Language of document : ECLI:EU:T:2017:621





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 –
Germania / Commissione

(causa T116/10)

«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma della Renania Settentrionale-Vestfalia – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 60, 61)

2.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata

(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

(v. punti 68, 71)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997‑1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997‑1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.