Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 –
Germania / Commissione
(causa T‑116/10)
«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma della Renania Settentrionale-Vestfalia – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 60, 61)
2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata
(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)
(v. punti 68, 71)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997‑1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997. |
Dispositivo
1) | | La decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997‑1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata. |
2) | | La Commissione europea è condannata alle spese. |