Language of document : ECLI:EU:T:2011:591

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

13 ottobre 2011 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-284/06 DEP,

Claudia Gualtieri, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. Gualtieri e M. Gualtieri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese depositata da Claudia Gualtieri in seguito alla sentenza del Tribunale, del 10 settembre 2008, Gualtieri/Commissione, T-284/06, non pubblicata nella raccolta.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava alla sua domanda. Essa non ha concluso sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2011, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia agli atti e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-284/06 DEP è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le spese.

Lussemburgo, 13 ottobre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Lingua processuale: l’italiano.