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Ricorso proposto il 4 marzo 2010 - Regno Unito / Commissione

(Causa T-115/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, in qualità di agente, assistito da D.Wyatt, QC e M. Wood, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/UE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (la direttiva habitat) 1, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea 2, nella parte in cui include nell'elenco il sito di importanza comunitaria Estrecho Oriental, identificato dal codice ES6120032;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente contesta la validità della decisione della Commissione 2010/45/UE (notificata con il numero C(2009) 10406) nella parte in cui include nell'elenco dei siti di importanza comunitaria il sito Estrecho Oriental, e chiede l'annullamento dell'inclusione nell'elenco del sito di importanza comunitaria Estrecho Oriental.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno delle sue domande.

Innanzi tutto, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione della direttiva 92/43/CEE, in quanto l'inclusione nell'elenco del sito spagnolo di importanza comunitaria Estrecho Oriental era incompatibile con quest'ultima, poiché:

un'area molto estesa di detto sito è situata nelle acque territoriali britanniche di Gibilterra, che ricadono sotto l'effettivo controllo del Regno Unito e non della Spagna, e

essa coincide totalmente con l'esistente sito di importanza comunitaria delle britanniche "Southern Waters of Gibraltar" (acque meridionali di Gibilterra).

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, in quanto l'inclusione dell'Estrecho Oriental nell'elenco dei siti di importanza comunitaria equivale ad imporre obblighi alla Spagna, in forza della direttiva 92/43/CEE, relativamente ad un'area compresa in un esistente sito di importanza comunitaria, rispetto al quale il governo di Gibilterra è già soggetto ad identici obblighi in forza della stessa direttiva. Ciò pare avere come effetto quello di limitare o di mettere in discussione l'autorità del governo di Gibilterra rispetto all'attuazione della direttiva nelle acque meridionali di Gibilterra quale sito di importanza comunitaria, nonché relativamente all'applicazione della legge di Gibilterra nelle acque territoriali britanniche di Gibilterra, così creando incertezza del diritto per il governo di Gibilterra e per i cittadini dell'Unione europea.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'inclusione del sito spagnolo Estrecho Oriental tra i siti di importanza comunitaria, così come l'inclusione dell'intero sito britannico delle acque meridionali di Gibilterra nonché di altre aree delle acque territoriali britanniche di Gibilterra non è né appropriata, né necessaria, per raggiungere gli obiettivi ambientali perseguiti dalla direttiva 92/43/CEE.

Infine, il ricorrente sostiene che l'elencazione impugnata dell'Estrecho Oriental tra i siti di importanza comunitaria deve essere annullata in toto, in quanto un suo annullamento parziale comporterebbe una sua modifica sostanziale ed implicherebbe una modifica dell'elenco da parte del Tribunale, nonché un ricalcolo del centro del sito di interesse comunitario e della sua superficie, ed una valutazione se la parte residua del sito soddisfi i criteri ambientali per poter essere qualificata come sito di importanza comunitaria.

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1 - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

2 - GU 2010 L 30, pag. 322