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Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 30 giugno 2011 – Tecnoprocess / Commissione

(causa T‑403/09)

«Ricorso per risarcimento danni – Arricchimento senza causa – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Mezzo di ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Presupposto – Arricchimento dell’Unione senza fondamento giuridico e correlativo impoverimento del ricorrente (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 43)

Oggetto

Ricorso inteso, da un lato, a far constatare l’arricchimento senza causa della Commissione europea e delle Delegazioni dell’Unione europea in Marocco e in Nigeria e, dall’altro, ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 114 069,94 e degli interessi dovuti su tale somma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)

La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.