibile ponderazione degli importi (v. punto 56 supra). La Decisione è stata quindi adottata in un contesto ben noto all’Akzo.

72      Va quindi respinto il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sulla presa in considerazione del fatturato dell’Akzo

73      L’Akzo avanza motivi fondati sulla violazione, in primo luogo, dell’art. 81 CE e, in secondo luogo, dell’obbligo di motivazione.

 Sulla violazione dell’art. 81 CE

–       Argomenti delle parti

74      L’Akzo non nega che, come constatato dalla Commissione al punto 310 della Decisione, l’ANC, controllata di cui deteneva il 100% del capitale e che, all’epoca dei fatti, controllava congiuntamente con l’Avebe la società Glucona, ha una parte di responsabilità nelle infrazioni commesse, imputate a quest’ultima.

75      Tuttavia l’Akzo fa valere che, ai punti 296‑310 della Decisione, la Commissione ha erroneamente concluso che, per le attività della Glucona, l’ANC aveva agito seguendo le istruzioni dell’Akzo a tal punto che quest’ultima potesse essere ritenuta responsabile, a suo proprio nome, delle asserite infrazioni commesse dalla Glucona.

76      L’Akzo fa osservare che, al punto 310 della Decisione, la Commissione, in via principale, ha fondato la sua conclusione secondo cui l’Akzo poteva essere ritenuta responsabile per le attività della Glucona sulla presunzione che, poiché l’ANC era una controllata al 100% dell’Akzo, l’ANC aveva in linea di massima applicato le istruzioni della sua società madre e si era basata in proposito sulla sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151). L’Akzo nota poi che soltanto in via accessoria [«per giunta» (punto 310 della Decisione)] la Commissione ha tenuto conto del fatto che almeno due tra i rappresentanti dell’ANC in seno alla Glucona avevano svolto un ruolo attivo nell’intesa, in particolare per la loro partecipazione alle riunioni multilaterali e che questi ultimi avevano occupato nel medesimo tempo i posti di vicepresidente e di direttore generale dell’Akzo.

77      L’Akzo ammette che, nella sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I‑9925), la Corte ha dichiarato al punto 29 che la Commissione poteva ragionevolmente supporre che una controllata al 100% applicasse le istruzioni della sua società madre e che in un caso del genere spettasse all’impresa interessata provare che tale presunzione era erronea.

78      Nondimeno l’Akzo esprime dubbi circa la questione se tale presunzione vada applicata non soltanto nell’ipotesi in cui esiste un rapporto diretto tra la società madre e la sua controllata, ma anche in casi come quello di specie ove un rapporto siffatto è sensibilmente più distante. In primo luogo, essa fa in effetti osservare che, nel caso di specie, l’ANC è la controllata della società holding nazionale Akzo Nobel Nederland BV (in prosieguo: l’«ANN»), che è a sua volta una controllata della holding di testa. In secondo luogo, essa sottolinea che sia l’Akzo sia l’ANN erano holdings che non svolgevano esse stesse alcuna attività commerciale e non fabbricavano o distribuivano prodotti. In terzo luogo, essa ricorda che unicamente attraverso altre società l’Akzo deteneva una partecipazione (indiretta) del 50% nella società Glucona su cui non esercitava alcun controllo diretto.

79      Dati tali elementi, dinanzi al Tribunale, l’Akzo pone l’accento su un certo numero di elementi fattuali. Essa fa valere che, sulla base di questi ultimi, è comunque in grado di invertire la suddetta presunzione e di provare che, malgrado il fatto che l’ANC fosse una controllata al 100% dell’Akzo, era del tutto irrealistico supporre che l’Akzo avesse potuto determinare o anche solo influenzare il comportamento strategico e commerciale della Glucona e che, peraltro, ciò non si era verificato.

80      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

–       Giudizio del Tribunale

81      L’Akzo non contesta il fatto che l’infrazione commessa dalla Glucona abbia potuto essere imputata all’ANC. Occorre quindi limitarsi ad esaminare se l’Akzo potesse essere considerata responsabile degli atti imputati all’ANC, la sua controllata al 100%.

82      A questo proposito occorre ricordare come la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basti ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v. sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 77 supra, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata).

