Language of document : ECLI:EU:T:2010:283

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

6 luglio 2010 (*)

«Ricorso di annullamento – Rigetto da parte della Corte di giustizia di una domanda di risarcimento danni – Ricorso per risarcimento danni – Notifica di un’impugnazione al precedente rappresentante legale del ricorrente – Assenza di pregiudizio – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑401/09,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata dal sig. A. Placco, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, un ricorso di annullamento delle asserite decisioni della Corte di giustizia che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno derivante da una pretesa irregolarità commessa al momento della notifica al sig. Luigi Marcuccio dell’impugnazione proposta nel contesto della causa T‑20/09 P e, dall’altro, un ricorso per risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza


 Fatti

1        Il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, è una delle parti nella controversia oggetto della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Nell’ambito di tale controversia egli è stato rappresentato dall’avv. L. Garofalo.

2        Il 1° dicembre 2008 il ricorrente ha revocato il mandato all’avv. Garofalo e ha conferito all’avv. G. Cipressa il mandato di rappresentarlo. Tale informazione è stata comunicata alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica tramite telecopia, in data 4 dicembre 2008, e tramite lettera, in data 17 dicembre 2008.

3        Il 16 gennaio 2009 la Commissione delle Comunità europee ha impugnato dinanzi al Tribunale (causa T‑20/09 P) la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑41/06. Gli estremi di tale impugnazione sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea il 7 marzo 2009 (C 55, pag. 49).

4        La cancelleria del Tribunale, con lettera del 5 febbraio 2009, ha notificato l’impugnazione al ricorrente, all’indirizzo dell’avv. Garofalo, informandolo del termine di due mesi per il deposito del controricorso, ai sensi dell’art. 141, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

5        Con lettera redatta dall’avv. Cipressa e pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2009, il ricorrente ha comunicato che l’avv. Garofalo non era più incaricato di rappresentarlo ed ha chiesto una nuova notifica dell’impugnazione.

6        Con lettera del 21 aprile 2009 la cancelleria del Tribunale ha notificato l’impugnazione al ricorrente, all’indirizzo dell’avv. Cipressa, informandolo del fatto che il termine di due mesi per il deposito del controricorso, di cui all’art. 141, n. 1, del regolamento di procedura, decorreva da tale notifica.

7        Con lettera del 24 maggio 2009, indirizzata alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante da un preteso errore nella notifica dell’impugnazione.

8        La cancelleria della Corte ha risposto al ricorrente, con lettera datata 15 giugno 2009, informandolo della portata delle competenze della Corte e comunicandogli che non era possibile accogliere la sua domanda.


 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2010, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia.

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Corte di giustizia che ha respinto la sua domanda del 24 maggio 2009;

–        annullare la nota della cancelleria della Corte recante la data del 15 giugno 2009;

–        condannare la Corte di giustizia a versargli l’importo di EUR 10 000, oppure l’importo che il Tribunale riterrà equo e giusto, in risarcimento del danno che ha subìto;

–        condannare la Corte di giustizia alle spese.

12      La Corte di giustizia chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.


 In diritto

13      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

14      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla domanda di annullamento

15      Nel contesto del capo primo e secondo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento delle asserite decisioni con cui la Corte di giustizia ha respinto la domanda preliminare di risarcimento danni che egli ha scelto di rivolgere all’istituzione prima di esperire la via del ricorso per risarcimento danni.

16      Orbene, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento diretta contro l’atto contenente la presa di posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa con cui viene respinta una domanda di risarcimento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di risarcimento (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑1307, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

17      Di conseguenza, non occorre statuire autonomamente sulla domanda di annullamento formulata dal ricorrente.


 Sulla domanda di risarcimento danni

18      Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale a norma dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla presenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno lamentato.

19      La mancanza di una di tali condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punti 11 e 14 nonché giurisprudenza ivi citata).

20      Inoltre, risulta da giurisprudenza costante che il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo, il che deve essere dimostrato dalla parte ricorrente (v. sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I‑10833, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, il ricorrente invoca in primo lugo il danno morale risultante, per un verso, dall’incertezza dovuta al fatto di non sapere se l’irregolarità addotta avrebbe comportato conseguenze sfavorevoli in sede di esame dell’impugnazione nella causa T‑20/09 P e, per altro verso, dall’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.

