Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 –
Germania / Commissione
(causa T‑114/10)
«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma INTERREG II/C “Inondazioni Reno-Mosa” – Mancato rispetto del termine per l’adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 67, 68)
2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata
(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)
(v. punti 75, 78)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008). |
Dispositivo
1) | | La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata, nella parte in cui riguarda la Repubblica federale di Germania. |
2) | | La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania. |
3) | | La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese. |