83      Inoltre, come ammette la stessa Akzo, risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che la Commissione può, in tale contesto, presumere ragionevolmente che la controllata al 100% di una società madre applichi in linea di massima le istruzioni che le sono impartite da quest’ultima e che tale presunzione implica che la Commissione non è tenuta ad accertare se la società madre abbia effettivamente esercitato tale potere. In una situazione siffatta, allorché la Commissione enuncia nella comunicazione degli addebiti, invocando tale presunzione, la sua intenzione di imputare la responsabilità per un’infrazione di una controllata, detenuta al 100% dalla sua società madre, a quest’ultima, spetta alle parti interessate, qualora considerino che malgrado le partecipazioni in questione la controllata determina in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, invertire tale presunzione fornendo alla Commissione elementi di prova sufficienti nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. II‑2111, punto 80, confermata su tale punto dalla sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 77 supra, punti 27‑29, e sentenza AEG/Commissione, punto 76 supra, punto 50, e sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T‑65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II‑389, punto 149).

84      Nel caso di specie è certo che, nel corso del periodo considerato dalla Decisione, l’ANC era una controllata al 100% dell’Akzo.

85      Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento amministrativo, va osservato che, come ha notato la Commissione al punto 300 della Decisione, essa aveva esaminato, ai punti 324‑330 della comunicazione degli addebiti, i rapporti intercorrenti tra la Glucona e le sue società madri nonché aveva annunciato la sua intenzione di ritenere l’ANC e l’Avebe responsabili in solido per l’infrazione. Quanto ai rapporti tra l’ANC e l’Akzo, la Commissione ha considerato che, nei limiti in cui l’ANC era una controllata al 100% dell’Akzo, la comunicazione degli addebiti doveva essere indirizzata a quest’ultima. Come rilevato dalla Commissione al punto 301 della Decisione, l’Akzo ha esplicitamente confermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che l’infrazione doveva esserle imputata in solido con l’Avebe.

86      Data tale situazione, l’Akzo non può censurare la Commissione per averla ritenuta responsabile, a suo proprio nome, per le infrazioni commesse dalla sua controllata al 100%, l’ANC, quale comproprietaria della Glucona.

87      A torto l’Akzo sostiene a tale proposito che la finalità della comunicazione degli addebiti consiste anzitutto nel delimitare le infrazioni asserite dalla Commissione intorno agli elementi espressamente menzionati nella medesima, così da permettere all’impresa interessata di difendersi presentando i suoi argomenti sull’insieme di tali elementi nel corso del procedimento amministrativo ed alla Commissione di prendere in considerazione tali argomenti nell’ambito della sua decisione, mentre la comunicazione degli addebiti non concerne la questione dell’identificazione dell’impresa (o delle imprese) cui un’infrazione siffatta sarebbe imputabile. In effetti, la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza deve contenere gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 26; 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I‑3359, punto 29, e 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, punto 135). Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (v. sentenze della Corte 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. I‑1365, punti 143 e 146, e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione, Racc. pag. I‑10687, punto 21).

88      Pertanto, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, l’Akzo non poteva non sapere che avrebbe potuto essere la destinataria di una Decisione definitiva della Commissione. Data tale situazione, spettava all’Akzo reagire nel corso del procedimento amministrativo, a rischio di non poterlo più fare, dimostrando che, malgrado gli elementi presi in considerazione dalla Commissione, l’infrazione commessa dalla Glucona non le era imputabile.

89      Non è quindi necessario, nel rispetto dei principi e delle normative che disciplinano il procedimento amministrativo e, in particolare, dell’esigenza di effetto utile della comunicazione degli addebiti, esaminare la fondatezza dei diversi elementi fattuali invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale, per mezzo dei quali l’Akzo intende provare come, malgrado la circostanza che l’ANC fosse una sua controllata al 100%, non aveva potuto determinare la linea di condotta strategica e commerciale della Glucona o anche soltanto influire sulla medesima.

90      Va conseguentemente respinto il motivo fondato sulla violazione dell’art. 81 CE.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

91      L’Akzo considera che la Decisione è insufficientemente motivata in quanto la Commissione si sarebbe limitata ad un’affermazione apodittica e vaga secondo cui l’ANC era una sua controllata al 100% e in quanto occorreva quindi presumere che l’ANC avesse applicato in linea di massima le istruzioni impartitele dalla sua società madre.

92      La Commissione ritiene invece di avere sufficientemente motivato la Decisione su tale punto.

93      Il Tribunale ricorda che, allorché, come nella fattispecie, una Decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa Decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente dell’infrazione (sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II‑211, punto 26).

