Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2024 – Versobank/BCE
(Causa T-421/23)1
(«Ricorso di annullamento – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, A. Pizzolla e G. Marafioti, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa, da un lato, dell’adozione della decisione ECB-SSM-2018-EE2 WHD-2017-0012 della Banca centrale europea (BCE) del 17 luglio 2018 recante revoca della sua autorizzazione di ente creditizio e, dall’altro, del comportamento della BCE connesso a tale decisione.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio.
La Versobank AS è condannata alle spese, ad eccezione di quelle afferenti all’istanza di intervento.
Il Consiglio si farà carico delle proprie spese.
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1 GU C, C/2023/23 del 9.10.2023.