22      Occorre ricordare che, per ottenere la riparazione dell’asserito danno morale, il ricorrente deve dimostrare di aver subìto un danno reale e certo. Pertanto esso non può, in via di principio, limitarsi a far valere l’asserita illiceità del comportamento dell’istituzione nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 gennaio 1999, causa T‑230/95, BAI/Commissione, Racc. pag. II‑123, punto 38).

23      A tale riguardo, da un lato, occorre constatare che l’asserita situazione di incertezza circa lo svolgimento del procedimento, nell’ambito dell’impugnazione oggetto della causa T‑20/09 P, non costituisce un elemento idoneo a provare l’esistenza di un danno reale e certo.

24      Infatti, dalle circostanze del caso di specie risulta che, sebbene la notifica dell’impugnazione di cui trattasi sia stata inizialmente effettuata presso il legale che aveva rappresentato il ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza oggetto di impugnazione, in seguito alla lettera del ricorrente del 2 aprile 2009, l’impugnazione è stata notificata al suo attuale rappresentante, il 21 aprile 2009, e quest’ultimo è stato informato del fatto che il termine per il deposito del controricorso sarebbe decorso dalla nuova notifica.

25      Pertanto, a differenza delle circostanze che caratterizzavano la causa decisa con la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento (Racc. pag. II‑4239, punto 108), nel caso di specie non può ritenersi che il ricorrente sia stato lasciato in una situazione di incertezza per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento e sia stato costretto a inutili sforzi per modificare la situazione.

26      D’altro lato, il ricorrente non precisa il carattere del danno morale allegato, risultante da detta violazione del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati a carattere personale. A tal fine, non basta richiamarsi a regole che si pretendono violate, poiché si tratta comunque della notifica di un’impugnazione presso un legale che è stato incaricato di rappresentare il ricorrente nella causa cui si riferisce l’impugnazione e che è assoggettato, a tale titolo, all’obbligo di riservatezza.

27      Peraltro, non avendo il ricorrente addotto alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza e a determinare l’entità del suo danno morale, gli incombeva quanto meno l’onere di dimostrare che il comportamento censurato della Corte di giustizia era, per la sua gravità, atto a causargli un danno di questo tipo (v., in tal senso, sentenza BAI/Commissione, cit., punto 39).

28      Orbene, il ricorrente non ha provato che l’irregolarità allegata, cioè la notifica dell’impugnazione al suo rappresentante precedente, fosse idonea ad arrecargli un danno morale.

29      Pertanto, le affermazioni del ricorrente sono manifestamente infondate per quanto riguarda l’asserito danno morale.

30      In secondo luogo, il ricorrente sostiene di aver subìto un danno materiale derivante dalle spese sostenute per accertarsi che l’impugnazione fosse notificata al suo attuale avvocato.

31      A tale proposito, occorre rammentare che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali essere considerate un danno distinto rispetto all’onere delle spese del giudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 giugno 1999, causa C‑334/97, Commissione/Montorio, Racc. pag. I‑3387, punto 54).

32      Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non indica alcun elemento atto a provare che le spese derivanti dagli sforzi che il suo attuale avvocato ha dovuto compiere presso la cancelleria del Tribunale al fine di segnalare il menzionato errore costituirebbero un danno distinto rispetto all’onere delle spese relative alla causa T‑20/09 P.

33      Ne consegue che l’esposizione della natura e dell’entità del danno materiale lamentato effettuata dal ricorrente nel suo ricorso non risponde alle prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. La domanda relativa al risarcimento del danno materiale è quindi manifestamente irricevibile.

34      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

35      Ciò considerato, non si può accogliere la domanda del ricorrente diretta all’audizione di testimoni.

36      Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, non occorre statuire sull’istanza di intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia.


 Sulle spese

37      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Corte di giustizia ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:


1)      Il ricorso è respinto.


2)      Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese.

3)      Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Commissione europea.

Lussemburgo, 6 luglio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A.W.H. Meij


* Lingua processuale: l’italiano.