94      Nel caso di specie, ai punti 278‑284 della Decisione, la Commissione ha riassunto, riferendosi alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, i principi che intendeva applicare per definire i destinatari della Decisione. Per quanto concerne specificamente la questione dell’imputazione del comportamento dell’ANC all’Akzo la quale, come indicato dalla Commissione al punto 310 della Decisione, era «una controllata al 100% del gruppo Akzo Nobel NV», la Commissione ha ricordato ai punti 280, 281 e 310 della Decisione la giurisprudenza citata al punto 83 supra e ne ha inferito, al punto 310 della Decisione, che occorreva presumere che l’ANC aveva applicato in linea di massima le istruzioni impartitele dalla sua società madre. Inoltre, ai punti 300 e 301 della Decisione, la Commissione ha ricordato come nella comunicazione degli addebiti avesse annunciato la sua intenzione di considerare l’Akzo e l’Avebe congiuntamente responsabili dell’infrazione per tutta la sua durata e come l’Akzo non avesse contestato tale punto di vista.

95      Ne risulta che la Commissione, lungi dall’essersi limitata ad un’affermazione apodittica e vaga, come sostiene l’Akzo, ha fornito una motivazione precisa in diritto ed in fatto delle ragioni per cui aveva deciso di imputare il comportamento dell’ANC all’Akzo.

96      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 45 supra, punto 63, e Germania/Commissione, punto 45 supra, punto 87). Orbene, la motivazione della Decisione riferentesi all’imputabilità del comportamento dell’ANC all’Akzo viene chiarita anche dalla comunicazione degli addebiti rientrante nel contesto in cui si inserisce la Decisione e da cui la ricorrente avrebbe dovuto desumere informazioni relative all’intenzione della Commissione di imputarle il comportamento dell’ANC. Per di più, dato che l’Akzo, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, aveva essa stessa esplicitamente affermato al riguardo che l’infrazione doveva esserle imputata in solido con l’Avebe (v. punto 85 supra), la Commissione poteva validamente presupporre che l’Akzo fosse sufficientemente avvertita su codesto punto preciso circa il contesto della Decisione.

97      Va conseguentemente respinto il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 2,5

98      L’Akzo solleva motivi fondati sulla violazione, in primo luogo, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, in secondo luogo, dell’obbligo di motivazione.

 Sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

–       Argomenti delle parti

99      Da una parte, l’Akzo fa valere che la Commissione, applicando all’importo iniziale un coefficiente moltiplicatore di 2,5 al fine di tener conto della sua dimensione e delle sue risorse globali, ha violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in quanto ha determinato le ammende non già, come prevede tale disposizione, in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, ma in rapporto al tipo di impresa che ha commesso tale infrazione.

100    L’Akzo sostiene che, se è vero che la Corte e il Tribunale hanno dichiarato che, per valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione deve tener conto di un gran numero di elementi tra cui figura la necessità di una portata dissuasiva dell’ammenda, ciò non toglie che tale ragionamento si riferisce direttamente al criterio della gravità dell’infrazione e non a quello del tipo di impresa interessata. Essa sottolinea che quest’ultimo criterio non trova fondamento nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che, imponendo un tetto del 10% del fatturato all’ammenda definitiva, il Consiglio ha già tenuto conto del diverso impatto delle ammende sulle imprese in funzione della loro dimensione.

101    Riferendosi alla sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 57 supra (punto 280), l’Akzo sostiene anche che, fissando il coefficiente moltiplicatore sulla base di un solo ed unico elemento, cioè il fatturato del gruppo Akzo Nobel, la Commissione ha attribuito a tale elemento un peso eccessivo rispetto all’importanza accordata ad altri elementi sulla cui base essa ha valutato la gravità dell’infrazione.

102    L’Akzo considera inoltre che, nei limiti in cui si debbano interpretare i tre ultimi commi della parte A «Gravità» degli orientamenti nel senso che permettono alla Commissione di applicare un coefficiente moltiplicatore come quello preso in considerazione nella fattispecie, tali disposizioni degli orientamenti violano dal canto loro l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e non possono quindi esserle opposte.

103    L’Akzo fa d’altra parte valere che la Commissione ha violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nei limiti in cui ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2,5 all’importo iniziale dell’ammenda decisa per tale società, coefficiente che poggiava sulla dimensione del gruppo Akzo Nobel nel suo complesso.

104    L’Akzo fa osservare che, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione deve fissare l’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione e della durata di quest’ultima e non già in funzione dell’incidenza economica di tali infrazioni.

105    L’Akzo ammette che la Corte, nella sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 37 supra, ha dichiarato che il fatturato complessivo delle imprese interessate costituisce un’indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di queste e della loro potenza economica.

