Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 - Riva Fire/Commissione

(Causa T-83/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Fire SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, avvocato, M. Pappalardo, avvocato, T. Ubaldi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare in toto la decisione qualora dall'indagine istruttoria emerga che ai fini della sua adozione da parte del Collegio dei Commissari a quest'ultimo non è stato sottoposto il complesso degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della decisione;

annullare in ogni caso l'art. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un accordo continuato e/o pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune;

annullare conseguentemente l'art. 2 della decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda di 26,9 milioni di Euro.

In via subordinata:

ridurre l'ammontare dell'ammenda di 26,9 milioni di Euro prevista a carico della ricorrente dall'art. 2 della decisione, procedendo alla sua rideterminazione.

E, in ogni caso,

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente mira all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee C(2009) 7492 def. del 30 settembre 2009 relativa a una violazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione), così come integrata e modificata dalla decisione della Commissione europea C(2009) 9912 def. dell'8 dicembre 2009. A sostegno del suo ricorso la società invoca otto motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'incompetenza della Commissione a constatare una violazione dell'art. 65, co. 1, CECA in relazione a fattispecie rientranti nel campo di applicazione di tale norma anche dopo la scadenza del Trattato CECA e a sanzionarla sulla base degli artt. 7, co. 1, e 23, co. 2, del Reg. 1/20031 benché tali norme si riferiscano solo a violazioni degli artt. 81 e 82 CE (ora art. 101 e art. 102 TFUE).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa viola l'art. 10, co. 3 e 5, del Reg. (CEE) n. 17/622 e l'art. 14, co. 1 e 3, del Reg. (CE) n. 1/2003 poiché dalla decisione non risulta se la Commissione abbia proceduto alla regolare consultazione del comitato consultivo così come prescritto dai suddetti articoli e se detto comitato abbia acquisito tutte le necessarie informazioni ai fini di una piena valutazione del merito dell'infrazione contestata alle imprese destinatarie della decisione.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 36, co. 1, CECA poiché, rifiutandosi di far conoscere i criteri che avrebbe utilizzato per la determinazione delle ammende da infliggere, ha limitato la facoltà dei destinatari degli addebiti di presentare osservazioni.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la decisione controversa viola gli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) N. 773/2004 della Commissione3, come interamente modificato dalla Commissione, e i diritti di difesa delle imprese interessate perché, a seguito dell'annullamento della decisione originaria della Commissione da parte del Tribunale, la Commissione ha proceduto alla riadozione della decisione impugnata senza inviare alle imprese un'ulteriore comunicazione degli addebiti.

Con il quinto motivo la ricorrente contesta una carenza e contraddittorietà della motivazione della decisione nelle parti in cui, da un lato, si delimita al territorio della Repubblica italiana il mercato geografico di riferimento e, dall'altro, si sostiene l'idoneità della presunta intesa ad incidere sugli scambi comunitari ai fini dell'applicazione del principio della lex mitior.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce che l'analisi della Commissione, come esposta nella decisione, è viziata per ciò che riguarda alcune erronee valutazioni dei fatti, tradottesi in errata applicazione dell'art. 65 CECA in relazione a diversi aspetti dell'infrazione contestata, tra cui in particolare le parti dell'intesa riguardanti la fissazione del prezzo base del tondo, la fissazione dei prezzi degli extra di dimensione, nonché la limitazione o controllo della produzione e/o delle vendite.

Con il settimo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa è errata ed insufficientemente motivata (anche per un difetto d'istruttoria) sul punto dell'imputazione alla ricorrente dell'infrazione nel suo complesso.

Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce una violazione dell'art. 23, co. 2, del Reg. (CE) n. 1/2003, della Comunicazione della Commissione sulla clemenza del 1996 e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 1998.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).

2 - CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU L 13, pag. 204)

3 - Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18)