Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 30 giugno 2011 – Tecnoprocess / Commissione
(causa T‑403/09)
«Ricorso per risarcimento danni – Arricchimento senza causa – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Irricevibilità»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità
2. Diritto dell’Unione – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Mezzo di ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Presupposto – Arricchimento dell’Unione senza fondamento giuridico e correlativo impoverimento del ricorrente (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 43)
Oggetto
| Ricorso inteso, da un lato, a far constatare l’arricchimento senza causa della Commissione europea e delle Delegazioni dell’Unione europea in Marocco e in Nigeria e, dall’altro, ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 114 069,94 e degli interessi dovuti su tale somma. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto perché irricevibile. |
2) | | La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese. |