106    Tuttavia, in primo luogo, l’applicazione della nozione di «imprese» utilizzata dalla Corte in tale sentenza non sarebbe evidente nel caso di specie.

107    In secondo luogo, l’Akzo sottolinea che, nella sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 37 supra, la Corte ha segnalato che occorreva prendere in considerazione anche la parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Orbene, nella Decisione, la Commissione avrebbe posto in non cale il fatto che tale criterio presentava un interesse più diretto di quello menzionato al punto 104 supra, nei limiti in cui esso avrebbe un nesso diretto con i criteri enunciati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Tali considerazioni sarebbero tanto più importanti allorché, come nel caso di specie, la parte di fatturato proveniente dalle merci coinvolte nell’infrazione in rapporto al fatturato globale è dello 0,05%.

108    Per quanto concerne la sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione (Racc. pag. II‑1881), l’Akzo sottolinea che il coefficiente moltiplicatore applicato nel caso di specie non era stato fissato sulla base del fatturato globale del gruppo. Risulterebbe invece dai punti 164 e 165 di tale sentenza che il coefficiente moltiplicatore deve fondarsi sulla dimensione dell’impresa autrice della presunta infrazione constatata dalla Commissione. Essa invoca inoltre il fatto che, in tale causa, il Tribunale ha considerato, in risposta all’argomento dell’ABB secondo cui la Commissione avrebbe potuto fissare l’ammenda (ed applicare il coefficiente moltiplicatore) solo sulla base del fatturato realizzato dalla divisione per il teleriscaldamento urbano del gruppo, che risultava come la Commissione avesse calcolato correttamente l’ammenda fondando il coefficiente moltiplicatore sulla dimensione del gruppo ABB nel suo complesso e non già unicamente su quello dell’«impresa», che avrebbe potuto rappresentare la divisione per il teleriscaldamento urbano dell’ABB, per il motivo che la Commissione aveva constatato a buon diritto, sulla base di numerosi elementi, che l’infrazione doveva essere imputata al gruppo ABB (punto 163 della sentenza).

109    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

–       Giudizio del Tribunale

110    In primo luogo, sul punto fatto valere dall’Akzo che la Commissione ha fissato l’ammenda in funzione del tipo di impresa che ha commesso l’infrazione, va constatato che, ai punti 334‑371 della Decisione, la Commissione ha considerato, in una prima fase del suo esame, che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave dati la loro natura, il loro impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio nel SEE e l’estensione del mercato geografico rilevante, infrazione che aveva toccato l’insieme del SEE.

111    In un secondo tempo la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato delle imprese interessate al fine di tener conto del peso specifico del loro comportamento sulla concorrenza e si è fondata in proposito sul fatturato realizzato dalle imprese interessate quanto alla vendita del gluconato di sodio a livello mondiale nel corso dell’ultimo anno del periodo rilevante per l’infrazione, cioè il 1995 (v., segnatamente, punto 381 della Decisione). Quindi, nel corso di tale fase della fissazione dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione non ha tenuto conto, contrariamente a quanto sostiene l’Akzo, del tipo di impresa che ha commesso l’infrazione, ma dell’importanza delle suddette imprese sul mercato specifico.

112    Soltanto in un’ultima fase del calcolo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione la Commissione ha tenuto conto, conformemente alle possibilità di differenziazione prevista dagli orientamenti, di una determinata tipologia delle imprese in parola. Siffatta tipologia deriva direttamente dalla presa in considerazione della dimensione e delle risorse delle imprese di cui trattasi, che costituiscono criteri di cui tener conto al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni. Infatti, la Commissione ha preso in considerazione, a tale stadio, la dimensione e le risorse globali dei gruppi di imprese cui appartenevano i membri dell’intesa applicando all’importo iniziale determinato per talune di esse, tra cui l’Akzo, un coefficiente moltiplicatore di 2,5 (punto 388 della Decisione).

113    Orbene essa, così agendo e contrariamente alle asserzioni dell’Akzo, non ha fissato l’ammenda in funzione del tipo di impresa che ha commesso l’infrazione, bensì in funzione della gravità e della durata dell’infrazione anche se, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, essa ha tenuto conto della dimensione e delle risorse globali delle imprese interessate al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende da infliggere. L’argomento dell’Akzo è quindi carente quanto ai fatti.

