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Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2024 – Versobank/BCE

(Causa T-421/23)1

(«Ricorso di annullamento – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, A. Pizzolla e G. Marafioti, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa, da un lato, dell’adozione della decisione ECB-SSM-2018-EE2 WHD-2017-0012 della Banca centrale europea (BCE) del 17 luglio 2018 recante revoca della sua autorizzazione di ente creditizio e, dall’altro, del comportamento della BCE connesso a tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Consiglio.

La Versobank AS è condannata alle spese, ad eccezione di quelle afferenti all’istanza di intervento.

Il Consiglio si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C, C/2023/23 del 9.10.2023.