114    In secondo luogo, sul punto che l’Akzo censura la Commissione per aver commesso errori di diritto tenendo conto della dimensione e delle risorse globali delle imprese interessate, va notato come l’Akzo ammetta essa stessa che, per valutare la gravità di un’infrazione, la Commissione deve tener conto di un gran numero di elementi tra cui figura la necessità di una portata dissuasiva dell’ammenda. Orbene, la Commissione ha pienamente il diritto, per ottenere tale effetto dissuasivo, di determinare l’importo dell’ammenda secondo caratteristiche specifiche dell’impresa responsabile dell’infrazione.

115    Fissando l’importo iniziale dell’ammenda ad un livello più elevato per le imprese con una quota di mercato relativamente più importante di quella delle altre sul mercato rilevante, la Commissione ha tenuto conto della specifica responsabilità dell’impresa in rapporto all’esigenza di mantenimento della libera concorrenza ed ha ritenuto trattarsi in proposito di un elemento soggettivo che permette di caratterizzare la gravità del comportamento delle imprese interessate. In effetti, in caso di conclusione di un’intesa, tale elemento rispecchia il più elevato livello di responsabilità, delle imprese con una quota di mercato relativamente più importante delle altre sul mercato rilevante quanto ai danni causati alla concorrenza.

116    Peraltro, in un contesto siffatto, la Commissione ha potuto anche prendere ragionevolmente in considerazione l’esistenza, in seno ad imprese molto grandi come l’Akzo, di conoscenze ed infrastrutture giuridiche ed economiche che consentono loro di valutare meglio l’illiceità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza.

117    Così, per quanto riguarda l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore in funzione della dimensione e delle risorse globali delle imprese interessate, occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione, quando calcola l’ammenda di un’impresa, può prendere in considerazione, segnatamente, la sua dimensione e la sua forza economica (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 37 supra, punto 120, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II‑3859, punti 89 e 90). Inoltre, nel valutare la capacità finanziaria dei membri di un’intesa, la giurisprudenza ha riconosciuto la pertinenza del fatturato globale (sentenza Sarrió/Commissione, punto 68 supra, punti 85 e 86). Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ha giustamente applicato un coefficiente moltiplicatore di 2,5 quale modalità di valutazione dell’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta tenendo conto delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata.

118    Con giusta ragione la Commissione si è quindi fondata sul fatturato globale dell’Akzo per fissare l’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo e per tener conto dell’importanza delle infrastrutture, in termini di consulenza giuridico‑economica, di cui dispongono gruppi di imprese di siffatte dimensioni. L’argomento dell’Akzo è dunque errato anche in diritto.

119    In terzo luogo, sul punto in cui l’Akzo invoca l’illegittimità degli orientamenti nei limiti in cui permettono alla Commissione di applicare un coefficiente moltiplicatore come quello del caso di specie, va ricordato come il Tribunale abbia già dichiarato che, secondo la metodologia enunciata negli orientamenti, il calcolo dell’importo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri menzionati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, cioè la gravità dell’infrazione e la durata di quest’ultima, pur rispettando il limite massimo in rapporto al fatturato di ciascuna impresa stabilito dalla stessa disposizione e che, di conseguenza, gli orientamenti non trascendono il contesto giuridico delle sanzioni definito da tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 57 supra, punti 219‑232; sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punti 39‑52; sentenza TACA, punto 57 supra, punto 1527). Tuttavia l’Akzo non ha fornito alcun nuovo elemento rispetto a quelli già rigettati da tale giurisprudenza (v. punti summenzionati di tali sentenze).

120    In quarto luogo, sul punto sollevato dall’Akzo che, comunque, per applicare un coefficiente di maggiorazione come quello scelto nel caso di specie, la Commissione non poteva tener conto delle dimensioni e delle risorse globali del gruppo Akzo Nobel NV cui apparteneva l’ANC, l’impresa che ha commesso l’infrazione, ma al massimo dell’importanza del fatturato realizzato attraverso la vendita del prodotto oggetto dell’infrazione, l’Akzo pone in non cale la circostanza che la Commissione ha applicato tale coefficiente al fine di garantire alle ammende un carattere dissuasivo. Orbene, nel ritenere nella fattispecie che l’obiettivo di dissuasione possa essere raggiunto fondandosi sulle dimensioni delle risorse del gruppo di imprese nel suo complesso, la Commissione non ha commesso errore di valutazione implicante una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

121    In considerazione di tutto quanto precede, va dichiarato infondato il motivo fondato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

122    L’Akzo censura la Commissione per non aver indicato perché avesse applicato un coefficiente moltiplicatore di 2,5 all’importo di base dell’ammenda inflittale, perché tale coefficiente fosse identico a quello applicato all’ADM e perché esso fosse stato basato sul suo fatturato globale e non già sul 50% del fatturato annuo della Glucona. A tale proposito l’Akzo fa osservare che, nella causa all’origine della sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, punto 108 supra, la Commissione aveva applicato il medesimo coefficiente moltiplicatore di quello scelto nel caso di specie, ma aveva fornito, in codest’altra causa, una dettagliata motivazione al riguardo.

123    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

124    Il Tribunale osserva, riferendosi alla giurisprudenza citata al punto 68 supra, che, ai punti 389‑392 della Decisione, la Commissione ha chiarito sulla base di quali elementi di valutazione essa aveva misurato la gravità e la durata dell’infrazione, chiarimenti che, peraltro, hanno posto l’Akzo in grado di sollevare numerosi addebiti fondati sull’illegittimità nel merito di tali elementi, nonché al giudice comunitario di esercitare il suo controllo.

125    Per quanto concerne l’importanza del coefficiente di maggiorazione applicato all’Akzo, la Commissione aveva la facoltà di limitarsi ad invocare la dimensione di tale impresa, quale risulta in maniera approssimativa dal fatturato globale realizzato da quest’ultima, ed a sottolineare la necessità di garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda. Non le incombeva in virtù dell’obbligo di motivazione indicare i dati relativi al metodo di calcolo sottostante a tale scelta (v., in tal senso, sentenza Sarrió/Commissione, punto 68 supra, punto 80).

126    Parimenti, a torto l’Akzo censura la Commissione per non aver indicato le ragioni per cui il coefficiente di maggiorazione applicato all’importo di base dell’ammenda inflittale era identico a quello scelto per l’ADM. La Commissione non era in effetti tenuta a precisare l’importanza di tale coefficiente ripercuotendo esattamente il rapporto esistente tra i diversi gruppi di imprese cui appartenevano i membri dell’intesa. L’obiettivo di tale coefficiente era piuttosto, come emerge dai punti 386‑388 della Decisione, quello di fissare l’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo e di tener conto dell’importanza delle infrastrutture in termini di consulenza giuridico‑economica di cui dispongono gruppi di imprese di siffatte dimensioni. Fornendo tale ragionamento, la Commissione ha indicato in maniera sufficiente che proprio sulla base della dimensione e delle risorse dei gruppi di imprese e non già delle imprese appartenenti a tali gruppi essa intendeva valutare il carattere dissuasivo dell’importo dell’ammenda.

127    È inoltre necessario constatare che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore costituisce un’applicazione della differenziazione considerata dagli orientamenti. La Decisione è stata quindi adottata in un contesto ben conosciuto all’Akzo.

128    Pertanto, senza che occorra esaminare se, come sostiene l’Akzo, in altre cause, la Commissione avesse fornito una motivazione più dettagliata quanto alla scelta del coefficiente moltiplicatore applicato, va constatato che, nel caso di specie, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente.

129    Conseguentemente il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinto.

130    Non essendo stato accolto nessuno dei motivi sollevati contro la legittimità della Decisione, non occorre quindi, in virtù dei poteri di giudice di merito attribuiti al Tribunale, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella Decisione ed il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.

 Sulle spese

131    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.

132    Nei limiti in cui il ricorso viene respinto nel suo complesso (v. punto 130 supra), il capo della domanda dell’Akzo diretto a che il Tribunale condanni la Commissione al pagamento degli interessi e delle spese della garanzia bancaria (v. punto 27 supra) dev’essere respinto come inoperante.

133    Va comunque ricordato che le spese sostenute da un’impresa per la costituzione ed il mantenimento di una garanzia bancaria per evitare l’esecuzione forzata di una Decisione della Commissione nei suoi confronti non costituiscono spese sostenute per la causa, ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Dev’essere del pari respinta la domanda di un’impresa diretta alla condanna della Commissione alla rifusione delle spese alle quali tale ricorrente si è trovata a far fronte durante il procedimento amministrativo in materia di concorrenza. In effetti se, a norma dell’art. 91 del regolamento di procedura, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa», col termine «causa» quest’articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precontenziosa (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punti 5133 e 5134, e la giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Akzo Nobel NV è condannata alle spese.

Azizi

Jaeger

Dehousse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Azizi

Indice



* Lingua processuale: l'olandese.